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2.5. Il perfezionamento dell’accordo e l’estinzione del processo

2.5.1. La conciliazione parziale

La normativa prevede espressamente che la conciliazione possa riguardare anche solo una parte della controversia, il che è possibile solo nell’ipotesi in cui la lite verta su più aspetti (cioè più rilievi dell’accertamento impugnato), che abbiano

formato oggetto di contestazione nel ricorso103.

Nel caso in cui, in giudizio, l’accordo venga raggiunto solo con riguardo ad alcuni profili, la controversia prosegue in relazione ai rilievi che non hanno formato oggetto di conciliazione, senza che la Commissione debba pronunciare con autonoma sentenza la cessazione della materia del contendere in ordine ai rilievi

conciliati104, altrimenti contrastando con il divieto ex art. 35, comma 3, a norma del

quale non sono ammesse pronunce limitate solo ad alcune domande. L’art. 48, si limita a richiedere la redazione di apposito processo verbale quindi, è ragionevole pensare che, l’iter da seguire in caso di conciliazione parziale in udienza dovrebbe essere il seguente: stesura del processo verbale per i rilievi conciliati; discussione sui punti contestati ed ancora aperti; sentenza nella quale viene dichiarata l’estinzione

103“A titolo di esempio, ove l’accertamento contesti un’omessa fatturazione per 100 milioni, la conciliazione parziale non consiste nel trovare l’accordo di 50 o 60 milioni: entrambe le ipotesi realizzano la fattispecie della conciliazione totale. Conciliazione parziale si ha quando, a fronte di un accertamento composto da più rilievi (ad esempio omessa annotazione di ricavi per 100, costi indeducibili per 80, errata imputazione a periodo di un determinato componente, ecc.) ci si accorda soltanto su alcuni di essi (poniamo sull’entità dei costi deducibili).” L. Tosi, La conciliazione giudiziale, in G.S.D.T. a cura di F. Tesauro, Torino, UTET, 1999, pag. 904.

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della materia del contendere, per le domande relative ai rilievi conciliati e contemporaneamente viene deciso il merito dei punti rimasti in contestazione.

Nel diverso caso di raggiungimento di accordo parziale fuori udienza, il Presidente della Commissione deve dichiarare con decreto l’estinzione del giudizio, limitatamente alle domande relative ai rilievi conciliati, e fissare l’udienza per proseguire il giudizio relativamente ai rilievi ancora pendenti.

Esiste poi una corrente dottrinaria, la quale sostiene che la conciliazione parziale possa aver luogo solo in udienza in quanto, se la conciliazione avvenisse fuori udienza, residuerebbe parte della lite, con la conseguenza che sarebbe comunque necessario l’intervento del Collegio, in contrasto con la ratio deflattiva dell’istituto. Ma l’interpretazione può essere facilmente confutata facendo riferimento sia alla mancanza di qualsiasi base normativa, sia alla permanenza di utilità della conciliazione parziale fuori udienza, se si considera che le questioni conciliate sono le più incerte e, non dovendosi più il giudice pronunciare su di esse, si può apprezzare comunque un’economia nel giudizio.

44 3. Conseguenze dell’avvenuta conciliazione

3.1. Le impugnazioni

In assenza di una precisa disciplina legislativa, la dottrina si è interrogata sui gravami proponibili contro i provvedimenti adottati in ordine al procedimento conciliativo (sia in caso di avvenuta conciliazione, sia rispetto alla pronuncia di inammissibilità della stessa, quando le parti avessero concretizzato un accordo), pronunciati dal Collegio per la conciliazione proposta in udienza o dal Presidente per quella stragiudiziale. Non si pongono problemi, invece, relativamente al caso in cui l’altra parte non accetti l’accordo formulato dal proponente che non ha alcun diritto alla stipulazione dell’accordo, in quanto rimessa alla discrezionale

valutazione della controparte105. Il tema è collegato con quello dell’individuazione

del provvedimento conclusivo del procedimento e, data la carenza normativa la ricostruzione di un sistema si deve basare su principi generali .

Se la conciliazione sia ritenuta inammissibile, nel caso fosse stata proposta in udienza, il giudizio prosegue nel merito, ed essendo quello conciliativo un sub procedimento che si inserisce nel giudizio di merito, per cui i vizi che lo riguardano possono essere fatti valere solo come vizi della sentenza che conclude il giudizio, si dovrà proporre appello avverso la sentenza che abbia dichiarato la soccombenza in

tutto o in parte106. Se la Commissione Regionale accoglie l’impugnazione sulla

questione, darà atto della conciliazione con la sua sentenza, nella quale dovranno risultare “le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi” (ossia le indicazioni prescritte per il processo verbale), seguendo lo stesso procedimento previsto per il giudizio di primo grado; il termine di 20 giorni per l’adempimento

105 “Il rifiuto alla conciliazione opposto dall’ufficio viene ritenuto non autonomamente impugnabile né davanti al T.A.R. né motivo d’impugnazione nel grado successivo visto che il rifiuto alla conciliazione non attiene al contenuto decisorio della sentenza”. Consolo – Glendi, Commentario breve alle leggi del processo

tributario, III edizione, Trento, CEDAM 2012, pag. 446.

106 Ciò è supportato anche dal fatto che l’art. 3, comma 2 del D.P.R. 592/1994, dispone: “l’inammissibilità della conciliazione deve essere dichiarata con ordinanza non impugnabile”, in modo che “le questioni sull’ammissibilità della conciliazione siano trattate e decise definitivamente nell’ambito del giudizio di merito”.

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degli obblighi della conciliazione, decorrerà dalla comunicazione del dispositivo della sentenza ex art. 37.

Nel caso la conciliazione, proposta fuori udienza, fosse ritenuta inammissibile dal Presidente, egli fisserà la data di trattazione ove la relativa questione potrà essere riproposta al Collegio con lo stesso procedimento di quella proposta in udienza. Se il Collegio la ritenesse ammissibile, pronuncerà con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in caso contrario si dovrà pronunciare decidendo del ricorso. Nel caso opposto in cui una delle parti volesse impugnare la pronuncia con la quale, il giudice o il Collegio, dichiari l’ammissibilità della

conciliazione e l’estinzione del giudizio (dopo l’adempimento)107

, la soluzione sarà la stessa del caso precedente.

I margini di impugnabilità del provvedimento estintivo sono circoscritti ai presupposti di ammissibilità della conciliazione, alla determinazione delle conseguenze concernenti le sanzioni ed alle eventuali questioni attinenti

all’adempimento della conciliazione stessa. Gli errori commessi

dall’Amministrazione nel conciliare la vertenza, che non riguardano quindi il provvedimento del giudice, non producono conseguenze sulla conciliazione ma resta fermo il potere dell’Amministrazione di emettere un accertamento integrativo di quello conciliato in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (ex art. 43, comma 2 D.P.R. 600/1973).