Gli obiettivi di ogni istituzione scolastica sono elencati (in relazione all’offerta formativa che essa intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali) nel comma 7 della stessa legge:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della meto-dologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffu-sione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) svi-luppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assun-zione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni co-muni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educa-zione all’autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsa-bili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sosteniresponsa-bilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività cultu-rali; f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con par-ticolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’uti-lizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scola-stica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il suppor-to e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terrisuppor-torio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministe-ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al ter-ritorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, an-che con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell’al-ternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazio-ne di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento.
L’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e finanziaria del-le scuodel-le tutela la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturadel-le mettendo al centro dell’azione educativa la persona umana e la fami-glia, nel rispetto delle reciproche esigenze e prerogative, per garanti-re il successo formativo in linea con gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare il processo di
insegnamen-to-apprendimento anche mediante l’attivazione di percorsi didattici individualizzati.
L’autonomia didattica rispetta i ritmi e le attese degli alunni at-tivando ogni utile forma di flessibilità, a cominciare dalla possibile aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, dall’arti-colazione funzionale del monte ore annuale di ciascuna disciplina o attività o dall’articolazione modulare di gruppi di alunni, anche di classi diverse, nonché la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione.
L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo, si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’o-biettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni.
In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adot-tare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vo-cazioni di ciascun alunno.
L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’in-tegrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.
In base all’autonomia, le istituzioni scolastiche possono modifica-re il monte omodifica-re annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la com-pensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disci-plina che vengono assegnate ad un’altra discidisci-plina) oppure l’introdu-zione di una nuova disciplina di studio (Riferimenti normativi: nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006). Infatti, in relazione alla definizione dei curricoli, il D.M. 26/6/2000 n. 234, Rego-lamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle isti-tuzioni scolastiche consente l’elaborazione del Pof in base a specifici obiettivi formativi di apprendimento e per competenze, ed
introdu-ce la quota oraria nazionale obbligatoria (pari all’85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento) e la quota oraria obbligatoria dei curricoli, riservata alle istituzioni scolastiche (pari al restante 15% del monte ore annuale, poi incrementata al 20% con D.Lgs. 17/10/2005 n. 226 riguardante il secondo ciclo di istruzione).
Va tuttavia osservato che non è possibile ridurre l’orario obbligatorio annuale con l’introduzione dell’unità oraria d’insegnamento, per cui le frazioni temporali di lezioni non espletate devono necessariamen-te essere recuperanecessariamen-te.
Si consenta infine sottilizzare con un pizzico di malizia che la scuo-la autonoma non è però autosufficiente. Si tratta di un’autonomia limitata, di comportamento, piuttosto che di carattere istituzionale, che trova dei precisi vincoli nel quadro delle norme generali statali che definiscono gli ordinamenti scolastici (programmi didattici, tipo-logie di indirizzi, loro durata, sistema degli esami, stato giuridico dei docenti). Occorre ricordare poi che solo il 20% del curricolo orario obbligatorio può essere scelto dalla singola scuola (introducendo nuovi insegnamenti o modificando ed integrando quelli esistenti). Si consideri inoltre che le risorse finanziarie sono rigidamente assegna-te dallo Stato, con limitati contributi degli enti locali (che mettono a disposizione gli edifici e ne assicurano il funzionamento). Anche l’assegnazione del personale docente avviene direttamente ad ope-ra dell’Amministope-razione scolastica statale (Ministero della pubblica istruzione, Uffici Scolastici Regionali e loro articolazioni provinciali).
Alla luce di quanto asserito, si può concludere pertanto che le scuole non godono di un’autonomia istituzionale, non essendo sog-getti giuridici in grado di determinare da sé gli ordinamenti degli studi, i programmi didattici, l’ammontare delle risorse finanziarie, il reclutamento dei docenti. Alle scuole si chiede di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in virtù delle dotazioni di personale e di ri-sorse finanziarie assegnate ed è loro attribuita un’autonomia funzio-nale circoscritta nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali che presidiano il carattere unitario della pubblica istruzione, richiamate nelle Indicazioni nazionali.
Ogni istituzione scolastica gode di ampi margini di discrezionalità
nella definizione del Piano dell’offerta formativa, soprattutto per gli aspetti organizzativi (es.: organizzazione oraria), per le scelte didatti-che (con una estrema libertà di impostazione metodologica), per la possibilità di sperimentare innovazioni e di impegnarsi in progetti di ricerca e di aggiornamento professionale. L’autonomia di ogni scuo-la, tuttavia, trova dei precisi vincoli nel quadro delle norme generali statali che stabiliscono gli ordinamenti scolastici (programmi didatti-ci, tipologie di indirizzi, loro durata, sistema degli esami, stato giuri-dico dei docenti).
Come si diceva, la definizione di standard e di indirizzi nazionali è attribuita al MIUR, ma deve misurarsi con le novità introdotte dalla legge di riforma 28 marzo 2003, n. 53 in funzione della quale l’ora-rio obbligatol’ora-rio deve comprendere una quota riservata alle Regioni, una riservata alle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99), oltre all’inse-gnamento della religione cattolica (D.P.R. 16.12.1985, n. 751). Il dm 234/2000 (art. 3) consente alle scuole di modificare l’organizzazione del quadro orario mantenendo però invariati gli orari complessivi vigenti e rispettando il quadro delle discipline previste dall’ordina-mento. Si consente di introdurre nuovi insegnamenti e di realizzare compensazioni tra le discipline fondamentali per una quota massima pari al 20% del monte ore complessivo (d.m. 13 giugno 2006, n. 47).
Sono ammesse pertanto variazioni ai piani di studio entro il limite del 20% dell’orario obbligatorio (quota dell’autonomia) e del 30% nel secondo biennio dei licei. Inoltre è stata regolamentata una quota di flessibilità, per l’istruzione tecnica (30% nel secondo biennio e 35%
nell’ultimo anno) e nell’istruzione professionale (25% nel primo bien-nio, 35% nel secondo bienbien-nio, 40% nell’ultimo anno).
IL DL 73/2017 E LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017,