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Art. 272

1 I frutti, la polpa di frutti, la purea di frutti, le bucce di agrumi, nonché gli estratti acquosi di frutti, utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari secondo gli articoli 261–265, possono subire i seguenti trattamenti:

a. trattamenti col calore od il freddo;

b. liofilizzazione;

c. concentrazione, a condizione che essi siano tecnicamente adatti.

2 Le albicocche destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subi-re, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.

3 Le bucce di agrumi possono venir conservate in salamoia.

4 Lo zenzero può essere conservato per essiccazione o in sciroppo.

321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

Sezione 4: Caratterizzazione

Art. 273 Denominazione specifica

Se ai prodotti di cui agli articoli 262–265 sono aggiunti ingredienti menzionati nel-l’articolo 271 capoverso 1 lettere d ed e in quantità tali da influire sul sapore, allora tali ingredienti devono essere menzionati nella denominazione specifica.

Art. 274 Ulteriore caratterizzazione

1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:

a. l’indicazione «fabbricato con ... g di frutti ogni 100 g di prodotto finito», qualora vengano utilizzati:

1. polpa, purea, succo ed estratti acquosi nella fabbricazione di confettura extra, confettura semplice, gelatina extra, gelatina semplice e crema di marroni (purea di castagne), nella misura in cui è necessario, dopo deduzione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi,

2. agrumi nella fabbricazione di marmellata;

b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: ... g per 100 g», in cui il numero in-dicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ± 3 per cento in massa;

c. l’indicazione «dopo l’apertura conservare al freddo» per i prodotti il cui con-tenuto di materia secca solubile è inferiore a 63 per cento in massa; per i prodotti finiti in piccoli imballaggi, il cui contenuto viene normalmente con-sumato in una sola volta, nonché per i prodotti con sostanze conservanti, si può rinunciare a tale indicazione.

2 Nell’elenco della composizione devono figurare:

a. le albicocche utilizzate per la confettura semplice e che sono state sottoposte a procedimenti di essiccazione diversi dalla liofilizzazione, con la menzione

«albicocche essiccate»;

b. il succo di barbabietola rossa, che viene aggiunto alla gelatina semplice od alla confettura semplice di fragole, di lamponi, di uva spina, di ribes rosso o di susine, designato come «succo di barbabietola rossa per rinforzare il colo-re» o con altra indicazione simile.

3 Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti, la dichiarazione degli ingre-dienti può venir sostituita dalla menzione «più frutti» o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate oppure dalla menzione «frutti».

4 Le confetture fabbricate totalmente od in parte con frutti essiccati devono essere designate in modo corrispondente.

Capitolo 28:

Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua minerale naturale e artificiale, acqua gasata323

Sezione 1: Acqua potabile324

Art. 275325 Definizione

1 Acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è desti-nata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.

2 L’acqua che, in un’azienda alimentare, è utilizzata per fabbricare, trattare o con-servare prodotti e sostanze destinate all’uso umano, dev’essere potabile qualora la qualità dell’acqua possa pregiudicare l’idoneità al consumo del prodotto finale.

Art. 275a326 Esigenze minime

1 L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.

2 È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:

a. soddisfa i requisiti igienici e microbiologici stabiliti dal DFI per l’acqua potabile;

b. non supera i valori limite e di tolleranza dei componenti e delle sostanze estranee fissati dal DFI per l’acqua potabile; e

c. è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.

Art. 275b327 Ghiaccio, vapore acqueo

Il ghiaccio e il vapore acqueo utilizzati per gli scopi secondo l’articolo 275 devono essere prodotti con acqua potabile.

323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

324 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

326 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

327 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Art. 275c328 Caratterizzazione

Sui recipienti di acqua potabile che vengono consegnati ai consumatori non possono figurare:

a. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o desi-gnazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva;

b. allusioni pregiative concernenti la salute.

Art. 275d329 Informazioni

Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.

Art. 276 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile

1 Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di acquedotti (captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che viene fornita a terzi), lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.

2 Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli sorvegliare e mantenere regolarmente da parte di persone appositamente istrui-te.330

3 Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile trattata soddisfa sempre le esigenze di cui all’articolo 275a.331

4 Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale:

a. i mezzi e i procedimenti per la disinfezione dell’acqua potabile;

b. le sostanze chimiche aggiunte durante la preparazione dell’acqua potabile;

c. i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile.332

328 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

329 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Sezione 2: Acqua sorgiva333

Art. 277334 Definizione

L’acqua sorgiva è un’acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o tratta-ta soltratta-tanto con il procedimento permesso per l’acqua minerale naturale.

Art. 278335 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 L’acqua sorgiva, al momento della consegna ai consumatori, deve soddisfare le esigenze di purezza applicabili all’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre le esigen-ze igieniche fissate per le acque minerali naturali.

2 L’acqua sorgiva non dev’essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. Sono eccettuati i procedimenti secondo l’articolo 281 capoverso 2.

3 All’acqua sorgiva sono applicabili per analogia gli articoli 285 e 286.

Art. 278a336 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica dell’acqua sorgiva è «acqua sorgiva».

2 A complemento delle indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 devono figura-re il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. L’articolo 283 capoversi 3 e 5–

7 è applicabile anche all’acqua sorgiva. La denominazione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica.

3 Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione «acqua minerale» o denominazioni simili contenenti il termine

«minerale».

333 Introdotta dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

334 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

336 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).