Stefano Seƫ
RistruƩurazioni e risparmio
energeƟco
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ISBN 978-88-6279-202-8
Sommario
Bonus casa 2021 – Le novità ad opera della Legge di Bilancio 2021 ... 1
Novità della Legge di Bilancio 2021 ... 1
Detrazione IRPEF per la sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. bonus verde) ... 4
Bonus facciate ... 4
Risparmio energetico... 6
Agevolazioni ... 6
I passaggi da ricordare ... 9
In cosa consiste l’agevolazione ... 12
Chi può usufruire della detrazione fiscale ... 12
Casi particolari ... 13
Variazione della titolarità dell’immobile ... 14
Casi particolari ... 14
Cumulabilità con altre agevolazioni ... 14
Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica ... 15
Interventi agevolati ... 15
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti ... 15
Interventi su strutture opache e su infissi ... 16
Installazione di pannelli solari ... 17
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ... 17
Spese agevolate: adempimenti ... 17
Modello di comunicazione... 21
Comunicazione fine lavori ... 22
Quesiti ... 22
Risparmio energetico: interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ... 25
Premessa ... 25
Novità ad opera della Legge di Bilancio 2017... 28
Interventi di recupero del patrimonio edilizio ... 30
Soggetti che possono beneficiare del bonus fiscale ... 32
Tipologie di interventi agevolabili ... 33
Gli adempimenti del contribuente ... 39
Cambio di possesso ... 43
Detrazione per le spese sulle parti comuni del condominio ... 44
Acquisto box o posti auto pertinenziali ... 47
IVA nelle ristrutturazioni ... 49
Prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa ... 49
Beni significativi: profili IVA ... 52
Prestazioni di servizi su fabbricati strumentali ... 57
Reverse charge in edilizia ... 57
Le prestazioni di servizi edili ... 59
Le diverse tipologie di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972 ... 63
Installazione di impianti relativi a edifici ... 63
Ipotesi di applicazione del reverse charge: i chiarimenti ministeriali (Circolare 22 dicembre 2015 n. 37/E) ... 63
Servizi di completamento di edifici ... 64
Servizi di pulizia negli edifici ... 65
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità ... 66
Interventi antisismici ... 66
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici ... 69
Premessa ... 69
Interventi edilizi ... 69
Tipologia di beni mobili e grandi elettrodomestici agevolati ... 70
Modalità di pagamento e documentazione ... 71
Bonus casa 2021 – Le novità ad opera della Legge di Bilancio 2021
Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46) sono stati prorogati per tutto il 2021 i consueti “bonus casa” e per meglio dire:
- bonus ristrutturazioni;
- bonus mobili;
- bonus risparmio energetico.
Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, così come accade ormai di consueto alla fine di cia- scun anno:
- la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti auto- nomi per le case popolari;
- la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali);
- la proroga per il 2021 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per tale agevolazione è stato incrementato il tetto di spesa agevolabile, infatti, dal 2021 il limite di spesa è pari a 16.000 euro (rispetto al precedente limite fissato in 10.000 euro);
- la proroga al 31 dicembre 2021 del c.d. bonus facciate (detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento) per le spese documentate, sostenute nel 2021, relative agli interventi – inclusi quelli di sola pulitu- ra o tinteggiatura esterna – finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
- la proroga per il 2021 del c.d. bonus verde. Conseguentemente, anche per il 2021 è confermata la de- trazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione con- nesse all’esecuzione degli interventi. Tenendo presente che la detrazione massima è di 1.800 euro per unità immobiliare.
Novità della Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46) ha previsto la proroga dei consueti “bonus casa”.
Attenzione
Si ricorda che dal 2018, a seguito delle novità introdotte ad opera della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) è stata introdotta una “nuova” detrazione IRPEF nella misura del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobi- liari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la rea- lizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche se relativi a parti comuni di un con-
dominio. L’agevolazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Tale detrazione è stata proro- gata anche per il 2021.
Ciò premesso, di seguito si riportano, in sintesi, le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 in te- ma di “bonus casa”.
Le proroghe ad opera della Legge di Bilancio 2021 Interventi di recupero del
patrimonio edilizio – pro- roga della detrazione fino al 31 dicembre 2021
Confermata con le stesse condizioni previste in passato la detrazione per la ristrutturazione, per la quale si potrà beneficiare fino al 31 dicembre 2021 dell’aliquota del 50%;
inalterato anche il tetto di spesa, che resta fissato ad euro 96.000 per singolo appartamento;
si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n.
205/2017) ha introdotto l’obbligo di invio di una comuni- cazione da spedire all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio. Infatti, il comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n.
63/2013 stabilisce che “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fi- scali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono tra- smesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli in- terventi effettuati”.
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – proroga fino al 31 dicembre 2021 con aumento del limite di spesa a 16.000 euro
Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2021. La detra- zione è consentita limitatamente agli interventi di recupe- ro del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Per gli interventi effettuati nel 2020 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, l’agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro (prima della Legge di Bilancio 2021, quin- di, fino al 31 dicembre 2020, il limite era pari a 10.000 euro), al netto delle spese sostenute nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.
Interventi di riqualifica- zione energetica degli edi- fici (c.d. Ecobonus) – pro- roga al 31 dicembre 2021
La Legge di Bilancio 2021:
ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 65% con riferimento a determinati interventi al fine del miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. Si tratta di: interventi di riqualificazione globale, dei lavori sull’involucro, dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e dell’installazione di sistemi di domotica;
ha prorogato per tutto il 2021 la detrazione al 50% in me- rito alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
Le proroghe ad opera della Legge di Bilancio 2021
solari (quelle di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006) e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a bio- massa (fino ad un valore massimo della detrazione di eu- ro 30.000).
Risulta opportuno ricordare che la Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di usufruire delle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli Istituti autonomi per le case popolari, e a tutti gli enti, comunque denominati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché già operanti alla data del 31 dicembre 2013, non solo per gli interventi a livello condominiale, ma anche per quelli effettuati nei singoli appartamenti.
Si ricorda, poi, che analoga agevolazione è prevista per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che hanno le stesse finalità sociali. La norma estende, dunque, a questi isti- tuti la detrazione del 65% per interventi di riqualificazioni energetica anche sui singoli appartamenti e apre la possibilità di usufruire delle detrazione anche alle cooperative.
Sisma bonus -
ampliamento dell’ambito soggettivo
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che le de- trazioni per misure antisismiche e opere di messa in sicurez- za statica (commi da 1-bis a 1-sexies, art. 16, D.L. n. 63/2013) tornano applicabili anche:
1. alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per inter- venti realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
2. agli Istituti autonomi per le case popolari (c.d. IACP), co- munque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finali- tà sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con- to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Bonus all’85% per consoli- damento e risparmio energetico
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha inserito nell’ambito delle norme sul risparmio energetico il nuovo bonus ricono- sciuto quando in uno stesso intervento sulle parti comuni si sommano lavori volti al consolidamento e alla riduzione del rischio sismico e, appunto, interventi di efficientamento energetico.
La “nuova” agevolazione è riconosciuta solo per le zone a ri- schio sismico 1, 2 e 3 ed esclusivamente in ambito condomi- niale. L’aliquota di detrazione in questo caso è pari all’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e dell’85% in caso di riduzione di due classi di rischio e si appli- ca su un importo delle spese fino a 136 mila euro per ciascu- na unità immobiliare del condominio.
Detrazione IRPEF per la sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. bonus verde)
Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, dal 2018, il “bonus verde”, che rappresenta un’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di per- tinenza delle unità immobiliari private. Come scritto in precedenza tale bonus è stato prorogato per tutto il 2021.
Per l’agevolazione è prevista un’aliquota di detrazione IRPEF pari al 36% su un ammontare massimo delle spese pari a 5.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’agevolazione spetta per:
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Nel limite di 5.000 euro sono ricomprese anche le spese di progettazione e manutenzione.
La nuova agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati in condo- minio, anche in questo caso fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immo- biliare ad uso abitativo compresa nel condominio.
In questo caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presenta- zione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ma non è richiesto il pagamento con il bonifico dedicato alle ristruttu- razioni.
Bonus facciate
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che per le spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi – inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (c.d. bonus facciate). Tale detrazione, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 ad opera della citata Legge di Bilancio 2021.
In particolare:
nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatu- ra esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi de- vono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e – con riguardo ai valori di trasmittanza termica – i requisiti di cui alla Tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In tal caso, ai fini delle verifiche e dei controlli si applica l’art. 14, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
alla misura in esame sono ammessi esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della fac- ciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
si applica il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41.
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E
Risparmio energetico
Come scritto in precedenza la Legge di Bilancio 2021:
- ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 65% con riferimento a determinati interventi al fine del miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. Nel dettaglio si tratta di: interventi di riqualificazione globale, dei lavori sull’involucro, dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e dell’installazione di sistemi di domotica. Conformemente ha quanto già previsto ad opera della Legge di Bilancio 2020, potranno beneficiare della detrazione fiscale del 65%, per le spese sostenu- te dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in so- stituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro sempre che l’intervento comporti un risparmio di energia primaria almeno del 20%;
- ha prorogato per tutto il 2021 la detrazione al 50% in merito alle spese relative agli interventi di acqui- sto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari (quelle di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006) e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di cal- daie a condensazione e a biomassa (fino ad un valore massimo della detrazione di euro 30.000).
Agevolazioni
Tipo di intervento Detrazione 55% fino
al 5 giugno 2013 Detrazione del 65%
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
Detrazione del 36% dal 1° gennaio 2022 Limite
massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione
massima Limite massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione massima
Interventi di riquali- ficazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fab- bisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo eco- nomico dell’11 mar- zo 2008, così come modificato dal de- creto 26 gennaio 2010;
Euro
181.818,18 Euro
100.000 Euro
153.846,15 Euro
100.000 A MENO CHE NON VI SIANO ULTERIORI PROROGHE DAL 2022 RIMANE UNICAMENTE LA
DETRAZIONE DEL 36% EX ART. 16-BIS DEL TUIR
Tipo di intervento Detrazione 55% fino
al 5 giugno 2013 Detrazione del 65%
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
Detrazione del 36% dal 1° gennaio 2022 Limite
massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione
massima Limite massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione massima
acquisto e posa in opera di micro- cogeneratori in so- stituzione di impian- ti esistenti sempre che l’intervento comporti un ri- sparmio di energia primaria almeno del 20%.
1. sostituzione di im- pianti di climatizza- zione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
2. interventi di sostitu- zione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati al- la produzione di ac- qua calda sanitaria;
3. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione in- vernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse com- bustibili.
Euro
54.545,45 Euro
30.000 Euro
46.153,84 Euro 30.000
1. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
Euro 109.090,91
Euro 60.000
Euro 92.307,69
Euro 60.000
Tipo di intervento Detrazione 55% fino
al 5 giugno 2013 Detrazione del 65%
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
Detrazione del 36% dal 1° gennaio 2022 Limite
massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione
massima Limite massimo di spesa su cui chiede- re la detra- zione
Detrazione massima
strutture opache orizzontali (copertu- re e pavimenti);
2. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi dome- stici o industriali e per la copertura del fabbisogno d’acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scola- stici e università.
Attenzione
Si ricorda, invece, che è prevista la detrazione del 50% (anziché del 65% a seguito del- la riduzione dettata dalla Legge di Bilancio 2018) con riferimento alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di scher- mature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a biomassa.
Ricorda
Come scritto in precedenza, si ricorda, che la Legge di Bilancio 2018 ha inserito nell’ambito delle norme sul risparmio energetico il nuovo bonus riconosciuto quando in uno stesso inter- vento sulle parti comuni si sommano lavori volti al consolidamento e alla riduzione del rischio sismico e, appunto, interventi di efficientamento energetico. La nuova agevolazione è ricono- sciuta solo per le zone a rischio sismico 1, 2 e 3 ed esclusivamente in ambito condominiale.
L’aliquota di detrazione in questo caso è pari all’80% in caso di passaggio ad una classe di ri- schio sismico inferiore e dell’85% in caso di riduzione di due classi di rischio e si applica su un importo delle spese fino a 136 mila euro per ciascuna unità immobiliare del condominio.
Attenzione
Si ricorda che a seguito delle novità introdotte ad opera della Legge di Bilancio 2018 la cessio- ne della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici può essere ef- fettuata anche per i lavori sui singoli immobili. Nel dettaglio:
- per i lavori condominiali destinati ad usufruire dell’aliquota maggiorata si conferma la possi- bilità di cessione dell’Ecobonus prevista fin dal 2016. La norma, che inizialmente consentiva di cedere il credito solo alla ditta esecutrice dei lavori, è stata poi rivista e ampliata con la possi- bilità di cessione anche ad altri soggetti privati, persone fisiche, professionisti o lavoratori au- tonomi, imprese, società ed enti. Il cessionario può a sua volte cedere il credito. Inoltre i con- tribuenti che si trovano nella no-tax area (contribuenti che non pagano IRPEF perché hanno redditi lordi da lavoro o da pensione entro gli 8.000 euro l’anno, o percepiscono redditi da la- voro autonomo entro i 4.800 euro) possono cedere il bonus anche agli istituti di credito (Prov- vedimenti Direttore Agenzia Entrate 8 giugno 2017, n. 108577 e 28 agosto 2017, n. 165110);
- a partire dal 2018 la Legge di Bilancio estende la possibilità di cessione dell’Ecobonus a tutti i lavori di risparmio energetico, compresi quelli sulle singole abitazioni, confermando le regole e le modalità già previste. Una norma questa di particolare interesse anche a livello familiare con la possibilità, ad esempio, di usufruire del credito in caso di lavori effettuati su immobili di proprietà di familiari non conviventi, nel caso in cui questi ultimi non abbiano capienza nell’IRPEF.
I passaggi da ricordare
Asseverazione
tecnica Deve essere acquisita l’asseverazione di un tecnico abilitato alla proget- tazione di edifici e impianti il quale deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli artt. da 6 a 9 del decreto del Mef del 19 febbraio 2007.
Modalità di pa-
gamento Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, al fine di beneficiare del bonus fiscale, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
causale del versamento (come ad es. “detrazione IRPEF del 65% ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamen- to.
Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che in- tende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devo- no operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito do- vuta dall’impresa che effettua i lavori.
Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico di- minuito dell’IVA.
La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entra- te ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.
Attenzione
Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di impu- tazione dei costi.
Casi particolari Causale errata all’interno del bonifico
Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detra- zione per gli interventi di recupero del patri- monio edilizio in luogo di quella per la riquali- ficazione energetica degli edifici sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiu- dicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presuppo- sti previsti dalla norma agevolativa.
Bonifici incom- pleti
Eventuali bonifici incompleti non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi ridare i soldi dalle impre- se per poi riversarli con un bonifico completo.
Minimi e ritenuta
d’acconto I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d.
minimi e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argo- mento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.L. n.
78/2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (Risoluzio- ne 5 luglio 2013 n. 47/E).
Spese sostenute mediante finan- ziamento
Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finan- ziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della de- trazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il cor- rispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi del- la norma agevolativa, codice fiscale del sog-
getto per conto del quale è eseguito il paga- mento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta del 4% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17.4.2009, prot. 2009/24882).
Immobile del co- niuge incapiente
Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, può portare in detrazione della propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno banca- rio, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi;
sul documento rilasciato dall’ammi- nistratore, comprovante il pagamento del- la quota millesimale relativa alle spese in questione, il coniuge convivente dovrà in- dicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Condomini senza amministratore
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, e non possiedono un codice fiscale, pos- sono beneficiare della detrazione in esa- me. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 2 marzo 2016, n. 3/E ha chiarito che in tale ipotesi:
o o il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifi- co bancario/postale (sul quale è ope- rata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
o o in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteran- no nei modelli di dichiarazione le spe- se sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presen- tazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta,
un’autocertificazione che attesti i lavori ef- fettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Documentazione da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (al- legato A del decreto attuativo);
la scheda informativa (allegato E o F del decreto attuativo), relativa agli interventi realizzati.
Documentazione
da conservare Il beneficiario della detrazione deve conservare ed eventualmente esibi- re all’Amministrazione finanziaria richiedente:
l’asseverazione del tecnico abilitato;
la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all’Enea;
le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente so- stenute;
la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddi- to d’impresa);
per gli interventi su parti condominiali comuni dell’edificio, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiara- zione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
In cosa consiste l’agevolazione
A tutti i contribuenti che, in generale, entro il 31 dicembre 2021 (tenendo presente che dal 6 giugno 2013 la percentuale è aumentata al 65%), sostengono determinate spese documentate relative a in- terventi per il contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti, è concessa una detrazione dall’imposta lorda (sia IRPEF sia IRES) pari al 65% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021) dell’ammontare delle spese sostenute (entro precisi limiti di importo) da ripartire in quote annuali (dal 2011 pari a 10 rate annuali di pari importo).
Chi può usufruire della detrazione fiscale
Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se tito- lari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Più in particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni fra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Inoltre, fra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche:
i titolari di un diritto reale sull’immobile;
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini (con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettiva- mente sostenuto da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento me- diante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa a euro 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari);
chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” (a quelli cioè nei quali può esplicarsi la con- vivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o pro- fessione).
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing ad- debitati all’utilizzatore.
Variazione della titolarità dell’immobile
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la proprie- tà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane, invece, in capo al condut- tore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclu- sivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazio- ne residua.
Casi particolari
Immobile locato In presenza di interventi effettuati presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica, la detrazione spetta sia al nudo pro- prietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente so- stenuto da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge:
pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del benefi- ciario della detrazione e del bonifico, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento.
Al riguardo si fa presente che, in tal caso, la comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento ed ai due benefi- ciari.
Immobile utiliz- zato promiscua- mente
(circ. n. 20/E del 13 maggio 2011)
Il contribuente che svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può usufruire, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile, della detra- zione anche se le relative spese, riferite all’immobile utilizzato promi- scuamente, sono state dedotte, nella misura consentita, ai fini della de- terminazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale.
Variazione della titolarità dell’immobile
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento, dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferisce, a ti- tolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso.
Nei casi in cui nell’atto di compravendita nulla venga specificato al riguardo, il beneficio fiscale sarà automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Casi particolari
Decesso dell’avente
diritto In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fisca- le si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Permuta e donazio- ne
La regola in esame torna applicabile anche in caso di permuta e di donazione
Quota detraibile nell’anno di trasfe- rimento
dell’immobile
In merito alla quota detraibile nell’anno del trasferimento dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 19 del 1° giugno 2012) che la stessa spetta per intero al contribuente tito- lare del diritto a fruire della detrazione residua.
Quindi, se ad esempio la cessione avviene con un contratto di com- pravendita in data 5 dicembre 2014 e nel medesimo contratto è stabilito che la detrazione residua permane in capo al cedente, det- to contribuente potrà fruire dell’intera quota della detrazione riferi- bile al 2014.
Trasferimento dell’inquilino ovvero comodatario
Nei casi in cui dovesse cessare il contratto di locazione o comodato il beneficio fiscale rimane in capo al conduttore o al comodatario.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per interventi simili e, in particolare, con le spese di ristrutturazione edilizia.
Di conseguenza, in presenza di spese suscettibili di essere collocate nell’una ovvero nell’altra agevola- zione, il contribuente potrà avvalersi solo di una di esse rispettando gli adempimenti specificamente richiesti.
Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finan- ziamenti, ecc.) previsti in materia di risparmio energetico. richiesti.
Si fa, inoltre, presente che il cumulo non torna applicabile neppure:
con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del D.M. 19 febbraio 2007. Tale incentivo, calcolato in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo, viene erogato per un periodo di 20 anni;
con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per gli stessi interventi;
con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patri- monio culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% previ- sta dal D.P.R. n. 917/1986 per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati.
Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non so- no state fatte oggetto di particolari disposizioni circa la misura dell’aliquota applicabile.
Conseguentemente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, poste in essere per la loro realizza- zione, sono assoggettate all’IVA sulla base delle aliquote previste per gli interventi di recupero del pa- trimonio edilizio.
Si fa presente, inoltre, che la Finanziaria 2010 ha stabilito che l’aliquota IVA agevolata del 10% diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità della stes- sa). Più nel dettaglio, l’aliquota IVA ridotta del 10% torna applicabile per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufrui- re dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di va- lore significativo (definiti dal D.M. 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ri- dotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, sol- tanto il valore dei beni significativi.
Interventi agevolati
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
Riguardano tutti gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizza- zione invernale inferiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.
Attenzione
I nuovi valori limite, validi dal 2008, sono stati definiti con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008. I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007. Per quelli
iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008. In considerazione dell’assenza di specifiche indicazioni, deve ritenersi che nella categoria in esame siano collo- cabili tutti gli interventi a condizione che dagli stessi derivi un risparmio energetico. Ai fini del- la fruizione dell’agevolazione sarà, infatti, sufficiente che l’intervento consenta di raggiungere il risultato richiesto in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria con la climatizzazione invernale.
Interventi su strutture opache e su infissi
Gli interventi su strutture opache e su infissi sono disciplinati al comma 345, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e attengono agli interventi di riqualificazione energetica, realizzati su edifici, o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture:
opache verticali (pareti),
orizzontali (coperture, pavimenti),
finestre comprensive di infissi (tenendo presente che la Legge di Bilancio 2018, dal 2018, ha pre- visto la riduzione della detrazione dal 65% al 50% con riferimento alle spese relative agli inter- venti di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi),
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal Decreto del Ministro dello Svi- luppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.
I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Attenzione
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di in- fissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione ener- getica o qualificazione energetica.
Si fa presente che in tale gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condi- zione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica ri- chiesti per la sostituzione delle finestre (tale precisazione è stata fornita con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Nelle spese agevolabili sono da ricondursi, poi, anche quelle sostenute per le strutture accessorie che, come le principali, hanno effetto sulla dispersione di calore, quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (ad esempio, le zanzariere).
Per siffatti interventi, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
In proposito, preme sottolineare che (trattandosi di un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico) non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, essendo necessario che, a seguito dei lavori di rifacimento dell’involucro degli edifici, gli indici di trasmittanza termica si siano ulteriormente ridotti.
Per potere fruire della detrazione in relazione ai predetti interventi, pertanto, sarà necessario che dall’asseverazione del tecnico sia possibile rilevare il valore di trasmittanza originaria del componente
su cui si interviene e il valore di trasmittanza seguente gli interventi, al fine di permetterne il controllo sulla corrispondenza ai valori riportati nel citato Decreto del 6 gennaio 2010.
Installazione di pannelli solari
In considerazione dei chiarimenti forniti dall’ENEA, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termo- dinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Ne consegue che le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Invece, se si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, posso- no essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di ener- gia termica. In tale ipotesi, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011), la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Per gli interventi di installazione di pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Sono contemplati gli interventi che prevedono l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Si precisa altresì che i fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono at- tenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma, più in generale, all’ambito commerciale, ricreativo o socio-assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti ad attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Ai fini dell’asseverazione dell’intervento concernente l’istallazione dei pannelli solari è richiesto:
a. un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
b. che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organi- smo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
Attenzione
Si fa presente che l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica).
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il valore massimo della detra- zione fiscale è di 30.000 euro.
Spese agevolate: adempimenti
Affinché torni applicabile la detrazione in esame è necessario che l’immobile oggetto di intervento dimostri la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento o, comunque, il miglioramento termico dell’edificio (secondo quanto stabilito dai Decreti attuativi dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della Legge n. 244/2007, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e
di trasmittanza termica), ovvero l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di cli- matizzazione invernale.
Conseguentemente, per beneficiare dell’agevolazione fiscale sarà necessario acquisire – a seconda della tipologia di intervento – la seguente documentazione tecnica:
a) asseverazione: serve per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti per ognuno di essi. Il suo contenuto deve essere quello espressamente previsto dalla norma attuativa. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli in- terventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferio- re a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
b) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: comprende i dati relativi all’efficienza ener- getica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interven- ti, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto (successivamente alla esecuzione degli interventi) utilizzando:
le procedure e metodologie di cui all’art. 6, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
ovvero le procedure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Approfondimenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 25 giugno 2013, n. 12976 ha precisato che «Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 recante il recepimento del- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla pre- stazione energetica nell’edilizia. Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certifi- cazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione ener- getica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE. Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. L’articolo 4, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione ener- getica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presen- te nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, in particolare nel D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla Direttiva 2002/91/CE. Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. n. 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. n. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso D.L. n. 63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della me- todologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle
prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare pro- prie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in mate- ria».
Attestato di prestazione energetica
Quando serve Quando non serve
Riqualificazione energetica globale
dell’immobile con indice prestazione energe- tica per la climatizzazione invernale non su- periore ai valori definiti dal D.M. Mise 11 marzo 2008, Allegato A;
coibentazione dell’involucro edilizio (cioè il cappotto, inteso come coibentazione vertica- le, ovvero l’isolamento di tetti e solai come isolamento orizzontale)
Interventi sull’involucro di edifici esi- stenti limitatamente alla sostituzione di finestre, comprensive di infissi (per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008);
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (per le spese effettuate dal 1° gen- naio 2008);
sostituzione di impianti di climatizza- zione invernale (realizzati a partire dal 15 agosto 2009)
c) scheda informativa relativa agli interventi realizzati: redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del Decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda deve contenere:
i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
i dati identificativi dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
la tipologia di intervento eseguito e
il risparmio di energia che ne è conseguito;
nonché il relativo costo (specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione);
Scheda informativa
- Così come chiarito con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’Enea. L’invio della scheda all’Enea è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, inoltre, sempre il citato documento di prassi ha chiarito che nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’Enea, le richieste di detrazione annullate non possono ri- tenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’Enea possa essere ripetuto fi- no alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che
Scheda informativa
l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al citato art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012;
- con riferimento alla rettifica della scheda informativa si fa presente che il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. La comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario rettificare la scheda in- formativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del boni- fico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più con- tribuenti. In tali ipotesi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della de- trazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Chi rilascia i documenti?
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori fore- stali e periti agrari. Tutti i documenti sopra indicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
d) trasmissione documentazione: occorre trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (che coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” e non di effettuazione dei pagamenti):
la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A del Decreto);
la scheda informativa (Allegato E o F del Decreto), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessi- tà dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti glo- bali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria (Roma); va indicato il ri- ferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.
A decorrere dal 13 luglio 2010 è possibile modificare i dati, per il 2009, riportati sulla scheda informa- tiva, al fine di beneficiare della detrazione del 55% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 aumentata al 65%), accedendo al sito di invio (www.acs.enea.it) e modificando la propria scheda (tale informa- zione è stata fornita direttamente dall’Enea tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web).
Al riguardo si fa presente che le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili. Ciò premesso, il comunicato stampa diffuso dall’Enea fa presente che, sulla base di quanto riportato all’interno della Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazio- ni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori. Si fa presente che in aggiunta alla scheda informativa dovrà essere reinoltrato anche l’attestato di qualificazione energetica, nel caso in cui lo stesso sia richiesto. Non sarà, invece, necessario modificare la documentazione spedita origina- riamente, nel caso in cui all’interno della stessa sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.
Attenzione
Infine, la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le moda- lità operative al fine di potere godere della detrazione fiscale anche per quelle spese che non risultano dalla scheda informativa originariamente trasmessa all’Enea. Più precisamente, la ri- soluzione ministeriale in esame ha chiarito che il contribuente dovrà:
- presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’Enea opportunamente modificati, nonché, - provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attiva- zione della procedura informatica da parte dell’Enea.
Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, i soggetti interessati devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo il modello approvato dal provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
a. Modalità di pagamento: le spese devono essere pagate attraverso bonifico bancario o postale in cui deve risultare:
o la causale del versamento;
o il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
o la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di paga- mento, il momento di imputazione dei costi;
b. conservazione della documentazione: il beneficiario della detrazione deve conservare ed even- tualmente esibire all’amministrazione finanziaria richiedente:
o l’asseverazione del tecnico abilitato;
o la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all’Enea;
o le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
o la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d’impresa);
o per gli interventi su parti condominiali comuni dell’edificio, la copia della delibera assem- bleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
o per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
Modello di comunicazione
Si ricorda che l’art. 29, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con leg- ge 28 gennaio 2009, n. 2 prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale, relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al rispar- mio energetico, previsti dall’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Modello IRE – Interventi di Riqualificazione energetica).
Il Provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione a tale di- sposizione, approvava, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazio-
ne a interventi di risparmio energetico esclusivamente per i lavori che proseguivano oltre il periodo d’imposta.
Tale adempimento era rivolto ai soli contribuenti che effettuavano interventi i cui lavori coinvolgesse- ro più periodi d’imposta, allo scopo di ridurre il numero dei contribuenti obbligati, consentendo, co- munque, il monitoraggio dell’onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta (IRPEF/IRES) del 65%.
Il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni), abrogando il comma 6, articolo 29 del D.L. n.
185/2008, ha abolito l’obbligo: a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs.), il modello in esame che non dovrà più essere inviato. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 31/E del 31 dicembre 2014 ha chiarito che in considerazione del fatto che il De- creto semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre 2014, la soppressione dell’obbligo di comuni- cazione è diverso a seconda che i soggetti abbiano o meno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
coincidente con l’anno solare: le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;
non coincidente con l’anno solare: le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto semplifica- zioni).
Comunicazione fine lavori
I contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale del 65% devono inviare all’Enea la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo con l’apposita modulistica i dati in- dicati nel D.M. 19 febbraio 2007.
Quesiti
D: Una S.r.l. ha un capannone in comodato ed ha optato per la tassazione per trasparenza dei singoli soci. Essa ha altresì intenzione di installare pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico e godere della detrazione fiscale per il risparmio energetico. Si chiede perciò se, trattandosi di una S.r.l., sia possibile godere di questo beneficio fiscale.
R: La detrazione fiscale per il risparmio energetico spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la ti- pologia di contribuente (persona fisica o società), indipendentemente dal tipo di attività svol- ta.
La Legge non prevede eccezioni:
né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, purché strumentali all’attività d’impresa);
né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti), prescrivendo solo il puntuale rispetto di alcuni adempimenti.
Si fa presente, inoltre, che le spese di manutenzione straordinaria, sostenute sull’immobile, configurano immobilizzazioni immateriali capitalizzabili, quali incrementi su beni di terzi, come affermato dal Principio contabile nazionale Oic 24.
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D: Ad un soggetto che compra caldaie a bio-massa (legna, pellet, nocciolino, ecc.) la società venditrice applica l’aliquota IVA “ordinaria” al 22%; tuttavia, viene riferito che qualora prov-
veda la stessa venditrice all’istallazione dell’impianto, la fattura sarà emessa con IVA al 10%
in quanto trattasi di caldaie a risparmio energetico. Si chiede se ciò sia corretto.
R: Secondo quanto chiarito dall’Enea, possono fruire della detrazione per il risparmio ener- getico gli “impianti termici” di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 192/2005, essendo quindi esclusi, alter- nativamente:
gli apparecchi semovibili (deve trattarsi infatti di impianti “fissi”);
ovvero quelli con potenza nominale <5 kw.
Analogamente, ai fini dell’applicabilità dell’IVA al 10%, occorre riferirsi al medesimo concetto:
infatti, solo in presenza di impianti “fissi” (e dunque ancorati al terreno, con la presenza di una canna fumaria anch’essa permanentemente applicata al muro) si potrà parlare di opera di manutenzione sull’immobile, con la conseguente applicazione dell’IVA al 10% nel rispetto dei beni significativi. In caso contrario si applicherà l’IVA “ordinaria”.
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D: Un contribuente è in procinto di acquistare una stufa a legna da installare in cucina e vor- rebbe sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione per il risparmio energetico.
R: La risposta al quesito è affermativa. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al D.P.R. n. 412/1993 possono essere realizzate in as- senza di opere edilizie propriamente dette. Nel caso in esame la detrazione per il risparmio energetico è ammessa per l’acquisto e l’installazione di una stufa a legna, che rientra, infatti, tra i generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che in con- dizione di regime presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%. Tale caratteristica dovrà risultare da un attestato del produttore.
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D: Quattro persone fisiche sono proprietarie di un immobile, D/8, che è affittato ad una S.n.c., di cui sono soci. Si rende necessaria la sostituzione della caldaia dell’immobile classifi- cato D/8. L’impianto di riscaldamento e le caldaie che negli anni sono state cambiate sono sempre state fatturate alla S.n.c. che provvedeva ad ammortizzarle. Si chiede se è possibile per i soci fare direttamente la sostituzione della caldaia in modo da poter usufruire della de- trazione del 65% direttamente sulla propria posizione reddituale.
R: La limitazione alla detrazione di cui alla Risoluzione n. 340/E del 2008 non trova applica- zione nel caso di specie. La risoluzione citata ha ritenuto che in capo alle imprese la detra- zione per risparmio energetico non possa spettare che in relazione a fabbricati strumentali
“per destinazione”, non trovando dunque applicazione nel caso di immobile locato a terzi.
Ciò tuttavia non si estende alle persone fisiche. Pertanto i comproprietari potranno certa- mente sostenere le spese e operare la detrazione. Si tenga comunque presente che occorre- rà verificare le pattuizioni indicate nel contratto di affitto. Infatti, in generale, devono essere i proprietari a sostenere le spese di manutenzione straordinaria; pertanto si rientra nel regi- me ordinario se i proprietari pagheranno le spese. Tuttavia si è detto che in passato le spese incrementative erano sostenute dalla S.n.c. e ciò fa presumere che da contratto siano posti a carico del conduttore tali spese. Ciò potrebbe comportare una contestazione ove questi si accordassero le spese in violazione degli accordi contrattuali (per quanto ciò appaia una si- tuazione del tutto remota, posto che l’Agenzia si limita a verificare le detrazioni indicate in Redditi esclusivamente sulla base del possesso dell’immobile e dei documenti di spesa).
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D: Così come chiarito dalla Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, gli interventi finalizzati al ri- sparmio energetico possono essere realizzati anche in assenza di opere di natura edile.
Quindi qualunque contribuente può usufruire del beneficio fiscale, anche se non ristruttura un immobile. Ciò premesso, chi costruisce una casa, se una volta terminata la costruzione