In linea generale la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manu-tenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Attenzione
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Più nel dettaglio tra le spese per le quali compete la detrazione rientrano:
interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 c.c. (vi rientrano in particolare: il suolo su cui sorge l’edificio; le fondazioni; i muri maestri; i tetti e i la-strici solari; le scale; i portoni d’ingresso; i vestiboli; gli anditi; i portici; i cortili; e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’utilizzo comune). Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:
o l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
o la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
o l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze;
Interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001
Manutenzione ordinaria (te-nendo presente che torna ap-plicabile unicamente per la-vori su parti comuni di edifici)
Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relati-ve opere di finitura e conservazione;
riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, mate-riali e colori;
rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
rifacimento pavimentazioni esterne e manti di coper-tura senza modifiche ai materiali;
sostituzione tegole ed altre parti accessorie deteriora-te per smaltimento delle acque e rinnovo delle im-permeabilizzazioni;
riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazio-ni;
riparazione recinzioni;
sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Manutenzione straordinaria Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicu-rezza, canne fumarie;
realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immo-biliari e dell’edificio;
consolidamento delle strutture di fondazione e in ele-vazione;
rifacimento vespai e scannafossi;
sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
rifacimento di scale e rampe;
realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
interventi finalizzati al risparmio energetico.
Restauro e risanamento con-servativo
Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
innovazione delle strutture verticali ed orizzontali;
ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edi-ficio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
apertura di finestre per esigenze di aerazione dei lo-cali.
Ristrutturazione edilizia Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla norma-tiva locale;
trasformazione dei locali accessori in locali residenzia-li;
modifiche agli elementi strutturali, con variazione del-le quote d’imposta dei solai;
interventi di ampliamento delle superfici.
interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comuni-cazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravi-tà ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più nel dettaglio, ci si riferisce al-la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), al rifacimento o all’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), agli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. E, più in generale, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche inseribili nella manutenzione straordinaria. La detrazione in esame compete unicamente per le spese sostenu-te per realizzare insostenu-terventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sossostenu-tenusostenu-te in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità inter-na ed esterinter-na. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella
ca-tegoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detra-zione IRPEF del 19%;
interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di illeci-ti da parte di terzi. Vi rientrano a illeci-titolo di esempio: rafforzamento, sosilleci-tituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostitu-zione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di sa-racinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; foto-camere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
opere finalizzate alla cablatura di edifici, quali, la realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fi-scali, la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che in-terconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevola-zione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmis-sione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da cen-trali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza;
opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico che possono essere realizza-te anche in assenza di opere edilizie propriamenrealizza-te detrealizza-te (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso, occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produt-tore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione nei limiti fissati dalla predetta normativa;
opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici: in merito all’installazione di im-pianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia si fa presente che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acqui-sendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in appli-cazione della normativa vigente in materia. In tal caso risulta necessario che l’impianto sia in-stallato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servi-zio dell’abitaservi-zione;
Opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici
Opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici
Vi rientrano:
opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la cli-matizzazione di almeno il 10%;
opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovet-tori;
impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sani-taria utilizzanti pannelli solari piani;
impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione am-biente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodot-ti di trasformazione di rifiuprodot-ti organici ed inorganici o di prodotprodot-ti
vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
apparecchiature per la produzione combinata di energia elettri-ca e elettri-calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70%
degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;
apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centraliz-zati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la clima-tizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferio-re al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un si-stema automatico di regolazione della temperatura e di un ge-neratore di calore con rendimento, misurato con metodo diret-to, non inferiore al 90%;
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente lumino-sa per vano dell’unità immobiliare.
Il caso
Domanda: Abito in un condominio e ho la necessità di sostituire i termoconvettori del mio appartamento con termosifoni nuovi. Vor-rei sapere se può essere applicata l’IVA del 10% e se l’importo globa-le può essere detratto fiscalmente nella misura del 50%.
Risposta: La detrazione del 50% (art. 16-bis del T.U.I.R., e art. 1, comma 139, della legge n. 147/2013), si rende applicabile anche per tutti gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze. La sostituzione dei ter-mosifoni sicuramente rientra tra tali interventi in quanto sarà facile certificare (basta la scheda di produzione) le caratteristiche tecniche dei termosifoni che migliorano le prestazioni termiche dell’abitazione rispetto ai vecchi elementi di riscaldamento.
L’acquisto dei beni finiti (ad esempio termosifoni, sanitari), effettua-to direttamente dal committente o dall’impresa appaltatrice, con contestuale fornitura di manodopera, è soggetto all’IVA con l’aliquota del 10% (art. 2, comma 11, della legge n. 191/2009). Vice-versa, l’acquisto diretto da parte del committente dei termosifoni, senza contestuale fornitura di manodopera, è soggetto all’aliquota IVA del 22%.
interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Nei casi in cui riguardino i cen-tri storici, tali interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole uni-tà immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazio-ne obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la rea-lizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici: rientrano in tali interventi anche la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano anche: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del cor-rimano.
Altre spese incluse ed escluse dall’agevolazione
Altre spese incluse nell’agevolazione Le spese escluse dall’agevolazione Ai fini della detrazione in esame risulta possibile
considerare anche:
le spese per la progettazione e le altre presta-zioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comun-que richieste dal tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. n. 37/2008 – ex legge n. 46/1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/1971);
le spese per l’acquisto dei materiali;
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione di perizie e sopral-luoghi;
l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le au-torizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di at-tuazione degli interventi agevolati (decreto n.
41 del 18 febbraio 1998).
Non rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione:
gli interessi passivi pagati per mu-tui, anticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio;
i costi di trasloco o di custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori concernenti gli interventi di recupero edilizio.
Casi particolari
Fabbricato rurale strumentale (ris. n.
14/E dell’8 febbraio 2005)
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale che, a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio, acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è possibile fruire del diritto alla detrazione in esame, a condizione che, nel provve-dimento amministrativo che autorizza i lavori, risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fab-bricato, già strumentale, in abitativo.
Bed & breakfast (ris.
n. 18/E del 24 gen-naio 2008)
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un finanziamento pubblico) su un’unità immobiliare resi-denziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione
Risulta possibile usufruire della detrazione (e dell’aliquota IVA age-volata del 10%) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strut-turali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi.