Comunicazione pre-ventiva all’Asl
Si deve procedere, preventivamente all’inizio dei lavori, ad inviare una comunicazione (con raccomandata A/R o altre modalità sta-bilite dalla Regione) all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. Tale comunicazione deve contenere le seguenti infor-mazioni:
generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stes-si;
natura dell’intervento da realizzare;
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplici-ta assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
data di inizio dell’intervento di recupero.
Non vi è l’obbligo di presentazione di tale comunicazione nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Dichiarazione sostitu-tiva di atto notorio dall’impresa esecutrice dei lavori
Il contribuente deve ottenere dall’impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza dalle agevolazioni).
Non è più necessaria la dichiarazione di esecu-zione dei lavori
La dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di ammontare complessivo superiore ad 51.645,69 euro, non è più “necessaria al
fine dei controlli”, neanche per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, il cui importo massimo è stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro (circ. n. 13/E del 9 maggio 2013).
Attenzione
Al fine di beneficiare del bonus fiscale risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
• causale del versamento (come ad es. “detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986”);
• codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; 17/1986”);
• codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
L’art. 25 del D.L. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico al-le imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, con-vertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%; dal 2015 tale ritenuta è aumentata all’8%.
Casi particolari
Causale errata all’interno del bo-nifico
Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli fici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edi-lizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, la detrazione può co-munque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previ-sti dalla norma agevolativa.
Bonifici incompleti Eventuali bonifici incompleti non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi restituire i soldi dalle im-prese per poi riversarli con un bonifico completo (ris. n. 55/E del 7 giugno 2012).
Minimi e ritenuta d’acconto
I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argo-mento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assogget-tati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010, lad-dove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (ris. n. 47/E del 5 luglio 2013).
Spese sostenute mediante finan-ziamento
Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazio-ne per gli interventi, a condiziodetrazio-ne che la società che eroga il
finanzia-mento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico ban-cario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferi-mento (causale del versariferi-mento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ri-tenuta dell’8% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. n.
2009/24882).
Immobile del co-niuge incapiente
Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, può portare in detrazione della propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con asse-gno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi;
sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pa-gamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Bonifico online Risulta possibile utilizzare anche un bonifico online purché il contri-buente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione, quindi: la partita IVA del sog-getto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Sulla base di tali informazioni, la banca può adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle En-trate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti (ris. n. 353/E del 7 agosto 2008).
Condomini senza amministratore
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, e non possiedono un codice fiscale, possono be-neficiare della detrazione in esame. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ha chiarito che in tale ipo-tesi:
o il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ri-tenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
o in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti ri-porteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute in-dicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono sta-ti effettuasta-ti sulle parsta-ti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un inter-mediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori ef-fettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Il soggetto che vuole fruire del bonus fiscale deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono effettuati i lavori, le seguenti informazioni (a pena di decadenza dal beneficio):
dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario ovve-ro locatario);
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Inoltre, devono essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Più precisamente, il contribuente dovrà essere in possesso:
delle abilitazioni amministrative, se necessarie, per l’esecuzione delle opere; ovvero di una di-chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale è indicata la data di inizio delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo;
per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;
il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquili-no, comodatario, ecc.);
solo se sussiste l’obbligo in relazione alle norme in materia di sicurezza dei cantieri, la comunica-zione preventiva all’Asl;
fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
copia dei bonifici di pagamento;
le ricevute di pagamento ICI/IMU, se dovuta.
Aspetti da ricordare Interventi di recupe-ro edilizio e rispar-mio energetico – Non cumulabilità
Si tenga ben presente che la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con quella prevista, per i mede-simi interventi, dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Va da sé che in tali ipotesi il contribuente dovrà decidere dove im-putare la spesa agevolabile, quindi, tra gli interventi di recupero edilizio ovvero tra le spese agevolate per il risparmio energetico.
Casi in cui si perde la
detrazione La detrazione in esame è disconosciuta con conseguente recupero dell’importo eventualmente fruito da parte dell’Agenzia delle Entra-te, nei casi in cui:
non sia stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, sempre che la stessa risulti obbligatoria;
il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o sia stato effettuato un bonifico che non riporti le indi-cazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del be-neficiario della detrazione, numero di partita IVA o codice fisca-le del soggetto a favore del quafisca-le il bonifico è effettuato);
non vengano esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
Aspetti da ricordare
non venga esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
le opere edilizie eseguite non rispettino le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette di-sposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).