Giorgio Cansacchi
Nel 1958, sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, si era tenuta a G i n e v r a u n a Conferenza internazionale sul « diritto del m a r e » in seno alla quale erano state f o r m u l a t e q u a t t r o Convenzioni aperte all'adesione di tutti gli stati del m o n d o : una sul m a r e territoriale e sulla zona contigua, u n a sulla p i a t t a f o r m a continentale sot-tomarina e sul suo s f r u t t a m e n t o , u n a sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche del-l'alto mare, una suldel-l'alto m a r e e sulla sua utiliz-zazione; queste q u a t t r o Convenzioni p o r t a n o tutte la data del 2 6 aprile 1958. A p p r o v a t e dalla mag-gioranza dei rappresentanti dei governi convenuti, queste Convenzioni lasciavano, però, insolute nu-merose ed essenziali questioni n o n essendo stato possibile sulle medesime raggiungere u n accordo di compromesso f r a i contrastanti interessi degli stati; cosi, ad es., n o n v e n n e fissata l'estensione del m a r e territoriale in sovranità di ciascun stato costiero; l'estensione della cosi detta « zona con-tigua » al di là del m a r e territoriale e la determi-n a z i o determi-n e dei diritti esclusivi che idetermi-n essa possodetermi-no essere riconosciuti allo stato costiero; i diritti esclusivi o a l m e n o preferenziali di pesca in certe zone di m a r e a f a v o r e di determinati stati con il correlativo potere dei medesimi di regolarne lo s f r u t t a m e n t o e di i m p o r n e l'osservanza ai pesca-tori di altri stati; la delimitazione f r a gli stati delle rispettive p i a t t a f o r m e continentali sottoma-rine, n o n c h é l'utilizzazione delle m e d e s i m e ; lo s f r u t t a m e n t o dell'alto m a r e , del suolo e del sotto-suolo sottomarini con i connessi problemi della libertà di navigazione, del divieto di inquina-m e n t o , dei liinquina-miti alle esplosioni nucleari ecc.
Le Convenzioni di G i n e v r a del 1958, a n c o r c h é limitate nel loro contenuto, non e b b e r o molto successo; n u m e r o s i stati, che le a v e v a n o sotto-scritte, n o n le ratificarono o n o n le misero in vigore nei loro o r d i n a m e n t i interni; d o p o pochi anni f u r o n o considerate, t a n t o dai governanti, q u a n t o dagli studiosi, t o t a l m e n t e s u p e r a t e nelle
loro statuizioni, necessitanti u n a completa revi-sione ed integrazione su n u o v e basi e con nuovi indirizzi di compromesso f r a gli opposti interessi dei governi. N u o v a m e n t e l ' O N U si fece carico di questo tentativo di r i n n o v a m e n t o e dopo accu-rati studi ed indagini continuati per alcuni anni, f u convocata u n a n u o v a C o n f e r e n z a sul « diritto del m a r e » che tenne successivamente tre sessioni: la p r i m a , u n i c a m e n t e p r e p a r a t o r i a , a N e w Y o r k dal 3 al 15 dicembre 1973; la seconda a Cara-cas dal 20 giugno al 29 agosto 1974; la terza a G i n e v r a dal 17 m a r z o al 10 maggio 1975. Pur-t r o p p o quesPur-te sessioni, n o n o s Pur-t a n Pur-t e l ' a m p i o maPur-te- mate-riale raccolto e discusso, n o n c h é l'intensità dei negoziati ed i n u m e r o s i progetti, si sono chiuse con u n nulla di f a t t o e, b e n c h é si sia c o n c o r d a t a u n ' u l t e r i o r e sessione da tenersi a N e w Y o r k nel prossimo a n n o , n o n si p u ò n u t r i r e m o l t a speran-za su di u n suo esito positivo. N o n o s t a n t e i ten-tativi di c o m p r o m e s s o , che si sono moltiplicati n e l l ' a m b i t o di queste tre successive sessioni della terza C o n f e r e n z a sul m a r e , in oggetto ai princi-pali p u n t i di contrasto, n e s s u n accordo, n e p p u r e di principio, si è p o t u t o raggiungere per varie cause che m e r i t a n o di essere ricordate ( a l m e n o le principali).
In p r i m o luogo la decolonizzazione h a notevol-m e n t e a u notevol-m e n t a t o il n u notevol-m e r o degli stati, asiatici, a f r i c a n i e americani, i quali p r e s e n t a n o , nei loro governanti e nelle loro élites intellettuali, con-cezioni giuridico-economiche assai divergenti da quelle degli antichi stati europei; in secondo luogo il g r a n d e divario economico-sociale f r a stati i n d u s t r i a l m e n t e progrediti, stati in via di sviluppo industriale e stati ancora t o t a l m e n t e ar-retrati, genera f a t a l m e n t e o r i e n t a m e n t i divergenti sulla soluzione dei p r o b l e m i dell'esplorazione e dello s f r u t t a m e n t o delle risorse m a r i n e ; in terzo luogo la c o n t r a p p o s i z i o n e di interessi f r a stati, che h a n n o m a r i n e militari e m e r c a n t i l i potenti e con-s e g u e n t e m e n t e con-socon-stengono la più vacon-sta
interpre-tazione possibile del principio della libertà dei mari, e stati che tendono, invece, a riservare al loro esclusivo s f r u t t a m e n t o zone sempre più vaste di m a r e costiero; in quarto luogo l ' a u m e n t a t o n u m e r o degli stati « interni », cioè senza coste marittime, i quali vogliono p a r t e c i p a r e allo sfrut-t a m e n sfrut-t o delle risorse m a r i n e al pari degli ssfrut-tasfrut-ti marittimi; in q u i n t o luogo la diversissima situa-zione geografica degli stati (alcuni prevalente-m e n t e continentali, altri insulari; alcuni costituiti da arcipelaghi con isole f r a di loro assai distanti; altri con ampie insenature o con catene di isole adiacenti alle coste, ecc.), la quale situazione c o m p o r t a per ciascuno di essi p r o b l e m i partico-lari difficilmente risolvibili senza ledere interessi opposti di altri stati.
M a , a p a r t e queste diverse cause di contra-stanti interessi, si deve p o r r e un'osservazione es-senziale: il progresso tecnico e scientifico con-sente ora — e più consentirà in u n prossimo avvenire — di s f r u t t a r e le i m m e n s e risorse biolo-giche e m i n e r a r i e che l'alto m a r e e il suo suolo e sottosuolo o f f r o n o ; di qui l'interesse per gli stati più t e c n i c a m e n t e avanzati di a c c a p a r r a r s e l e subito ed u n i l a t e r a l m e n t e in c o n t r a p p o s t o a quello degli stati in via di sviluppo di conservarle più a lungo e di p r e d i s p o r n e , se del caso, u n ' u t i l i z z a z i o n e col-lettiva ed organizzata a benefìcio d e l l ' u m a n i t à intera.
Le recenti C o n f e r e n z e di C a r a c a s e di G i n e v r a h a n n o a n c h e d a t o m o d o di a c c e r t a r e d u e esi-genze dell'attuale c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e : l'af-f e r m a r s i di u n « regionalismo m a r i t t i m o » e la necessità di O r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i marit-time. Il regionalismo m a r i t t i m o sorge dalla con-statazione che il m o n d o p r e s e n t a regioni maritti-m e assai diverse l ' u n a d a l l ' a l t r a , n e l l ' a maritti-m b i t o delle quali gli stati interessati t e n d o n o a regolare i loro r a p p o r t i con n o r m e a p p o s i t e , a d a t t e alla partico-lare s i t u a z i o n e geografico-economica locale, di-verse da quelle i d o n e e in altri settori; d o n d e la t e n d e n z a ad accordi bilaterali o multilaterali « re-gionali » che c r e a n o , p e r ò , sovente delle situa-zioni m a r i t t i m e localizzate d a n n o s e agli stati estra-nei a l l ' a r e a c o n s i d e r a t a .
I contrasti f r a gli stati in oggetto al m a r e , alla sua e s p l o r a z i o n e ed al suo s f r u t t a m e n t o , determi-n a determi-n o l ' a s p i r a z i o determi-n e idetermi-n molti g o v e r determi-n i , s p e c i a l m e determi-n t e in quelli con m i n o r p o t e n z a m i l i t a r e ed econo-m i c a , di creare O r g a n i z z a z i o n i internazionali ad hoc, con adeguati a p p a r a t i a m m i n i s t r a t i v i e scien-tifici, con f i n a n z i a m e n t i p r o p o r z i o n a t i degli
stati-m e stati-m b r i , indirizzate n o n soltanto allo studio, al-l'indagine ed alla consulenza, ma anche ad indire conferenze periodiche, a f o r m u l a r e progetti di convenzioni, a controllarne l'osservanza, a diri-m e r n e le controversie f r a i governi ed eventual-m e n t e anche ad autorizzare o ad inibire certe attività di s f r u t t a m e n t o dell'ambiente marino. N a t u r a l m e n t e anche in questo campo — come in molti altri — si ravvisa l'urto f r a le due opposte concezioni dell'assoluta sovranità statale, che ten-de ad escluten-dere ogni ingerenza ed ogni limita-zione al suo esercizio, e dell'organizzalimita-zione inter-governativa, che suggerisce, invece, di contenerla e di coordinarla con le altre sovranità statali con-correnti; come v e d r e m o più avanti, t r a t t a n d o dei lavori della Conferenza di G i n e v r a del 1975, pro-prio sulla concezione dell'alto m a r e come « patri-m o n i o d e l l ' u patri-m a n i t à » si sono scontrate queste due opposte concezioni.
Premesse queste considerazioni generali, è in-teressante e s a m i n a r e i singoli, principali punti di contrasto f r a gli stati in ordine alla progettata creazione, m e d i a n t e u n o o più accordi multinazio-nali, di u n a specie di « codice del diritto del m a r e ».
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Un p r i m o ed essenziale p u n t o di divergenza f r a gli stati è stato quello dell'estensione del m a r e territoriale. Il m a r e territoriale consiste in u n a fascia di m a r e che lambisce le coste dello stato e sulla q u a l e lo stato costiero possiede la piena ed esclusiva sovranità, di n a t u r a e contenuto uguali a quella esplicata sul territorio terrestre. Sulla estensione di questa faccia di m a r e a partire dalla linea di bassa m a r e a della costa (ad eccezione delle z o n e nelle q u a l i la costa presenta golfi od estuari di m o d e r a t a ampiezza o p p u r e catene di isole costiere, ecc.) n o n vi è accordo f r a i governi; m e n t r e fino ad u n a q u a r a n t i n a di anni fa la mag-gioranza degli stati m a n t e n e v a questa estensione f r a le tre e le dodici miglia m a r i n e , in questi ultimi decenni le pretese di numerosi stati si sono assai a m p l i a t e ; vi sono stati, c o m e l ' I s l a n d a , che h a n n o p o r t a t o il limite delle acque territoriali a 6 0 miglia dalla costa, altri, c o m e le R e p u b b l i c h e a m e r i c a n e della costa d e l l ' O c e a n o Pacifico, a ben d u e c e n t o miglia!... È intuitivo che se queste pre-tese dovessero v e n i r e riconosciute internazional-m e n t e a n c h e n e l l ' a internazional-m b i t o dei internazional-m a r i più ristretti, oltre che negli oceani, molti m a r i ( M a r Baltico, M a r e del N o r d , M a r N e r o , Mar Tonio, M a r e dei Ca-raibi e lo stesso intiero M a r e M e d i t e r r a n e o , ecc.)
diverrebbero « chiusi », cioè totalmente frazio-nati f r a le rispettive sovranità degli stati costieri. Si ritornerebbe al « mare clausum » preteso da alcuni stati europei nei secoli XV-XVIII, pretesa che era stata definitivamente a b b a n d o n a t a nel se-colo XIX in favore del « mare liberum ».
Si osservi che se la richiesta di n u m e r o s i stati diretta ad ottenere il riconoscimento di grandis-sime estensioni del p r o p r i o m a r e territoriale do-vesse prevalere, ne v e r r e b b e precluso il godimento
agli altri stati, ai cosi detti stati della b a n d i e r a , le cui navi, in tali spazi acquei, n o n soltanto dovrebbero ottemperare a tutte le leggi di poli-zia, doganali, sanitarie, di navigazione e m a n a t e dallo stato costiero e subirne le eventuali san-zioni penali, ma n o n potrebbero in alcun m o d o utilizzarne le risorse biologiche e minerarie (per es., esercitarvi la pesca, porvi pipe-lines, estrarvi minerali o petrolio dal sottosuolo m a r i n o , con-durvi ricerche scientifiche, ecc.). Nella Confe-renza di Ginevra del 1958 si era cercato di ne-goziare un compromesso fra queste opposte pre-tese concedendo agli stati costieri u n a zona di mare, chiamata « contigua », al di là del m a r e territoriale; il m a r e territoriale n o n a v r e b b e do-vuto superare le dodici miglia m a r i n e dalla costa, mentre la zona contigua a v r e b b e p o t u t o esten-dersi, per ogni stato che la richiedesse, dalle do-dici alle ventiquattro miglia marine dalla costa. Nella zona contigua lo stato costiero n o n a v r e b b e avuta la piena sovranità, m a soltanto alcuni im-portanti diritti esclusivi nel c a m p o della polizia doganale, fiscale, sanitaria e d ' i m m i g r a z i o n e . Il tentativo di compromesso n o n ebbe, però, seguito e fu ripetuto su basi assai più a m p i e nelle recenti Conferenze di Caracas e di G i n e v r a . In queste f u proposto che gli stati costieri dovessero limi-tare il p r o p r i o m a r e territoriale alle v e n t i q u a t t r o miglia m a r i n e dalla costa (e n o n più soltanto alle dodici miglia) ed u s u f r u i r e , volendolo, di u n a zona di m a r e s u p p l e m e n t a r e — n o n più chiamata « contigua », m a « economica » o « pa-trimoniale » — dell'estensione dalle v e n t i q u a t t r o alle duecento miglia m a r i n e . In questa zona eco-nomica — che assorbirebbe la zona contigua ed a p p a r t e r r e b b e sempre al « m a r e libero » — lo stato costiero a v r e b b e u n notevole complesso di diritti esclusivi ad esso riconosciuti dagli altri stati, quali quelli di esclusività o a l m e n o di pre-ferenzialità nella pesca, di esclusività di esplo-razione e di s f r u t t a m e n t o del suolo e del sotto-suolo marini, di polizia m a r i t t i m a , di divieto di
i n q u i n a m e n t o , di divieto di esplosioni nuclea-ri, ecc. A questo compromesso, dopo molte tergi-versazioni e contrasti, si sarebbero piegate anche le grandi potenze marittime (USA e URSS), non-ché la maggioranza degli stati marittimi europei, compresi quelli a regime comunista, m a l'intran-sigente opposizione di alcuni stati americani ed in genere dei n u o v i stati afroasiatici, fece n a u f r a -gare la possibilità di u n accordo.
Connesse al p r o b l e m a del m a r e territoriale e del suo eventuale p r o l u n g a m e n t o ad u n a zona sup-p l e t i v a (zona contigua o zona economica) si sono presentate altre due questioni: il « passaggio inof-fensivo » delle navi battenti b a n d i e r a estera nel m a r e territoriale degli stati costieri ed il « libero passaggio » attraverso gli stretti marittimi. Circa la p r i m a questione si è tentato, nel progetto di C o n v e n z i o n e f o r m u l a t o a G i n e v r a nel 1975 dalla seconda Commissione, di conciliare gli opposti interessi degli stati costieri e degli stati della ban-diera nel senso di p e r m e t t e r e ai p r i m i la massima esplicazione dei loro poteri sovrani nel c a m p o legislativo, amministrativo, giudiziario e fiscale con adeguati poteri coercitivi, m a , nello stesso t e m p o , di n o n intralciare la navigazione stra-niera, sia i m p o n e n d o limitate rotte, sia e m a n a n d o regolamenti di navigazione t r o p p o restrittivi, sia s t a t u e n d o discriminazioni o divieti ingiustificati, sia i m p o n e n d o pedaggi per il solo f a t t o del pas-saggio, sia p r e t e n d e n d o di esercitare la p r o p r i a giurisdizione sulle c o m u n i t à u m a n e viaggianti a b o r d o delle n a v i estere, salvo casi limitati e pre-fissati. Le n o r m e dettagliate f o r m u l a t e in questo a m b i t o — in g r a n p a r t e ricalcate su di u n a prassi ormai secolare seguita dagli stati marittimi — a v r e b b e r o p o t u t o essere accettate dalla larga mag-gioranza degli stati convenuti, ove l'accordo aves-se p o t u t o realizzarsi sul p u n t o f o n d a m e n t a l e dell'estensione del m a r e territoriale e dei diritti esclusivi o preferenziali da attribuirsi agli Stati costieri nella cosi detta « zona e c o n o m i c a »; n o n essendosi realizzato l ' a c c o r d o su questo p u n t o , l'intiero progetto è r i m a s t o sulla carta.
Circa la seconda questione, quella degli stretti m a r i t t i m i , occorre rilevare che la pretesa di vaste estensioni del p r o p r i o m a r e territoriale a c c a m p a t a da n u m e r o s i stati, a v r e b b e t r a s f o r m a t i in « stret-ti », sottoposstret-ti alla sovranità degli stastret-ti riviera-schi, molte z o n e di m a r e a t t u a l m e n t e considerate superfici di m a r e libero; con la conseguenza che in queste vie d ' a c q u a di obbligato passaggio sa-rebbe, bensì, s e m p r e stato riconosciuto il diritto
di passaggio alle navi straniere, ma u n i c a m e n t e come « passaggio inoffensivo nel m a r e territo-riale di u n o stato costiero »; d o n d e i numerosi limiti, divieti e coercizioni che lo stato costiero sarebbe stato legittimato ad imporvi. A n c h e su questo p u n t o il contrasto è stato vivissimo ed in-superabile, basti pensare che molti stretti, ora considerati m a r e libero, come gli stretti di Gibil-terra, di Magellano, di Behring, di Formosa; la M a n i c a ; il Canale di Sicilia, il Canale d ' O t r a n -to, ecc. sarebbero divenuti m a r i territoriali degli stati costieri ai medesimi. È interessante notare che nelle discussioni svoltesi tanto a Caracas, q u a n t o a G i n e v r a sulla questione degli stretti e sulla libertà di transito si è constatata identità di posizione, nel senso di r i v e n d i c a r n e la più a m p i a libertà di passaggio, non soltanto da parte degli stati che h a n n o n u m e r o s e flotte (USA, U R S S , G r a n Bretagna, G i a p p o n e , O l a n d a , Norve-gia ecc.), m a a n c h e da p a r t e di quelli in via di sviluppo, che i n t e n d o n o crearsi u n a flotta mer-cantile (tali n u m e r o s i stati afro-asiatici) ed a n c h e di alcuni stati « interni » (cioè senza coste), i quali n o n i n t e n d o n o r i n u n c i a r e ad u n ' a m p i a uten-za del m a r e .
C o m e si è detto p o c ' a n z i , u n tentativo di com-p r o m e s s o f r a gli ocom-pcom-posti interessi ed i contrastanti indirizzi degli stati c o n v e n u t i a C a r a c a s e a Gi-nevra f u ricercato nella configurazione di u n a z o n a di m a r e , detta « e c o n o m i c a » o p p u r e « pa-trimoniale », la q u a l e , essendo c o m p r e s a f r a il m a r e territoriale e l'alto m a r e p r o p r i a m e n t e detto per u n ' e s t e n s i o n e dalle v e n t i q u a t t r o alle due-cento miglia m a r i n e dalla costa, conciliasse le pretese di « esclusività » degli stati costieri con quelle della « libertà » degli stati della b a n d i e r a . Si d e v e n o t a r e che q u e s t a « z o n a e c o n o m i c a » — la q u a l e r a p p r e s e n t e r e b b e un a m p l i a m e n t o in estensione ed in c o n t e n u t o della zona « conti-gua » p r o p o s t a dalla C o n f e r e n z a di G i n e v r a del
1958 — è già stata u n i l a t e r a l m e n t e a d o t t a t a da n u m e r o s i stati costieri (basti r i c o r d a r e l ' U n i o n e Sovietica e il C a n a d à ) p e r assicurarsi particolari diritti nel c a m p o della pesca, dell'ecologia, dello s f r u t t a m e n t o m i n e r a r i o e biologico del suolo ma-rino, della sicurezza militare ecc.; non s e m b r a v a , q u i n d i , difficile giungere ad un c o m p r o m e s s o che, d a un lato, garantisse d e t e r m i n a t i diritti esclusivi o prioritari agli Stati costieri e, d a l l ' a l t r o , assicu-rasse libertà di n a v i g a z i o n e e divieto ad intralci
e a discriminazioni in favore degli stati della b a n d i e r a .
Come già si è detto, il compromesso non f u raggiunto per l'irriducibile opposizione di alcuni stati alle loro pretese ad un m a r e territoriale esteso fino a duecento miglia marine dalla costa. Il p u n t o essenziale del dissenso — sotto il man-tello delle disquisizioni giuridiche sulla differente n a t u r a del m a r e territoriale e della zona econo-mica — è consistito nell'estensione dei poteri del-lo Stato costiero sulla cosi detta « zona econo-mica ».
La seconda Commissione della Conferenza di G i n e v r a del 1975 aveva predisposto al riguardo u n progetto di Convenzione in diversi articoli nel quale si elencavano m i n u t a m e n t e i rispettivi di-ritti e doveri degli stati costieri e degli stati della b a n d i e r a nella zona economica. A f a v o r e dello stato costiero la Commissione aveva riconosciuto il diritto esclusivo all'esplorazione, allo sfrutta-m e n t o ed alla conservazione delle risorse biolo-giche e n a t u r a l i esistenti nella zona; il diritto esclusivo alla p r e v e n z i o n e dell'ambiente m a r i n o dagli i n q u i n a m e n t i ; il diritto esclusivo a collo-carvi e a farvi f u n z i o n a r e isole artificiali e piat-t a f o r m e di s f r u piat-t piat-t a m e n piat-t o m i n e r a r i o (per es., di p o m p a g g i o del petrolio dal sottosuolo m a r i n o ) ; il diritto esclusivo di regolarvi la pesca sottoponen-do, se del caso, i pescatori stranieri all'obbligo d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e ed a n u m e r o s e limitazioni nella pesca allo scopo di conservare e di ripro-d u r r e la f a u n a ittica. È stato essenzialmente sulla pesca che l ' a c c o r d o n o n h a p o t u t o realizzarsi; m e n t r e n u m e r o s i stati, specialmente gli stati sud-a m e r i c sud-a n i ed i nuovi stsud-ati sud-afro-sud-asisud-atici in visud-a di s v i l u p p o , p r e t e n d o n o di riservare alle loro popo-lazioni rivierasche la pesca costiera, p o r t a t a più al largo possibile, altri stati — specialmente gli stati europei ed il G i a p p o n e che possiedono nu-merose flottiglie da pesca di alto m a r e — richie-d o n o richie-di p o t e r pescare in tutti gli spazi m a r i n i del m o n d o , nei quali la f a u n a ittica risulta abbon-d a n t e . In q u e s t ' a m b i t o il r i c o n o s c i m e n t o abbon-di abbon-diritti esclusivi o preferenziali agli stati costieri frustre-r e b b e u n a pfrustre-rassi, spesso secolafrustre-re, di n u m e frustre-r o s i stati m a r i t t i m i , le cui (lotte da pesca sono solite e f f e t t u a r e c a m p a g n e di pesca di d e t e r m i n a t e specie di m a m m i f e r i m a r i n i , di pesci, di crostacei ecc. in z o n e di m a r e l o n t a n i s s i m e dalle loro sedi nazio-nali, r i c a v a n d o n e u n utile essenziale per la vita o c c u p a z i o n a l e delle loro p o p o l a z i o n i . Altri p u n t i non m e n o i m p o r t a n t i di f r i z i o n e — che t e n d o n o
anzi ad a u m e n t a r e di i m p o r t a n z a con il progre-dire dei ritrovati tecnici e scientifici — riguar-dano l ' i n q u i n a m e n t o e lo s f r u t t a m e n t o minerario del suolo e del sottosuolo marini; gli stati indu-strialmente più sviluppati h a n n o dichiarato di n o n poter consentire agli stati costieri u n a esclu-sività di divieto e di s f r u t t a m e n t o in questi campi, giacché ne v e r r e b b e esclusa, o a l m e n o limitata, la loro attività di utilizzazione industriale.
Un altro p u n t o di contrasto si è presentato relativamente alla p i a t t a f o r m a continentale ma-rittima, la quale è costituita dal p r o l u n g a m e n t o naturale del territorio statale sotto il m a r e fino al punto in cui lo zoccolo continentale precipita nella p r o f o n d i t à dell'oceano o del m a r e . Normal-mente si afferma che la p i a t t a f o r m a continentale si estende dalla costa, sotto e al di là del m a r e territoriale, fino ad u n a distanza massima di due-cento miglia m a r i n e o p p u r e — secondo altro cal-colo — a non oltre i duecento metri dalla super-ficie dell'acqua. I n q u e s t ' a m b i t o i contrasti f r a gli stati n o n si sono tanto riscontrati sull'esten-sione della p i a t t a f o r m a e sui diritti sovrani pretesi dagli stati costieri nell'ambito della m e d e s i m a (essendovi, ormai, al riguardo u n a prassi abba-stanza generalizzata), q u a n t o su alcuni p u n t i par-ticolari: sull'obbligo degli stati esteri di richiedere specifiche autorizzazioni allo stato costiero per qualsiasi utilizzazione della sua p i a t t a f o r m a (per es., per collocarvi una pipe-line od u n a piattafor-ma di pompaggio petrolifero o per esperirvi u n a ricerca .scientifica); sulla delimitazione della piat-t a f o r m a f r a spiat-tapiat-ti limipiat-trofi in m a r i chiusi (Mar Baltico, Mare del N o r d , M a r e Jonio, M a r e Carai-bico, ecc.) ove n o n si raggiunga u n a c c o r d o con-finario; sulla contribuzione pecuniaria che, secon-do alcuni stati, d o v r e b b e porsi a carico degli stati costieri quale contropartita per lo s f r u t t a m e n t o esclusivo della loro p i a t t a f o r m a ed in f a v o r e di un'autorità internazionale, che poi d o v r e b b e ri-partire le somme ricavate f r a gli stati privi di litorale o non possidenti risorse m a r i n e da sfrut-tare. Anche su questi punti le opinioni dei rap-presentanti dei vari governi sono a p p a r s e t r o p p o divergenti per dar luogo a n o r m e di c o m p r o m e s s o .
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M a il p u n t o di maggior c o n t r a s t o f r a i governi convenuti è stato quello dell'utilizzazione dell'alto
m a r e , cioè di quegli immensi spazi marini — spe-cialmente oceanici — che si estendono al di là dei mari territoriali e delle zone economiche, ove n o n si riconosce alcuna esclusiva giurisdizione o potestà ad u n o stato singolo, ma in cui tutti gli stati h a n n o uguali diritti di utilizzazione e di ri-cerca scientifica. U n notevole n u m e r o di stati h a sostenuto che quest'area marittima, chiamata « zona del m a r e libero », dovrebbe dichiararsi « p a t r i m o n i o c o m u n e dell'umanità » ed, in q u a n t o tale, essere sottratta n o n soltanto alla sovranità, all'appropriazione ed anche soltanto all'esercizio di alcuni diritti sovrani esclusivi da parte di un singolo stato, m a anche a qualsiasi utilizzazione, che n o n sia p r e v i a m e n t e regolata ed autorizzata da u n ' a p p o s i t a autorità internazionale, istituita con la struttura di Organizzazione internazionale inter-governativa m e d i a n t e specifico accordo mul-tilaterale f r a tutti gli stati del m o n d o , marittimi e n o n m a r i t t i m i . Su proposta degli Stati
favore-voli a questo progetto, la la Commissione della
C o n f e r e n z a di G i n e v r a del 1975 aveva f o r m u l a t o u n abbozzo di Convenzione la q u a l e regolava mi-n u t a m e mi-n t e la struttura di questa autorità maritti-m a internazionale, i contributi finanziari addos-sati agli stati-membri, i suoi poteri e f u n z i o n i , i suoi doveri, gli atti di sua c o m p e t e n z a nel c a m p o n o r m a t i v o , amministrativo e giudiziario. Il fine di questo ambizioso progetto sarebbe stato quello di riservare esclusivamente a questa autorità sopra-nazionale lo s f r u t t a m e n t o e la ricerca scientifica nell'alto m a r e , sia che essa agisse direttamente con i proprii mezzi, sia — più p r o b a b i l m e n t e — a mezzo di imprese a capitale internazionale da essa autorizzate. I proventi di questo s f r u t t a m e n -to m a r i n o d o v r e b b e r o , p e r ò , sempre a n d a r e a profitto di tutta l ' u m a n i t à ed, in concreto, essere specialmente devoluti ad i n c r e m e n t a r e lo svi-l u p p o economico-sociasvi-le dei paesi sottosvisvi-luppati. Si deve tener conto che il f o n d o dell'alto m a r e è ricco di « m o d u l i di m a n g a n e s e » e di altri agglo-merati di metalli (mercurio, zinco, r a m e , ferro, argento, ecc.), i quali p r e s e n t a n o d u e vantaggi: di essere f a c i l m e n t e raccoglibili sul f o n d o del m a r e e di ricostituirsi sollecitamente.
M e n t r e fino ad alcuni a n n i or sono sarebbe stata i m p e n s a b i l e la raccolta di questi materiali sul f o n d o degli oceani, a notevoli p r o f o n d i t à , le n u o v e tecniche, a n c o r c h é assai dispendiose, lo c o n s e n t o n o . Di qui, p e r ò , il contrasto f r a gli stati. Quelli più progrediti i n d u s t r i a l m e n t e e tecnica-m e n t e — specialtecnica-mente in questo tecnica-m o tecnica-m e n t o gli
USA — rifiutano la creazione di u n ' a u t o r i t à sopranazionale e particolarmente escludono u n a preventiva autorizzazione della medesima per la ricerca e Io s f r u t t a m e n t o nell'alto m a r e ; essi so-stengono la facoltà per ogni stato, che ne abbia la possibilità tecnica e finanziaria, di istituire unila-teralmente delle imprese di ricerca e di estrazione nel suolo e sottosuolo marini o di autorizzare delle imprese private specializzate in u n a siffatta attività. La disputa è a p p a r s a assai delicata per vari riflessi; basti osservare che se lo s f r u t t a m e n t o del f o n d o m a r i n o fosse a c c a p a r r a t o soltanto da pochi stati (magari da d u e soltanto, USA e URSS), il principio della pari utenza f r a tutti gli stati dell'alto m a r e e del suo f o n d o sarebbe, in concreto, totalmente disatteso; che, inoltre, tale a c c a p a r r a m e n t o p o t r e b b e p e r certi metalli — come p e r es. per il cobalto ed il m a n g a n e s e pre-senti in g r a n d e q u a n t i t à nei cosi detti « m o d u l i » sottomarini — p o r t a r e u n d a n n o s o squilibrio nel-la binel-lancia degli scambi di alcuni paesi. La crea-zione di u n ' a u t o r i t à m a r i t t i m a s o p r a n a z i o n a l e genera, ancora, altri n u m e r o s i p u n t i di contrasto, t a n t o più che essa d o v r e b b e avere — nell'opi-n i o nell'opi-n e di alcunell'opi-ni governell'opi-ni — delle ramificazionell'opi-ni regionali con apposite istituzioni p e r m a n e n t i mu-nite di poteri decisionali sia amministrativi, sia giudiziari nei c o n f r o n t i degli stati c o m p r e s i in ciascuna regione m a r i t t i m a . Gli stati a m m e t t o n o l'utilità di u n ' o r g a n i z z a z i o n e ad hoc nel c a m p o m a r i t t i m o p e r gli studi, ricerche, indagini, racco-m a n d a z i o n i ai governi, f o r racco-m u l a z i o n e di progetti di a c c o r d o , allestimento di C o n f e r e n z e interna-zionali, m a q u a n d o da q u e s t e c o m p e t e n z e si in-t e n d e p a s s a r e a poin-teri più i m p e g n a in-t i v i , q u a l i quelli inerenti ad autorizzazioni, a divieti, a giu-dizi, a controlli, all'erogazione di a m m e n d e ecc. il consenso viene a m a n c a r e .
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P r i m a di t e r m i n a r e questa d i s a m i n a vorrei a c c e n n a r e ad alcuni altri p r o b l e m i , sia p u r e m a r -ginali, m a non m e n o interessanti ed attuali. Il p r i m o di questi c o n c e r n e l ' i n q u i n a m e n t o delle a c q u e m a r i n e al q u a l e si è d e d i c a t a specificata-m e n t e la 3a sessione della C o n f e r e n z a di G i n e v r a del 1975. Si è detto g i u s t a m e n t e che il m a r e ten-d e a ten-d i v e n i r e l ' i m m o n ten-d e z z a i o ten-della t e r r a f e r m a ed infatti le c a u s e di i n q u i n a m e n t o v a n n o molti-plicandosi (scarico dei residuati di p e t r o l i o dalle n a v i petroliere; scarico di ogni sorta di rifiuti industriali e biologici da navi a p p o s i t a m e n t e
no-leggiate dalle imprese site sul continente; rottura di pilines o delle piattaforme di pompaggio