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Comunicazione fine lavori

Nel documento Ristru urazioni e risparmio energe co (pagine 26-29)

I contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale del 65% devono inviare all’Enea la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo con l’apposita modulistica i dati in-dicati nel D.M. 19 febbraio 2007.

Quesiti

D: Una S.r.l. ha un capannone in comodato ed ha optato per la tassazione per trasparenza dei singoli soci. Essa ha altresì intenzione di installare pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico e godere della detrazione fiscale per il risparmio energetico. Si chiede perciò se, trattandosi di una S.r.l., sia possibile godere di questo beneficio fiscale.

R: La detrazione fiscale per il risparmio energetico spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la ti-pologia di contribuente (persona fisica o società), indipendentemente dal tipo di attività svol-ta.

La Legge non prevede eccezioni:

 né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, purché strumentali all’attività d’impresa);

 né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti), prescrivendo solo il puntuale rispetto di alcuni adempimenti.

Si fa presente, inoltre, che le spese di manutenzione straordinaria, sostenute sull’immobile, configurano immobilizzazioni immateriali capitalizzabili, quali incrementi su beni di terzi, come affermato dal Principio contabile nazionale Oic 24.

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D: Ad un soggetto che compra caldaie a bio-massa (legna, pellet, nocciolino, ecc.) la società venditrice applica l’aliquota IVA “ordinaria” al 22%; tuttavia, viene riferito che qualora

prov-veda la stessa venditrice all’istallazione dell’impianto, la fattura sarà emessa con IVA al 10%

in quanto trattasi di caldaie a risparmio energetico. Si chiede se ciò sia corretto.

R: Secondo quanto chiarito dall’Enea, possono fruire della detrazione per il risparmio ener-getico gli “impianti termici” di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 192/2005, essendo quindi esclusi, alter-nativamente:

 gli apparecchi semovibili (deve trattarsi infatti di impianti “fissi”);

 ovvero quelli con potenza nominale <5 kw.

Analogamente, ai fini dell’applicabilità dell’IVA al 10%, occorre riferirsi al medesimo concetto:

infatti, solo in presenza di impianti “fissi” (e dunque ancorati al terreno, con la presenza di una canna fumaria anch’essa permanentemente applicata al muro) si potrà parlare di opera di manutenzione sull’immobile, con la conseguente applicazione dell’IVA al 10% nel rispetto dei beni significativi. In caso contrario si applicherà l’IVA “ordinaria”.

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D: Un contribuente è in procinto di acquistare una stufa a legna da installare in cucina e vor-rebbe sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione per il risparmio energetico.

R: La risposta al quesito è affermativa. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al D.P.R. n. 412/1993 possono essere realizzate in as-senza di opere edilizie propriamente dette. Nel caso in esame la detrazione per il risparmio energetico è ammessa per l’acquisto e l’installazione di una stufa a legna, che rientra, infatti, tra i generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che in con-dizione di regime presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%. Tale caratteristica dovrà risultare da un attestato del produttore.

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D: Quattro persone fisiche sono proprietarie di un immobile, D/8, che è affittato ad una S.n.c., di cui sono soci. Si rende necessaria la sostituzione della caldaia dell’immobile classifi-cato D/8. L’impianto di riscaldamento e le caldaie che negli anni sono state cambiate sono sempre state fatturate alla S.n.c. che provvedeva ad ammortizzarle. Si chiede se è possibile per i soci fare direttamente la sostituzione della caldaia in modo da poter usufruire della de-trazione del 65% direttamente sulla propria posizione reddituale.

R: La limitazione alla detrazione di cui alla Risoluzione n. 340/E del 2008 non trova applica-zione nel caso di specie. La risoluapplica-zione citata ha ritenuto che in capo alle imprese la detra-zione per risparmio energetico non possa spettare che in reladetra-zione a fabbricati strumentali

“per destinazione”, non trovando dunque applicazione nel caso di immobile locato a terzi.

Ciò tuttavia non si estende alle persone fisiche. Pertanto i comproprietari potranno certa-mente sostenere le spese e operare la detrazione. Si tenga comunque presente che occorre-rà verificare le pattuizioni indicate nel contratto di affitto. Infatti, in generale, devono essere i proprietari a sostenere le spese di manutenzione straordinaria; pertanto si rientra nel regi-me ordinario se i proprietari pagheranno le spese. Tuttavia si è detto che in passato le spese incrementative erano sostenute dalla S.n.c. e ciò fa presumere che da contratto siano posti a carico del conduttore tali spese. Ciò potrebbe comportare una contestazione ove questi si accordassero le spese in violazione degli accordi contrattuali (per quanto ciò appaia una si-tuazione del tutto remota, posto che l’Agenzia si limita a verificare le detrazioni indicate in Redditi esclusivamente sulla base del possesso dell’immobile e dei documenti di spesa).

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D: Così come chiarito dalla Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, gli interventi finalizzati al ri-sparmio energetico possono essere realizzati anche in assenza di opere di natura edile.

Quindi qualunque contribuente può usufruire del beneficio fiscale, anche se non ristruttura un immobile. Ciò premesso, chi costruisce una casa, se una volta terminata la costruzione

vuole effettuare dei lavori finalizzati al miglioramento energetico, può usufruire della predet-ta detrazione?

R: Per usufruire dell’agevolazione di cui al quesito, è necessario che il fabbricato su cui si ef-fettuano i lavori per il risparmio energetico sia già esistente, come prescritto dalla norma.

Nella fattispecie prospettata nel quesito, si intuisce che la “casa” sia di costruzione recente e che, terminata la costruzione, si sia provveduto all’intervento di risparmio energetico. Alla lu-ce di ciò, si ritiene che la nuova costruzione avrebbe già dovuto godere dei requisiti prescritti per legge, tra cui quelli energetici. L’agevolazione, infatti, riguarda il solo patrimonio edilizio già esistente (alla data di emanazione della relativa legge, ossia nel 2006) e non quello nuo-vo, proprio perché quello di nuova costruzione deve necessariamente rispettare una serie di requisiti, tra cui quello energetico. Se così fosse, ossia se si fosse in presenza di un fabbricato di recente costruzione, si ritiene che l’agevolazione non sia utilizzabile.

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D: Si chiede di sapere se sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale per il risparmio energe-tico, prevista in materia di interventi finalizzati al risparmio energeenerge-tico, per l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato dove solo tre appartamenti su sei sono già dotati di impianto di riscaldamento.

R: Tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti inte-ressati dall’intervento medesimo, ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari. Nel caso prospettato nel quesito, solo i tre appartamenti dotati di impianto di riscaldamento soddi-sfano la condizione cui è subordinata l’applicazione dell’agevolazione fiscale. Ne consegue che la detrazione per il risparmio energetico non può essere riconosciuta sull’intera spesa per l’installazione dell’impianto centralizzato, riferibile anche al riscaldamento delle unità immobiliari prive di un preesistente impianto termico, ma, secondo l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detrai-bile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali ri-ferite a ciascun appartamento.

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D: Nel caso in cui la realizzazione di un intervento di risparmio energetico venga finanziata mediante un contratto di leasing, quali sono gli adempimenti che deve assolvere il contri-buente per tale intervento?

R: Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, si applicano le regole previste per i titolari del reddito d’impresa e, quindi, non vi è obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali che deve assolvere il contribuente che usufruisce della detrazione consistono nell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente ai lavori che proseguo-no per più periodi d’imposta e della scheda informativa all’Enea. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo che ha sostenuto il contribuente, su cui va calcolata la detrazione.

Riferimenti normativi

 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2019

Risparmio energetico: interventi sulle parti

Nel documento Ristru urazioni e risparmio energe co (pagine 26-29)