336. - Esazione delle imposte ed esattore - Esecuzione presso terzi - Assegna zione di credito esigibile entro novanta giorni - Effetti.
Esazione forzata per obbligazioni pecuniarie - Creditore intervenuto - Eccezione di avvenuto soddisfacimento del creditore procedente - Am missibilità.
L’esattore che, valendosi dell’esecuzione fiscale presso terzi, abbia conse guito l’assegnazione di un credito certo liquido ed esigibile non oltre novanta giorni, non può proporre nuova esecuzione per lo stesso credito contro il debitore.
Trib. Lanciano, 31 luglio 1956, I.N.A.M. c. Esattoria comunale di Lanciano -
Foro It-, 1956, I, 487.
Non risultano precedenti in termini.
337. - Esazione delle imposte ed esattore - Esecuzione immobiliare - Immo bile posseduto da terzi - Diritti dell’aggiudicatario.
Esazione delle imposte e esattore - Esecuzione immobiliare - Trasferi mento della proprietà e del possesso - Irrilevanza - Fattispecie.
Esazione delle imposte e esattore - Aggiudicatario - Deposito del prezzo - Termine.
A norma dell’art. 52 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, se l’espropriazione è promossa per debito d’imposta gravante l’immobile espropriato, questo è ven duto come libero e li deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.
In tal caso il terzo possessore, qualunque sia il titolo del suo diritto, è tenuto, come lo stesso debitore iscritto nei ruoli, a rilasciare l’immobile al l’aggiudicatario.
Per l’art. 43 della stessa legge l’esattore, per la riscossione della impo sta dell’anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull’immobile, per il quale l ’imposta è dovuta, quand’anche la proprietà o il possesso siano pas sati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione.
Tali principi valgono anche se soltanto una parte delle imposte per cui si procede sul fondo è inerente al fondo stesso, mentre altra parte riguarda debiti tributari propri e personali dell'intestatario.
Il termine di tre giorni stabilito dall’art. 52 T.U. 17 ottobre 1922 n. 1401 per il deposito del prezzo da parte del deliberatario non è perentorio.
Il rapporto può rimanere in via di perfezionamento fino a quando non è adempiuta la condizione sospensiva del pagamento del prezzo nei modi di legge, cui è subordinata la trasmissione della proprietà nel deliberatario.
Pertanto, il pagamento, anche se effettuato dopo il decorso del termine, è tempestivo e valido e gli effetti ne retroagiscono al momento della prima applicazione, rendendola perfetta e definitiva, salvo che medio tempore non sia intervenuta una nuova aggiudicazione ovvero sia sfata emessa una pro nuncia giudiziale definitiva dichiarante la nullità della vendita esattoriale.
Class., sez. I l i , n. 1662, 11 maggio 1957, Russo c. Vazzana - Mass. Foro It.,
1957, 330.
In ordine alle prime due massime, cfr. : Cass., 21 luglio 1951, n. 2052, in que sta Rivista, 1952, 94 con nota di richiami.
In ordine alle ultime tre massime, cfr.: Cass., 28 febbraio 1947, n. 292, Mass. Foro It„ 1947, 67 con nota di richiami.
338. - Esazione delle imposte - Fallimento del contribuente - Somma rica vata dalla esecuzione individuale esattoriale - Assegnazione al fallimento. La somma ricavata dall’esecuzione esattoriale avvenuta sui beni di un fallito va assegnata al curatore del fallimento e ripartita in sede falli mentare.
Trib. Milano, 3 maggio 1956, Fall. Silva c. Esattoria comunale di Legnano -
Foro It., 1957, I, 690.
Conforme: Corte Conti, 14 novembre 1946 e 27 novembre 1947, Foro It., Rep.
1948, voce Esazione delle imposte, nn. 60 e 61 ; Corte Conti, 17 aprile 1947,
— 2G0 —
cit., n. 94; Pret. Napoli, 29 ottobre 1951, ivi, 1952, voce cit., n. 41; Cass., 13 gennaio 1945, Foro It., 1944-46, I, 130 con nota di richiami.
Si veda anche : Cass., 25 febbraio 1950, n. 444, Foro It., Rep. 1950, voce cit., n. 67.
339. - Riscossione - Imposte iscritte a ruolo suppletivo - Privilegio esattoriale - Limili.
In tema di r.m. per la individuazione dell’imposta assistita dal privile- gio di cui all’art. 2759 c.c., deve aversi riguardo alle annualità di produzione
del reddito. . .
Per la individuazione delle imposte assistite dal privilegio di cui agli artt. 2752 e 2771 del c.c., si deve, invece, aver riguardo all’ anno di pubblica
zione del ruolo. _
Il significato della disposizione dell’art. 2752, 2° comma, e dell art. 2711, ultimo comma, del Codice civile deve essere inteso nel senso che, qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio fiscale si estende, ma è nel contempo limitato alle due ultime annualità di una determinata imposta, come risul tato, in linea temporale, dalla loro iscrizione in detti ruoli, complessivamente considerati, se esse sono incluse in più ruoli.
Sono, quindi, assistite dal privilegio le due annualità che, considerate cumulativamente, con tutte le altre eventualmente iscritte in jiiù ruoli supple tivi, si riferiscono agli anni più recenti e non, invece, le due ultime annua lità di uno stesso tributo iscritte in ciascun ruolo suppletivo.
Cass., se«. I, n. 899, 11 dicembre 1956-15 marzo 1957, Fall. Soc. Giannelli e Chierici c. Esattoria Imposte di Genova - Riv. Leg. Fise., 1957, 1282.
Cfr. : Cass., 7 giugno 1956, n. 1952, in questa Rivista, 1956, 371 con ampia nota di richiami. In dottrina : Po l i, Del privilegio generale e speciale nella imposi zione diretta, in questa Rivista, 1956, 332.
340. - Riscossione - Tasse di occupazione temporanea o definitiva - Riscos sione a mezzo di ingiunzione - Nullità - Riscossione per ruoli.
I l p r o c e d i m e n t o p e r i n g i u n z i o n e n o n p u ò e s s e r e u s a t o s e n o n n e i c a s i in c u i la le g g e n o n d i s c i p l i n a u n d i v e r s o m o d o d i a c c e r t a m e n t o o d i r i s c o s s i o n e d e l t r i b u t o . L e t a s s e d i o c c u p a z i o n e t e m p o r a n e a o d e f i n i t i v a d i s u o lo p u b b li c o d e b b o n o e s s e r e a c c e r t a t e e r i s c o s s e a m e z z o d i r u o l i , e n o n p o s s o n o e s s e r e o g g e t t o d i a p p a l t o a c a n o n e f i s s o o a d a g g i o , c o m e p e r le i m p o s t e d i c o n s u m o . L ’ a c c e r t a m e n t o e l a r i s c o s s i o n e , q u i n d i , e f f e t t u a t i d a l l a p p a l t a t o r e in l u o g o d e l C o m u n e , i m p o r t a n o l a n u l l i t à a s s o l u t a d e l l ’ i n t e r o p r o c e d i m e n t o , r i l e v a b i l e a n c h e d ’ u ffic io . C a s s ., s e z . I , n. 1 0 9 5 , 1 4 d ic e m b r e 1 9 5 6 - 3 0 m a r z o 1 9 5 7 , A r n e r i c. A m m .n e g e n e r a l e d e i C a n a li D e m a n ia li di I r r ig a z io n e - R i v . L e g . F i s e ., 1 9 5 7 , 1 2 8 9 . C f r . : C . C . S . T . L . , 6 l u g l i o 1 9 5 5 , i n q u e s t a R i v i s t a , 1 9 5 6 , 2 3 7 ; A p p . T o r i n o , 1 3 m a g g i o 1 9 5 5 , iv i, 1 9 5 6 , 6 0 ; C a s s ., 2 o t t o b r e 1 9 5 4 , n . 3 1 9 8 , iv i, 1 9 5 6 , 5 9 c o n a m p i a n o t a d i r i c h i a m i .
341. - Riscossione - Imposta di consumo - Ingiunzione del comune all’ap paltatore per mancato versamento addizionale e per aggi indebitamente percetti - Opposizione - Solve et repete - Prima facie.
I l C o m u n e b e n p u ò a v v a l e r s i d e l p r o c e d i m e n t o p r i v i l e g i a t o d e lla i n g i u n z i o n e f i s c a le p e r r e c u p e r a r e d a l l ’ a p p a l t a t o r e d e l l a r i s c o s s i o n e d e lle i m p o s t e d i c o n s u m o e d e l l e t a s s e c o m u n a l i le r a t e d e l c a n o n e n o n v e r s a t o , q u a n d o i l s u o c r e d i t o r i s u l t a a c c e r t a t o d a a p p o s i t o r u o l o o d a c o n t r a t t o .
-tivo fra imposta principale, complementare e suppletiva, posto all’art. 7 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 vale per ogni specie di tributo, dovendosi, la norma anzidetta, ritenere di carattere dichiarativo e di por
tata generale. . . .„ . „ .
L’addizionale di un’imposta s’identifica con 1 imposta cui si riferisce, in ordine alla qualità del tributo, senza che possano incidere le diverse moda
lità di esazione. . . ,
È, quindi, soggetta all’osservanza del solve et recete 1 opposizione da parte dell’appaltatore delle imposte di consumo, ad ingiunzione relativa ad importo di addizionale da esso incamerata in misura superiore all’importo dei maggiori oneri per il personale (secondo il D.L. 5 settembre 1947, n. 904), non
ché di aggi indebitamente percetti. .
Al precetto del solve et repete può derogarsi soltanto quanto ictu ocult, ossia senza compiere indagini di fatto o in diritto, che non siano di facile e pronta soluzione, sia possibile rilevare il difetto di un titolo valido per la esazione del tributo in contesa, oppure della qualità diretta o indiretta, di debitore in chi oppone di non essere tenuto al pagamento.
Cass., sez. I, n. 684, 16 novembre 1956-26 febbraio 1957, De Petro, Appaltatore riscossione imposte di consumo di Niscemi c. Comune di Niscemi - Riv. Leg.
Fise., 1957, 1001. n
In ordine all’ultima massima da ultimo, cfr.: Cass., 28 aprile 19o6, n. 1291, Mass. Foro It., 1956, 240; Cass., 15 febbraio 1956, n. 428, in questa Rivista, 1956, 494 con nota di richiamo.