Art. 272
1 I frutti, la polpa di frutti, la purea di frutti, le bucce di agrumi, nonché gli estratti acquosi di frutti, utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari secondo gli articoli 261–265, possono subire i seguenti trattamenti:
a. trattamenti col calore od il freddo;
b. liofilizzazione;
c. concentrazione, a condizione che essi siano tecnicamente adatti.
2 Le albicocche destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subi-re, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.
3 Le bucce di agrumi possono venir conservate in salamoia.
4 Lo zenzero può essere conservato per essiccazione o in sciroppo.
321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Sezione 4: Caratterizzazione
Art. 273 Denominazione specifica
Se ai prodotti di cui agli articoli 262–265 sono aggiunti ingredienti menzionati nel-l’articolo 271 capoverso 1 lettere d ed e in quantità tali da influire sul sapore, allora tali ingredienti devono essere menzionati nella denominazione specifica.
Art. 274 Ulteriore caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
a. l’indicazione «fabbricato con ... g di frutti ogni 100 g di prodotto finito», qualora vengano utilizzati:
1. polpa, purea, succo ed estratti acquosi nella fabbricazione di confettura extra, confettura semplice, gelatina extra, gelatina semplice e crema di marroni (purea di castagne), nella misura in cui è necessario, dopo deduzione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi,
2. agrumi nella fabbricazione di marmellata;
b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: ... g per 100 g», in cui il numero in-dicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ± 3 per cento in massa;
c. l’indicazione «dopo l’apertura conservare al freddo» per i prodotti il cui con-tenuto di materia secca solubile è inferiore a 63 per cento in massa; per i prodotti finiti in piccoli imballaggi, il cui contenuto viene normalmente con-sumato in una sola volta, nonché per i prodotti con sostanze conservanti, si può rinunciare a tale indicazione.
2 Nell’elenco della composizione devono figurare:
a. le albicocche utilizzate per la confettura semplice e che sono state sottoposte a procedimenti di essiccazione diversi dalla liofilizzazione, con la menzione
«albicocche essiccate»;
b. il succo di barbabietola rossa, che viene aggiunto alla gelatina semplice od alla confettura semplice di fragole, di lamponi, di uva spina, di ribes rosso o di susine, designato come «succo di barbabietola rossa per rinforzare il colo-re» o con altra indicazione simile.
3 Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti, la dichiarazione degli ingre-dienti può venir sostituita dalla menzione «più frutti» o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate oppure dalla menzione «frutti».
4 Le confetture fabbricate totalmente od in parte con frutti essiccati devono essere designate in modo corrispondente.
Capitolo 28:
Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua minerale naturale e artificiale, acqua gasata323
Sezione 1: Acqua potabile324
Art. 275325 Definizione
1 Acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è desti-nata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.
2 L’acqua che, in un’azienda alimentare, è utilizzata per fabbricare, trattare o con-servare prodotti e sostanze destinate all’uso umano, dev’essere potabile qualora la qualità dell’acqua possa pregiudicare l’idoneità al consumo del prodotto finale.
Art. 275a326 Esigenze minime
1 L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.
2 È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:
a. soddisfa i requisiti igienici e microbiologici stabiliti dal DFI per l’acqua potabile;
b. non supera i valori limite e di tolleranza dei componenti e delle sostanze estranee fissati dal DFI per l’acqua potabile; e
c. è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.
Art. 275b327 Ghiaccio, vapore acqueo
Il ghiaccio e il vapore acqueo utilizzati per gli scopi secondo l’articolo 275 devono essere prodotti con acqua potabile.
323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
324 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
326 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
327 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 275c328 Caratterizzazione
Sui recipienti di acqua potabile che vengono consegnati ai consumatori non possono figurare:
a. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o desi-gnazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva;
b. allusioni pregiative concernenti la salute.
Art. 275d329 Informazioni
Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.
Art. 276 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile
1 Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di acquedotti (captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che viene fornita a terzi), lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.
2 Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli sorvegliare e mantenere regolarmente da parte di persone appositamente istrui-te.330
3 Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile trattata soddisfa sempre le esigenze di cui all’articolo 275a.331
4 Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale:
a. i mezzi e i procedimenti per la disinfezione dell’acqua potabile;
b. le sostanze chimiche aggiunte durante la preparazione dell’acqua potabile;
c. i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile.332
328 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
329 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Sezione 2: Acqua sorgiva333
Art. 277334 Definizione
L’acqua sorgiva è un’acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o tratta-ta soltratta-tanto con il procedimento permesso per l’acqua minerale naturale.
Art. 278335 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
1 L’acqua sorgiva, al momento della consegna ai consumatori, deve soddisfare le esigenze di purezza applicabili all’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre le esigen-ze igieniche fissate per le acque minerali naturali.
2 L’acqua sorgiva non dev’essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. Sono eccettuati i procedimenti secondo l’articolo 281 capoverso 2.
3 All’acqua sorgiva sono applicabili per analogia gli articoli 285 e 286.
Art. 278a336 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica dell’acqua sorgiva è «acqua sorgiva».
2 A complemento delle indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 devono figura-re il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. L’articolo 283 capoversi 3 e 5–
7 è applicabile anche all’acqua sorgiva. La denominazione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica.
3 Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione «acqua minerale» o denominazioni simili contenenti il termine
«minerale».
333 Introdotta dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
334 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
336 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).