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GLI ALUNNI BES – LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES Con la direttiva dello scorso 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni

educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea che completano il qua-dro italiano dell’inclusione scolastica.

La direttiva, ultimo atto di un lungo processo iniziato nel 1977 con la chiusura delle scuole speciali e culminato  con il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell’apprendimen-to, OBBLIGA le istituzioni scolastiche a prendere in carico “in modo inclusivo e globale tutti gli alunni”. La circolare ricorda che le scuole devono adottare il Piano Didattico Personalizzato(PDP), le misure di-spensative e quelle compensative NON SOLO per gli alunni con Di-sturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) ma anche nel caso in cui

“il Consiglio di Classe (o il team Docenti nella scuola primaria) ravvisi, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche” svantag-gio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana perché appartenenti a cul-ture diverse.

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?

Si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disa-bility and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sa-nità (OMS, 2002) . ”ll Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficol-tà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”.

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-ca-tegorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Utilizzando il sistema ICF si possono identificare alcune origini dei BES (tratto dagli studi di Dario Ianes 2005):

Area Funzionale Corporea Cognitiva

 Ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesio-ni, anomalie cromosomiche o del corpo.

· Difficoltà motorie o sensoriali, difficoltà di atten-zione e di memorizzaatten-zione

· Mancanza di autonomia personale e so-ciale, difficoltà di gestione del tempo e di pianificazione delle azioni, difficoltà di applicazio-ne delle conoscenze, difficoltà linguistiche

Area relazionale

Difficoltà di autocontrollo, problemi compor-tamentali ed emozionali, scarsa autostima, motivazione e curiosità, difficoltà nelle relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.

Area ambientale

Famiglia problematica, pregiudizi ed ostilità cul-turali, ambienti deprivati/devianti, difficoltà socio economiche, difficoltà di comunicazione o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi, enti…) che intervengono nell’educazione o nella formazione 

Tenendo conto delle numerose sentenze, l’orientamento giuri-sprudenziale sembrerebbe propendere verso l’obbligatorietà per la scuola di predisporre per gli alunni BES di un piano didattico perso-nalizzato (PDP) qualora il Consiglio di classe sia a conoscenza delle difficoltà di un alunno qualificabile all’interno dei BES.

Lo strumento andrebbe quindi predisposto in ogni caso, valutan-do e motivanvalutan-do in movalutan-do puntuale le ragioni dell’avalutan-dozione. Tuttavia, benché nel nostro sistema scolastico, la predisposizione dei PDP dovrebbe risultare già ampiamente consolidata in forza della Legge n.53 del 2003, le perplessità circa l’obbligo della redazione scaturi-scono anche dalle recenti indicazioni ministeriali che hanno sollevato dubbi proprio sulla questione, lasciando in una zona d’ombra, ine-spressa, il principio dell’obbligatorietà.

La tematica è importante in quanto per un alunno BES il docu-mento di riferidocu-mento (dove andranno inseriti gli obiettivi da conse-guire e gli strumenti compensativi o dispensativi a sostegno dell’a-lunno) dovranno essere indicati nel PDP stesso.

La normativa di riferimento per la redazione del PDP è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla CM n. 8/2013 e dalla CM n. 2563/2013.

La direttiva prevede la possibilità di adottare un percorso indivi-dualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni edu-cativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,

I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clini-ca prodotta dai genitori e di considerazioni di clini-carattere psicopeda-gogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con BES,  agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n.

170/2010 per gli allievi con DSA.

La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’ap-prendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dal-la legge n. 53/2003.

La circolare ribadisce l’obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di classe o team di docen-ti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative.

Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

L’avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certifica-zione clinica, il consiglio di classe o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la personaliz-zazione dell’apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico-didattiche.

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rila-sciata da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazio-ni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo.

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è piena-mente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando, nell’uno o nell’altro caso, le motivazioni della decisione.

Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente interventi volti all’apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un PDP.

In conclusione, possiamo affermare che il consiglio di classe è ob-bligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corre-data da certificazione di disabilità o DSA; negli altri casi è “peculiare facoltà” del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizza-zione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno sco-lastico.

(fonte: www.istruzione.it; Orizzontescuola)

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 62/2017 NELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Valutazione degli alunni disabili (con PEI) o con DSA (con PDP) Per gli alunni certificati dalla legge 104/92: per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissio-ne, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni ef-fettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a va-lutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Per gli alunni con DSA. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l’alunno, su ri-chiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue stra-niere e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma: si tratta di una nuova disposizione!

 Gli alunni con DSA devono anche partecipare alle prove standardiz-zate nazionali INVALSI. Per lo svolgimento di tali prove il consiglio di classe deve disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP); ma gli alunni con DSA dispen-sati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegna-mento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Novità importante del decreto: per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie.  È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. Cambiamenti confermati per

il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabili-tà e disturbi specifici di apprendimento)

Nulla è cambiato, invece per il SECONDO CICLO, dove le prove dif-ferenziate non consentono l’ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Ugualmente non consente l’ottenimento del di-ploma di secondo ciclo la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE