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Spese agevolate: adempimenti

Nel documento Ristru urazioni e risparmio energe co (pagine 21-26)

Affinché torni applicabile la detrazione in esame è necessario che l’immobile oggetto di intervento dimostri la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento o, comunque, il miglioramento termico dell’edificio (secondo quanto stabilito dai Decreti attuativi dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della Legge n. 244/2007, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e

di trasmittanza termica), ovvero l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale.

Conseguentemente, per beneficiare dell’agevolazione fiscale sarà necessario acquisire – a seconda della tipologia di intervento – la seguente documentazione tecnica:

a) asseverazione: serve per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti per ognuno di essi. Il suo contenuto deve essere quello espressamente previsto dalla norma attuativa. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli in-terventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferio-re a 100 kW, può esseinferio-re sostituito da una certificazione dei produttori;

b) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: comprende i dati relativi all’efficienza ener-getica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interven-ti, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto (successivamente alla esecuzione degli interventi) utilizzando:

 le procedure e metodologie di cui all’art. 6, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,

 ovvero le procedure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,

 ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Approfondimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 25 giugno 2013, n. 12976 ha precisato che «Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 recante il recepimento del-la Direttiva 2010/31/UE del Pardel-lamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, suldel-la pre-stazione energetica nell’edilizia. Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certifi-cazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione ener-getica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE. Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. L’articolo 4, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione ener-getica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presen-te nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è conpresen-tenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, in particolare nel D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla Direttiva 2002/91/CE. Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. n. 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. n. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso D.L. n. 63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della me-todologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle

prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare pro-prie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in mate-ria».

Attestato di prestazione energetica

Quando serve Quando non serve

 Riqualificazione energetica globale

dell’immobile con indice prestazione energe-tica per la climatizzazione invernale non su-periore ai valori definiti dal D.M. Mise 11 marzo 2008, Allegato A;

 coibentazione dell’involucro edilizio (cioè il cappotto, inteso come coibentazione vertica-le, ovvero l’isolamento di tetti e solai come isolamento orizzontale)

 Interventi sull’involucro di edifici esi-stenti limitatamente alla sostituzione di finestre, comprensive di infissi (per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008);

 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (per le spese effettuate dal 1° gen-naio 2008);

 sostituzione di impianti di climatizza-zione invernale (realizzati a partire dal 15 agosto 2009)

c) scheda informativa relativa agli interventi realizzati: redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del Decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda deve contenere:

 i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

 i dati identificativi dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;

 la tipologia di intervento eseguito e

 il risparmio di energia che ne è conseguito;

 nonché il relativo costo (specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione);

Scheda informativa

- Così come chiarito con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’Enea. L’invio della scheda all’Enea è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, inoltre, sempre il citato documento di prassi ha chiarito che nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’Enea, le richieste di detrazione annullate non possono ri-tenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’Enea possa essere ripetuto fi-no alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che

Scheda informativa

l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al citato art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012;

- con riferimento alla rettifica della scheda informativa si fa presente che il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. La comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario rettificare la scheda in-formativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del boni-fico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più con-tribuenti. In tali ipotesi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della de-trazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Chi rilascia i documenti?

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori fore-stali e periti agrari. Tutti i documenti sopra indicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

d) trasmissione documentazione: occorre trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (che coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” e non di effettuazione dei pagamenti):

 la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A del Decreto);

 la scheda informativa (Allegato E o F del Decreto), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessi-tà dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti glo-bali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria (Roma); va indicato il ri-ferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

A decorrere dal 13 luglio 2010 è possibile modificare i dati, per il 2009, riportati sulla scheda informa-tiva, al fine di beneficiare della detrazione del 55% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 aumentata al 65%), accedendo al sito di invio (www.acs.enea.it) e modificando la propria scheda (tale informa-zione è stata fornita direttamente dall’Enea tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web).

Al riguardo si fa presente che le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili. Ciò premesso, il comunicato stampa diffuso dall’Enea fa presente che, sulla base di quanto riportato all’interno della Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazio-ni già inviate anche oltre il limite dei 90 giordocumentazio-ni dalla fine dei lavori. Si fa presente che in aggiunta alla scheda informativa dovrà essere reinoltrato anche l’attestato di qualificazione energetica, nel caso in cui lo stesso sia richiesto. Non sarà, invece, necessario modificare la documentazione spedita origina-riamente, nel caso in cui all’interno della stessa sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.

Attenzione

Infine, la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le moda-lità operative al fine di potere godere della detrazione fiscale anche per quelle spese che non risultano dalla scheda informativa originariamente trasmessa all’Enea. Più precisamente, la ri-soluzione ministeriale in esame ha chiarito che il contribuente dovrà:

- presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’Enea opportunamente modificati, nonché, - provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attiva-zione della procedura informatica da parte dell’Enea.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, i soggetti interessati devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo il modello approvato dal provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

a. Modalità di pagamento: le spese devono essere pagate attraverso bonifico bancario o postale in cui deve risultare:

o la causale del versamento;

o il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

o la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di paga-mento, il momento di imputazione dei costi;

b. conservazione della documentazione: il beneficiario della detrazione deve conservare ed even-tualmente esibire all’amministrazione finanziaria richiedente:

o l’asseverazione del tecnico abilitato;

o la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all’Enea;

o le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

o la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d’impresa);

o per gli interventi su parti condominiali comuni dell’edificio, la copia della delibera assem-bleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

o per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

Modello di comunicazione

Si ricorda che l’art. 29, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con leg-ge 28 leg-gennaio 2009, n. 2 prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale, relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al rispar-mio energetico, previsti dall’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Modello IRE – Interventi di Riqualificazione energetica).

Il Provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione a tale di-sposizione, approvava, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in

relazio-ne a interventi di risparmio erelazio-nergetico esclusivamente per i lavori che proseguivano oltre il periodo d’imposta.

Tale adempimento era rivolto ai soli contribuenti che effettuavano interventi i cui lavori coinvolgesse-ro più periodi d’imposta, allo scopo di ridurre il numecoinvolgesse-ro dei contribuenti obbligati, consentendo, co-munque, il monitoraggio dell’onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta (IRPEF/IRES) del 65%.

Il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni), abrogando il comma 6, articolo 29 del D.L. n.

185/2008, ha abolito l’obbligo: a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs.), il modello in esame che non dovrà più essere inviato. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 31/E del 31 dicembre 2014 ha chiarito che in considerazione del fatto che il De-creto semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre 2014, la soppressione dell’obbligo di comuni-cazione è diverso a seconda che i soggetti abbiano o meno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

 coincidente con l’anno solare: le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;

 non coincidente con l’anno solare: le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto semplifica-zioni).

Nel documento Ristru urazioni e risparmio energe co (pagine 21-26)