I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascu-na istituzione scolastica.
Il GLI è composto da:
• docenti curricolari;
• docenti di sostegno;
• specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferi-mento dell’istituzione scolastica.
Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.
Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico. Sebbene il decreto
non lo specifichi, sembra evidente che la nomina del DS riguar-di il solo personale scolastico.
Il GLI ha il compito di:
• supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizza-zione del Piano per l’inclusione;
• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attua-zione dei PEI.
Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.
Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.
Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° set-tembre 2017.
Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della pro-mozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione, da “Scuole Polo” da in-dividuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal MIUR
Il piano annuale per l’inclusione (PAI)
La Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 di-cembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni edu-cativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative”, fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso, com’è noto, si individuano i punti di forza e criticità degli interventi di in-clusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione gene-rale della scuola nell’anno successivo.
Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI) e viene approvato dal Collegio dei docenti.
Il Piano, una volta deliberato, va inviato ai competenti UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta dell’ organico di sostegno. Il Piano va inoltre inviato alle altre istituzioni territoriali, come propo-sta di assegnazione delle risorse di loro competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.
NORMATIVA SCOLASTICA SULLA DISABILITÀ PRIMA DELLA LEGGE DELEGA D.LGS. 66/2017
L’integrazione degli alunni con handicap nelle scuole di ogni or-dine e grado trova i suoi fondamenti nel dettato costituzionale. Il principio di uguaglianza che ha ispirato l’articolo 3 impone alle isti-tuzioni della Repubblica il dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Ne consegue il richiamo ad un piano di interventi integrato tra i soggetti e le istituzioni preposti a garantire il diritto allo studio (art. 34) e all’e-ducazione, il diritto alla salute (art. 32) e all’assistenza (art. 38).
Il cammino dell’inserimento scolastico nella scuola elementare e nella scuola media inizia con la legge 118/71 (art. 24) e trova defini-zione con la Legge 517/77, che estende tale diritto anche alla scuola materna e alla scuola superiore nel 1988 (sentenza della Corte costi-tuzionale n. 215).
Il D.M. 9 luglio 1992, applicativo dell’art. 13 della legge 104/92 rap-presenta il primo intervento di carattere organico e interistituzionale che fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di Programma e san-cisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo del-le potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.
Il D.P.R. 24 febbraio 1994 è l’atto di indirizzo e coordinamento rela-tivo ai compiti delle ASL in materia.
Il D.M. n. 112/94 introduce la costituzione di Gruppi di lavoro pres-so ogni Circolo didattico e istituto di scuola secondaria di I e di II gra-do.
Sin dalla scuola dell’infanzia il bambino in situazione di svantag-gio ha diritto ad un intervento individualizzato (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, pro-grammazione didattica ed educativa individualizzata). Non appena avvenuta la certificazione ai fini scolastici, l’Unità multidisciplinare prevista dall’art. 3 dell’Atto di indirizzo (U.M.E.E., composta dallo spe-cialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio pres-so l’A.S.L.) deve redigere la Diagnosi funzionale, ovvero la descrizio-ne analitica della compromissiodescrizio-ne funzionale dello stato psicofisico dell’alunno portatore di handicap, che deve contenere l’anamnesi fa-miliare, gli aspetti clinici, gli aspetti psicosociali. Vi vengono descritti i cambiamenti ed i progressi o i regressi registrati nelle aree cogni-tiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell’autonomia. Spetta alla famiglia inviarla alla scuola unitamente all’atto di accertamento.
Sulla base della diagnosi funzionale si redige il Profilo dinami-co funzionale, che viene elaborato dopo un primo periodo di inse-rimento scolastico, costituisce la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni) e delinea le potenzialità ed i bisogni dell’alunno, offrendo la proiezio-ne evolutiva della situazioproiezio-ne. Alla compilazioproiezio-ne del Profilo dinamico funzionale provvede un gruppo di lavoro misto composto dai docen-ti curricolari e dal docente di sostegno, dall’Unità muldocen-tidisciplinare dell’ASL, in collaborazione con i genitori dell’alunno.
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è il documento nel qua-le vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica.
È curato dal Gruppo di lavoro (GLHO) che segue l’alunno, costitui-to dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genicostitui-to- genito-ri dell’alunno, dagli operatogenito-ri dell’ASL e del Comune e da ogni altro professionista coinvolto. Vi vengono richiamati gli impegni assunti da parte della scuola, dell’ASL, degli Enti locali e dalla famiglia, al fine di realizzare la piena integrazione dell’alunno.
Il PDF e il PEI devono necessariamente essere trasmessi agli
Uffi-ci scolastiUffi-ci territoriali entro il 30 luglio di ogni anno per ottenere le conseguenti risorse di organico.
Le responsabilità dei collaboratori scolastici, introdotte dal CCNL 1995, sono divenute obbligatorie con il CCNL 2003 per l’assistenza di base (ausilio materiale per l’accesso, l’uscita, lo spostamento nei locali scolastici, per l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale).
Ai docenti di classe compete la responsabilità diretta nei confronti dell’alunno con disabilità, per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l’effettiva integrazione dell’alunno nella classe. Essi sono inoltre chiamati ad una effettiva collaborazione ed integrazione professionale con l’insegnante di sostegno, che, a sua volta, è conti-tolare della classe e delle azioni educative predisposte e partecipa pertanto pariteticamente e a pieno titolo alle attività di programma-zione e di valutaprogramma-zione di tutti gli alunni della classe (art. 10 o.m. 80/95, art. 13 o.m. n. 266/97 e succ.).
Competenze dell’Amministrazione scolastica:
Formazione delle classi con situazioni di disabilità (D.M. 3/6/1999, n.
141). Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, che accolgano alunni con handicap non possono essere formate con più di venti alunni.
Competenze dell’ASL:
• Individuazione dell’alunno come persona portatrice di disa-bilità (art. 2 DPR 24/2/1994) per il quale si rendono necessari particolari interventi di natura pedagogica-didattica o di natu-ra tenatu-rapeutico-riabilitativa e assistenziale; Accertamento dello stato d’handicap
• Rilascio della Diagnosi funzionale;
• Collaborazione nella stesura e nell’aggiornamento del Profilo dinamico funzionale;
• Collaborazione per la formulazione e la verifica del Piano edu-cativo individualizzato (P.E.I.);
• Fornitura di attrezzature e di ausili individuali e di materiali igienico-sanitari;
• Assegnazione del personale di assistenza nelle situazioni di ri-duzione grave dell’autonomia personale.
Competenze del Comune (legge n 328/2000, artt. 6, 14, 19; legge n.
104/1992, art. 40):
• Adeguamento delle strutture edilizie nelle scuole del primo ci-clo e fornitura del materiale relativo all’arredo scolastico;
• Attuazione di trasporti scolastici fruibili anche da alunni con disabilità;
Competenze dell’Amministrazione Provinciale (legge n 328/2000, artt. 6, 14, 19; legge n. 104/1992, art. 40):
• Adeguamento delle strutture edilizie negli istituti dell’istruzio-ne secondaria di II grado;
• Predisposizione e fornitura di materiale didattico e tiflotecnico;
• Assistenza specifica agli studenti con disabilità di tipo senso-riale (vista e udito).
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DELEGA D.LGS.66/2017 Le considerazioni che seguono (www.tecnicadellascuola.it) sono dettate dalla recentissima pubblicazione della legge delega al riguar-do. Vedremo nei prossimi anni scolastici l’effetto concreto di tale leg-ge delega.
Con il D.Lgs n. 66/17 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di Maggio 2017, la famiglia partecipa a tutte le fasi della individuazione della disabilità del bambino: dalla formulazione del profilo di funzio-namento dell’alunno (che sostituisce la valutazione diagnostica fun-zionale, come chiesto dalle associazioni) alla quantificazione delle ri-sorse da assegnare. Su richiesta delle famiglie, poi, il Piano educativo individualizzato (PEI) entra a far parte del profilo di funzionamento.
Se la prima bozza introduceva la valutazione diagnostico-funzio-nale (che andava a sostituire gli attuali profilo dinamico funziodiagnostico-funzio-nale e diagnosi funzionale), adesso, il testo finale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all’articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Indivi-dualizzato (PEI).
In verità, c’è un po’ di confusione, poiché nel PEI non paiono es-serci cenni al sostegno didattico (art.7), mentre i sostegni - incluso quello didattico - sembrano dover essere contenuti nel profilo di fun-zionamento: quindi a determinare e quantificare le ore di sostegno sarà pare l’unità di valutazione multidisciplinare, oggi sì arricchita di componenti rispetto alla bozza iniziale ma comunque non composta dalle persone che effettivamente conoscono il ragazzo e con un as-setto prevalentemente medico.
Una delle novità più significative del testo finale pubblicato in Gazzetta, a parere dello scrivente, è il fatto che la valutazione dell’in-clusione scolastica sia parte integrante della valutazione della scuola, tramite indicatori che l’Invalsi andrà a definire. Alla stesura di questi indicatori, grazie all’intervento delle principali Associazioni di e per disabili, parteciperà, come detto sopra, anche l’Osservatorio per l’in-clusione scolastica istituito presso il Miur (art. 15).