sità di precisare quali limiti esso abbia, quali cioè ne siano i confini. e 626-627; Uc km ar, La tassazione degli stranieri in Italia, p a g. 110; Bl u m e n-
stein, ibidem- Hf.nsel, Steuerrecht, p a g . 90 e segg. d ella trad u z. d l Jabach; Buehler, Steuerrecht, I, pag. 90: « Der oberste Grundsatz, der allen Abkom
men zugrunde liegt, ist der der Aufteilung der Steuerobjekte oder hier etwa
gleichbedeutend, der Steuerquellen nach ihrer räumlichen L a g e »; Trotabas,
Précis (ed. 1953), p a g. 272: « La solution du problème repose sur le principe
de la territorialité de la loi fiscale, qui est executoire sur tout le territoire français: elle oblige tous ceux qui habitent de territoire et regit tous les biens, meubles et immeubles, qui se trouvent sur ce territoire (c. Civ. a rt. 1° e 3 ) » ;
Adriani, La fraude fiscale - Situation aux Pays-Bas, in Bulletin for fiscal intern, doc., 1952, 139 : a Le fait que le mesures coercitives du fisc, aussi selon la conception néerlandaise, ne sont que d’un effet territoriale, de sorte qu’une execution a l’ étranger est impossible, constitue un grand risque de fraude »; Dayton, The taxation o f businnes profits, in Cahiers de droit fiscal intern.,
X. 1948, p a g. 55: « Persons and bodies fully subject to tax in the United Sta
tes are (a) all citizens o f the United States and natural persons resident the
rein, (b) all corporations (except municipal and most other governmental cor porations and charitable and certain other corporations not for profit) incor porated under the laws of the United States or any of the States and (c) estates o f deceased persons and trusts administered within the United Sta tes » ; ecc.
(12) Non ci sembra, perciò, esatto quanto afferma il De m a t t e i s, Ma nuale, pag. 77, che « tra le eccezioni non è possibile includere alcuna figura
di reato finanziario»: basta considerare che nell’art. 7 del codice penale sono espressamente citati, al n. 3, i « delitti di falsità in valori di bollo » e che, come si dirà più avanti nel testo, la zona contigua è fuori del territorio dello Stato, sicché il contrabbando, ivi commesso non può considerarsi consumato in Italia,
toria presso la Corte di Appello di Palermo, ritenuto che doveva revocarsi l ’impugnata pronuncia nella parte in cui aveva respinto la istanza di scar cerazione « trattandosi di provvedimento non richiesto » al di fuori della competenza del Giudice Istruttore, ne confermava, invece, la decisione quanto al rigetto dell’istanza di libertà provvisoria, con ordinanza 7 luglio 1956, avverso la quale gli imputati ricorrono per cassazione.
È stato esattamente rilevato (13) che il territorio statale non è una grandezza di superficie, ma una grandezza a tre dimensioni, che esso può cioè considerarsi come un cono il cui vertice tende al centro della terra ed i cui limiti percorrono i limiti dello spazio, elevandosi fino al l’infinito. La nozione di territorio dello Stato è data dall’art. 4, capo- verso, del codice penale, il quale detta : « Agli effetti della legge penale è territorio dello Stato, il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aero mobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ». Questa nozione, quantunque riferen- tesi alla legge penale, ha valore generale e trova applicazione anche per il diritto tributario penale, salve le eccezioni che si diranno in se guito, perchè espressa in termini molto ampi e con riferimento, più che al territorio, ai luoghi ove si esercita la sovranità dello Stato. Prescin dendo dalle questioni inerenti alle colonie, ai possedimenti, ai territori militarmente occupati, che presentano oggi scarso interesse ai fini della materia in esame, esaminiamo brevemente gli altri problemi che si pre sentano.
Per quanto riguarda il territorio vero e proprio, è da rilevare che talune norme tributarie penali trovano applicazione in limiti più ri stretti o più ampi di quelli costituiti dal confine politico. La legge 25 settembre 1940, n. 1424, ad esempio, considera territorio doganale quello delimitato dal lido del mare, dalla congiungente le opere foranee dei porti e dalle rade destinate all’ancoraggio delle navi (14), dalle sponde nazionali del lago di Lxigano opposte a quelle estere e dai confini con gli altri Stati, con esclusione, non soltanto di tutto il mare territoriale di cui si dirà in seguito, ma anche delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio, dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia (15), dei punti franchi e dei depositi franchi (16).
(13) Crosa, Diritto costituzionale, pa g. 174.
(14) Vedasi Di Lorenzo, Istituzioni di diritto doganale, Roma, 1954,
pag. 66.
(15) L ’extradoganalità di Livigno e Campione d’ Italia trova fondamento sulla particolare posizione geografica dei due comuni ed ha origini storiche; la prima era stata successivamente confermata con legge 17 luglio 1910, n. 567 e regolata con R.D. 14 maggio 1911, n. 546.
(16) I punti franchi (ed a maggior ragione i depositi franchi) non sono da considerarsi del tutto extradoganali perchè rimangono soggetti ai tributi il consumo e l ’uso dei materiali d ’impianto e di esercizio delle fabbriche ed aziende, dei materiali per costruzioni edilizie, degli arredamenti degli uffici
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-A sostegno del ricorso si deduce che erroneamente la Sezione Istruttoria ha negato il dovere del Giudice Istruttore di pronunciarsi sulla legittimità della cattura degli imputati, i quali furono arbitrariamente arrestati fuori del territorio italiano e, cioè, nell’alto mare, che è sottratto alla sovranità dello Stato. Si deduce, in via gradata, che la cauzione doveva essere stabi lita d ’ufficio dal giudice, al fine di rendere possibile la scarcerazione o, quanto meno, la libertà provvisoria dei prevenuti.
In conseguenza in detti territori può effettuarsi liberamente il consumo delle merci soggette a diritti di confine e rimangono esclusi taluni reati, mentre possono esservi commessi altri reati doganali ti pici (17). Non deve confondersi la situazione giuridica di detti terri tori con le esenzioni previste per motivi particolari nell’interno del territorio, le quali sono subordinate alPesistenza in determinate con dizioni e sono ammesse soltanto nei limiti precisati dalle singole leggi fiscali (18).
Può dunque dirsi, in generale die non v’è alcuna parte del terri torio dello Stato che sia sottratta all’imperio della legge tributaria penale italiana. Se gli Stati di S. Marino e della Citta del Vaticano sono, come tali, fuori del territorio italiano, restano invece compresi in questo le basiliche, i monasteri e gli immobili della Città del V ati cano sui quali l’Italia ha riconosciuto alla S. Sede la piena proprietà, ancorché essi godono «delle immunità riconosciute dal diritto inter nazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri», nonché le « altre chiese, anche fuori di Eoma, durante il tempo in cui vengono nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni con l’intervento del Sommo Pontefice » (art. 15 Trattato lateranense) (19) e e delle abitazioni e dei commestibili e delle bevande. Le zone extradoganali di Zara, Lagosta, Pelagosa, Fiume e dei versanti tra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa sono venute meno per la cessione del ter ritorio in conseguenza del trattato di Pace.
(17) Per esempio : depositi non permessi di merci estere (art. 101 legge doganale); fabbricazione non autorizzata di tabacchi (art. 97 legge di mono polio) ; ecc.
(18) Per tale motivo non consideriamo extradoganali le c.d. zone franche di Gorizia e della Valle d ’Aosta e le zone industriali, le quali godono soltanto di agevolazioni fiscali più o meno ampie. Vedasi in merito : Pus, Z on a ex tr a - d ogan ale di G orizia ?, in R iv . O. F in . 1952, 183, e L a buona fe d e qu a le causa g iu stifica n te, ivi, 1953, 245 e, in senso contrario, Di Lo r e n z o, Istitu z io n i, cit., pag. 94.
(19) Semprechè beninteso, sussista l ’obbligo tributario sottostante. "Ve- dasi in merito gli arti. 13 e 16 del Trattato cit. e Je m o l o, L e zio n i di d iritto e c clesia stic o , 1957, pag. 187. Per quanto riguarda Piazza S. Pietro vedasi:
Mo r e l l i. I l tr a tta to fr a l’ Ita lia e la 8 . S ed e, in R iv . dir. in tera . 1929, 220;
D ’ Am e l i o, P ia zza S. P ie tr o e la leg g e p en a le, in S tud i in on ore di Conti,
1932. pag.’ 23 e segg. ; Gi s m o n d i, I l reg im e giu rìd ico di P ia zza S. P ie tr o in ma ter ia p en a le, di p olizia e l’ in terp reta z io n e d ell’ a r t. 22 del T ra tta to L a tera n en se, in A n n a li, 1939, 31; De l Gi u d i c e, Corso di d iritto ecclesia stic o , 1932, I. pag. 398; Gr i s p i g n i, D ir itto p en a le ita lia n o, I, pag. 388 e segg. e gli autori ivi citati. La tesi sostenuta nel testo trova fondamento, a nostro avviso, nel fatto che, essendo la piazza indicata aperta normalmente al pubblico e sog getta alla vigilanza delle forze di polizia italiane (comprese quelle di polizia
Ciò posto, è subito da rilevare che erroneamente la Sezione ha ritenuto che fosse inibito al Giudice Istruttore accertare la legittimità della cattura degli imputati. E, invece, di tutta evidenza che una tale indagine non poteva essere elusa, sia perchè, nella specie, la domanda di libertà provvisoria era stata formulata in via subordinata per il caso in cui non si fosse inteso disporre la scarcerazione, sia perchè, in via generale, è assolutamente pre
ciò perchè tali luoghi, così come le sedi degli inviati presso il Presidente della Repubblica, il Governo italiano o la S. Sede (art. 12 Trattato cit.), non godono dell’extraterritorialità, ma, per riflesso delle immunità, delle prerogative e di quei riguardi personali che dalle convenzioni o consuetudini internazionali sono concesse agli inviati stessi e che qui non interessano perchè concernono l’applicabilità della legge tributaria penale in rapporto alle persone.
In qualche caso tale legge estende per la sua efficacia oltre i limiti del territorio politico: ciò si verifica, oltre che per la piazza S. Pietro in Roma, die resta normalmente soggetta ai « poteri di polizia delle au torità italiane» (art. 3 Trattato cit.), per le c.d. dogane internazionali di Modane e di Chiasso e per i controlli sulla strada della Valle Roya (20), per i quali gli accordi con gli Stati confinanti consentono di considerare consumati taluni reati doganali riguardanti merci dirette verso il nostro Paese, prima ancora che le merci stesse siano entrate nel territorio italiano.
Come contropartita, si consente l ’applicabilità della legge tribu taria penale straniera nelle dogane internazionali di Ventimiglia, Do modossola e Luino e nella ricordata strada della Valle Roya (21).
Oltre alle ipotesi indicate, possono aversi casi di assistenza agli atti repressivi compiuti da uno dei due Stati confinanti, previsti an- ch’essi da accordi internazionali che raggiungono la massima intensità nei c.d. cartelli doganali, per i quali un reato doganale commesso a danno di uno Stato viene perseguito e punito dall’altro Stato contraente come se fosse stato compiuto a danno proprio (22).
tributaria), verrebbe a crearsi di fatto una zona in cui sarebbero liberamente commessi il contrabbando cosi come ogni altro reato fiscale. Per quanto con cerne invece gli altri luoghi compresi nel territorio della Città del Vaticano, compresa la stessa scalinata della Chiesa, la consegna dei responsabili di i l leciti fiscali appare inammissibile, quando non si tratti di «rea ti considerati delitti » dalle leggi di ambedue i Paesi (art. 22 Trattato cit.), il che si veri fica solo eccezionalmente (p. es. contraffazione di valori di bollo).
(20) Per Modane e Ventimiglia vedasi la convenzione di Roma del 29 gen naio 1951, resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1907 ; per Chiasso e Luino la convenzione del 15 dicembre 1882 resa esecutiva con legge 15 luglio^ 1883, n. 1503; per la Valle Roya la convenzione di Roma del 29 gennaio 1950. se guita dal protocollo di Nizza del 15 aprile 1951 e resa esecutiva con D.P.R. 2 luglio 1951, n. 1443. Il testo degli accordi indicati trovasi anche in Di Lo r e n z o, Il contrabbando cit., pag. 25 e segg.
(21) Per Domodossola vedasi la convenzione di Roma del 24 maggio 190(5, resa esecutiva con R.D. 7 giugno 1906, n. 253.
(22) L ’assistenza agli atti repressivi è prevista dagli accordi ricordati nelle note precedenti (p. es. art. 16 della convenzione per Modane e
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giudiziale accertare, anche d’ufficio, se sussista uu legittimo stato di cattura prima di provvedere sulla domanda di libertà provvisoria, potendo di tale benefìcio fruire solo chi sla trattenuto in custodia preventiva nei casi sta biliti dalla legge.
Il Giudice Istruttore Ila concluso siffatta indagine pregiudiziale iu senso affermativo, sul rilievo che essendosi l ’ azione delittuosa compiuta, sia pure
Il maggiore territorio extradoganale rimane peraltro il c.d. m a r e
territoriale, il quale pur facendo parte inequivocabilmente del territo rio politico dello Stato è dalla legge doganale collocato fuori del ter ritorio doganale dello Stato stesso.
La sua appartenenza al territorio politico risulta espressamente dagli artt. 2 e 3 del codice della navigazione, il primo dei quali precisa i limiti del mare territoriale ed il secondo afferma la sovranità dello Stato « sullo spazio aereo che sovrasta il territorio del Regno ed il re lativo mare territoriale». Anche queste norme si applicano in tutti i casi in cui manchino disposizioni specifiche per determinate materie
(ultimo comma art. 2 e rei. al Re, n. 20) (23).
Più precisamente detto codice dispone che sono soggetti alla so vranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, quando la distanza fra i punti estremi non superi le venti miglia marine (24), e la zona di mare dell’estensione di sei miglia marine lungo le coste e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati. L ’estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea (25).
Nel mare territoriale possiamo distinguere due zone: sulla prima (rade, porti, ecc.) lo Stato ha, oltre al diritto di sovranità, anche quello di proprietà (art. 822 c.c.); nella seconda lo Stato esercita soltanto il diritto di sovranità, con le limitazioni previste dal diritto internazio nale (diritto di transito inoffensivo, soggezione piena alla sovranità del g lia : « E n m a tiè r e d 'in fra ctio n s ans lois et règ lem en ts de d uane italiens, co m m ises dans la z o n e r é p u té e ita lien n e, les a u to rités co m p éte n te s fra n ça ises se ch a rg ero n t, à la r e q u ê te des a u to rités ita lien n es, d’ en ten d re des tém oins, de p r o c é d e r à d es r e c h e r c h e s au in fo rm a tio n s et de n o tifier le résu lta t de ces d é m a rch es a u x a u to r ité s ita lien n es » .
Tra i cartelli doganali conclusi prima della guerra è da ricordare la con venzione itaio-tedesca del 24 febbraio 1940, resa esecutiva con legge 30 maggio 1940 n. 835, che previde una stretta unione per la lotta contro il contrab bando. Vedasi al riguardo Montini, I ca rtelli doganali. L a con v en zion e ita lo
germ a n ica p e r la r ep ressio n e d el con tra b b a n d o, in T rib u ti, 1941, 117 ; Di Lo
renzo, I l con tra b b a n d o cit., pag. 29; Udina, D ir. in t. trib u t., cit., pag. 447 e
M anu ale di d iritto d ella n aviga zion e.
gli autori ivi citati.
(23) Lefebvre D ’ Ovidio-Pescatore,
1953, pag. 69. ,
(24) Il problema del valore da attribuire al miglio marmo fu riproposto nella conferenza dell’Aia del 1930 ed in essa si decise che esso dovesse con siderarsi pari ad un minuto di latitudine, alla latitudine considerata, con uno scarto possibile dall’equatore al polo di 12 metri.
(25) Per le qu estion i in eren ti a ll’ andam ento della lin ea d i base, ved a si Bernardi L a c o n tro v ersia tra Gran B reta g n a e N o rv eg ia p e r la d elim ita zion e
d elle a cqu e ter rito ria li, in B iv . M a r., 1952, n. 10, e Co n tin i, L a zona di v ig i
ritenersi realizzato su territorio italiano il reato in questione, del quale ri spondono anche coloro che — come gli attuali ricorrenti — hanno agito e partecipato al reato stesso fuori del territorio predetto. Sicché, secondo la pronuncia del primo giudice, dovendo gli imputati rispondere a norma della legge penale italiana, è ad essi applicabile anche la relativa legge processuale
proprio Stato per le navi da guerra straniere ed alla propria giurisdi zione civile per quelle mercantili e da diporto). Queste ultime sono, dun que, sottoposte alla giurisdizione penale dello Stato clie le ospita, con la sola eccezione, fondata sulla consuetudine internazionale, che se i reati commessi, a bordo non sono tali da turbare l’ordine pubblico e la sicu rezza dello Stato ospitante, si segue la legge della bandiera.
La legge tributaria penale non si applica soltanto entro questa linea ideale che segna il confine marittimo dello Stato (linea di rispetto), ma va oltre: dispone infatti l ’art. 33 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che « la zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal li do ». Si ha in tal modo una seconda fascia che si estende per oltre sei miglia (zona contigua) ed un secondo limite, che abbiamo chiamato
« linea doganale di rispetto » (26).
Entro questa si applicano tutte le disposizioni concernenti la tu tela dei diritti di confine (27) e quindi non soltanto delle norme doga nali, ma di quelle relative ai monopoli fiscali, alle imposte di fabbri cazione, ecc. ed anche all’imposta sull’entrata, quando sia dovuta per il fatto obiettivo dell’importazione, ma non può disconoscersi che su tale zona contigua la sovranità dello Stato si esplica soltanto in forma attenuata per quanto concerne il diritto tributario penale in generale. A l territorio reale ed effettivo dello Stato devono aggiungersi, per fictio iuris, le navi e gli aeromobili italiani dovunque si trovino, salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale ad una legge terri toriale straniera (art. 4 c. pen.). In merito occorre distinguere: le navi e gli aeromobili dello Stato (da guerra, di finanza, ecc.) sono sempre soggetti alla legge dello Stato cui appartengono e si ha un vero e pro prio caso di extraterritorialità (28); per le altre navi ed aerei che si (26) Düs, Zona di vigilanza doganale marittima, in Riv. O. Fin., 1952, n. 67, nota contraria alla sentenza della S.C. Cass. 19 gennaio 1952, n. 1, Poitral, nella quale si sosteneva che l ’art. 33 citato « ha inteso del tutto equi parare nella subietta materia al vero e proprio mare territoriale la zona con tigua ». Vedasi, ivi, anche per i casi in cui la zona di vigilanza viene ad es sere più limitata del mare territoriale. Per la questione delle « sacche » vedasi anche il citato articolo del Contini.
(27) Una esauriente indicazione della bibliografìa e della giurisprudenza in materia doganale e sugli argomenti connessi trovasi in Di Lo r e n z o, Il con trabbando, cit., pag. 20 e segg. (nota 1). La esclusione della sovranità fiscale
nella zona contigua per i tributi non ricordati nel testo non ci sembra possa essere posta in dubbio.
(28) Naturalmente l’esenzione dalla giurisdizione non si estende agli illeciti fiscali commessi dai membri dell’equipaggio fuori della nave o del l ’aeromobile (p. es. sbarco di merci di contrabbando).
con la conseguente legittimità della loro cattura, disposta a norma di detta legge, a nulla rilevando che la nave « Sito », sulla quale erano gli imputati stessi al momento della cattura, « fosse stata avvistata fuori della zona di vigilanza doganale e che il trasbordo delle sigarette fosse stato effettuato al di fuori delle acque di tale zona ».
Ma siffatta tesi non può essere condivisa. Essa, in definitiva, si basa
trovino nelle acque territoriali o nei porti stranieri la soggezione alle leggi fiscali è limitata ai fatti che in qualche modo turbano la sicurezza locale. Tra questi rientrano, peraltro, tutti gli illeciti fiscali commessi a danno del paese ospitante, onde per questi trova sempre applicazione la legge del Paese stesso.
Fuori di questi casi trova applicazione la legge della bandiera, ma da ciò non discende che tutte le fattispecie verificatesi sulle navi e gli aeromobili siano soggette alla legge tributaria italiana, come se fos sero avvenute nel territorio effettivo e conseguentemente che vi sia una indiscriminata estensione del diritto tributario penale ai fatti verifi catesi a bordo. Occorre dunque aver riguardo alle singole leggi tribu tarie: in genere può dirsi che gli atti che si compiono a bordo, fuori delle acque territoriali di altri Stati sono soggetti alla legge italiana per quanto riguarda le imposte dirette (29), mentre non vi sono soggette quando si tratti di tributi indiretti (30), salvo beninteso specifiche di sposizioni contrarie.
Tuttavia è da rilevare, in generale, una maggiore estensione della sfera di applicazione della legge tributaria penale in confronto delle norme impositrici.
Già al confine di terra può osservarsi che il passaggio della li nea doganale fa sorgere bensì il diritto dello Stato alla percezione dei tributi, ma che questo si precisa concretamente solo con l’accertamento fatto dalla dogana: si ha dunque, salvo che i due luoghi non coincidano