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4.1. La conciliazione giudiziale nel sistema degli istituti deflattivi del contenzioso

4.1.2. Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione

L’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi può essere unitariamente definito con l’adesione del contribuente che si dichiari disposto a pagare, tentando di

concordare tramite un contraddittorio, la quantificazione dell’importo dovuto131132.

Gli aspetti premiali dell’istituto sono: l’applicazione delle sanzioni pari a un terzo133

del minimo previsto; l’applicabilità della circostanza attenuante per i reati fiscali ex art. 13 del D.Lgs. 74/2000, con riduzione fino alla metà delle sanzioni penali e inapplicabilità delle sanzioni accessorie previste dallo stesso decreto se il debito è estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; l’ulteriore azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria è ammessa in

ipotesi espressamente delineate134 (prima differenza sostanziale con la conciliazione

per la quale il carattere definitorio della pretesa è totale).

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L’ambito in cui tipicamente può trovare applicazione tale istituto, è quello in cui si verta su stime valutative di beni: ad esempio, si debba risalire al valore venale di un terreno (valore delle aree edificabili). 132 L’accertamento con adesione può essere attivato su invito dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che deve contenere l’indicazione dei periodi da concordare, il luogo e il giorno fissato per la comparizione, nonché le maggiori imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi dovuti; oppure, su istanza del contribuente che abbia ricevuto accessi, ispezioni, verifiche o un avviso di rettifica o di accertamento. La presentazione dell’istanza ha il duplice effetto di avviare il procedimento amministrativo di accertamento con adesione e il contraddittorio da un lato e, interrompere il decorso del termine per impugnare l’avviso di accertamento per 90 giorni, dall’altro.

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La riduzione precedente ad un quarto del minimo, è stata così modificata dall’art. 1 comma 8, lett. a), della l. 13/12/2010, n. 220.

134 Tali ipotesi si sostanziano in:

- Conoscenza di nuovi elementi che consentano l’accertamento di un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a €77.468,53;

- L’accertamento definito era parziale;

- La definizione ha riguardato solo redditi di partecipazione in società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali;

- Viene accertato, dopo la definizione della posizione personale di un socio, un maggior reddito nei confronti della società di persone o dell’azienda coniugale cui il soggetto partecipa.

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La procedura di adesione avviene tramite redazione di un atto scritto135, e si

perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta, ovvero nel caso di

pagamento dilazionato136, con il pagamento della prima rata e la prestazione della

garanzia richiesta.

L’istituto qui analizzato, come la conciliazione, si pone come principale obiettivo quello di evitare il contenzioso definendo tra le parti la vertenza fiscale, ma mentre il primo interviene nella fase procedimentale (funzione preventiva del giudizio); il secondo si innesta nella fase processuale, quando la controversia è già pendente

dinnanzi al giudice tributario137. La dottrina138 è quindi univoca nel sostenere

l’identità funzionale dei due istituti, oltre al comune tempo del perfezionamento (entrambe si perfezionano con il versamento delle somme dovute); ma possono essere anche evidenziate profonde differenze riguardo ad altri profili.

In primo luogo, la conciliazione ha una struttura diversa rispetto all’accertamento con adesione per il fatto che nella prima vi è la partecipazione del giudice tributario: questo può essere considerato corollario del fatto che il momento in cui nasce

Resta però sempre possibile un’ulteriore azione accertatrice, anche in assenza di elementi sopravvenuti, quando l’accertamento definito era basato sugli studi di settore. Tuttavia è stata fissata una franchigia: l’Amministrazione non può procedere a ulteriori accertamenti di tipo analitico-presuntivo, basati su presunzioni semplici, quando i ricavi o compensi non dichiarati siano pari o inferiori al 40% di quelli dichiarati e, comunque, non superiori a €50.000.

135 Con l’obbligo di effettuare il relativo versamento entro 20 giorni e di far pervenire la quietanza, di tale versamento, all’ufficio entro 10 giorni dal pagamento. Quando l’ufficio viene in possesso della quietanza, consegna copia dell’atto di adesione al contribuente.

136 È possibile dilazionare in otto rate trimestrali oppure in dodici, se l’imposta è superiore a €51.645,69, con l’applicazione degli interessi legali e con la presentazione di una garanzia per il periodo della dilazione aumentato di un anno.

137 Come osservato da G. Petrillo, Profili sistematici della conciliazione giudiziale tributaria, Milano, Giuffrè, 2006, pagg. 41-42: “i due strumenti deflattivi del contenzioso verrebbero ad operare nelle stesse materie, ma in ambiti e momenti differenti l’uno al di là l’altro al di qua del momento contenzioso, anzi, si dice, la conciliazione giudiziale avrebbe un campo di applicazione più vasto in quanto non riguarderebbe soltanto le controversie relative ad accertamenti, bensì qualsiasi controversia rientrante nell’orbita della giurisdizione tributaria.”

138 G. Fransoni, Osservazioni sui rapporti tra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione, in Rass.

Trib., 2000, n.6, pag. 1803; N. Pennella, L’adesione parziale e il mancato perfezionamento nell’accertamento con adesione e nella conciliazione giudiziale, in Autorità e consenso nel diritto tributario, S. La Rosa (a cura

di), collana diretta da G. Falsitta – A. Fantozzi, Milano, 2007, pagg. 231; F. Crovato – L. Lupi, voce Accordi

(diritto tributario), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 1, Milano, 2007,

pagg. 96; M. Versiglioni, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio

dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, in Ordinamento Tributario italiano, Collana

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l’istituto deflattivo è differente (l’uno all’interno della fase amministrativa, l’altro in quella giudiziale), anche se è da osservare che l’effetto prodotto dalla conciliazione non può essere posto in nessun modo in relazione con la volontà del giudice

stesso139. Il connotato ha portato a ritenere la conciliazione come la proiezione

processuale dell’accertamento con adesione140

.

In secondo luogo, è stato osservato che a differenza dell’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale potrebbe chiudersi senza alcun pagamento di imposta e sanzioni. In realtà, tale obiezione può essere confutata dal fatto che l’accertamento con adesione potrebbe riguardare, ad esempio, esercizi chiusi in perdita pervenendosi alla definizione di minori perdite ma senza l’emersione di debiti d’imposta o per sanzioni.

Un’ulteriore profilo da considerare nel confrontare i due istituti, è quello relativo alle sanzioni: nell’ultima formulazione delle relative norme, l’accertamento con adesione determina una riduzione ad un terzo del minimo delle stesse (circa lo 0,33 ovvero il 33%), mentre la conciliazione al 40%; inoltre la riduzione si applicherà in un caso sulle sanzioni minime previste, nell’altro su quelle inflitte dall’ufficio. Questo potrebbe incentivare comportamenti opportunistici dell’ufficio nei confronti dell’accertamento con adesione, mirati a favorire la conciliazione. In senso contrario, però, nei casi di accertamento con adesione, a differenza che per la conciliazione, il cumulo giuridico delle sanzioni previsto in ipotesi di continuazione si applica separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta (determinando perciò una maggiore convenienza della conciliazione giudiziale). Dato che il fine ultimo della riduzione delle sanzioni deve essere quello di premiare la collaborazione del soggetto, e non incentivare il pagamento per favorire la pronta riscossione anche a scapito della giustizia nel prelievo, ritengo che la riduzione potrebbe essere equiparata per i due istituti mantenendo come differenza solo il

139 Come già evidenziato in precedenza, il giudice ha la possibilità di svolgere la funzione di stimolo della conciliazione prospettando alle parti la possibilità e l’utilità della conciliazione stessa, ma la decisione finale sull’accordo spetta comunque alle parti.

140 M. Miccinesi, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in Commento agli interventi di riforma tributaria, 1999.

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termine sul quale debbono essere calcolate le sanzione (il minimo edittale, contro l’irrogato), in modo da spingere comunque per una definizione più veloce possibile della controversia.

Inoltre, la conciliazione può riguardare solo alcune delle contestazioni mosse al contribuente (conciliazione parziale), mentre l’accertamento deve essere globale.