La Legge di Bilancio 2017, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ha previ-sto, inoltre, ulteriori novità con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica che riguarda-no le parti comuni degli edifici condominiali.
Infatti, in tali casi la detrazione spetta nella misura superiore (rispetto a quella del 65%):
del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed esti-va e conseguono almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari ad 40.000 euro, moltiplicato per il nu-mero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Attenzione
La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 75%
deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE (attestazione della prestazio-ne eprestazio-nergetica degli edifici) di cui al D.M. 26 giugno 2015. Su queste dichiarazioni l’ENEA effet-tuerà, anche a campione, dei controlli. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la de-cadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle dispo-sizioni vigenti.
I soggetti beneficiari della detrazione, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante risparmio energetico di cui sopra, dal 1° gennaio 2017, possono optare per la cessione del corrispondente credito:
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.
Attenzione
Risulta opportuno precisare che la detrazione non può essere ceduta a:
• istituti di credito;
• intermediari finanziari.
Le modalità di attuazione della cessione sono definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017, n. 108577.
Da ultimo si fa presente che le detrazioni “potenziate” al 70 e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Riferimenti normativi
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2019
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Come scritto in precedenza tale detrazione, a seguito della Legge di Bilancio 2021, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Schema riassuntivo
Spese sostenute fi-no al 25 giugfi-no 2012
Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad euro 48.000
Detrazione massima pari ad euro 17.280 Spese sostenute dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012
Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000 al netto delle spese già sostenute alla data del 26 giugno 2012, comunque nei limiti di euro 48.000, per le quali resta fer-ma la detrazione del 36%
Spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021
Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000 (tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti)
Detrazione massima pari ad euro 48.000 Spese sostenute dal
1° gennaio 2022
Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad euro 48.000
Detrazione massima pari ad euro 17.280
Ricorda
• La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
• il contribuente ha piena facoltà di massimizzare il beneficio fiscale (circ. n. 13/E del 9 maggio 2013), scegliendo di detrarre nella misura più conveniente.
Attenzione
Oltre alla citata proroga la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di invio di una nuova comunicazione da inviare all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio. Nel dettaglio il com-ma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 stabilisce che “al fine di effettuare il monitoraggio e la va-lutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualifi-cazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli in-terventi effettuati”.
Si ricorda che al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la rea-lizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqua-lificazione energetica degli edifici.
L’invio della documentazione all’Enea va effettuato attraverso il sito web entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono i seguenti:
COMPONENTI TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Serramenti comprensivi di infissi
Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi.
Coibentazioni delle strutture opache
Riduzione della trasmittanza delle pareti esterne e delle coperture che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi, ovvero, riduzione della tra-smittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno.
Installazione o sostituzione di impianti tecnologici
Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ovvero per la sola produzione di acqua calda necessaria per la pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
sostituzione di generatori di calore ad aria a con-densazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
microcogeneratori (Pe<50kWe);
scaldacqua a pompa di calore;
generatori di calore a biomassa;
sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
installazione di sistemi di termoregolazione e buil-ding automation;
impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici di classe energetica minima “A+” (ad eccezione dei forni la cui classe minima richiesta è la A)
Forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lava-sciuga e lavatrici.
Si precisa che la detrazione sugli elettrodomestici spetta solo se questi rientrano in un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018.