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Si sono esaminate finora le norme che regolano l’applicazione territoriale della legge tributaria penale: occorre ora precisare che si

intenda per luogo in cui l’illecito è stato commesso, al fine di stabilire quando sia applicabile la legge italiana.

A l riguardo sono state formulate cinque teorie:

a) teoria dell’attività o dell’azione, per la quale deve aversi ri­ guardo al luogo in cui si è svolta l’attività personale del colpevole e non al luogo ove si è verificato l’evento. Questa teoria non trova ap­ plicazione nel diritto tributario penale perchè porterebbe alla non puni­ bilità degli illeciti fiscali commessi all’estero a danno dello Stato ita­ liano, in contrasto con il codice penale e con le leggi fiscali del nostro Paese;

ò) teoria ampliata dell’attività, per la quale dovrebbe aversi ri-(34) Di Lorenzo, I l c o n t r a b b a n d o , c it., pag. 438.

cipio di accessorietà della legge processuale rispetto a quella sostanziale, verificandosi casi nei quali è applicabile la legge .sostanziale penale italiana e conseguentemente anche quella processuale, senza che, peraltro, possa eserci­ tarsi alcun potere di cattura nei confronti del prevenuto, in quanto questi si trovi in luogo non soggetto alla sovranità dello Stato Italiano.

Orbene, se da queste premesse si torna al caso di specie, è necessario

guardo al luogo in cui si verificò la parte essenziale dell’attività ille­ cita (35). Questa teoria deve respingersi perchè indeterminata, non es­ sendo possibile stabilire quando si sia verificata la parte essenziale del reato;

c) teoria dell’ effetto, secondo la quale sarebbe decisivo il luogo

in cui si. è verificato l’effetto. Essa è inaccettabile per il motivo oppo­ sto a quello indicato alla precedente lettera a), di essere cioè unilate­ rale perchè trascura il luogo nel quale si è svolta l’attività illecita ;

d) teoria dell’ ubiquità, che è una combinazione delle precedenti e

quella accolta dal codice penale (art. 6, capoverso). Per essa « il reato

si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o la

omissione che lo costituisce e ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l ’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omis­ sione » ;

e) teoria della constatazione, per la quale è rilevante il luogo in

cui l ’illecito è stato constatato. Questa teoria presenta l’incongruenza di prescindere dalla condotta dell’autore dell’illecito e di sostituire ad essa quella estrinseca dell’attività dell’organo aecertatore, ma è quella accettata, sia pure ai fini processuali, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 la quale dispone, al terzo comma dell’art. 21: « L a competenza per terri­ torio è determinata dal luogo ove il rea to e sta to accerta to » e, al primo comma dell’art. 55: «P er le violazioni delle norme delle leggi finanziarie per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l ’Intendente di Finanza, nella

cui circoscrizion e la violazion e è sta ta a ccerta ta.... ». Per gli illeciti pu­ nibili con la sopratassa e per gli illeciti meramente civili la competenza è attribuita all’ufficio competente a liquidare il tributo e coincide per­ ciò con quella del luogo dell’accertamento.

Delle teorie enunciate, la nostra legislazione accoglie dunque due: per il diritto sostantivo, e limitatamente ai reati, quella dell’ubiquità; per il diritto processuale quella della constatazione. In tal modo rimar­ rebbe insoluta la disciplina degli illeciti amministrativi, ma a noi sem­ bra debba anche per essi seguirsi il criterio dell’ubiquità, pur rile­ vando che in questo settore, sia per la non punibilità del tentativo, sia per il disinteresse che ogni Paese manifesta per gli illeciti fiscali a danno di altri Stati (salvo particolari convenzioni), esso trova scarsa applicazione. Riteniamo infatti che presupposto del criterio della con

(35) Questa teoria è stata sostenuta specialmente dalla dottrina tedesca con nomi vari: Z w isch en w irk u n g sth eo rie, T h eo rie d er la n ger H and, T h eorie des e r w e ite r te n H a n d lu n g sb eg riffes, ecc. Vedasi 15a i t a g l i n i, I l luogo e il tem po d el com m esso r ea to , in R iv. it. dir. p e n ., 1929, 805.

concludere che non era giuridicamente consentito nè il fermo della nave « Sito », nè l'arresto del suo equipaggio.

Il mare, secondo l ’ordinamento giuridico internazionale, tranne che in quelle parti che appartengono ai singoli Stati, è una r e s com m unig om nium ,

ossia è una r es inappropriabile, in quanto è in condizione di libertà. Ne con­ segue che le navi in alto mare sono sottoposte alla potestà dei singoli Stati statazione sia l ’avvenuta esecuzione in tutto o in parte dell’illecito in Italia o l ’essersi qui verificato l’evento; cioè che debba prima applicarsi il criterio dell’ubiquità e poi quello della constatazione, in quanto ap plicabile.

A l riguardo si debbono fare due ipotesi: che l ’illecito si commetta completamente in Italia, in quanto qui si inizia e si conclude nelle for­ me previste dalla legge, nel qual caso non può sorgere dubbio sulla ap­ plicabilità della legge italiana; che l’illecito si commetta soltanto in parte in Italia o qui si verifichi l’evento, nel qual caso si presentano numerosi problemi, per quanto concerne l’elemento psicologico, il con­ corso e la partecipazione, l ’esecuzione e l’evento.

а) Relativamente al primo, pur prescindendo dalla scarsa rile­ vanza che esso assume negli illeciti amministrativi, è da rilevare che l’illecito deve considerarsi completamente compiuto in Italia anche se esso sia stato ideato o premeditato all’estero od anche se ivi l’agente abbia predisposto la sua esecuzione nelle ipotesi delle actiones liberae in causa; mentre esso è irrilevante per il nostro diritto quando l ’illecito si sia iniziato e compiuto all’estero. È ciò perchè il diritto tributario penale prende in considerazione in questo caso soltanto l’elemento obiet­ tivo, trascurando completamente quello subiettivo (36).

б ) Nel caso di concorso di persone nell’illecito, è pacifica l’appli­ cabilità della legge tributaria penale italiana quando l’evento si sia verificato in Italia ovvero si sia qui svolta, anche in parte, la condotta materiale di uno qualsiasi dei concorrenti.

Il fatto, in tal caso, si unifica per tutti per il principio di causa­ lità; l’illecito si considera commesso nel territorio dello Stato e ognuno dei coautori (art. 110 c. pen.) o tutti in solido (art. 11 legge 7 gennaio 1929, n. 4) soggiaciono alle sanzioni previste dalla legge italiana.

Qualche dubbio è stato invece espresso per quanto riguarda la par­ tecipazione morale (37). Se questa si è verificata all’estero e in Italia si è verificata la condotta e l’evento, non è dubbia la punibilità anche del (36) Vedasi in merito, per quanto riguarda i reati, Pannain, N ozion e di

r e a to com m esso n el te r r ito r io dello S ta to ,in R iv . it. dir. p en ., 1935, 202. In senso contrario Va n n in i, M a n u ale cit., pag. 50; Battaglini, D ir itto p en a le, p. gen., pag. 85; Gr is p ig n i, D ir itto pen a le it., I , pag. 381.

(37) La questione della partecipazione morale trovava espressa disciplina nel precedente T.U. delle leggi doganali 8 settembre 1889, n. 6387 e successive modifiche, il quale, all’art. 102, n. 1, contemplava la punibilità, come agente principale, di chi dava « mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità o con artifici colpevoli » avesse indotto taluno a commettere :1 reato e, come complice (art. 103, n. 2) di « coloro che hanno le istruzioni o direzioni per commettere il reato di contrabbando ».

trovarsi nel territorio dello Stato del quale la nave ha la bandiera.

La potestà di compiere atti di polizia in alto mare su navi straniere, mediante l ’esercizio dei così detti diritti di arresto, d inchiesta delia bandiera, di ispezione e di sequestro può aver luogo solo in forza di speciali accordi, che sono indizio di una marcata evoluzione del cennato principio di liberta

compartecipe morale (38) dovendosi l’illecito considerare commesso nello Stato. Nell’ipotesi opposta, invece, salvo il caso dei cartelli doganali, a noi sembra che la sola partecipazione morale non sia sufficiente a far sì che l ’illecito debba considerarsi commesso in Italia e ciò per il già accennato concetto del disinteresse dello Stato per gli illeciti fiscali commessi a danno di altri Paesi (39).

Alle medesime conclusioni riteniamo di dover pervenire per quanto riguarda il c.d. autore mediato, quando cioè taluno si sia servito di altri non imputabile o non punibile per commettere il reato (artt. 47, 48, 51 e 86 cod. pen.; art. 2047 cod. civ.; art. 11 legge n. 4 del 1929).

c) Per quanto riguarda il momento esecutivo è da rilevare che la condotta illecita può essere costituita da un solo atto (illecito unisus­ sistente), nel qual caso il problema non sorge perchè il luogo dell’ille­ cito è quello nel quale la condotta è stata tenuta, o da più atti (illecito plurisussistente) nel qual caso valgono, in genere, le regole suindicate per le quali è sufficiente che un atto sia compiuto in Italia per la puni­ bilità del nostro Paese, se l’atto stesso o l’omissione, sia qui conside­ rata fiscalmente illecita.

È tuttavia da rilevare che, nel caso del tentativo (che è escluso come si è visto, per gli illeciti amministrativi o meramente civili), questo è punibile nello Stato, quale violazione in grado inferiore della norma incriminatrice, soltanto nel caso di atti idonei univocamente diretti al al reato, ma non nel caso di meri atti preparatori, i quali, così come la condotta successivamente tenuta dal colpevole, sono irrilevanti per la sussistenza del reato stesso (40). Se la legge tributaria penale prende infatti in esame una determinata condotta, ciò si verifica perchè essa la ritiene necessaria e sufficiente per concretare l’illecito, onde ogni a l­ tro comportamento che abbia il carattere dell’estraneità è per ciò stesso irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito in esame, pur potendo concretare un diverso illecito. Da ciò consegue l’irrilevanza degli atti stessi ai fini della precisazione del luogo dell’illecito. Le stesse conclu­ sioni valgono a nostro avviso per ogni altra circostanza estrinseca al (38) Vedasi in merito, per la precedente legislazione, Sa t t a, Il rea to ili c o n tr a t ta n d o d ogan ale, Sassari, 1897, pag. 28 e segg.

(39) In senso conforme, per il diritto penale, Pannain, ibid em ,e M anuale,

p. gen., pag. 95; Ma n z in i, T ra tta to , cit., I, pag. 387. Nel caso dei cartelli do­ ganali, il promotore, mandatario, eec. dovrebbe essere punito dalla legge ita­ liana come se il reato fosse stato commesso a danno dello Stato italiano.

(40) In questo senso Va n n i n i, I l problem a giurid ico del ten ta tivo, Mi­ lano, 1943; Pi o l e t t i, D ir itto p en a le, Roma, 1957, pagg. 112-113; Ba t t a g l i n i,

D ir itto p en a le, p. gen., pag. 429. In senso contrario Ma n z i n i, T ra tta to, II. pag. 371.

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verso forme di cooperazione degli Stati per una concordata e disciplinata uti­ lizzazione delle acque marine.

Ora, a prescindere da questi casi regolati da specifiche intese, una sola eccezione al principio di libertà è ammessa, in tempo di pace, dal diritto internazionale consuetudinario, cui automaticamente si adegua l ’ordinamento italiano (art. 10 della Costituzione), ed è quella dell’inseguimento oltre le

reato (41), dovendosi tener conto soltanto degli elementi costitutivi del reato stesso.

d) Senza soffermarci sul problema dell’evento, che abbiamo al­ tra volta esaminato (42), basta qui ricordare che esso è da noi intero in senso materiale.

In tal modo nei c.d. reati senza evento è il luogo della condotta che precisa il luogo dove l ’illecito è stato commesso, mentre per i reati di evento è sufficiente il verificarsi di questo nello Stato perchè l'ille­ cito debba qui considerarsi avvenuto.

Non si deve tuttavia confondere l’evento con le altre conseguenze eventualmente poste a carico dell’agente.

Possiamo quindi concludere che nonostante l’inscindibilità logica dell’elemento morale e di quello materiale, non sempre essi assumono uguale rilevanza ai fini della precisazione del luogo in cui l ’illecito deve considerarsi avvenuto.

5. Le considerazioni finora fatte, nell’intento di dare una siste­