Allo scopo di individuare, nello specifico, le prestazioni di servizi cui si applica il meccanismo del re-verse charge, occorre fare riferimento, alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (divi-sione 43 della sezione F e, per i servizi di pulizia, divi(divi-sione 81 della medesima sezione).
Voci della tabella ATECO 2007 interessate dall’applicazione del reverse charge Demolizione
43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi a edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e recu-pero)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite a edifici)
Completamento di edifici
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni affe-renti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edi-fici”
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Le cose da ricordare
Codice ATECO Le prestazioni cui applicare il meccanismo del reverse charge vengono individuate esclusivamente sulla base dei codici attività delle presta-zioni effettuate, senza che rilevi in alcun modo il codice attività con il quale il fornitore risulta essere registrato ai fini IVA, né il fatto che quest’ultimo operi o no abitualmente nel settore edile, né infine la forma contrattuale sottostante alla fornitura del servizio.
Le cose da ricordare
Attenzione
Laddove il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di servizi in questione, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972, le stesse dovran-no essere assoggettate al reverse charge, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore, di procedere all’adeguamento del codice ATECO (Risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).
Il caso
Domanda: In che modo debbono identificarsi i servizi che, in materia di edilizia, sono attratti nel regime del reverse charge?
Risposta: La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 chiarisce che occorre fa-re riferimento ai codici Ateco, mentfa-re non rilevano il committente del ser-vizio né il contratto in base al quale lo stesso viene reso. In particolare, per i servizi previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n.
633/1972 (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) si deve in primo luogo tenere conto del codice Ateco 2007 di classificazione del servizio, prescindendo dal fatto che gli stessi siano svol-ti nell’ambito di prestazioni rese dal subappaltatore o nei confronsvol-ti di un general contractor. Quindi, le prestazioni di pulizia rese, ad esempio, nei confronti di un professionista sono da assoggettare a reverse charge. Pe-raltro, se un operatore ha un codice Ateco diverso, ma svolge sistemati-camente le prestazioni cui fa riferimento la lettera a-ter, si deve comun-que applicare il reverse charge.
Prestazioni di manutenzione e riparazione
Il reverse charge torna applicabile anche con riferimento alle presta-zioni di manutenzione e riparazione, ancorché queste ultime non siano esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43.
Contratto uni-co di appalto
In presenza di un unico contratto avente a oggetto prestazioni di ser-vizi in parte soggette a reverse charge e in parte soggette all’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie (per esempio, contratto di pulizia di un edificio e delle aree attigue), l’operazione og-getto del contratto deve essere scomposta, distinguendo, ai fini della fatturazione, le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge dalle altre prestazioni di servizi (Circolare 27 marzo 2015 n. 14/E). Ciò in quanto il meccanismo del reverse charge, avendo finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria e va conseguentemente applicato in ogni caso. In questa ipotesi naturalmente, al fine di semplificare gli adempimenti, sarà preferibile emettere due distinte fatture;
in presenza di un contratto unico di appalto avente a oggetto la co-struzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett.
c) e d), del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, e nel quale rientrino anche le sopra elencate prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett.
a-Le cose da ricordare
ter), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù delle difficoltà a scomporre il con-tratto, dovrà applicarsi l’IVA secondo le modalità ordinarie a tutte le operazioni coinvolte, senza scomporre il contratto (Circolare 27 marzo 2015 n. 14/E);
medesime considerazioni del punto precedente valgono nel caso di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni sog-gette a reverse charge ai sensi della lett. a-ter), sesto comma, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, avente a oggetto interventi edilizi di fraziona-mento o accorpafraziona-mento delle unità immobiliari di cui alla lett. b) dell’art. 3, comma 1, del Testo Unico in materia di edilizia, di cui al DPR 380/2001 (Circolare 22 dicembre 2015 n. 37/E).
Caso operativo
Dati dell’esempio
Appalto chiavi in mano per la costruzione di un nuovo edificio strumentale per euro 300.000 da fatturare a soggetto passivo IVA di cui:
euro 150.000 per opere murarie di costru-zione rese dall’appaltatore;
euro 80.000 per installazione di impianti (subappaltati ad elettricista e idraulico);
euro 50.000 per acquisto di infissi da im-presa;
euro 20.000 tinteggiatura (subappaltata ad impresa).
Fatturazione da parte dell’appaltatore delle charge nei confronti dell’appaltatore per le singole prestazioni re-se.
Le cose da ricordare
Soluzione alterna-tiva (deroga al fine di semplificare la fat-tura, qualora non sia possibile scomporre il contratto)
Fatturazione
dell’appaltatore per il totale di euro 300.000 con IVA.
I subappaltatori (elet-tricista, idraulico e im-presa) emetteranno fattura in reverse charge nei confronti dell’appaltatore per le singole prestazioni re-se.
Le diverse tipologie di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R.
n. 633/1972
Installazione di impianti relativi a edifici
Rientrano in tale voce (Circolare 27 marzo 2015 n. 14/E) non solo i servizi di installazione degli impian-ti, ma anche quelli che riguardano la manutenzione e la riparazione relativa agli stessi (per esempio, prestazione di pulizia caldaia/controllo fumi), anche se eseguite da soggetti diversi da quelli che han-no operato l’installazione.
La Circolare 22 dicembre 2015 n. 37/E ha chiarito che:
nel caso in cui l’installazione degli impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, l’IVA va applicata secondo le modalità ordinarie. Analogamente dovrà procedersi in caso di allaccia-mento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. Tali ultime pre-stazioni costituiscono, infatti, parte integrante e indispensabile ai fini della fornitura del servizio (in assenza, la fornitura non è realizzabile) e, non essendo quindi riconducibili all’attività di instal-lazione di impianti, debbono essere escluse dall’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972;
con riferimento alla particolare ipotesi degli impianti posti in parte internamente e in par-te espar-ternamenpar-te all’edificio, dovrà applicarsi il reverse charge di cui alla lett. a-par-ter) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 ogni volta che l’installazione di un impianto sia funzionale o ser-vente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionata all’esterno dello stesso.
Ipotesi di applicazione del reverse charge: i chiarimenti ministeriali (Circolare 22 dicembre 2015 n. 37/E)
Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi esterni (per esempio, telecamera) sono necessaria-mente collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici.
Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.
Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio.
L’impianto, considerato nel suo complesso, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (mo-tore) è posta all’esterno.
Impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).
Somme di denaro versate in ragione del fatto che un tecnico si reca presso il cliente effettuando una mera verifica dell’impianto (diritto di chiamata).
Somme di denaro versate in virtù di contratti che prevedono la corresponsione di canoni di ab-bonamento periodici.
Attività di installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (Risolu-zione 16 giugno 2008 n. 245/E).
Il caso
Domanda: Le installazioni effettuate negli edifici delle Ater (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale) sono da fatturare con lo split payment oppure in reverse charge?
Risposta: Le installazioni di impianti in edifici Ater sono soggette al regime del “reverse char-ge”, previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che il committente sia un soggetto passivo d’imposta. Le Ater si possono considerare tali in quanto dotate di partita IVA. Non rientrano, invece, nella normativa sullo “split payment”, in quanto gli enti pubblici economici ne sono esclusi, come conferma la Circolare 9 febbraio 2015 n. 1/E.