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Definizioni, esigenze minime e caratteristiche di composizione

Art. 206e272 Sorte di zuccheri

Sono considerate sorte di zuccheri tutti i mono e disaccaridi presenti nelle derrate alimentari. Ne fanno parte segnatamente i prodotti definiti negli articoli 207–213.

Art. 207 Zucchero

1 Lo zucchero (zucchero bianco) è il saccarosio purificato e cristallizzato. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

a. tenore di saccarosio: almeno 99,7 per cento in massa;

b. tenore di invertosio: al massimo 0,04 per cento in massa;

c. perdita all’essiccazione: al massimo 0,1 per cento in massa.

2 Lo zucchero greggio è il prodotto di minor purezza che viene prelevato precoce-mente dal processo di cristallizzazione nella fabbricazione del saccarosio. Al momento della consegna ai consumatori esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

a. tenore di saccarosio: almeno 90 per cento in massa;

b. tenore di acqua: al massimo 1,5 per cento in massa.

Art. 208 Zucchero intervertito liquido e sciroppo di zucchero intervertito

1 Lo zucchero intervertito liquido è la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente intervertito mediante idrolisi, nella quale predomina la parte di saccarosio invertito.

Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

a. sostanza secca: almeno 62 per cento in massa;

b. tenore di zucchero intervertito: almeno 3 per cento, ma al massimo 50 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

c. ceneri conduttometriche: al massimo 0,4 per cento in massa riferito alla sostanza secca.

2 Lo sciroppo di zucchero intervertito è la soluzione acquosa, anche cristallizzata, di saccarosio parzialmente intervertito, mediante idrolisi, nella quale il tenore di zuc-chero intervertito è superiore al 50 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.

Per il resto valgono le esigenze secondo il capoverso 1 lettere a e c.

272 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Art. 209 Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di fruttosio-glucosio e sciroppo di glucosio essiccato, sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato, sciroppo di fruttosio-glucosio essicca-to273

1 Lo sciroppo di glucosio è la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi ottenuti da amido o da inulina, che sono idonei all’alimentazione. Esso deve soddi-sfare le seguenti esigenze:274

a. sostanza secca: almeno 70 per cento in massa;

b. equivalente di destrosio: almeno 20 per cento in massa, riferito alla sostanza secca ed espresso come D-glucosio;

c. ceneri solfatiche: al massimo 1 per cento in massa, riferito alla sostanza sec-ca.

d.275 contenuto di fruttosio: al massimo 5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.

1bis Se lo sciroppo di glucosio è ottenuto esclusivamente da amido, può essere utiliz-zata la designazione «sciroppo d’amido».276

2 Lo sciroppo di glucosio essiccato è uno sciroppo di glucosio con una sostanza secca di almeno 93 per cento in massa. Per il resto valgono le esigenze del capo-verso 1 lettere b, c e d. Se è stato ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizzata la designazione «zucchero d’amido».277

3 Se le derrate alimentari di cui ai capoversi 1 o 2 contengono più del 5 per cento in massa di fruttosio, riferito alla sostanza secca, devono essere designate come scirop-po di glucosio-fruttosio oppure sciropscirop-po di fruttosio-glucosio o come sciropscirop-po di glucosio-fruttosio essiccato oppure come sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato, a seconda se è maggiore la parte di glucosio o quella di fruttosio.278

Art. 210 Zucchero d’uva (glucosio o destrosio)

1 Lo zucchero d’uva (glucosio o destrosio), con acqua di cristallizzazione, è il D-glu-cosio purificato e cristallizzato con una molecola d’acqua di cristallizzazione per ogni molecola di D-glucosio. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

a. contenuto: almeno 99,5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

b. sostanza secca: almeno 90 per cento in massa;

c. ceneri solfatiche: al massimo 0,25 per cento in massa, riferito ala sostanza secca.

2 Lo zucchero d’uva senza acqua di cristallizzazione è il D-glucosio purificato e cri-stallizzato. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

275 Introdotta dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

276 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

278 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

a. contenuto: almeno 99,5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

b. sostanza secca: almeno 98 per cento in massa;

c. ceneri solfatiche: come per il capoverso 1 lettera c.

Art. 211 Zucchero di frutta (fruttosio)

1 Lo zucchero di frutta (fruttosio) è la sorta di zucchero ottenuto da frutta dolce o da altre piante mediante idrolisi oppure dallo zucchero intervertito (art. 208) od anche da sciroppo di glucosio isomerizzato (art. 209) mediante metodi fisico-chimici.

2 Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

a.279 contenuto di fruttosio: almeno 98 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

b. sostanza secca: almeno 99,5 per cento in massa;

c. ceneri solfatiche: al massimo 0,1 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;

d.280 contenuto di glucosio: al massimo 0,5 per cento in massa.

Art. 212 Zucchero di latte (lattosio)

Lo zucchero di latte (lattosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta dal siero di latte liberato dalla lattalbumina.

Art. 213 Zucchero di malto (maltosio)

Lo zucchero di malto (maltosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta da materie prime amidacee mediante scissione enzimatica.

Art. 214 Zucchero gelificante

Lo zucchero gelificante è una mescolanza di zucchero con pectina ed acido citrico.

Art. 215 Zucchero vanigliato, zucchero vanillinato

1 Lo zucchero vanigliato è una mescolanza di zucchero con almeno il 10 per cento in massa di frutto della vaniglia essiccato.

2 Lo zucchero vanillinato è una mescolanza di zucchero con almeno il 2 per cento in massa di vanillina.

3 Le mescolanze di zucchero vanigliato con zucchero vanillinato o con vanillina vanno designate come «zucchero vanillinato».

279 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

280 Introdotta dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).

Art. 215a281 Zucchero caramellato (caramello)

Lo zucchero caramellato (caramello) è il prodotto ottenuto esclusivamente per riscaldamento controllato di saccarosio – eventualmente con l’aggiunta di altre sorte di zuccheri – senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici.

Sezione 2: Caratterizzazione

Art. 216

Per i prodotti secondo gli articoli 207–214, che pesano meno di 50 g, si può rinun-ciare all’indicazione del peso netto.