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La sentenza propone essenzialmente la questione dei limiti di spazio nei quali la legge tributaria penale Ita efficacia, o, come si dice

sovente, del diritto penale internazionale (1) o del diritto internazio­ nale privato (2), nel caso, dunque, del diritto tributario penale interna­ zionale, come assieme delle norme di diritto interno clic sono rivolte a tutelare interessi tributari non esclusivi di un solo Stato (3).

Prescindiamo ovviamente dalla questione se l ’insieme dei relativi istituti abbia carattere autonomo e ci limitiamo ad osservare ebe la maggior parte degli istituti fiscali deve tener conto della frequenza con la quale i rapporti economici si esplicano nel territorio di più Stati o anche su spazi comrmmes omnium, il che implica 1’esistenza di recipro­ che limitazioni, e conseguentemente di un adattamento dei precetti fi­ d i Ago L e d elit in tern a tion a l, in R ee. des C ours de d roit interri., 1939, II oag. 524 e segg.; Donnedieu de Vabres, P rin cip es de d roit pénal In tern a ­

tion a l, 1928; DeMarsioo, P rìn cip i in fo rm a to ri del d iritto pen a le in tern a zion a le,

1949, (^ S-D1I0L0RENZ0; ll con trab b a n d o,pag. 19 ; Naum an n, G iurispru denza scelta

d el T rib u n a le g erm a n ico (1927). Roma, 1930, pag. 22 e segg. La recente dot­ trina internazionalistica tende peraltro ad ammettere soltanto m parte lt norme del diritto tributario penale internazionale m quanto ritiene che la funzione del diritto internazionale privato consista nel regolale s°ltaato rapporti che presentano elementi di estraneità alla vita interna dello Stato. Vedasi in merito: Ago, L e zio n i di d iritto in tern a zion a le p r iv a to , Milano, 19..9,

Morelli. E lem en ti di d iritto in tern a zion a le p r iv a to , Napoli, 1949- Monaco,

L ’ effica cia d ella leg g e n ello sp a zio, Torino, 1954. Partendo da questa conce­ zione resterebbero fuori da questa branca del diritto tutte le norme sui limiti di applicabilità del diritto tributario penale nello spazio perche mancano richiami di leggi straniere e non si può dire neppure che normalmente pre­ sentino carattere di estraneità rispetto allo Stato italiano (vedasi, peraltro, in contrario, il caso dei c.d. cartelli doganali). In particolare il Monaco, w i , pag. 81, osserva che le leggi tributarie, penali ecc. sono leggi terwtormii cioè leggi che per il principio di sovranità si applicano esclusivamente al terntono dello Stato, senza lasciar alcun margine di applicazione a leggi straniere.

sul motopeschereccio italiano « S. Giuseppe Giacomo », catturato precedente- mente nelle acque doganali di Alicudi.

La Guardia di Finanza chiese ed ottenne dal Procuratore della Repub­ blica una dilazione per consegnare alle carceri giudiziarie di Palermo i pre­ detti sei arrestati al line di completare le necessarie indagini. Di poi, il

scali (4) che non può incidere sulla formulazione e sull’applicalnlità delle singole sanzioni.

Minore importanza assume invece, al fine del problema propostoci, il diritto internazionale tributario penale, cioè l ’insieme di quelle nor­ me che « nell’ordinamento internazionale presentano gli stessi carat teri — a parte la diversità delle fonti rispettive — delle norme tributa­ rie del diritto interno » (5), sia perchè i destinatari delle norme in esa­ me sono normalmente enti internazionali, sia perchè, anche ampliando il concetto, solo eccezionalmente allo Stato attuale di tale diritto, le nor­ me sanzionatorie da esso previste hanno efficacia diretta per i sin­ goli (6).

I criteri che si possono astrattamente ipotizzare per la determina­ zione della sfera di applicazione della legge tributaria possono sostan­ zialmente ridursi a tre:

(4) Per una compiuta esposizione dell'aspetto materiale della territoria­ lità, come limitazione dell’ ambito spaziale dei presupposti di imposta cedasi

Steve, Sulla tu tela in tern a zio n a le della p r etesa trib u ta ria , r e t r o , 1940, I, ¿41 e segg. e la completa bibliografia critica ivi citata.

L ’A nega peraltro l ’esistenza di « norme di diritto internazionale gene­ rale limitanti la sfera della potestà tributaria statuale», il che ci sembra esatto in via di massima, ma non in modo assoluto, come provano le consue­ tudini ricordate dallo stesso A. Per il medesimo motivo non si può convenire col Di Lorenzo, ibid em , per il quale si tratterebbe « di rapporti a cui la sovrana volontà della legge di ciascun Stato estende la sua forza imperativa, senza bisogno di coordinamento e rinvìi alla legge straniera », perchè proprio per l ’imposta doganale è frequente il richiamo a norme tributarie straniere (vedasi, ad esempio, l ’art. 39 e 49 legge doganale, gli accordi di tariffe, la clausola della nazione più favorita, ecc.).

Nel testo facciamo riferimento, comunque, alla situazione di tatto, pre scindendo dal considerare, se tale comportamento sia internazionalmente vin­ colante, rinviando per questa parte al citato articolo dello Steve.

(5) Ud i n a, D ir itto in tern a zion a le trib u ta rio , Padova, 19o4, pag. 19. (6) Come osserva esattamente I’ Udina, iv i, pag. 24, occorre intendere il diritto internazionale tributario « in senso più lato, come comprensivo delle norme deH’ordinamento internazionale rientranti più precisamente nel diritto internazionale costituzionale ed amministrativo, che concernono in un modo o nell'altro l ’esercizio della potestà tributaria degli Stati, sì che ì rapporti tributari vi vengono considerati in quanto in te rced e n ti n on fr a gli S tati ste ssi, b en sì f r a i sin goli S ta ti e le d ip en d en ti p e rso n e fisich e o giu rid ich e e quindi soltanto come oggetto indiretto, mediato delle norme internazionali ». I casi, ai quali accenniamo, si limitano essenzialmente alla C.E.C.A. (e ad altri enti internazionali che fossero creati in futuro) che creino direttamente norme fiscali e ne impongano coattivamente l ’osservanza, sotto minaccia di sanzioni a carico dei trasgressori. Sull’inesistenza, in tal senso, di un diritto penale internazionale, vedasi An zilotti, L ’ a z io n e in d ividu ale con tra ria al d iritto in ­

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difensore dei detenuti, con istanza 25 maggio 1956, chiese la scarcerazione di essi in quanto illegittimamente catturati in alto mare, non soggetto alla so­ vranità dello Stato italiano, e con altra istanza di pari data, chiese — in via subordinata — la concessione della libertà provvisoria. Con provvedimento dello stesso giorno il P.M., ritenuta la legalità dell’arresto, manteneva fermo lo stato di custodia preventiva degli imputati ed il 28 maggio 1956 rimetteva

a) principio della u n iversalità o extraterritorialità assoluta, per il quale la legge tributaria penale di uno Stato dovrebbe trovare ap­ plicazione dovunque si trovi l’autore della violazione. In questa materia esso si avvicina notevolmente a quello della difesa o tutela, perchè sog­ getto passivo dell’illecito è lo Stato stesso (7), ma entrambi appaiono difficilmente realizzabili; il primo è, poi, del tutto utopistico in quanto presuppone 1’esistenza di un codice tributario penale universale clic nessuno Stato è riuscito a realizzare completamente neppure all’interno ;

b) principio della personalità, per il quale ad ogni autore dell’il­ lecito dovrebbe applicarsi la legge dello Stato cui egli appartiene. Que­ sto principio, un tempo diffuso, non può dirsi oggi del tutto abbando­ nato, come si dirà in seguito;

c) principio della territo ria lità , per il quale la legge tributaria

penale troverebbe applicazione esclusivamente sul territorio dello Stato che l ’ha emanata obbligando tutti coloro che vi si trovano, siano essi cittadini, stranieri o apolidi.

È, quest’ultimo, il principio adottato in via generale dallo Stato italiano, così come dalla maggior parte degli Stati moderni, anche se con taluni temperamenti, diretti peraltro più ad estendere l ’applicabi­ lità della legge tributaria penale italiana che a consentire l ’applica­ bilità di quella straniera (c.d. p rin cip io della territo ria lità tem perata). Questo principio non trova peraltro nella nostra materia un’espressa disposizione legislativa che lo affermi, ma deve trarsi dai principi ge­ nerali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dall’insieme delle norme penali ed amministrative che regolano cioè gli illeciti fiscali.

Quali fonti parziali possono indicarsi:

— l ’art. 25, capoverso, delle Disposizioni della legge in generale, per il quale «le obbligazioni non contrattuali (tra le quali rientra quella tributaria) sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano» (8);

(7) Vedasi in questo senso Blu m en stein, S ystem , pag. 289-290 nella tra­ duzione del Forte: « Un’infrazione d ’imposta per la natura delle cose, vale come compiuta dove l ’autore l ’ha effettuata e dove se ne è verificato l'evento giuridico. Poiché questo può consistere solo in un pregiudizio della pretesa di diritto delle imposte dell’ente pubblico od in una infrazione degli obblighi del diritto delle imposte, cosi l ’evento giuridico di necessità avviefie sempre nel territorio dell’ente pubblico avente diritto all’imposta. A n ch e quando, dun­ q u e l’ a u to re ha a ltro v e la sua resid en za op p u re a ltro v e eseg u a l’ a ttiv ità p u n i­ b ile, q u esta d ev e es s e r e con sid era ta com e a v v en u ta n el te r r ito r io d ell’ en te p u b ­ b lico c r e d ito r e d ell’im p o s ta » .

(8) In questo senso (per l ’obbligazione tributaria) vedasi Tesoro, Prin -

gli atti al Giudice Istruttore per il rito formale, chiedendo il rigetto della istanza di libertà provvisoria.

Con ordinanza 4 giugno 1956, il Giudice Istruttore del Tribunale di Pa­ lermo, ritenuto che, nella specie, l’ attività delittuosa degli imputati doveva considerarsi commessa in territorio italiano, e che, pertanto, del tutto legit­ timo era stato l ’arresto dei predetti, la cui cattura era obbligatoria per non

— l’art. 28 delle Disposizioni suindicate, per il quale « le leggi pe­ nali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato», disposizione che ha una portata più ampia dell’art. 3 del codice penale, perchè si richiama anche alle norme di polizia, senza ulteriori specificazioni, dal che può dedursi che essa trova applicazione anche per la polizia tributaria (9);

— gli articoli 3 e 6 del codice penale, che importano rispettivamente l ’obbligatorietà della legge penale italiana per « tutti coloro che si tro­ vano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale » e la punibilità secondo la legge penale italiana di chiunque « commette un reato nel territorio dello Stato» (10);

— le varie disposizioni che affermano la territorialità dell’imposi­ zione fiscale (artt. 2 e 3, T.U. dell’imposta di Ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021; art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla legge di re­ gistro; art. 1, D.P. 24 giugno 1954, n. 342 sull’imposta di pubblicità; art, 1, legge 19 giugno 1940, n. 762, sull’imposta sull’entrata; ecc. (11)). dalla Commissione Parlamentare, nella quale si parlava « della legge del luogo nel quale le obbligazioni sono sorte » ma, com’è noto, la proposta non venne accolta « perchè la legge in base alla quale dovrebbe stabilirsi se un’obbliga- zione sia sorta o meno, sarebbe appunto la stessa legge regolatrice che si vuol determinare » (Rei. al Re, n. 12).

(9) È tuttavia da ricordare che in seno alla Commissione Parlamentare fu segnalata l ’opportunità di aggiungere un capoverso all’art. 18 (ora 28) delle Disposizioni al fine di contemplare accanto alle leggi penali, di polizia e sicu­ rezza pubblica, anche le leggi fiscali, salvo quanto nelle leggi stesse fosse diversamente stabilito, ma che il suggerimento non fu accolto « sia perchè le leggi fiscali non sono ispirate ad una direttiva uniforme, sia perchè secondo la natura dell’imposizione esse dispongono circa la loro applicabilità anche agli - stranieri » (Rei. Comm. Parlam., pag. 732; Relaz. al Re, n. 14). Vedasi quanto esposto più avanti nel testo.

(10) Nella stessa dottrina penale si dubita in quali norme trovi la sua espressione legislativa il principio della territorialità: il Maggiore, P rin cip i,

p. gen., pag. 106 e segg., ed il Ma n z in i, T ra tta to , I , pag. 379 e segg. si ripor­ tano all’art. 28 delle Disposizioni citate e all’art. 3 del c . penale; il Gr is p ig n i,

D ir itto p e n a le, I, pag. 375, all’art. 6 c. penale; il Battaglini, D ir itto pen a le, p. gen., pag. 82, ed il Petrocelli, P rin cip i, pag, 170, fanno riferimento anche all’art. 6 del codice penale, pur rilevando che negli articoli 3 e 6 del codice stesso la disciplina deH’efficacia della norma nello spazio è commista alla sua efficacia rispetto alle persone.

(11) Vedasi in materia : Steve, Sitila tu tela in tern a zion a le cit. e la com­ pleta bibliografia ivi ricordata, pur rilevando che l ’A. mette in dubbio l ’esi­ stenza dello stesso principio generale; Del Vecchio, In tro d u z io n e alla finanza,

1954, pag. 388; Berliri, P rìn cip i, pag. 103 e 124 e segg.; Gia n n in i, 7 co n cetti fon d a m en ta li, pag. 51; Ingrosso, D ir itto fin an ziario, pag. 261 (e relativi rinvìi)

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aver prestato Idonea cauzione a norma dell’art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, mentre non poteva concedersi il beneficio della libertà provvisoria in difetto di tale cauzione e, comunque, per particolari esigenze di carattere processuale; tutto ciò premesso rigettò le istanze di scarcerazione e di libertà provvisoria.

Contro tale ordinanza gli imputati proposero appello, e la Sezione

Istrut-È ben vero die le eccezioni al principio della territorialità sono nel diritto tributario penale più numerose di Guanto lo siano nel di­ ritto penale comune, ma esse non sono tali a nostro avviso, da porre in dubbio l’esistenza del principio, che discende dalla sovranità statale, la quale esige che sia riconosciuta validità alle prescrizioni dello Stato, con esclusione di ogni ordinamento giuridico straniero, e dalle limita­ zioni che discendono dalla possibilità di far valere la legge fiscale. Possiamo piuttosto notare che il principio trova un’espressa formula­ zione soltanto per la parte penale, così come ne sono tassativamente in diente le eccezioni (artt. 7, 8, 9 e 10 codice penale), per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (12) e che, perciò, un’analoga affermazione per la parte amministrativa del diritto tribu­ tario penale sarebbe stata quanto mai opportuna.

2. Dalla affermazione che il territorio indica l ’ambito spaziale in