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DIRITTO FINANZIARIO COSTITUZIONALE E GENERALE

293. - Sicilia - Tributi erariali - Potestà normativa ed amministrativa degli

organi erariali - Limiti. .

Sicilia - Imposta generale sull’entrata - Determinazione di speciali re- gimi d’imposizione - Incompetenza dell’assessore regionale per le fi- nanze.

Sino a quando la materia non sia compiutamente e definitivamente disci­ plinata, compete, anche per l’imposizione e l’accertamento dei tributi' era­ riali, alla Regione siciliana, fatte salve le eccezioni previste dal 2° comma del- l’art 3(5 dello Statuto, potestà normativa concorrente con quella della Stato nei limiti e alle condizioni indicati nell’art. 17 dello Statuto medesimo; e pur­ ché, tuttavia, non ne derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del ter­

ritorio nazionale. . . ..

Al potere normativo nel senso suindicato segue la potestà amministrativa degli organi della Regione sol per quel che attiene alla riscossione dei tributi.

Pertanto, l’Assessore per le finanze è incompetente a determinare speciali regimi di imposizione per l ’imposta generale sull’entrata.

C o rte C ost., 26 gen n a io 1957, n. 9, P r es. Cons. M in istri c. Pres. R eg io n e sici­ liana - Foro It., 1957, I, 341. .

Sul carattere concorrente della potestà normativa della Regione m matèria fi­ nanziaria, si veda: Cass. Sez. Un., 4 ottobre 1955, Foro It., 1956, I, 738 e in questa R iv ista , 1956, 57.

294. - Sicilia - Tasse e imposte - Ricorsi avverso le ordinanze degli inten­ denti di finanza comminanti pene pecuniarie - Incompetenza dell asses­ sore regionale per le finanze.

In difetto di norme che regolino il passaggio di funzioni e di organi dello Stato all’organizzazione amministrativa della Regione siciliana, 1 Assessore per le finanze è incompetente a provvedere sui ricorsi proposti contro decreti, con i quali gli intendenti di finanza comminano pene pecuniarie.

C o rte Cost., 26 gennaio 1957, n. 11,

liana - Foro It., 1957, I, 340.

Si veda in senso conforme il parere Rep. 1950, voce S icilia, n. 90.

P r es. Cons. M in istri c. P r es. R eg io n e sici-

del Cons. Stato, 12 agosto 1948, Foro It„

295. - Sicilia - Tasse e imposte - Nomina di membri delle commissioni pro- vinciali delle imposte - Incompetenza dell’assessore per le finanze. L’Assessore della Regione siciliana per le finanze è incompetente a nomi­ nare i membri delle commissioni provinciali delle imposte.

C o rte Cost., 26 gen na io 1957, n. 12, P r es. Cons. M in istri c. P res. R eg io n e sici­ liana - Foro It., 1957, I, 340.

Conforme: Corte Conti, sez. controllo, 9 gennaio 1952, Foro It.. Rep. 19o2, voce

Sicilia, nn. 98 e 99 ; Corte Conti, Reg. sic., sez. controllo, 2 dicembre 1954, ivi,

L’Assessore della Regione siciliana per le finanze è incompetente a proce­ dere alla revisione degli accertamenti di valore ai fini dell imposta di legistio.

Corte Così., 26 gennaio 1957, n. 13, Pres. Con». Ministri c. Pres. Regione sici­ liana - Foro It., 1957, I, 340.

297. - Sicilia - Esazione delle imposte erariali - Compensi degli esattori a carico dei contribuenti morosi - Approvazione della relativa tabella - Competenza dell’assessore regionale per le finanze.

Rientrando nella potestà degli organi amministrativi della Regione si­ ciliana la riscossione dei tributi erariali, per i quali non è esclusa la potestà normativa della Regione siciliana. l’Assessore regionale per le finanze è com­ petente ad approvare la tabella dei compensi da percepire dagli esattori a ca­ rico dei contribuenti morosi.

Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 14, Pres. Cons. Ministri c. Pres. Regione sici­ liana - Foro It., 1957, I, 339.

Si cosuiti: Cons. Stato, Ad. plen., 19 dicembre 1955, Foro It.. 19o6, III, 82.

298. - Sicilia - Esazione delle imposte erariali - Decreto di sospensione del­ l’esecuzione, emanato dall’intendente di finanza - Ricorso al Presidente della regione - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso il decreto dell’Intendente di finanza, sospensivo dell’esecuzione per la riscossione d’imposte erariali.

C orte C ost., 26 gen naio 1957, n. 17, P res. Cons. M in istri c. P res. R egion e sici­ liana - Foro It., 1957, I, 339.

Conforme: Cons. giust. amm. reg. sic., 28 gennaio 1953, lo r o It., Rep. 1954, voce Sicilia, n. 33.

299. - Sicilia - Imposta generale sull’entrata per il commercio delle specia­ lità medicinali - Determinazione dell’aliquota - Incompetenza dell’asses­ sore regionale per le finanze.

L’assessore della Regione siciliana per le finanze è incompatente a deter­ minare l’aliquota dell’I.G.E. per il commercio delle specialità medicinali.

C orte Cost., 26 gen naio 1957, n. 19, P r es. Cons. M inistri c. P res. R eg ion e sic- liana - Foro It., 1957, I, 339.

300. - Dogana - Controversia sulla qualificazione e classificazione di merci - Determinazione del Ministro delle finanze - Natura di atto amministra­ tivo - Impugnabilità - Questione di legittimità costituzionale.

La determinazione del Ministero delle finanze sulle controversie doganali in materia di qualificazione e classificazione delle merci ha natura di atto am­ ministrativo e può formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato per incom­ petenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il contrasto tra il 2° comma dell’art. 26 T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, che non consente il ricorso per violazione di legge avverso la determi­ nazione del Ministro delle finanze in materia doganale, e gli artt. I l i e 113 della Costituzione non si risolve in termini di abrogazione tacita del primo, ma dà luogo ad una questione di legittimità costituzionale, che, per non

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sere manifestamente infondata, deve essere deferita alia cognizione della Corte costituzionale.

ConS. Stato, 25 febbraio 1957, Soc. a r.l. Squinzano c. Finanze - Foro lt.,

1957, III, 192.

Cfr. : Cass. SS.UU., 17 aprile 1956, n. 1141, in questa Rivista, 1956, 362 con nota di richiamo dottrinale.

301. - Imposte in genere - Interpretazione estensiva delle leggi tributarie - Fattispecie in tema di benefici fiscali.

L ’interpretazione estensiva è ammessa anche in tema di leggi tributarie e le norme contenenti benefìci fiscali sono da interpretare in modo da compren­ dere tutti i casi a cui esse si possono riferire nella lettera e nello spirito, purché non ne rimanga spostata la logica estensione ed alterata la finalità specifica; nella specie: è stato ritenuto che il beneficio fiscale stabilito dal- l ’ art. 74 n. 4 legge 11 dicembre 1933 n. 1775 per gli atti relativi all’acquisto ed alla espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione di un serbatoio o lago inerenti alla deviazione ed utilizzazione di acque pub­ bliche per alimentare impianti elettrici, si estende anche agli atti di acquisto di terreni necessari per la costruzione del canale di scolo delle acque.

Cass., sez. I. n. 1822, 20 maggio 1957, Finanze c. 8.I.S.M. - Mass. Foro It..

1957, 362.

In ordine alla prima massima, cfr. Trib. Trento, 11 gennaio 1956, in questa

Rivista, 1957, 266.

302. - Imposte in genere - Contratto tra P. A. e privato - Esenzione od eso­ nero contrattuale dalle imposte - Nullità assoluta - Diritto doganale di licenza - Acquisto nave estera - Momento in cui sorge il debito tributario - Duplice contestuale passaggio di proprietà - Individuazione soggetto passivo del tributo.

Deve ritenersi illecita e come tale colpita da nullità insanabile la clausola di «esenzione» dalla imposta contenuta in un contratto di compravendita (nella fattispecie, di nave americana) stipulato tra un privato e lo Stato.

Nella interpretazione di contratti non può farsi luogo a questioni relative alla volontà dei contraenti, quando gli atti non contengono clausole ambigue od oscure. Ne consegue che l’impegno contrattuale assunto dalla I’ . A. di «esen­ ta re» i compratori dalle imposte, non può essere interpretato, facendo riferi­ mento ad accordi intervenuti in precedenza, nel senso che l’Amministrazione intese di « esonerare » gli acquirenti dall’obbligo di pagare i tributi, accol­ landosi essa stessa l’onere del pagamento.

Deve, comunque, ritenersi ugualmente illecito e colpito da nullità insana­ bile l’impegno contrattuale dell’Amministrazione di «esonerare» l’altra parte contraente dal pagamento dell’imposta, a meno che la legge istitutiva del tri­ buto non attribuisca alla P. A. tale facoltà discrezionale.

L ’art. 3 del D.L. 13 maggio 1935, n. 894, che attribuisce al Ministero delle Finanze il potere di emanare norme per la esecuzione del provvedimento isti­ tutivo del diritto di licenza, nonché per la determinazione dei casi di esenzione, contiene una delega legislativa. Conseguentemente, il Governo non può accor­ dare l’esonero da tale diritto in favore di un singolo contribuente, ma può provvedere in via generale ed astratta a favore di tutti coloro che si vengono a trovare nella medesima condizione giuridica.

Sebbene il diritto all’imposta doganale per le navi sorga a seguito del rilascio dell’atto di nazionalità o del passavanti provvisorio, tale criterio non vale ad individuare anche il soggetto passivo dell’imposta nel caso in cui, per effetto di un duplice e contestuale passaggio di proprietà, la nave sia de­

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stillata a ]h‘!’s< ma diversa da ciuella del detentore al momento del passaggio della bandiera.

L’eventuale impegno da parte del Governo italiano di trasferite agli ar­ matori italiani la nave estera già nazionalizzata, pertanto, non implica, per sè solo, che l’obbligo del tributo sia automaticamente insorto a carico dell’Am­ ministrazione venditrice.

Cass. sez . I , n. 1093, 14 d icem b re 1956-30 m arzo 1907, M in istero T eso ro c. P erla F ig a ri ed a ltri - Riv. Leg. Fise. 1957, 1186.

Si vedano : Cass. 30 settembre 1955, n. 2709, in questa R iv ista , 1956, 56 ; Cass., 27 luglio 1955, n. 2422, ivi, 1955, 459 con nota di ricihami.

In pari data sono state emesse identiche sentenze con i numeri 1094 e 1096: conforme anche la sentenza n. 1149 del 4 aprile 1957.

303. - Tasse e imposte in genere - Imposte indirette sugli affari - Pagamento effettuato affo scopo di beneficiare dell’esonero dalle penalità - Ripeti­ zione del tributo indebitamente pagato - Preclusione - Riserva - Irri- levanza.

Il pagamento del tributo effettuato per avvalersi dei benefici previsti dal- l’art 35 legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributatila, preclude al contribluente l’azione di ripetizione del tributo medesimo e ciò anche se quel pagamento sia accompagnato da esplicita riserva di voler ripetere quanto pagato.

Cass., sez. I, n. 1690, 13 m aggio 1957, Soc. p rod otti chim ici su p erfo sfa ti c. F i­ n an ze - Mass. Foro It., 1957, 337. . „ Cfr. : Cass., 5 novembre 1956, n. 4149, in Questa R ivista , 1957, 143; Cass., lo aprile 1956, n. 1148, ivi, 1956, 363; App. Torino, 16 febbraio 1956, ivi, 1957, 144: Cass., 5 ottobre 1954, n. 3296, ivi, 1955, 353 con ampia nota di richiami dottri­ nali e giurisprudenziali.

304. - Imposte in genere - Cittadini italiani rsidenti all’estero - Notifica me­ diante affissione all’albo pretorio - Validità.

La norma stabilita dall’art. 11 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, che gli italiani residenti all’estero hanno il domicilio fiscale nel Comune di origine sta a significare che, agli effetti tributari, non ha alcuna rilevanza il fatto del­ l’emigrazione e della residenza all’estero del soggetto dell’imposta. Da ciò de­ riva che, nei confronti del contribuente emigrato all’estero, che risulti irrepe­ ribile nel domicilio fiscale da lui stesso Indicato, deve ritenersi rituale la no­ tifica dell’accertamento dell’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, eseguita, a norma dell’art. 89, terzultimo comma, del Regolamento 11 luglio 1907, n. 560 mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di origine per otto giorni consecutivi.

La notifica di un atto, nei confronti della P. A., non può provarsi con testimoni.

Comm., C en tr. sez. pati'., 3 n ovem b re 1956, n. 85824 - Riv. Leg. Fise., 1957, 976, Si consulti: C.C., 23 giugno 1948, n. 99186, in questa R iv ista , 1950, 95.

305. Imposte in genere Morte del contribuente nelle more del giudizio -Comunicazione all’ufficio - Appello notificato al defunto - Nullità. Non sono validi gli atti intestati a persona defunta, quando vi sia stata comunicazione all’Ufficio, da parte degli eredi, ai sensi del primo comma del- l’art. 42 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 ; in tal caso le notifiche successiva­ mente occorrenti vanno eseguite individualmente a tutti gli eredi.

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e notificati ad alcuni soltanto fra gli eredi, è subordinata alla condizione che abbia avuto luogo una notifica collettiva agli eredi stessi, nei sei mesi dalla morte del contribuente.

Com m . C en tr., sez . p a tr., 18 m aggio 1956, n. 82214 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1224. Cfr. : C.C., 9 aprile 1956, n. 80674, in questa R iv ista , 1956, 328 ; C.O., 28 marzo 1955, n. 70179, ivi, 1955, 472 con nota di richiami

306. - Imposte dirette - Società di fatto - Notifica ad uno solo dei soci - So­ lidarietà - Relazione di notifica - Fa fede fino a querela di falso - Firma del ricorso.

Quando l’accertamento del reddito riguardi una società di fatto, l’avviso deve essere sì intestato a tutti i soci, ma la notifica è valida anche se fatta ad uno solo.

Anche nelle società di fatto è applicabile il principio della solidarietà non soltanto per il pagamento dell’imposta ma per tutto il processo di imposizione tributaria.

Le relazioni di notifica fanno fede fino a querela di falso.

Non è necessario che i ricorsi siano firmati dai contribuenti, essendo sufficiente che risulti che sono stati prodotti dagli stessi.

Com m . C en tr. sez . V i l i , 8 feb b r a io 1956, » . 78722 - Riv. Leg. Fise., 1957. 1209. In ordine alle prime due massime, cfr. : C.C., 2 novembre 1954, n. 65035, in que­ sta R iv ista , 1957, 205 ; C.C., 29 aprile 1953, n. 47448, ivi, 1955, 6 con nota di richiami.

In ordine alla terza massima, cfr. : C.C., 23 aprile 1956, n. 82154, ivi, 1957, 210 con nota di richiamo.

In ordine alla quarta massima, si veda : C.C., 15 giugno 1956, n. 83319, ivi,

1957, 171 con nota di richiami. Si veda massima seguente.

307. - Imposte dirette - Pretese società di fatto - Esclusione - Solidarietà - Non sussiste - Nullità accertamento.

L’avviso d’accertamento notificato ad uno solo dei soci di una pretesa so­ cietà di fatto, può valere nei confronti di tutti (a norma dell’ art. 4 della legge 8 giugno 1936, n. 1231) in quanto la società effettivamente esista.

Esclusa 1’esistenza delle oscietà di fatto, l ’ accertamento va annullato, non potendo, le Commissioni, convertirlo da collettivo in individuale.

Com m . C en tr., sez. I X , 7 n ov em b re 1956, » . 85965 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1238. Si veda massima precedente.

308. - Imposte in genere - Solidarietà - Accertamento del maggior valore - Notifica al venditore - Estensione all’acquirente - Decorrenza del ter­ mine per i gravami.

Il vincolo di solidarietà tra più soggetti passivi dell’obbligazione tribu­ taria opera, oltre che nello svolgimento materiale anche in quello formale del rapporto d ’imposta, cioè nella procedura di accertamento del tributo, con la conseguenza che gli atti delle varie fasi dì tale procedura svolti nei confronti di uno solo degli obbligati debbono ritenersi comunicabili agli altri, mentre la riflessione reciproca, sui condebitori dell’intera procedura si atteggia con identici modi e risultati sia nei riflessi favorevoli che in quelli dannosi dell’at­ tività o dell’inerzia di ciascuno dei coobbligati nei confronti dell’Amministra­ zione che, verso di esso abbia creduto di rivolgersi per il conseguimento delle sue pretese fiscali.

nei confronti del venditore spiega la sua efficacia anche nei confronti del­ l’acquirente e fa decorrere il termine per ricorrere contro tutti gli obbligati.

C'ass., sez. I , n. 2138, 8 giugno 1957, F in a n ze c. F a ll. D itta M ori - Mass. Foro

It., 1957, 428., . o

Cfr. : Cass., 30 settembre 1955, n. 2717, in questa R iv is ta, 1950, 80 con nota di richiami; C.C., 2 maggio 1955, n. 71224, iv i, 1957, 97. In dottrina: Ro t o n d i,

I l p o tere d ell’a u to tu tela d ei d iritti della pu bblica am m inistrazion e e la solid a­ r ietà n ella leg g e del re g is tr o , iv i, 1950, 23.

309. - Imposte in genere - Accertamento notificato alla figlia del contri­ buente in pubblica via - Nullità - Rinnovazione notifica.

È nulla la notifica di un accertamento fatta in pubblica via alla figlia del contribuente che il messo dichiara di non aver rinvenuto in casa, ammettendo la notifica irregolare. Di tale notifica nulla, però, può essere disposta la rinno­ vazione a norma dell’art. 102 cod. proc. civ.

Comm. Centi'., sez. p a tr ., 21 giugno 1950, ». 83579 - Riv. Leg. Fise.. 19.>7, 1220. II. - DIRITTO PROCESSUALE FINANZIARIO.

310. - Diritto processuale finanziario - Commissione centrale - Competenza. Sempre che la legge non disponga espressamente in modo diverso, è sem­ pre consentito il ricorso per motivi di legittimità alla Commissione centrale contro le decisioni della Commissione provinciale. Tale ricorso è, quindi, am­ missibile anche quando la Commissione provinciale si pronunzi su questione di duplicazione tra distretti della stessa provincia.

Comm, C entr., sez. patr., 12 ap rile 1956, ». 80841 - ltiv. Leg. Fise., 1957, 1219. 311. - Diritto processuale finanziario - R.M. - Controversie - Commissione

centrale per le imposte - Limiti - Fattispecie.

In tema d’imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell’art. 48 T.U. n. 4021 del 1877 e 45 del R.D. n. 1516 del 1937, il riesame della controversia, da parte della Commissione centrale per le imposte, è limitato alle sole questioni riguar­ danti l’applicazione della legge.

Costituisce questione di diritto la definizione giuridica del rapporto con­ troverso da cui nasce il diritto alla percezione dell’imposta, per cui è possi­ bile i>ortare davanti alla Commissione centrale la questione se, dati gli ele­ menti di fatto accertati dal giudice di merito, questi avrebbe dovuto qualificare diversamete il rapporto; la valutazione, invece, degli stessi elementi di fatto acquisiti al giudizio, diretta ad accertare se la volontà delle parti fu diretta a produrre quei determinati effetti che caratterizzano il rapporto, così come ii- tenuti dalla legge o lo differenziano da altri con i quali ha, tuttavia, elementi comuni, costituisce indagine di merito, che si sottrae al controllo della Com­ missione centrale, così come essa sfugge, sempre in tema di controversie sul­ l’imposta di R.M.. ogni possibilità di esaminare ulteriori documenti che la parte intende esibire per la prima volta in quella sede, per dimostrare una diversa natura giuridica del rapporto controverso e per spostare gli elementi di fatto acquisiti dal giudice di merito, allo scopo di giungere ad una diversa qualifica­ zione giuridica del rapporto stesso.

Cass., sez. I, n. 2114, 7 giugno 1957, D ’A n g elo c. F in an ze - Mass. Foro It.,

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312. - Diritto processuale finanziario - Composizione commissioni - Parte­ cipazione alla decisione.

Per la validità delle decisioni delle Commissioni distrettuali è sufficiente, a norma dell’art. 18 della legge 8 luglio 1937, n. 1516, la presenza di al­ meno tre membri su cinque di cui è composta la Sezione.

Com m . C cn tr., sez. I l, 16 n ov em b re 1956, n. 86364 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1245 Si vedano: C.C., 5 marzo 1947, n. 88236, Giur. imp. dir.. 1948, 246; C.C., 29 maggio 1945, n. 76503, ivi, 1946, 107.

Si veda massima seguente.

313. - Diritto processuale finanziario - Composizione commissioni - Parteci­ pazioni dei membri alla decisione.

Le Sezioni delle Commissioni distrettuali e provinciali possono deliberare quando siano presenti tre dei cinque membri di cui è composta ciascuna Sezione.

Com m . Centr., sez. I I , 16 n ovem b re 1956, n. 86365 - R iv . L eg. F ise., 1957, 983. Si veda massima precedente.

314. - Diritto processuale finanziario - Imposta di famiglia - Ricorso in ap­ pello alla sezione speciale giurisdizionale della G.P.A. - Decisione in sede normale - Nullità.

Proposto ricorso di appello alla G.P.A contro una decisione della Com­ missione comunale, in tema d’imposta di famiglia, è nulla la decisione della G.P.A. che sia stata presa in sede normale amministrativa anziché in sede giurisdizionale, dalla Sezione speciale.

Cons. S ta to, sez. V , n. 451, 4 giugno 1956, A r r e s e c. G.P.A. e Com une di V eron a

- Riv. Leg. Fise., 1957, 994.

Per la possibilità dell’applicazione delle norme regolanti la G.P.A. in sede am­ ministrativa alla G.P.A. in sede giurisdizionale, cfr. : C.C.S.T.L., 14 febbraio 1955, n. 68501, in questa Rivista, 1955, 356.

315. - Diritto processuale finanziario - Ufficio competente a ricevere il ri­ corso.

È consentita la presentazione del reclamo al Comune di residenza anche quando questo sia sede di ufficio delle imposte.

Comm. Centr., sez. V, 5 novembre 1956, n. 85831 - Riv. Leg. Fise., 1957, 980. Conforme-. C.C., 26 giugno 1950, nn. 14882 e 14883, in questa Rivista, 1952, 303

con nota di richiami, Contrai C.C., 15 febbraio 1956, n. 78934, ivi, 1956, 327 Si consulti : C.C. 19 dicembre 1954, n. 65652, ivi, 1957, 168.

316. - Diritto processuale finanziario - Procedimento - Decisioni delle com­ missioni tributarie - Non sono definitive se non pubblicate.

Le decisioni delle Commissioni tributarie acquistano vita giuridica este­ riore con la pubblicazione che, a norma dell’art. 34 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, coincide con la data in cui esse pervengono agli Uffici delle Imposte e del Registro che è quella che segna l’inizio per il decorso del termine per le

impugnative. .

Prima della pubblicazione della decisione, la contestazione non può rite­ nersi conclusa nel merito, per cui deve considerarsi valida una dichiarazione prodotta in termine, agli effetti dell’art. 33 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, ancorché alla data di presentazione della detta dichiarazione si sia già

pronun-data sulla controversia l’adita Commissione con decisione non ancora pub­ blicata.

Comm. C en tr., sez. I l i , 7 n ov em b re 1956, n. 85915 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1235. Cfr. : Annoino, D ir itto P r o cessu a le T rib u ta rio, Torino 1955, 517.

317. - Diritto processuale finanziario - Notifica decisione provinciale oltre i termini - Decadenza diritto appello per l’ ut lì ciò.

La mancata notificazione della decisione della Commissione provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, produce solo decadenza dal diritto di appello per l’Ufficio ma non importa la improcedibilità della decisione stessa.

Comm. Centi-., sez. V, 3 feb b r a io 1956, ». 78572 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1429. Cfr. : C.C., 18 marzo 1953, n. 34333, in questa R iv ista , 1954, 202.

318. - Diritto processuale finanziario - Appello dell’ufficio - Semplice richie­ sta di conferma dell’accertamento - Inammissibilità.

È inammissibile l’appello dell’Ufficio ove questo si limiti a chiedere la conferma dell’accertamento, che costituisce il p etitu m , senza che sia indicata la causa■ petend i.

Comm. C en tr., sez. IX , 25 feb b r a io 1957, » . 90315 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1262. Si veda: C.C., 14 novembre 1955, n. 75970, in questa R iv ista , 1957 , 86.

319. - Diritto processuale finanziario - Appello ufficio - Erronea indicazione commissione - Non induce nullità.

Non costituisce motivo di nullità dell’appello proposto dall’Ufficio del re­