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Definizioni, requisiti minimi e caratteristiche di composizione

Art. 310 Caffè crudo

1 Per caffè crudo (caffè verde) si intendono i semi maturi della pianta di caffè (gene-re Coffea), liberati completamente dal guscio del chicco e quasi completamente dalla loro buccia.

2 Il caffè crudo non può contenere più di 13 per cento in massa di acqua nonché non più di 5 per cento in massa di impurezze (semi neri o semi comunque guasti od alte-rati, bucce, cascami o corpi estranei).

3 È permesso levigare o lucidare meccanicamente il caffè verde.

Art. 311 Caffè torrefatto

1 Il caffè torrefatto è il caffè crudo torrefatto.

2 Esso non deve contenere più di 1 per cento in massa di semi carbonizzati e non più di 5 per cento in massa di acqua.

3 Il caffè torrefatto deve dare almeno 22 per cento in massa di estratto idrosolubile, riferito alla sostanza secca.

Art. 312 Caffè decaffeinato

1 Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina di 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.

348 Per. introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

2 Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze, che sono state involonta-riamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.

3 Il tenore di acqua non deve essere superiore a:

a. 13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;

b. 5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.

4 Il caffè decaffeinato deve dare almeno 22 per cento in massa di estratto idrosolubi-le, riferito alla sostanza secca.

Art. 313 Caffè trattato

1 Il caffè trattato deve differenziarsi, all’analisi o nei suoi effetti fisiologici, dal caffè secondo gli articoli 310 e 311 per il fatto che gli sono state sottratte delle sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzial-mente nelle sue proprietà.

2 Il caffè decaffeinato trattato deve soddisfare i requisiti dell’articolo 312.

3 Le disposizioni degli articoli 310 e 311 valgono per analogia.

Art. 314 Estratto di caffè

1 L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.349 Esso può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili ed aromatici del caffè. Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

2 Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:

a. almeno 95 per cento in massa per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.);

b. 70–85 per cento in massa per l’estratto di caffè in pasta;

c. 15–55 per cento per l’estratto di caffè liquido.

3 L’estratto di caffè in forma solida od in pasta non deve contenere altre sostanze che quelle provenienti dalla sua estrazione. L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.350

4 L’estratto di caffè senza caffeina non deve contenere più di 0,3 per cento in massa di caffeina, rispetto alla sostanza secca.

5 Agli estratti di caffè trattato è applicabile per analogia l’articolo 313.

349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

350 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Art. 315 Surrogati di caffè, aggiunte per caffè

1 I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande oppure di sorte di zuccheri o melassa.351

2 I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno 95 per cento in massa di sostanza secca.

Art. 316 Estratto di cicoria

1 L’estratto di cicoria (estratto di cicoria solubile, cicoria solubile, cicoria istantanea) è un estratto ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa della cicoria torre-fatta.352 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

2 Il tenore di sostanza secca proveniente dalla cicoria dev’essere:

a. almeno 95 per cento in massa per l’estratto di cicoria in forma solida (pol-vere, tavolette ecc.);

b. 70–85 per cento in massa per l’estratto di cicoria in pasta;

c. 25–55 per cento in massa per l’estratto di cicoria liquido.

3 L’estratto di cicoria in forma solida od in pasta non deve contenere altre sostanze che quelle provenienti dalla sua estrazione. Il contenuto di sostanze non derivanti dalla cicoria non deve essere superiore ad 1 per cento in massa.

4 L’estratto di cicoria liquido può contenere sorte di zuccheri fino al 35 per cento in massa.353

Art. 317 Estratti di altri surrogati di caffè

1 Per estratti di surrogati di caffè e di aggiunte per caffè nonché di loro miscele con o senza caffè si intendono i prodotti solubili più o meno concentrati od essiccati, otte-nuti mediante estrazione acquosa delle materie prime impiegate. Sono vietati i pro-cedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.

2 L’estratto in forma solida deve avere un tenore di sostanza secca di almeno 95 per cento in massa.

351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

352 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Sezione 2: Caratterizzazione

Art. 318 Denominazione specifica

La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione «concentrato»

nei casi seguenti:

a. per l’estratto di caffè liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dal caffè è superiore a 25 per cento in massa;

b. per l’estratto di cicoria liquido, il cui contenuto di sostanza secca prove-niente dalla cicoria è superiore a 45 per cento in massa.

Art. 319 Ulteriore caratterizzazione

1 Per gli estratti di caffè e di cicoria le indicazioni secondo l’articolo 22 devono esse-re completate con:

a. la menzione «decaffeinato» o «senza caffeina» per i corrispondenti estratti;

b. il contenuto minimo di sostanza secca proveniente dal caffè o dai succedanei di caffè, espresso in per cento in massa del prodotto finito, per l’estratto in forma liquida od in pasta;

c.354 la menzione «torrefatto con zucchero» per gli estratti liquidi di caffè e di cicoria ottenuti da materie prime torrefatte con zucchero; se vengono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse vanno menzionate;

d.355 la menzione «zuccherato» o «reso conservabile con zucchero» oppure «con aggiunta di zucchero», se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione; se vengono impiegate altre sorte di zuccheri invece del-lo zucchero, esse vanno menzionate.

2 Per le miscele di caffè con surrogati di caffè nonché per le miscele di estratti di caffè con estratti di surrogati di caffè, il tenore di caffè nella miscela di partenza deve figurare in per cento in massa sull’imballaggio e sui testi pubblicitari.

354 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

355 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Capitolo 31: Tè, mate, tè di erbe e di frutti