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uno a completamento dell’obbligo scolastico, alla fine della 2°

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

3. uno a completamento dell’obbligo scolastico, alla fine della 2°

classe della scuola secondaria di secondo grado 

A 14 anni l’obbligo di istruzione non è completato, quindi la sche-da 2 non è una “patente” con valore legale; il suo significato è forma-tivo-orientativo-proattivo: rende conto di competenze che stanno maturando. Questo significato si esplicita nell’ultima voce del docu-mento, dove il consiglio di classe dà un suggerimento orientativo su come proseguire gli studi, «espresso tenendo conto di quanto osser-vato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle diver-se situazioni e contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso di rilevare».

LE MODIFICHE SULLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO INTRO-DOTTE DAL D.LGS. 62/2017

Il Decreto legislativo riconferma l’utilizzo dei voti in decimi per la comunicazione degli esiti intermedi e finali. I voti saranno accom-pagnati da un giudizio descrittivo sui processi e lo sviluppo globale dell’allievo. 

Il voto di comportamento viene espresso con un giudizio sintetico che rende conto delle competenze sociali e civiche e quindi non solo del mero comportamento scolastico.

Nella valutazione degli apprendimenti si dovrà tenere conto anche dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che continua ad afferire all’ambito storico-sociale. 

Per la scuola secondaria di primo grado, resta in vigore quanto di-sposto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98) in tema di provvedimenti disciplinari.

Ammissione alla classe successiva

Per quanto riguarda la scuola primaria nulla cambia: la non am-missione è a carattere eccezionale e deve essere deliberata all’unani-mità dal team docente.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l’ammissio-ne può avvenire anche con la presenza di valutazioni non positive.

La non ammissione, che pure è prevista, deve essere adeguatamente motivata. In presenza di carenze negli apprendimenti, la scuola met-terà a punto adeguate misure di recupero, organizzate nella sua au-tonomia.

Prove nazionali a cura dell’INVALSI

Le prove nazionali continueranno a riguardare le classi seconda e quinta della primaria, la terza secondaria di 1° grado, la seconda del secondo grado e ora anche la quinta. Si svolgeranno tutte nel mese

di aprile, quindi non faranno parte degli esami di Stato. Nelle classi quinta primaria, terza secondaria di 1° grado e quinta del secondo grado, è prevista anche una prova di lingua inglese, centrata sulle abilità di comprensione ed uso, in coerenza con il Quadro comune europeo. Tutte le prove, a partire dalla secondaria di primo grado, saranno somministrate al computer. La partecipazione alle prove è requisito per l’ammissione agli esami di Stato, ma non è influente il loro esito. L’esito delle prove, però è comunicato alle famiglie a cura di INVALSI, con una indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiun-to distintamente per ciascuna disciplina oggetraggiun-to della rilevazione.

Esame di Stato al termine del primo ciclo

La Commissione è costituita dagli insegnanti interni ed è presie-duta dal Dirigente scolastico.

L’esame sarà costituito da tre prove scritte predisposte dalla Com-missione: italiano, matematica e una unica per le due lingue straniere e da un colloquio interdisciplinare.

 L’esito finale è costituito dalla media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove orali e scritte ed è espresso in decimi, arroton-dato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

Gli alunni con disabilità possono sostenere prove differenziate commisurate con il PEI che hanno valore equivalente a quelle della classe, ai fini dell’ottenimento del diploma.

Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua straniera possono sostenere solo la prova orale; in caso di gravità certificata, anche in presenza di comorbilità con altre patologie, possono segui-re un percorso personalizzato ed essesegui-re esonerati totalmente dalle prove di lingua straniera, sostenendo prove differenziate coerenti con il PDP ed equivalenti ai fini del diploma.

Gli alunni disabili che non si presentano all’esame, ottengono un certificato di credito formativo, valido per la frequenza ai corsi del secondo ciclo.

Certificazione delle competenze

Viene rilasciata una certificazione delle competenze al termi-ne della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Il modello prevede che la certificazione sia espressa in lettere, corrispondenti a quattro livelli descrittivi di padronanza. Il giudizio è ancorato alle otto competenze chiave europee, descritte dalle competenze del profilo finale dello studente enunciato dalle Indicazioni Nazionali. È previsto uno spazio che valorizzi eventuali competenze significative, svilup-pate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Valutazione nella scuola secondaria di II grado

Per le novità introdotte dal D.Lgs.62/2017 sull’esame con-clusivo del secondo ciclo si rimanda al paragrafo apposita-mente dedicato.

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie di-scipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in de-cimi. Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendente-mente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio. Nei confron-ti degli alunni che presentano un’insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Il Dirigente scolastico co-munica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti proce-dono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupe-ro a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valu-tati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a so-stenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). In vista dell’esame di Stato con-clusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secon-do quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).

Valutazione degli alunni disabili (fonte MIUR)

Per la valutazione degli alunni disabili occorre far riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiet-tivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della program-mazione educativo-didattica di classe e contiene:

• finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educa-tivi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;

• gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);

• i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e or-ganizzazione delle attività);

• i criteri e i metodi di valutazione;

• le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didat-tica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è sog-getto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Ser-vizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.

Per la valutazione degli alunni disabili dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione., Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è com-pletamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disa-bilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizza-to. Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conse-guirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 solo se l’alunno di scuola media non rag-giunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l’art 15 dell’O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e diffe-renziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili per-tanto due percorsi distinti:

• uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al consegui-mento di un regolare titolo di studio;

• uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

GLI ALUNNI BES – LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES