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L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Il sistema scolastico è caratterizzato dal principio dell’autonomia, introdotto abbastanza recentemente (con la legge 59/1997), come superamento del precedente modello verticistico-statalista (di ma-trice napoleonica).

Con l’approvazione della cosiddetta Legge Bassanini si è espleta-ta la fase finale del processo di trasferimento di poteri e di funzioni dallo Stato alle Regioni, agli Enti Locali, tanto da determinare ciò che è stato definito il massimo di “federalismo possibile” a Costituzione invariata.

A seguito del processo di promozione del principio dell’autono-mia, valore costituzionale cui è improntato tutto il nostro ordina-mento amministrativo (art.5 Cost.) il baricentro dell’azione pubblica si sposta verso la ‘’periferia’’, mediante un duplice percorso di devolu-zione di compiti e funzioni: verso le autonomie istituzionali (Regioni, Province, Comuni) e verso quelle sociali (enti, associazioni, comunità).

La scuola acquista personalità giuridica, configurandosi come au-tonomo centro di imputazione di conseguenze giuridiche e diviene

“istituzione”, in termini di articolazione preposta all’esercizio della funzione pubblica della formazione e dello sviluppo della cultura a tutti i livelli, ovvero uno spaccato di ‘’comunità’’, una dimensione so-ciale composta da docenti, allievi, genitori, in cui si svolge e trova cit-tadinanza la personalità di ogni cittadino, in rapporto costante con le altre comunità sociali, culturali, produttive del contesto territoriale di riferimento.

A ciò si aggiunga che alla scuola viene conferita la titolarità di un proprio patrimonio, con necessità di approvare il proprio bilancio, con l’obbligo di determinare la propria gestione patrimoniale e finanziaria.

Ciascuna unità scolastica ha quindi la possibilità di autodetermi-narsi liberamente, dandosi proprie regole e propria organizzazione, reperendo e gestendo liberamente le risorse economiche, definendo autonomamente i curricoli ed i programmi di insegnamento, speri-mentando nuovi modelli di azione didattica e culturale.

Nel perseguimento dei propri obiettivi funzionali, l’istituzione scolastica è chiamata a collaborare stabilmente con le altre realtà, so-ciali, culturali e produttive del territorio, fornendo adeguata risposta alla domanda educativa dell’utenza, in termini di qualità e di succes-so formativo.

Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.

Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull’istruzione emanate dallo Stato. Le istituzioni scolastiche sono dirette da un Di-rigente scolastico e si avvalgono di un apposito ufficio amministrati-vo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ogni istituzione scolastica elabora un proprio Piano dell’offerta formativa (POF), che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della scuola.

Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e possono anche ricevere risorse finan-ziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati.

Il Regolamento dell’autonomia scolastica, emanato con il D.P.R.

8/3/1999 n. 275 che richiama la natura e gli scopi di tale istituto au-torizza le istituzioni scolastiche a definire e a realizzare l’offerta for-mativa nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti trasferiti agli Enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo un raccordo funzio-nale con questi, in coerenza con gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

All’interno del Regolamento dell’autonomia scolastica vi sono norme che regolano l’autonomia didattica (art. 4) e l’autonomia or-ganizzativa (art. 5).

Leggiamo ora come viene interpretata l’autonomia scolastica nella cosiddetta Legge della “Buona scuola” (Legge n.107/2015, com-mi1-4):

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della cono-scenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studen-tesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimen-to, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laborato-rio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garan-tire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attua-zione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro orga-nizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, ef-ficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoria-le. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Dai primi commi recuperiamo due concetti cardine: la scuola come laboratorio di innovazione didattica, nell’ambito del nuovo piano dell’offerta formativa, di respiro triennale. Viene ribadito al comma 2 il pieno coinvolgimento delle istituzione e della comunità scolastica.

Quali gli strumenti in dotazione dell’autonoma istituzione scola-stica?

Leggiamo il comma 3 della stessa legge:

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle poten-zialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità profes-sionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispet-to della libertà di insegnamenrispet-to, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le

forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e in particolare attraverso: a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo sco-lastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimana-le e fplurisettimana-lessibiplurisettimana-le dell’orario compplurisettimana-lessivo del curricolo e di quello destina-to alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.

L’applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, ricono-scendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzio-ne, la legge n.107/2015 istituisce per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica il cosid-detto “organico dell’autonomia”, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 della medesima legge.

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazio-ne del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegna-mento, di potenziainsegna-mento, di sostegno, di organizzazione, di proget-tazione e di coordinamento.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLE SCUOLE