• Non ci sono risultati.

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO IN ATTO NELLA SCUOLA ITALIANA

La prima grande stagione riformatrice in materia di organizzazio-ne del rapporto di pubblico impiego si è sviluppata organizzazio-negli anni 1990-93 e si è completata con il D.Lgs 3/2/191990-93 n. 29, archiviando il vetu-sto Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10/1/1957 n. 3). Le principali novità introdotte hanno riguardato la separazione tra gli organi di direzione politica, incaricati di definire obiettivi ed indirizzi e di provvedere alla verifica dei risultati, e gli organi di amministrazio-ne, a cui sono affidati la gestione e l’organizzazione dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario (art. 3). È stato altresì introdotto il principio della libertà di insegnamento e di autonomia professio-nale nell’esercizio dell’attività didattica, scientifica e di ricerca (art. 7).

Con questo dispositivo sono inoltre entrati in vigore anche la con-trattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e la rappresentatività sindacale delle organizzazioni dei lavoratori.

Con il varo del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs. n. 297/94) si è provveduto a definire organicamente le norme generali, l’assetto e l’ordinamento scolastico e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale e si è regolata l’attività delle scuole italiane all’estero.

La seconda stagione di riforme che interessano la scuola italiana prende avvio con la Legge Bassanini (legge 15/3/1997 n. 59) che at-tua il decentramento amministrativo, ovvero un inedito trasferimen-to delle funzioni e delle competenze dallo Statrasferimen-to agli enti periferici. In particolare con l’art. 21 si introduce l’istituto dell’autonomia scolasti-ca, che conferisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa e didattica e funzioni gestionali già esercitate dall’Amministrazione centrale e periferica nel rispetto degli standard e degli obiettivi defi-niti dal sistema nazionale di istruzione. È con il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 che di fatto si trasferiscono massicciamente poteri e funzioni agli Enti locali, tanto che con l’art. 138 si disciplina il passaggio alle Regioni

della programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolasti-ca, la determinazione del calendario scolastico ed il versamento dei contributi alle scuole non statali. Il provvedimento interessa anche le Province, che sono chiamate ad occuparsi dell’istruzione secondaria di secondo grado, ed i Comuni, a cui spetta la gestione delle funzioni connesse agli altri ordini e gradi di scuola.

In particolare alle Province compete la definizione del piano della rete scolastica e dei dimensionamento degli istituti, il supporto or-ganizzativo per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, gli interventi di edilizia scolastica ed il piano di utiliz-zazione degli edifici, l’eventuale sospensione delle attività didattiche in caso di evenienze gravi ed urgenti, la costituzione ed il controllo degli Organi collegiali ed attività di promozione per il miglioramento del servizio scolastico.

Ai Comuni sono attribuite le competenze dell’orientamento sco-lastico e professionale, la promozione di iniziative per la promozione della continuità orizzontale e verticale tra i diversi gradi e ordini di scuola, interventi volti a prevenire e contrastare la dispersione scola-stica e per l’educazione alla salute.

Il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 all’art. 50 richiama le competen-ze del Ministero in relazione all’organizzazione generale dell’istruzio-ne scolastica, agli ordinamenti ed ai programmi scolastici, allo stato giuridico del personale, alla definizione dei parametri e dei criteri per l’organizzazione della rete scolastica, all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e al reclutamento del per-sonale, alla valutazione del sistema scolastico, al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazio-nale, alla competenza ed al supporto all’attività delle istituzioni sco-lastiche autonome.

Un ulteriore importante tassello nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa in re-lazione alla modifica dell’ordinamento istituzionale della Repubbli-ca in chiave federale si ha con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che fa seguito alla consultazione referendaria che ha

modificato la seconda parte della Costituzione riguardante il siste-ma delle Autonomie locali e dei rapporti con lo Stato (artt. 114 e 133 della Carta Costituzionale). Si mantengono allo Stato le competenze relative alle norme generali sull’istruzione, ambito che viene inserito tuttavia tra le materie di legislazione concorrente, fatta salva l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale.

Legge regionale istruzione e formazione Marche….

Il triennio 2009-2011 sarà probabilmente ricordato come il perio-do in cui si è sostanziata la trasformazione della scuola italiana impri-mendo una forte accelerazione al processo di cambiamento in atto.

Nel secondo semestre del 2008 tre provvedimenti legislativi sotto forma di decreti legge hanno dato notevole impulso ai processi di cambiamento.

Sono state approvate rapidamente le seguenti leggi:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133 – art. 4 “Stabilizzazione della finan-za pubblica” (conversione decreto legge 25.6.08, n. 112). È la norma di base di questo nuovo processo di riforma del sistema scolastico. Con-tiene due articoli che riguardano il sistema di istruzione (altri articoli riguardano il personale). L’art. 15 prevede che gradualmente i testi scolastici in cartaceo siano sostituiti da testi digitali e on line. L’art.

64, integrato successivamente da alcune altre disposizioni (maestro unico di cui alla legge 169/2008), prevede il riordino di diversi aspetti del sistema di istruzione in una logica di “essenzializzazione” e di ra-zionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Tutta l’operazione è finalizzata al conseguimento, alla fine del triennio 2009-2011, di un innalzamento del rapporto numerico alunni/docente, più vicino agli standard europei. Considerato che il numero di alunni nel triennio ri-marrà sostanzialmente stabile, occorrerà quindi diminuire il numero dei docenti.

Per conseguire questa diminuzione del numero di docenti la leg-ge prevede, tra l’altro, di operare sui piani di studio dei diversi ordi-ni di scuola essenzializzandoli. La semplificazione dei piaordi-ni di studio comporterà la riduzione dei quadri orario e, quindi, un ridotto fabbi-sogno di docenza.

Per la revisione dei piani di studio si rende necessario procedere alla revisione e all’accorpamento delle pregresse classi di concorso.

Viene prevista una revisione dell’attuale organizzazione a moduli della scuola primaria. Questo obiettivo di revisione della scuola pri-maria viene integrato successivamente dall’introduzione del maestro unico di riferimento su classi a 24 ore o con altre articolazioni orarie (27 o 30 ore).

Altro obiettivo della legge è quello di rivedere i criteri di formazio-ne delle classi con conseguente modifica dei limiti minimi e massimi di studenti per classe.

Viene prevista la revisione dei criteri per dimensionare le istituzio-ni scolastiche (circoli didattici, istituti comprensivi o istituti, sedi di presidenze e segreterie) con interventi sulle piccole scuole.

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Misure urgenti per l’istruzione”

(conversione decreto legge 1.09.08, n. 137). È la norma che introduce con effetto immediato la nuova disciplina di Cittadinanza e Costitu-zione, nonché modifiche alla modalità di valutazione dell’alunno. In forma più graduale la legge introduce un nuovo principio destinato a modificare gradualmente gli assetti attuali della scuola primaria: l’in-segnante unico di riferimento nelle classi a tempo normale.

- Legge 4 dicembre 2008, n. 189 - art. 3 “Misure urgenti in ma-teria di regolazioni contabili delle autonomie locali” (conversione decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154). È la norma che ridefinisce i pa-rametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché i criteri da concordare per la rete scolastica con le Regioni e con gli Enti locali che sono titolari della competenza per l’istituzione, la chiu-sura o l’accorpamento di scuole. Anche questa norma integra l’art. 64 della legge 133/2008.