Le funzioni, il ruolo, la composizione e le elezioni degli Organi Col-legiali non vengono modificate dalla cosiddetta Legge della “Buona scuola” (ad eccezione del COMITATO DI VALUTAZIONE, dove è inseri-ta la componente genitori/studenti, ma solo per i criteri del ricono-scimento del merito) e in molti commi viene riaffermato il ruolo del Consiglio di Istituto e della componente genitori.
Il COMITATO PER LA VALUTAZIONE (comma 129) dura 3 anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da 3 docenti, di cui due scelti dal collegio docenti e 1 dal Consiglio di Istituto; da 2 GENI-TORI, per la scuola di infanzia e primo ciclo di istruzione:1 rappresen-tante studenti e 1 GENITORE per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto. Inoltre 1 componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e tecnici.
Il suo compito è quello di stabilire i criteri in base al quale il diri-gente scolastico distribuisce il cosiddetto “premio di merito”, o pre-mio per la valorizzazione del merito del personale docente
Nel 2017 sono state approvati gli 8 decreti attuativi della Buona Scuola, incluso il decreto sul sostegno e l’inclusione scolastica. Il de-creto, ricordiamo, si riferisce nello specifico oltre agli alunni con han-dicap, anche agli studenti con DSA (Disturbo specifico di apprendi-mento) e BES, con Bisogni educativi speciali.
Al comma numero 3 dell’articolo 14 del decreto, c’è un passaggio importante: “al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere propo-sti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo de-terminato nell’anno scolastico successivo”.
In parole povere significherebbe che i genitori potranno scegliere i supplenti di sostegno, o meglio, avranno un certo peso nella scelta di questo docente, in nome della continuità didattica.
Una chance condizionata alla disponibilità del posto e alla
prece-denza da accordare ad un eventuale docente di ruolo che intenda trasferirsi in quella scuola, come si legge su La Repubblica.
Si tratterebbe del primo caso di partecipazione alla scelta di un docente, anche se però nella pratica bisogna vedere se ciò sarà possi-bile e soprattutto, armonizzare tale decreto con la normativa riguar-dante il conferimento delle supplenze.
Istituzione del sistema integrato 0-6 anni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante l’”Istituzione del sistema integrato di edu-cazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’arti-colo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della delega per riforma del sistema di istruzione scolastica (c.d. “Buona Scuo-la”) approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2017.
Nello specifico, il decreto nasce dall’esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, con-correndo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, econo-miche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, co-struendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.
In questa prospettiva il provvedimento valorizza l’esperienza edu-cativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collo-cazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona.
Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.
(da Altalex, 17 maggio 2017) Nel testo del decreto leggiamo quanto segue:
(comma 3)
I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trenta-sei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in re-lazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicu-rando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di svi-luppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bam-bine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibi-le, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e ge-stiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concor-rono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati
dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu’ educatori in modo continuativo;
4. i servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato;
5. la scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-pubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Si-stema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vi-genti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compre-sa tra i tre ed i sei anni.
Art. 3
Poli per l’infanzia
I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta’, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considera-zione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di cia-scuno. I Poli per l’infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior uti-lizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.