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3.2. Effetti della conciliazione

3.2.4. Ambito soggettivo

Qualora ci si trovi in ipotesi di litisconsorzio necessario, con un ricorso proposto da più parti e conciliazione richiesta da una sola di esse, non sarà possibile giungere a una separazione dei procedimenti (ex art. 14 D.Lgs. 546/1992), ma dovranno essere chiamate in causa anche le altre parti interessate, ammettendole al procedimento

111 In passato si distinguevano i due istituti, infatti: mentre la definizione mediante accertamento con adesione escludeva la punibilità dei reati penali, la conciliazione non produceva alcuna conseguenza sugli illeciti penali derivanti dai fatti oggetto dell’accordo. Nella seconda fattispecie, il processo penale non era influenzato nemmeno in via indiretta, e nemmeno nel caso in cui l’imposta evasa fosse quantificata, nell’accordo, in una somma inferiore alla soglia di punibilità e il giudice penale restava libero di accertare la reale entità dell’evasione. Si configurava un’implicita ammissione di colpevolezza per gli importi conciliati, che costituiva un ostacolo alla conciliazione.

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conciliatorio. In caso contrario, non sarà possibile definire l’accordo tra le parti e dovrà proseguire il processo (non si può raggiungere un accordo solo con alcuni dei

litisconsorti)113.

La normativa è muta in relazione agli effetti della conciliazione nei rapporti tributari plurisoggettivi o fra loro collegati da vincoli di dipendenza o di derivazione, quando essa sia conclusa solo da uno o da alcuni dei soggetti di tali rapporti: si tratta, quindi, di stabilire se l’accordo conciliativo produca effetti anche nei confronti di quelli che ne siano rimasti estranei, fuori dall’ipotesi di litisconsorzio necessario.

La fattispecie più frequente riguarda le conseguenze della conciliazione di controversie che coinvolgano coobbligati solidali o soci di società di persone. Nel primo caso, vista la natura giurisdizionale dell’istituto, si deve ritenere applicabile l’art. 1306 c.c. che, anche in materia tributaria, regola l’estensione ai coobbligati degli effetti del giudicato (assimilabile, qui, all’accordo conciliativo) e, in combinato

disposto con i principi elaborati al riguardo dalla Cassazione114, il condebitore potrà

giovarsi della conciliazione se nei suoi confronti l’atto è diventato definitivo in quanto non impugnato o impugnato ma con giudizio ancora pendente; inoltre, qualora i condebitori siano parti nello stesso giudizio, per avvalersi della conciliazione occorre aderirvi nella prima udienza (deve essere stipulata anche dal

condebitore che non ne abbia assunto l’iniziativa)115

.

Nel secondo caso, quando opera cioè il principio di trasparenza, si ritengono valenti i principi ordinari che regolano le conseguenze del giudizio intrapreso dalla società

sulle posizioni dei soci della stessa116, si può comunque escludere che la

113

Parte della dottrina riconosce sì, che la conciliazione possa essere effettuata anche in modo parziale, ma ciò solo con riguardo alla materia del contendere (quindi all’oggetto della controversia), non alle situazioni soggettive del rapporto processuale.

114

Cass., 3.05.2001, n. 6212, in Giust. Civ. Rep., 2001; Cass., 15.02.2000, n. 1681, in Studium oecon, 2000.

115 M. Cantillo, Conciliazione III) Processo tributario, Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2002, pag 15. 116

È da escludere che possa operare l’art. 4, comma 2, D. Lgs. 218/1997 che per l’accertamento con adesione relativo alle società di persone, associazioni o aziende coniugali, stabilisce che: l’accertamento debba avvenire anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, per il reddito loro attribuibile; se non tutti

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conciliazione da parte della società diventi impegnativa per i soci che non abbiano

partecipato alla definizione a meno che non dichiarino di volerne profittare117.

Tuttavia, le liti riguardanti atti impositivi emessi nei confronti di società di persone e dei soci persone fisiche, a seguito della pronuncia n. 14815 del 4.06.2008 della Cassazione sezione Civile, sono ritenute fattispecie di litisconsorzio necessario (quindi la conciliazione conclusa dalla società è produttiva di effetti nella determinazione del reddito di partecipazione dei soci persone fisiche).

Inoltre, dato che la conciliazione determina la definizione totale o parziale della controversia, per economia dell’azione amministrativa gli uffici sono sollecitati a raggiungere l’accordo nei confronti di tutti i coobbligati, al fine di evitare che

intervenga la conciliazione per alcuni e prosegua il contenzioso per gli altri118.

Infine, la giurisprudenza della Cassazione nega che gli effetti della conciliazione giudiziale possano essere estesi a periodi d’imposta diversi anche se aventi ad

aderiscono alla definizione, l’Amministrazione dovrà attenersi per i non aderenti, all’accertamento fatto in capo alla società.

117 In contrasto con tale affermazione, con sentenza n. 96 del 30.05.2006, in Bancadati Fisconline, la Commissione tributaria provinciale di Varese ha ritenuto che se la controversia sul reddito di impresa di una snc si conclude con conciliazione giudiziale, il reddito di partecipazione dei soci deve essere automaticamente rideterminato e quindi e rapportato non all’originale reddito d’impresa accertato, ma al reddito societario come da conciliazione, determinando una ricaduta automatica della conciliazione attuata dalla società anche in capo ai singoli soci.

118

É stato osservato che: “in relazione al rapporto presupposto-presupponente, la conciliazione in ordine al primo, cioè del rapporto che sta a monte, dovrebbe avvantaggiare i titolari del rapporto presupponente, cioè di quello che sta a valle. Così stando le cose, però, il titolare del rapporto presupponente, in caso di conciliazione sul rapporto presupposto, verrebbe ad avere sempre convenienza a coltivare il proprio giudizio, poiché l’importo a monte pone un limite alla pronuncia sul rapporto pendente a valle e circoscrive il rischio di un’eventuale soccombenza. In tal modo, l’ultraefficacia della conciliazione sul rapporto presupposto finisce paradossalmente con l’incentivare la pendenza del giudizio sul rapporto presupponente, scenario questo che contraddice apertamente le finalità dell’istituto in commento e che può essere opportunamente evitato raccomandando agli uffici, in presenza di rapporti plurisoggettivi o collegati, di trattarli unitariamente onde pervenire, se del caso, ad una conciliazione sul complesso dei rapporti interessati. A tal proposito, secondo parte della dottrina, in caso di ricorso inoltrato congiuntamente da più parti, la questione dovrebbe essere risolta applicando la norma contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 in materia di litisconsorzio necessario, cosicché la conciliazione sarebbe possibile solo se accettata da tutti i ricorrenti”. L. Tosi, La conciliazione giudiziale, in G.S.D.T. a cura di F. Tesauro, Torino, UTET, 1999, pag. 911.

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oggetto la rideterminazione del reddito dichiarato in violazione delle norme sulla

competenza119.

52 4. Spunti di riflessione e probabili linee evolutive future

4.1. La conciliazione giudiziale nel sistema degli istituti deflattivi del