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Aldo Frignarli

Nel documento Cronache Economiche. N.007-008, Anno 1975 (pagine 68-79)

Premessa *.

È affermazione c o m u n e m e n t e condivisa che una legge a tutela della libertà di concorrenza in Italia, per essere efficace, d o v r e b b e trovare la sua collocazione in u n a più ampia r i f o r m a tribu-taria, della borsa e delle società per azioni. Eb-bene, oggi possiamo affermare che queste tre riforme sono state (seppure parzialmente per l'ul-tima) (') attuate e perciò il terreno favorevole per l'introduzione di tale legge d o v r e b b e final-mente esistere.

E p p u r e potrebbe sembrare ozioso p a r l a r e an-cora u n a volta di u n a legge antitrust in Italia, q u a n d o , dopo 25 anni di progetti e disegni, nessuno ha ancora potuto completare l'iter p a r l a m e n -tare, né è dato prevedere che lo possa in u n f u t u r o vicino. Senonché l'utilità di u n a relazione di aggiornamento sul tema ci sembra evidenziata dalle seguenti considerazioni, dalle quali emer-gerà c o n t e m p o r a n e a m e n t e la ragione per la q u a l e ci limitiamo al periodo compreso negli ultimi

10 anni.

a) Risale al 1964 l'ultimo progetto di

ini-ziativa governativa (2) che nel 1967 era stato sul

p u n t o di diventare o p e r a n t e , a v e n d o o t t e n u t o l'ap-provazione della XII Commissione P e r m a n e n t e della C a m e r a , in sede r e f e r e n t e (3).

b) Quegli stessi anni segnano la fine del c.d. miracolo economico italiano, e le imprese co-minciarono a darsi alla ricerca di n u o v e s t r u t t u r e e strumenti per poter sopravvivere; perciò più che di rigidi controlli pubblici h a n n o c o m i n c i a t o ad avvertire il bisogno di incentivi e di libertà di m a n o v r a (pur nel rispetto eli certe regole del gioco). È da allora che l ' a p e r t u r a verso i mercati internazionali è diventata un'esigenza p r i m a r i a , con la conseguente necessità di r a f f o r z a m e n t o della propria posizione sul m e r c a t o di prove-nienza.

Nel decennio considerato, il q u a d r o economico e giuridico, anche a livello comunitario, è pro-f o n d a m e n t e m u t a t o , segnatamente sotto i seguenti profili:

— la concorrenza si è f a t t a più agguerrita, sia all'interno che sui mercati internazionali, c r e a n d o le premesse per u n a concentrazione più a c c e n t u a t a ;

— è diventato impellente il bisogno di colla-b o r a z i o n e , che si veniva m a n i f e s t a n d o nelle più svariate f o r m e di cooperazione;

— sono venuti progressivamente e m e r g e n d o bisogni ed esigenze particolari della piccola e m e d i a impresa in r a p p o r t o alla g r a n d e impresa;

* L'articolo riprende il rapporto di informazione presentato al XXIII Congresso della Lega Internazionale contro la Concor-renza sleale, tenutosi a Roma tra il 6 e il 10 ottobre 1974.

(1) Ci riferiamo in particolare alla legge 7 giugno 1974, n. 216 (in G.U. n. 419 dell'8 giugno 1974) di « conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al tratta-mento fiscale dei titoli azionari », provveditratta-mento che — pur non realizzando la completa riforma né della borsa, né delle società — tuttavia all'art. 2 ha predisposto un'ampia delega legislativa per giungervi entro il 31 marzo 1975. Su di essa vedi gli Ani del Convegno organizzato il 25 e 26 settembre 1974 dall'Unione In-dustriale di Torino (con relazioni di SARASSO, SENA, GRANDE

STEVENS, GUIDO ROBERTO VITALE, PICCATTI e LOCATELLI, MARCO

VITALE, BOIDI), Torino, 1975; nonché GALGANO, Giudizio sulla

riforma stralcio della società ver azioni, in « Giurisprudenza

com-merciale », 1974, p. 425; SANTINI, I « buchi» della riforma, ivi, p. 432; COTTINO, La Commissione per le società e la borsa:

luci ed ombre della riforma, ivi, p. 439; MINERVINI, L'istituzione del « controllo pubblico » sulla società per azioni. Prime valu-tazioni, ivi, p. 539; JAEGER P. G., La nuova disciplina della rap-presentanza azionaria, ivi, p. 554; FERRI G.. Il D. L. 8 aprile 1974, n. 95 e le modificazioni apportate con la legge di conversione,

in « Riv. dir. comm. », 1974, p. 189 ss.

(2) Disegno di legge n. 1616 per la «Tutela della libertà di concorrenza », Atti parlamentari IV legislatura, 2 settembre 1964 (chiamato anche disegno di legge Medici, che allora era Ministro dell'Industria). 11 disegno di legge riproduceva con pochissime varianti il progetto Colombo del 1960. Leggilo in « Riv. dir. ind. », 1964, I, p. 401 con osservazioni di GUGLIELMETTI-GUERRA,

Appunti sul disegno di legge relativo alla tutela della libertà di concorrenza, in «Foro it. », 1965, V, c. 6; BERNINI, Osservazioni al disegno di legge Medici sulla tutela della libertà di concorrenza,

in «Rassegna parlamentare», 1966, p. 405 ss,

(3) Cfr. il Bollettino delle Commissioni Parlamentari, Commis-sione « Industria » della Camera: sedute dal 14 gennaio 1966 al 30 maggio 1967.

— m u t a m e n t i legislativi sono avvenuti in molti paesi della Comunità Europea (nel f r a t t e m p o al-largatasi), volti a soddisfare le accennate esigenze. Nello stesso ambito CEE si sono venuti identifi-cando nuovi obblighi per le imprese e si è dato l'avvio a f o r m e più incisive di tutela del con-sumatore.

Iniziative e proposte legislative.

In questi 10 anni n o n sono m a n c a t e anche in Italia iniziative legislative in materia antitrust.

Ci basterà citare il discorso p r o n u n c i a t o il 4 luglio 1972 dal Presidente del Consiglio O n . An-dreotti, il quale, nel delineare d i n n a n z i al Par-l a m e n t o iPar-l p r o g r a m m a dePar-l suo G o v e r n o , indicava come u n o degli obiettivi da perseguire nell'am-bito della politica industriale « l ' a t t u a z i o n e di u n a legislazione antitrust m o d e r n a m e n t e concepita alla luce di esperienze fatte in Paesi industrial-m e n t e industrial-molto progrediti ed in a r industrial-m o n i a con il Trat-tato di R o m a come s t r u m e n t o indilazionabile di u n a politica economica e sociale f o n d a t a sulla pluralità dei p r o d u t t o r i e sul rispetto delle regole della c o n c o r r e n z a ; sulla realtà di u n m e r c a t o a p e r t o e q u i n d i sulla g a r a n t i t a libertà di accesso e perciò sul potenziale c o n t r i b u t o del maggior n u m e r o possibile di cooperatori; sulla esistenza di condizioni (almeno virtuale) di eguaglianza nei p u n t i di p a r t e n z a ».

Il P r i m o M i n i s t r o a f f e r m a v a a n c o r a in tale occasione che « esistono al r i g u a r d o utili indica-zioni e p r o p o s t e a n c h e in c a m p o c o m u n i t a r i o ed il P a r l a m e n t o se ne o c c u p ò a suo t e m p o con u n a apposita C o m m i s s i o n e di inchiesta, i cui risultati, a n c h e se da aggiornare, r e s t a n o validi c o m e ten-denza di s a l v a g u a r d i a e di stimolo » (4).

Alle p a r o l e p r o g r a m m a t i c h e del P r i m o Mstro p u r t r o p p o n o n fece poi seguito a l c u n a ini-ziativa.

Il disegno di legge Medici, che aveva a v u t o

l'avallo del G o v e r n o (5), nel testo a p p r o v a t o

dalla XII C o m m i s s i o n e (6) si b a s a v a sui seguenti p r i n c i p i :

a) divieto delle intese aventi per oggetto di i m p e d i r e , f a l s a r e o limitare la c o n c o r r e n z a ; b) divieto alle i m p r e s e in posizione domi-n a domi-n t e di s f r u t t a r e idomi-n m o d o a b u s i v o tale posiziodomi-ne;

c) esclusione dal divieto degli atti di fusio-n e e c o fusio-n c e fusio-n t r a z i o fusio-n e e degli accordi verticali di « p e r se stessi » considerati (art. 3);

d) possibilità per le intese che contribui-scano a migliorare la produzione e la distribu-zione od a p r o m u o v e r e il progresso tecnico di ottenere la dichiarazione di inapplicabilità del divieto (art. 3, c. 2);

e) notifica delle intese, inclusi gli atti di f u s i o n e e concentrazione e gli accordi di utiliz-zazione di beni immateriali (art. 4);

/) commissione ad hoc cui è affidata u n a p r o c e d u r a amministrativa che si conclude con dif-fida del Ministro dell'Industria ad eliminare l'in-f r a z i o n e (artt. 9 e 11);

g) in caso di inottemperanza alla diffida, p r o c e d u r a giurisdizionale presso u n a sezione spe-cializzata della Corte di Appello di Roma (arti-colo 12);

h) deroga all'applicazione della legge per le intese poste in essere in c o n f o r m i t à a leggi spe-ciali e per le imprese sottoposte a vigilanza gover-nativa o esercenti pubblici servizi, per le quali n o n costituisce abuso il prezzo determinato dalla p u b b l i c a autorità (art. 20);

i) deroga all'applicazione della legge per le intese o gli abusi di posizione d o m i n a n t e che ri-c a d o n o nella sfera di appliri-cazione della n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a (art. 21);

l) commissione, composta di p a r l a m e n t a r i ed esperti n o m i n a t i dal C N E L , avente il compito dell'« alta vigilanza sull'applicazione delle leggi per la tutela delle libertà di concorrenza » (arti-colo 25).

Nella stessa legislatura veniva poi presentato u n disegno di legge di iniziativa liberale « sulle n o r m e per la tutela della libertà di concorrenza

(4) Evidente riferimento alla « Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico » (proposta dall'On. Tremelloni il 21 novembre 1958) che ha dato luogo ai 7 volumi degli Atti della commissione parlamentare di inchiesta

sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. Studi e

Monografie, Servizio studi, Legislazione e Inchieste parlamentari, Roma, 1965.

(5) In realtà, appena dopo la sua presentazione, il disegno di legge Medici fu fatto oggetto di numerosi rilievi; ciò portò alla presentazione di un testo emendato da parte del Ministro del-l'Industria che gli succedette, On. Andreotti (cfr. le osservazioni

d i G U C L I E L M E T T I , in « R i v . d i r . i n d . » , 1 9 6 7 , I , p p . 1 5 2 - 1 5 4 ; I n . ,

Concorrenza e consorzi (in Trattato di diritto civile italiano di

Vassalli), UTF.T, Torino, 1970, pp. 515-516).

(6) Che risultò ancora profondamente rimaneggialo rispetto all'originario testo Medici ed agli emendamenti Andreotti: una tavola sinottica dei 3 testi si può leggere in « Riv. dir. ind. », 1967, I, p. 142 ss. preceduta da alcune osservazioni anonime.

e di mercato » (7), disegno che era ripresentato

nel corso della V (8) e dell'attuale legislatura e

che oggi è l'unico giacente davanti al

Parlamen-to (9). Esso è imperniato sui seguenti principi:

a) obbligo della notifica, presso u n a Com-missione ad hoc, di tutti gli atti, contratti e ac-cordi rivolti a regolare in c o m u n e la politica di produzione o di vendita, la ripartizione di zone o di clientela o la concessione di condizioni e di prezzi particolari nonché degli atti costitutivi dei consorzi;

b) inefficacia degli atti suindicati fino al m o m e n t o della notifica;

c) divieto degli atti, contratti, accordi, in-tese e pratiche restrittive della concorrenza che determinino aumenti ingiustificati dei prezzi, fal-sino il n o r m a l e f u n z i o n a m e n t o del m e r c a t o o impongano oneri ingiustificati al consumatore;

d) divieto alle imprese in posizione domi-nante di stipulare determinati accordi o attuare determinate p r a t i c h e restrittive della libertà di concorrenza;

e) divieto di atti o contratti che p r o v o c h i n o l'eliminazione o l ' a s s o r b i m e n t o di imprese in m o d o da non aver più concorrenti per u n deter-m i n a t o tipo di deter-merci o servizi;

/) deroga all'applicazione della legge per le intese poste in essere da leggi speciali e per le imprese sottoposte a vigilanza governativa o eser-centi servizi pubblici;

g) deroga all'applicazione della legge per gli accordi di distribuzione, di osservanza di nor-me e tipi, di quelli diretti a f a v o r i r e l'esporta-zione e degli accordi stipulati tra a z i e n d e agricole;

h) p r o c e d u r a a m m i n i s t r a t i v a presso u n a Commissione ad hoc, che si c h i u d e con diffida del Ministro alle parti interessate volta all'annul-l a m e n t o o aall'annul-lall'annul-la modifica degall'annul-li atti vietati;

i) p r o c e d u r a giurisdizionale in caso di inot-t e m p e r a n z a alla diffida;

l) relazione a n n u a l e del Ministro d e l l ' I n d u -stria al P a r l a m e n t o sulla attività della Commis-sione.

D a un'analisi c o m p a r a t a dei d u e disegni di legge si evince che, n o n o s t a n t e u n a certa q u a l assonanza sul piano terminologico, essi sono ispirati a due modelli di legislazione a n t i m o n o p o l i -stica p r o f o n d a m e n t e diversi: il disegno di legge

governativo si ispira assai da vicino al modello comunitario, mentre il progetto liberale se ne allontana sotto profili diversi, di cui segnaliamo i principali:

a) obbligo generale di notifica di tutti gli accordi ed atti, compresi quelli istitutivi di con-sorzi, m e n t r e nella C E E vi sono sottoposte solo le intese I m i t a t r i c i della concorrenza, ricadenti sotto l'art. 85;

b) l'onere della prova dell'illiceità dell'in-tesa spetta al denunciante, mentre nella C E E l'onere di dimostrare che l'intesa è giustificata, o p p u r e che la stessa n o n ricade sotto l ' a m b i t o di applicazione dell'art. 85, è addossato all'inte-ressata;

c) alle imprese in posizione d o m i n a n t e è fatto divieto di stipulare alcune categorie di con-tratti o accordi p a r t i c o l a r m e n t e restrittivi della concorrenza, m e n t r e l'art. 86 ritiene vietato solo l ' a b u s o di tale posizione;

ci) circa i requisiti per l'esenzione, il pro-getto liberale indica solo le condizioni positive e n o n anche le condizioni negative, come previsto nell'art. 85, § 3.

In linea generale poi il progetto liberale n o n s e m b r a sfuggire a queste critiche:

— L ' o b b l i g o di d e n u n c i a di tutti gli accordi risulta t r o p p o vasto e forse del tutto superfluo ai fini di u n efficace controllo degli accordi vietati; inoltre la conseguenza giuridica di colpire di inef-ficacia gli accordi n o n d e n u n c i a t i (e ciò per u n c o m p o r t a m e n t o che rileva sul p i a n o processuale e n o n su quello sostanziale) a p p a r e t r o p p o gra-voso.

— M a n c a un sufficiente a d e g u a m e n t o alla n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a sulla c o n c o r r e n z a : infatti se è da condividersi l'esclusione dall'applicazione del divieto per gli accordi diretti a favorire le esportazioni e p e r quelli relativi al settore agri-colo, n o n a p p a r e giustificata u n a sottrazione tout court degli « atti, contratti ed accordi tra u n ' i m

-(') Disegno di legge n. 945 di iniziativa del Sen. Bergamasco ed altri, presentato al Senato il 23 dicembre 1964 (identico nella sostanza a quello presentato nella III legislatura, riportato in « Riv. dir. ind. », 1959. I, p. 189, commentato da GUGLIELMETTI,

ibidem).

(8) Disegno di legge n. 4SI del Sen. Bergamasco ed altri, presentato al Senato l'8 febbraio 1969.

(9) Riportato in «Riv. dir. ind.», 1973, II, con osservazioni di GUGLIELMETTI, ivi, p. 339 (disegno di legge del Sen. Arena ed altri).

presa produttrice ed una o più imprese distribu-trici aventi per oggetti l'applicazione uniforme... di ripartizione di zone di vendita, di condizioni di affari... di prezzi ». Per questi tipi di accordi, come per quelli diretti a favorire il miglioramento della p r o d u z i o n e e della distribuzione od il pro-gresso tecnico (questi ultimi n o n son presi in considerazione dal progetto di legge), sarebbe più coerente prevedere u n tipo di deroga della n a t u r a dell'art. 85, § 3.

— La composizione della Commissione ad hoc risulta un p o ' pletorica e t r o p p o rappresentativa degli ambienti burocratici, m e n t r e risulta invece interessante l'inclusione di u n r a p p r e s e n t a n t e dei

lavoratori e di u n o dei datori di lavoro (10).

Si p u ò d u n q u e c o n c l u d e r e che, a n c h e se non esistono particolari entusiasmi a f a v o r e di u n a legge antimonopolistica, oggi in Italia n o n ci sa-r e b b e sa-r o gsa-rossi ostacoli alla sa-realizzazione della stessa, posto che anche gli a m b i e n t i imprendito-riali più illuminati c o n v e n g o n o su questi p u n t i :

a) U n a legislazione in tema di c o n c o r r e n z a , m o d e r n a m e n t e concepita, p o t r e b b e c o n t r i b u i r e allo sviluppo d e l l ' e c o n o m i a italiana secondo o r i e n t a m e n t i coerenti e f a v o r e n d o la competi-tività delle nostre imprese sul m e r c a t o interno e su quello i n t e r n a z i o n a l e . I n f a t t i oggi l'Italia, in assenza di u n a legislazione antitrust, è t e a t r o di alcuni c o m p o r t a m e n t i aggressivi delle multinazio-nali che le stesse n o n t e r r e b b e r o in altri Paesi dove tale legislazione ne controlla più incisiva-m e n t e il c o incisiva-m p o r t a incisiva-m e n t o . Inoltre u n a legislazione antitrust s t i m o l e r e b b e la c o n c o r r e n z a in alcuni settori dove oggi essa è m e n o presente, con riflessi positivi sui prezzi al c o n s u m o e forse sulla mas-siccia i m p o r t a z i o n e di tecnologia.

b) Circa il tipo di legislazione a u s p i c a b i l e per l'Italia, da un lato, si sostiene che essa do-v r e b b e essere ispirata al principio del dido-vieto, c o n t e m p e r a t o da possibilità di d e r o g h e al fine di f a v o r i r e u n a più stretta c o l l a b o r a z i o n e tra im-prese, q u a l u n q u e sia la veste giuridica utilizzata, che apporti efficienza, progresso tecnologico, o risolva situazioni di crisi a n c h e solo c o n g i u n t u -rale. S o s t e n g o n o questa o p i n i o n e q u a n t i riten-g o n o che la filosofìa antitrust i n c o r p o r a t a nella legislazione C E E nella sua rigidità verso le intese e relativa flessibilità nei c o n f r o n t i delle concen-trazioni sia la più a d a t t a nella a t t u a l e f a s e di co-s t r u z i o n e di un v e r o m e r c a t o c o m u n e e di u n a

industria europea. D'altro canto, c'è chi sottolinea l'utilità di un tipo di legislazione ispirata al cri-terio della repressione dell'abuso, modello che ritroviamo in altri Stati della CEE. Pregiudiziale assoluta tuttavia per il successo di questa seconda soluzione sarebbe quella di a p p r o f o n d i r e la defi-nizione di « abuso » ("), come pure di trovare un o r g a n o amministrativo del tutto super partes ed u n organo giudiziario dotato di poteri simili a quelli dei giudici di common law.

c) P r o p r i o in considerazione dell'attuale realtà socio-economica italiana è non solo auspi-cabile, ma necessario u n collegamento f r a politica di concorrenza e p r o g r a m m a z i o n e nazionale. Tale collegamento d o v r e b b e altresì essere garantito con i principi ispiratori della politica economica co-m u n i t a r i a a co-medio e lungo terco-mine.

d) P u r e l a r g a m e n t e condivisa è l'opportu-nità di semplificare al massimo le procedure per la messa in opera della legge antitrust. In propo-sito si sostengono d u e tesi: da un lato, chi ve-d r e b b e l ' o p p o r t u n i t à ve-di instaurare u n a proceve-dura n o n f o r m a l e basata sulla consultazione tra un o r g a n o di controllo preposto all'attuazione della legge ed i responsabili delle imprese sia pubbli-che pubbli-che private; da detta consultazione p o t r e b b e scaturire u n dialogo per risolvere in m o d o più a d e r e n t e alle esigenze e c o n o m i c h e del settore con-siderato le difficoltà del settore stesso e la proce-d u r a giuproce-diziaria proce-d o v r e b b e intervenire solo ecce-z i o n a l m e n t e , nel caso di m a n c a t o spontaneo ade-g u a m e n t o alle direttive c o n c o r d a t e con l'orade-gano di controllo. D a l l ' a l t r o lato, c'è chi sostiene l'op-p o r t u n i t à di istituire u n a Commissione con l'op-poteri a b b a s t a n z a simili a quelli della Commissione CEE. Su un p i a n o s t r e t t a m e n t e teorico c o n d i v i d i a m o i vantaggi che la prima soluzione presenta, in q u a n t o c o n s e n t i r e b b e di verificare di t e m p o in t e m p o e di settore in settore le reali situazioni di f a t t o che possono richiedere soluzioni diverse in r a p p o r t o alle esigenze p r o d u t t i v e , occupazionali, di r i s t r u t t u r a z i o n e , ecc... T u t t a v i a siamo altret-t a n altret-t o convinaltret-ti che nella menaltret-talialtret-tà ialtret-taliana u n o s t r u m e n t o duttile di questo tipo si presterebbe p u r t r o p p o a m a n o v r e di sottogoverno che n o n f a r e b b e r o altro che p r e g i u d i c a r e la situazione. Per questo m o t i v o r i t e n i a m o che, a n c h e se m e n o

(10) Aderiamo con ciò all'osservazione di GUCUELMIÌTTI, op.

ull. cit., p. 341.

(11) Il che postulerebbe la predisposizione di modelli o para-metri di public interest o policy, che solo una oculata program-mazione industriale a medio e lungo termine può dare.

elastico, sia forse preferibile lo strumento di u n a Commissione con ampi poteri. E v i d e n t e m e n t e si tratta di individuare bene i compiti da affidarle, evitando u n a sua elefantiaca composizione, che sia parafizzata da t r o p p e pratiche e che la sua attività possa essere bloccata da u n a sola delle categorie chiamate a f a r n e parte.

e) Se si adotta la seconda soluzione, n o n ci nascondiamo le difficoltà di i n q u a d r a r e detta Com-missione nel nostro o r d i n a m e n t o costituzionale,

che n o n prevede né le Agencies, né le Indepen-dent Regulatory Commissìons, che ritroviamo ne-gli Stati Uniti, e che h a n n o servito da modello per la Commissione CEE. T u t t a v i a il p r o b l e m a p o t r e b b e svuotarsi di i m p o r t a n z a se ne fossero definiti con precisione i compiti e soprattutto la n a t u r a dell'attività, in r a p p o r t o all'autorità giu-diziaria.

/) C'è infine u n p u n t o f o n d a m e n t a l e per ga-rantire la p e r m a n e n z a del sistema italiano nel-l'ambito di economie miste e n o n farlo scivolare nell'ambito di economie di stato: si tratta della necessità che la legge antitrust copra anche il set-tore pubblico, in caso contrario si creerebbero delle discriminazioni tra « p u b b l i c o » e « priva-to » con la creazione (o meglio la « legalizza-zione ») di rendite parassitarie della cui nocività all'economia nazionale oggi nessuno d u b i t a . Sia-m o infatti convinti che la esclusione aprioristica delle imprese p u b b l i c h e d a l l ' a m b i t o di applica-zione di u n a legge antitrust a v r e b b e senso solo se queste si limitassero ad o p e r a r e in settori total-mente sotto il controllo dello Stato, e per servizi ritenuti essenziali per la collettività. T a l e esclu-sione n o n sarebbe invece più giustificata q u a n d o le imprese p u b b l i c h e sono in diretta c o n c o r r e n z a con le imprese private, perché in questo caso il vantaggio dell'impresa p u b b l i c a sul p i a n o dei finanziamenti, del r e p e r i m e n t o di capitali, su quello fiscale, ecc... è talmente forte che in breve b u t t e r e b b e f u o r i dal m e r c a t o l ' i m p r e s a privata.

È ancora necessaria una legge antitrust per l'Italia?

Ci si p u ò a questo p u n t o d o m a n d a r e se u n a delle cause della f r e d d e z z a con la q u a l e in Italia si guarda oggi ad u n a legislazione antitrust n o n sia da ricercarsi nella maggiore incisività delle regole antimonopolistiche c o m u n i t a r i e nel nostro o r d i n a m e n t o .

O r b e n e , nessuno p u ò negare che in questi 10 anni ci siano stati dei c a m b i a m e n t i anche pro-f o n d i : basti pensare al capovolgimento della giurisprudenza costituzionale in tema di supre-mazia del diritto comunitario, che si è registrato

con la sentenza n . 183 del 27 dicembre 1973 (12).

È altrettanto vero che gli organi comunitari h a n n o ampliato e resa più incisiva l'applicazione delle n o r m e antitrust con riverberi consequenziali anche sui c o m p o r t a m e n t i dei soggetti di diritto italiani (13).

A questo però n o n f a riscontro u n o sviluppo analogo da parte della giurisprudenza italiana. T u t t o ciò che è stato rilevato in questo periodo è u n a più f r e q u e n t e applicazione delle regole an-titrust c o m u n i t a r i e (14), v u o i indirettamente attra-verso il ricorso all'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia ex art. 177, vuoi diretta-m e n t e q u a n d o n o n sorgevano questioni interpre-tative (15).

D u n q u e la ragione n o n va ricercata in questa direzione, bensì nel substrato politico ed econo-mico che ha caratterizzato l'Italia dal 1964 ad oggi. In tale p e r i o d o il dibattito di idee h a pro-gressivamente a b b a n d o n a t o l ' a m b i t o antitrust per orientarsi sempre più verso i consorzi come mezzo di cooperazione. Le ragioni di ciò sono molte-plici, n o n ultima u n a ancora p r o f o n d a divergenza f r a i partiti della coalizione governativa circa le scelte di f o n d o da inglobare in u n a legge antitrust che voglia essere incisiva. Ma più di tutto attual-m e n t e il p r o b l e attual-m a n o n è burning per il f a t t o che le nostre p r e o c c u p a z i o n i sono più rivolte a pro-blemi di sopravvivenza che n o n a p r o b l e m i di trust bustering, tipici di u n a affluent society:

pro-(12) In « Foro it. », 1974, I, c. 314 (nota di MONACO). La sen-tenza n. 183 è venuta dieci anni esatti dopo la sensen-tenza n. 14 del 7 marzo 1964 (in « Foro it. », 1964, I, c. 465 nota CATALANO), dove si era negata la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno.

(13) Basti pensare alla distribuzione selettiva, al divieto di esportazione collegato allo sfruttamento di diritti di proprietà in-dustriale ed infine al controllo sulle concentrazioni (su quest'ul-timo argomento, cfr. FRIGNANI, Le concentrazioni nell'occhio del

tifone. Esame critico del progetto di regolamento sul loro con-trollo. in « Dir. Scambi Intern. », 1973, p. 185 ss.).

(14) Rispetto al passato, non in termini di comparazione con quanto avviene in altri Stati membri.

(15) Cfr. le seguenti sentenze: Trib. Milano, 30 luglio 1970, in « Mon. trib.», 1971, p. 54 (nota BORGONOVO); 14 ottobre 1971, in « Giur. it. », 1972, I, 2, c. 662 (commentata anche da RAVÀ,

Diritto industriale. UTET, Torino, 1973, p. 239 ss.); App.

Mila-no, 22 maggio 1973, in « Mon. trib. », 1973, p. 761 (nota FERRARI), « G i u r . it. », 1974, I, 2, c. 317 (tutte relative al noto caso Sirena

c. Eda ed altri)-, Trib. Verona. 23 dicembre 1970, Meazzi c. Schmid-Schlenker, in «Dir. Scambi Intern.», 1971, p. 215; ord.

Trib. Milano, 9 febbraio 1966, Remington Rand Italiana c. Soc.

Innovazione Electromarket, in «Foro it. », 1967, I, c. 408 (nota

va ne sia la costante richiesta ed e m a n a z i o n e di disposizioni fiscali e creditizie più favorevoli alle fusioni, concentrazioni ed acquisizioni societa-rie (I6), nonché la d o m a n d a di strumenti legislativi volti a valorizzare le più svariate f o r m e di coope-razione soprattutto tra piccole e medie im-prese (").

Restrizione della concorrenza contro cooperazione.

Il contesto economico e sociale che caratte-rizza l'Italia di oggi presenta elementi di tale gravità da ritenere molto accademica u n a discus-sione sulla legislazione antitrust. Il f a t t o è che le imprese n o n h a n n o più la forza di farsi concor-renza, talvolta anche spietata, tra di loro e stanno p a s s a n d o da u n sistema chiuso ad u n sistema aperto verso la cooperazione, sia orizzontale che verticale, che consenta loro, p u r n e l l ' a u t o n o m i a giuridica ed economica, di resistere agli attacchi delle multinazionali.

In realtà il discorso sulla cooperazione, abba-stanza n u o v o in Italia, n o n lo è altrettanto in altri Paesi europei ed e x t r a e u r o p e i con l u n g h e tradi-zioni in m a t e r i a antitrust. Ivi infatti già da t e m p o si sono cercati gli s t r u m e n t i p e r esentare dall'ap-plicazione delle leggi sulla c o n c o r r e n z a certe for-m e di c o o p e r a z i o n e che p u r e c o n t e n e v a n o ac-cordi restrittivi. Per raggiungere questo i n t e n t o si sono percorse d u e strade:

a) da u n lato, si è cercato di esentare

Nel documento Cronache Economiche. N.007-008, Anno 1975 (pagine 68-79)