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Art. 242 Definizione

La bevanda da tavola con succo di frutta è una bevanda fabbricata mediante dilui-zione con acqua potabile o con acqua minerale naturale di succo di frutta, succo di frutta concentrato o sciroppo di frutta. È ammessa l’aggiunta di sorte di zuccheri.304

Art. 243 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 La parte di succo di frutta nel prodotto finito dev’essere almeno 10 per cento in massa. Le bevande da tavola preparate esclusivamente con succo di limone devono contenere nel prodotto finito almeno 6 per cento in massa di succo di limone.

2 L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.

3 Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.

Art. 244 Denominazione specifica

1 Se una bevanda da tavola contiene parecchie specie di succo di frutta, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «bevanda da tavola con succhi di frutti»). È permessa l’indicazione delle specie di succhi di frutti utilizzate

302 Abrogato dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

304 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

in ordine decrescente delle quantità (p. es. «bevanda da tavola con succo di arance ed albicocche»).

2 Se nella fabbricazione del prodotto viene utilizzata un’acqua minerale naturale, nella denominazione specifica è lecito menzionare l’origine dell’acqua minerale cor-rispondente. È vietato far figurare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.

Art. 245 Ulteriore caratterizzazione

Le indicazioni secondo l’articolo 22 vanno completate con:

a. l’indicazione della parte di succo di frutta nel prodotto finito, in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica;

b. una menzione «contiene anidride carbonica», accanto alla denominazione specifica, per i prodotti che contengono oltre a 2 g/l di anidride carbonica.

Sezione 3: Gazosa

Art. 246305 Definizione

La gazzosa («Limonade», «limonade») è una bevanda contenente anidride carbonica fabbricata diluendo succo di frutta o aromi con acqua potabile o acqua minerale naturale, con o senza aggiunta di sorte di zuccheri, caffeina o chinina.

Art. 247 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 La gazzosa con anidride carbonica deve contenere almeno 2 g di anidride carboni-ca per litro.306

2 Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.

3 Le gazose con caffeina non devono contenere più di 150 mg di caffeina per litro.

4 Le gazose con chinina non devono contenere più di 80 mg di chinina per litro, cal-colata come chinina cloridrato.

Art. 248 Denominazione specifica

1 Se la parte di succo di frutta è di almeno 4 per cento in massa, nella denominazione specifica si può indicare il tenore di succo di frutta (p. es. «gazosa con succo di limone»). Il tenore di succo di frutta nel prodotto finito va indicato in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica.

2 Se la parte di succo è inferiore a 4 per cento in massa la denominazione specifica è per esempio «gazosa con aroma di limone»; in tal caso tutta la denominazione spe-cifica deve figurare in caratteri di uguale grandezza.

305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

3 Se per la fabbricazione è stata usata un’acqua minerale naturale invece di acqua potabile, il prodotto può essere designato come «acqua da tavola» (p. es. «acqua da tavola con succo di limone» rispettivamente «con aroma di limone»). È vietata l’in-dicazione dell’analisi dettagliata dell’acqua minerale.

4 Se il prodotto contiene diverse specie di succo di frutta o aromi ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «gazosa con succhi di frutti»

rispettivamente «gazosa con aromi di frutti»). È permessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutti od aromi in ordine decrescente di quantità (p. es. «gazosa con succo di arancio e di limone» rispettivamente «gazosa con aroma di arancia e di limone»).

5 La gazzosa senza anidride carbonica dev’essere caratterizzata come tale.307

Art. 249 Ulteriore caratterizzazione

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:

a. una menzione come «contiene caffeina», accanto alla denominazione speci-fica, per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg per litro; se il tenore di caffeina di una bevanda, che abitualmente contiene caffeina, è infe-riore ad 1 mg per litro, ciò va fatto rilevare, accanto alla denominazione spe-cifica (p. es. con la menzione «senza caffeina»);

b. una menzione come «contiene chinina», accanto alla denominazione speci-fica, per le bevande che contengono chinina;

c. una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denomina-zione specifica, per l’acqua da tavola che contiene anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro.

Sezione 4:

Bevanda da tavola con latte, siero di latte, latticello od altri prodotti di latte

Art. 250 Definizione

Le bevande da tavola con latte, siero di latte, latticello o altri prodotti di latte sono prodotti fabbricati diluendo latte fermentato o non fermentato, latte parzialmente scremato, latte magro, latte di burro, latticello o siero di latte con acqua potabile oppure acqua minerale naturale ed eventualmente con aggiunta di altri ingredienti come sorte di zuccheri, succo di frutta o estratti vegetali.308 Essi possono essere limpidi o torbidi.

307 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Art. 251 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 La parte di latte di tutte le categorie di tenori di grasso e di latte di burro dev’essere di almeno 10 per cento in massa, quella di siero di latte di almeno 20 per cento in massa e quella di latticello di almeno 25 per cento in massa.

2 L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.

3 Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.

Art. 252 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica dev’essere completata con l’indicazione dell’ingre-diente di base impiegato (p. es. «bevanda da tavola con latticello»).

2 Se per la fabbricazione del prodotto viene impiegata un’acqua minerale naturale, può essere menzionata nella denominazione specifica l’origine della corrispondente acqua minerale. È vietato far figurare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.

Art. 253 Ulteriore caratterizzazione

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:

a. l’indicazione della parte, nel prodotto finale, dell’ingrediente di base impie-gato, accanto alla denominazione specifica (p. es. «25% di siero di latte»);

b. una menzione come «contiene anidride carbonica», accanto alla denomina-zione specifica, se al prodotto è stata aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro.

Sezione 5:

Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche

Art. 254 Definizione

1 La polvere per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto solido, semi-solido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta d’acqua dà una bevanda analcolica.

2 Il concentrato per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto semiliquido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta d’acqua dà una bevanda analcolica.

Art. 255 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 Le polveri ed i concentrati devono dare, alla ricostituzione, una bevanda analcolica secondo gli articoli 231 capoverso 5, 235, 242, 246 oppure 250.

2 Le polveri possono contenere idrogencarbonato di potassio o di sodio per produrre anidride carbonica.

Art. 256 Denominazione specifica

Invece della denominazione specifica «polvere per la preparazione di una gazosa»

oppure «concentrato per la preparazione di una gazosa», possono essere usate anche combinazioni di parole come «polvere effervescente» oppure «polvere per gazosa».