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3.3. Il ruolo e la composizione degli organi di amministrazione e di controllo

3.3.2. Gli amministratori indipendenti

Entrambi i codici di best practice attribuiscono un ruolo importante agli amministratori non ese- cutivi, tuttavia è opportuno evidenziare come l’efficacia del loro ruolo possa essere inficiata nel caso in cui essi siano legati agli amministratori esecutivi (e/o all’azionista di riferimento) da rap- porti di natura famigliare, fiduciaria o economica (50). Nelle imprese britanniche, che si caratteriz-

zano prevalentemente per un assetto proprietario altamente frazionato in cui il soggetto econo- mico coincide con l’Alta direzione, è fondamentale l’indipendenza nei confronti degli amministra- tori esecutivi. Nelle imprese italiane, invece, caratterizzate da una struttura proprietaria fortemen- te concentrata, pur essendo importante la precedente esigenza, diviene fondamentale l’assenza di legami con l’azionista di riferimento (51). Al fine di favorire un corretto funzionamento del consi-

glio di amministrazione, assume un ruolo centrale la figura dell’amministratore indipendente, rac- comandata oltre che dai codici di corporate governance vigenti nei Paesi oggetto del presente studio (52), anche a livello internazionale (53).

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Con riferimento al sistema britannico si vedano: C. MALLIN, Corporate governance, cit., p. 132 ss.; J. ROBERTS, T. MCNULTY, P. STILES, Beyond Agency Conceptions of the Work of the Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom, in British Journal of Management, Vol. 16, Supplement 1, 2005, pp. 5-26.

(45) Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Codice di Autodisciplina, cit., p. 19; FINANCIAL REPORTING COUNCIL,

The UK Corporate Governance Code, cit., p. 15.

(46) Cfr. ASSONIME, Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina nella società quotate (Anno 2009), cit., appendice 2. (47) Cfr. SPENCER STUART, 2009 UK Board Index. Current board trends and practices at major UK companies, Spencer Stuart, 2009, p.

6.

Tale dato si riferisce ad un campione costituito dalle 150 più grandi società britanniche (ad esclusione dei trust di investimen- to) quotate all’FTSE alla fine dell’Aprile 2009. Ibidem, p. 2.

(48) In merito uno studio empirico avente per oggetto un campione di 460 imprese britanniche ha evidenziato come la per- centuale di amministratori non esecutivi sia incrementata dal 36,5 per cento al 46 per cento a seguito all’emanazione del Cadbury

Report. Cfr. J. DAHYA, J. MCCONNELL, N. TRAVLOS, The Cadbury Committee, Corporate Performance, and Top Management Turnover, in The Journal of Finance, Vol. 57, N. 1, 2002, pp. 461-483.

(49) Cfr. A. MELIS, Corporate Governance. Un’analisi empirica della realtà italiana in un ottica europea, cit., pp. 111-119; M. MOLTENI, I

sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese italiane di medie e grandi dimensioni, in M. MOLTENI (a cura di) I sistemi di corporate gover-

nance nelle grandi imprese italiane, Egea, 1997, pp. 57-75.

(50) Cfr. N. BRENNAN, M. MCDERMOTT, Alternative Perspectives on Independence of Directors, in Corporate Governance: An Inter- national Review, Vol. 12, N. 3, 2004, pp. 325-336; P. CLIFFORD, R. EVANS, Non-Executive Directors: A Question of Independence, in Corporate Governance: An International Review, Vol. 5, N. 4, 1997, pp. 224-231, ove ulteriori riferimenti dottrinali.

(51) Tale differenza tra i due sistemi è da ricondurre alla differente struttura della proprietà e del controllo che caratterizza le società quotate ad essi appartenenti. Si rinvia in merito a quanto osservato nel paragrafo 3.2.

(52) Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Codice di Autodisciplina, cit., paragrafo 3.P.1; FINANCIAL REPORTING COUNCIL, The Combined Code of Corporate Governance, cit., paragrafo A.3.2..

(53) Cfr. ASSOCIATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES PRIVEES, Code de Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, MEDEF-AFEP, 2008, paragrafo 8; CODIGO CONTHE, Informe del grupo especial de trabajo sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas, CNMV, 2006., p. 17 ss; ASX CORPORATE GOVERNANCE COUNCIL, Corporate Governance Principles and Recommandations, 2007, p. 12 e ss; TAIWAN STOCK EXCHANGE, GRETAI SECURITIES MARKET, Taiwan Corporate Governance Best-Practice Principles, 2002, p. 12.

Il codice di best practice italiano non fornisce raccomandazioni in merito al numero di ammini- stratori indipendenti che dovrebbero essere presenti all’interno del consiglio di amministrazione, ma si limita a suggerire che siano presenti in numero « adeguato » (54). Occorre evidenziare però

che tale figura è prevista anche dalla legge italiana, la quale richiede che almeno uno (55) dei mem-

bri del consiglio di amministrazione sia in possesso di specifici requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (56). Il codice di best practice britannico raccomanda, invece, che almeno la metà dei

membri del consiglio di amministrazione possa essa essere qualificata come indipendente (57).

Entrambi i codici di best practice forniscono un elenco non esaustivo di condizioni non tassative che le imprese dovrebbero considerare nel valutare l’indipendenza di un amministratore. Riten- gono che un consigliere di amministrazione non dovrebbe essere considerato indipendente nel caso in cui si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) ha, o ha avuto nell’esercizio precedente (nei tre precedenti, secondo il codice di corporate governance britannico), per via diretta od indiretta, una significativa relazione di tipo commercia- le, finanziario o professionale con l’impresa (58);

b) è, o è stato nei tre esercizi precedenti (nei cinque precedenti, secondo il codice britannico) dipendente della società o di una società del gruppo a cui essa appartiene;

c) riceve, o ha ricevuto nei tre esercizi precedenti (negli esercizi precedenti, secondo il codice britannico) dall’impresa (o da una società del gruppo) una significativa remunerazione in aggiunta al compenso fisso spettante in qualità di amministratore non esecutivo o partecipa a piani di in- centivazione legati alle performance aziendali (ivi inclusi compensi basati su azioni) (59);

d) è stato membro del consiglio di amministrazione dell’impresa per più di nove anni negli ul- timi dodici anni (negli ultimi nove anni dalla data di nomina, secondo il codice di best practice bri- tannico);

e) riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’impresa è membro del consiglio di amministrazione;

f) è uno stretto famigliare di un soggetto che non può essere considerato indipendente secon- do i criteri definiti dal codice di corporate governance (di un consulente, amministratore o mem- bro dell’alta direzione della società, secondo il codice di britannico);

e) è un azionista della società che, secondo il codice di best practice italiano, controlla l’impresa o esercita su di essa un’influenza notevole (60) o, secondo il codice britannico, possiede una parteci- ⎯⎯⎯⎯⎯

La presenza di consiglieri di amministrazione indipendenti è obbligatoria per le imprese quotate negli Stati Uniti. In particolare il regolamento emittenti della Borsa Valori di New York richiede che tale tipologia di consiglieri costituisca la maggioranza del consiglio di amministrazione. Cfr. NEW YORK STOCK EXCHANGE, Final NYSE Corporate Governance Rules, New York, 2003, p. 4.

(54) Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Codice di Autodisciplina, cit., par. 3.P.1.

(55) Almeno due qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da almeno sette membri. Cfr. Testo Unico della Fi- nanza, art. 147-ter.

(56) Si tratta di criteri differenti rispetto a quelli suggeriti da Codice di Autodisciplina. Per approfondimenti si rinvia all’art. 148 del Testo Unico della Finanza.

(57) Tale raccomandazione non si applica per società quotate di minori dimensioni, per le quali è, invece, raccomandata la presenza di almeno due amministratori indipendenti. Sono considerate tali le società non appartenenti al segmento dell’FTSE 350 durante l’anno a cui si riferisce la relazione di corporate governance. Cfr. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, The UK Corporate Go-

vernance Code, cit., par. B.1.2.

(58) Il codice di corporate governance italiano considera non indipendenti anche gli amministratori che hanno intrattenuto re- lazione di questo tipo con società controllate, con soggetti che controllano l’impresa e con i rispettivi « esponenti di rilievo ». Sono da considerarsi esponenti di rilievo il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecu- tivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche. Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Codice di Autodisciplina, cit., parr. 3.C.1. e 3.C.2.

Il codice di corporate governance britannico, invece, considera non indipendenti anche gli amministratori che sono partner, azionisti, amministratori o membri dell’Alta direzione di entità che intrattengono relazioni del predetto tipo con la società. Cfr. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, The UK Corporate Governance Code, cit., par. B.1.1.

(59) Il codice di corporate governance britannico considera non indipendenti anche i consiglieri di amministrazione che sono membri di un piano pensionistico aziendale. Cfr. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, The UK Corporate Governance Code, cit., par. B.1.1.

(60) Il controllo o l’influenza notevole possono essere esercitate dal soggetto, da solo o mediante un patto di sindacato, per via diretta o indiretta. Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Codice di Autodisciplina, cit., paragrafo 3.C.1.

pazione significativa (61).

In aggiunta alle menzionate situazioni, il codice di best practice italiano considera non indipen- dente un amministratore che:

h) è (o è stato nei tre esercizi precedenti) un « esponente di rilievo » (62) dell’impresa o di socie-

tà appartenenti al medesimo gruppo aziendale (63);

i) è socio o amministratore di una società o di un’azienda appartenente alla rete dell’impresa incaricata della revisione contabile.

Come precedentemente evidenziato si tratta di condizioni non tassative e non esaustive. Il consiglio di amministrazione nel valutare l’indipendenza dei propri amministratori (64) può ritene-

re che tale requisito sussista nonostante si presentino fattispecie riconducibili alle menzionate condizioni, oppure che, sulla base di ulteriori elementi, l’indipendenza non sussista sebbene siano soddisfatte tutte le condizioni richiamate. In tali situazioni, in base del principio del comply or ex-

plain (65), è compito del consiglio di amministrazione comunicare al mercato l’esito della valuta-

zione (66). L’osservazione della prassi aziendale evidenzia una maggiore presenza di amministrato-

ri indipendenti tra le società quotate nel Regno Unito. Infatti, mentre in tali società è considerato indipendente circa il 94 per cento degli amministratori non esecutivi (67), nelle società italiane tale

percentuale è pari ad appena il 50 per cento circa (68).