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Amministrazione e contribut

ution of EDIS funds compared to the funds of a partecipating DGS

4.2 Amministrazione e contribut

Il regolamento 806/2014 prevede che la gestione dell’EDIS venga esercitata dal Comitato Unico di Risoluzione il quale, al proprio interno, è composto da un Presidente, un Vicepresidente, una sessione plenaria ed infine una esecutiva. La sessione plenaria è l’organo di maggior rilievo dal punto di vista decisionale infatti nomina il Presidente e Vicepresidente, ogni anno entro il 30 Novembre programma l’operatività del Comitato per l’anno successivo, approva il bilancio, decide sulla raccolta dei contributi, sul loro investimento, sugli interventi dell’EDIS e sulla possibilità di concedere o ottenere finanziamenti da SGD dell’area euro che però non aderiscono all’Unione monetaria; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed ogni partecipante ha diritto ad un voto (in caso di parità farà la differenza il voto del Presidente), a tale sessione partecipano oltre ai membri del comitato anche gli esponenti degli SGD di tutta l’Unione monetaria europea. Nella sessione esecutiva invece, vengo prese decisioni di carattere operativo che poi hanno bisogno di essere ratificate nella sessione plenaria salvo la facoltà di decidere in autonomia in caso di finanziamento di risoluzioni per importi fino a cinque miliardi di euro e a tale sessione partecipano Presidente, Vicepresidente ed il rappresentante dello Schema a cui appartiene l’intermediario da risolvere; infine come di consueto al Presidente e Vicepresidente spettano poteri di rappresentanza del Comitato.

132 “Il regime speciale della risoluzione bancaria, obiettivi e strumenti” capitolo 7 pagg.372 e seguenti,

89 La BCE riguardo all’amministrazione dell’EDIS, ha espresso un parere favorevole nel 2016133 sul fatto che la

sua gestione sia stata affidata al Comitato Unico di risoluzione dovuta all’analogia che ci può essere tra meccanismi di risoluzione e meccanismi di protezione dei depositanti e potendo nel tempo sfruttare un accrescere di competenze dovute all’esperienza maturata in questo ruolo da parte del Comitato; soprattutto per la BCE è rilevante il fatto che la gestione dell’EDIS sia stata affidata ad un ente comunitario lontano da influenze di enti pubblici degli stati membri e l’unica raccomandazione che viene fatta è quella che ci sia una adeguata divisione tra le risorse da destinare alla risoluzione e quelle rivolte alla protezione dei depositi.

La sua operatività può essere distinta in due momenti134, quello antecedente alla concessione del

finanziamento e quello successivo: antecedentemente, è necessario un costante interscambio di informazioni tra SGD nazionali ed EDIS al fine di comunicare ogni possibile avvenimento che possa rendere necessario il suo intervento o per il rimborso dei depositanti o per il finanziamento della risoluzione; è necessario che gli Schemi comunichino anche l’ammontare delle risorse di cui sono in possesso in base ai contributi ordinari e quelle che potrebbero accaparrarsi con i contributi straordinari ex-post in caso rimborso dei depositanti entro tre giorni dal verificarsi dell’evento; il Comitato, una volta ottenute tutte queste informazioni, prende ventiquattro ore di tempo trascorse le quali se approva l’intervento eroga un contributo in denaro allo Schema richiedente. Successivamente alla concessione del finanziamento, il Comitato monitorerà il comportamento dello Schema ricevente al fine di verificare se quest’ultimo adempia all’impegno di operare diligentemente per massimizzare i proventi della massa fallimentare al fine di restituire le somme erogate all’EDIS potendo quest’ultimo anche sostituirsi all’SGD in caso di operato inadeguato.

I fondi dell’EDIS vengono fatti confluire dal Comitato nel Fondo Unico di Risoluzione (DIF) ed amministrati da quest’ultimo investendoli, come di consueto per gli SGD, in attività a basso rischio e soprattutto

133 Parere del 20 Aprile 2016 sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

Regolamento (EU) n.806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.

134“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” paragrafo 5.4 “Amministrazione dell’EDIS” pagg. 13 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

90 facilmente liquidabili con basse perdite in conto capitale, si fa riferimento infatti a titoli del debito pubblico intergovernativi o titoli corporate bond di rating elevato135; i fondi sono rappresentati da contributi ordinari

raccolti direttamente dagli SGD per conto degli intermediari partecipanti secondo la metodologia basata sull’ammontare dei depositi coperti ed il rischio di quest’ultimi e fatti confluire direttamente nel DIF per garantire la neutralità dell’EDIS in termini di maggior costo per gli intermediari infatti, il raggiungimento del livello obiettivo di ammontare di risorse, equivale al suo raggiungimento anche per gli SGD nazionali136; tale

livello obiettivo è differente a seconda che ci troviamo nel periodo della riassicurazione, dove è pari al 20% di quattro noni dei livelli minimi che devono raggiungere gli Schemi nazionali, nel periodo coassicurazione- assicurazione invece tale livello viene equiparato a quello che devono raggiungere gli SGD a regime dal 2024 come previsto dalla Direttiva 2014/49/UE ovvero lo 0,8% dei depositi coperti137. Il metodo di calcolo

dell’ammontare dei contributi basato sul rischio degli intermediari cambia a seconda che ci troviamo nella fase di riassicurazione o di coassicurazione e assicurazione piena: nella prima il grado di rischio utilizzato è quello del singolo intermediario in rapporto a tutti gli intermediari appartenenti ad un determinato SGD, nelle altre due fasi invece, il grado di rischio del singolo intermediario per determinarne il contributo dovrebbe essere rapportato a tutti gli intermediari facenti parte dell’EDIS. I fattori di rischio che vengono analizzati per determinare l’ammontare dei contributi sono:

a) qualità dell’attivo dell’ente;

b) livello di capacità di assorbimento delle perdite dell’ente;

c) la capacità dell’ente di onorare i propri impegni nel breve e medio-lungo termine; d) diversificazione delle proprie fonti di finanziamento.

135“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” sezione 1-bis “Costituzione del Fondo di Assicurazione dei Depositi” pagg. 48 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

136 “Il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi” articolo dell’avvocato Barbara Bandiera dello studio

legale RCC del 19 Gennaio 2016.

137 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” sezione 1-bis “Costituzione del Fondo di Assicurazione dei Depositi” pagg. 48 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

91 Qualora tali contributi non siano sufficienti, viene data la possibilità al Comitato di chiedere contributi straordinari agli intermediari esclusivamente per pratiche di rimborso dei depositanti e fino ad un massimo dell’ammontare dei depositi coperti; in caso di situazioni multiple di dissesto, se le risorse in capo all’EDIS non fossero sufficienti per rimborsare i depositanti o finanziare le varie risoluzioni, queste vengono ripartite equamente tra le parti secondo un calcolo proporzionale fatto dal Comitato. Non è tuttavia previsto un sistema di sostegno fiscale neutro all’EDIS da parte dell’UE e quindi, se si presentasse una insufficienza delle risorse, la competenza viene rispostata sugli SGD nazionali per i quali l’art.10 della Direttiva 2014/49/UE prevede la “necessità che gli stati assicurino forme di sostegno (backstop) adeguate per far fronte alla carenza di risorse”; tale previsione vanifica lo sforzo fatto dal legislatore comunitario di sollevare le competenze in tema di garanzia dei depositanti agli organi nazionali visto che in caso di bisogno, il requisito della fiducia deve poggiare su interventi di sostegno da parte di enti pubblici nazionali, non contribuendo a ridurre il collegamento tra banche ed enti nazionali e soprattutto peggiorando le condizioni di stati con finanze pubbliche già in crisi che lo diventerebbero ancora di più nel caso si trovassero di fronte alla necessità di intervenire a sostegno di propri SGD; la BCE al riguardo ritiene necessario perfezionare tale meccanismo di backstop attraverso forme di sostegno fiscali al DIF che avvengano a livello comunitario almeno una volta raggiunto il sistema di assicurazione completo (2024), per saldare definitivamente la fiducia dei depositanti in un Sistema Europeo di assicurazione dei depositi ed interrompere il legame con gli enti pubblici nazionali138.