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3° Capitolo: Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD)

3.1 Caratteristiche, funzionamento ed organi

L’esperienza degli Schemi di Garanzia dei Depositi in Italia, ha origine proprio da un ente proveniente dal mondo del credito cooperativo infatti, nel 1978, venne creato il Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali ed Artigiane al quale aderivano su base volontaria banche di credito cooperativo. Tale Fondo aveva un mandato molto più ampio rispetto a quello del FITD creato nel 1987 infatti, oltre al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione coatta amministrativa del loro istituto di credito, il Fondo Centrale poteva già a suo tempo intervenire attraverso concessione di finanziamenti o altre forme di sostegno verso intermediari partecipanti in difficoltà secondo i principi della cooperazione e della mutualità caratteristici del mondo cooperativo90. Tale caratteristica dell’allora Fondo Centrale, la ritroviamo traslata anche

nell’attuale Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD di seguito) poiché, a differenza del gemello FITD, la maggior parte del suo attivo di bilancio è costituito da crediti non performing acquisiti dalle consorziate in difficoltà91, a dimostrazione di una maggiore vocazione al sostegno a 360° di intermediari in crisi e non

essere considerato esclusivamente uno strumento di ultima istanza. Questo modus operandi del FGD ha contribuito a dare un’identità mutualistica e solidaristica al mondo cooperativo che ritroviamo anche oggi caratterizzata dai seguenti aspetti:

 auto-sostegno: rappresentato dal fatto che ad oggi ogni tipo di crisi nel mondo cooperativo si è risolta internamente senza necessità di chiedere risorse al sistema pubblico e caratterizzato da una cooperazione che si manifesta attraverso un sostegno reciproco in ogni occasione (cooperare in modo da trovare soluzioni autonome alle varie difficoltà soprattutto in termini di uso di risorse monetarie);

90 “La storia del FGD” dal sito www.fgd.bcc.it

91 “Fondi di garanzia dei depositanti bancari: perché saperne di più” articolo di Daniele Corsini e Gerardo

66  auto-normazione: ovvero cooperare attraverso regolamenti e modalità operative tipiche del mondo cooperativo sviluppate tramite un osservazione costante e quotidiana del loro modus- operandi92.

L’esperienza più che positiva di questo Fondo Centrale portò, il 14 Marzo del 1997, alla creazione dell’attuale Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo successivamente al recepimento della Direttiva 19/94/CEE93 la quale, introdusse consistenti novità in termini di garanzia dei depositi a livello

europeo secondo il principio dell’armonizzazione minima in quel periodo ed in particolare, introdusse l’obbligo di istituzione di Schemi di Garanzia dei Depositi nei paesi membri e modificò il meccanismo di tutela che da quel momento non avrebbe più riguardato il singolo depositante ma bensì il singolo deposito presso ogni istituto di credito.

Il FGD assume la forma giuridica di consorzio di diritto privato con sede a Roma al quale aderiscono le banche di credito cooperativo e casse rurali costituite in Italia, le banche nella forma di società per azioni in cui vi sia una partecipazione maggioritaria da parte di una di credito cooperativo, l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Iccrea Spa) come tesoriere del movimento e le Casse Centrali delle province autonome di Trento e Bolzano; possono altresì aderire al FGD, sulla stessa riga prevista per il FITD, anche le succursali italiane di banche comunitarie per integrare la tutela offerta dallo Schema di Garanzia del paese di origine e qualora vi sia un accordo bilaterale tra quest’ultimo e il FGD ed infine, le succursali italiane di banche extracomunitarie salvo che nel loro paese d’origine aderiscano ad uno Schema equivalente almeno per quanto riguarda il livello e l’ambito di copertura94.

Per essere iscritti al FGD le banche devono inoltrare una domanda che varia a seconda che si tratti di una banca italiana di nuova costituzione e una banca extracomunitaria oppure una comunitaria95: le prime

devono inoltrare, oltre alla domanda di adesione, anche il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; le seconde invece devono inoltrare gli ultimi due bilanci, l’attestato di iscrizione

92 “Schemi di garanzia dei depositi: strumenti strategici di coesione e nucleo della rete di sicurezza

finanziaria del credito cooperativo italiano”, Bozza di intervento del Presidente Federcasse Avv. Alessandro Azzi.

93 Recepita in Italia con d.lgs 659 del 1996.

94 “Art. 1 Statuto Fondo di Garanzia dei Depositanti” dal sito www.fgd.bcc.it 95 “Art. 6 Statuto Fondo di Garanzia dei Depositanti” dal sito www.fgd.bcc.it

67 all’albo previsto dall’art.13 del TUB96 e copia dello statuto dello Schema di Garanzia del paese d’origine per

verificare il livello e l’ambito di copertura. Le consorziate possono decidere di recedere97 dal Fondo

mandando una comunicazione tramite PEC al Fondo stesso e alla Banca d’Italia con un preavviso di sei mesi nei quali devono comunque rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale ente e successivamente, se vogliono mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, devono provvedere all’iscrizione ad un altro Schema di Garanzia dei depositi dandone apposita comunicazione sempre alla Banca d’Italia ed ai terzi; il FGD trasferirà anche in contributi versati nei 12 mesi precedenti dalla consorziata recedente ad eccezione di quelli straordinari. Diverso è il caso dell’esclusione98 dal Fondo,

la quale viene decisa dal Consiglio e comunicata alla Banca d’Italia in caso di gravi inadempimenti durante la partecipazione per sei mesi consecutivi che hanno a che vedere con la mancata pubblicità della partecipazione, il mancato versamento dei contributi e la mancata rimozione delle criticità riscontrate; anche qui la Banca d’Italia comunica l’avvio del procedimento di esclusione tramite PEC alla consorziata dando tre mesi di tempo per rimuovere le anomalie e garantendo comunque i depositi fino alla data di eventuale esclusione la quale verrà interrotta verso le consorziate poste in amministrazione straordinaria. Il Fondo ha durata prevista fino al 31 Dicembre 2050 con possibilità di proroga e il suo scopo è quello di intervenire nei confronti di banche consorziate nei seguenti casi99:

a) liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario partecipante sia esso italiano, comunitario o extracomunitario tenendo conto tuttavia che negli ultimi due casi l’intervento del fondo sarà completamente subordinato alla trasmissione di risorse ed informazioni da parte dello Schema di Garanzia del paese d’origine. L’oggetto del rimborso sono conti correnti, conti di deposito, assegni circolari, libretti di risparmio e certificati di deposito nominativi; non sono invece soggetti al rimborso i titoli al portatore (peraltro non più legali dal 31/12/2018), i depositi a cui fanno capo altri intermediari finanziari (banche, assicurazioni, sim) o enti pubblici, pagherò cambiari, conti

96 Tale articolo prevede l’obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto presso la Banca d’Italia delle

banche italiane, delle succursali italiane di banche extracomunitarie e delle succursali italiane di banche comunitarie.

97 “Art. 11 Statuto Fondo di Garanzia dei Depositanti” dal sito www.fgd.bcc.it 98 “Art. 12 Statuto Fondo di Garanzia dei Depositanti” dal sito www.fgd.bcc.it

68 dormienti (conti per i quali vi sia assenza di movimentazione nei due anni precedenti e per i quali i costi da sostenere per il rimborso siano superiori rispetto al valore del conto stesso prendendo come valore di riferimento minimo 100 euro), conti intestati a soggetti per i quali manchi un’adeguata verifica al fine di accertare un non utilizzo del denaro per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed infine depositi derivanti da transazioni per le quali vi sia stata una condanna per reati previsti dal codice penale. Il limite per il rimborso, fissato dalla Direttiva 14/2009/UE a 100 mila euro per singolo depositante, è uguale in tutta l’Unione europea e qualora due o più soggetti siano intestatari di un unico conto corrente l’importo dello stesso verrà diviso per un numero di quote pari agli intestatari e tali quote concorreranno a formare l’ammontare di depositi ammissibili di protezione presso uno stesso istituto di credito per un soggetto. Se questi si trovasse a detenere due conti correnti presso uno stesso intermediario a seguito di una fusione e superasse il limite di 100 mila euro per depositante successivamente a tale evento, allo stesso viene data la possibilità di trasferire senza oneri un conto presso un altro intermediario di modo da poter tornare a beneficiare della protezione di 100 mila euro per singolo depositante100; tale limite potrà

essere modificato dalla Commissione europea in base al tasso d’inflazione presente all’interno dell’unione. La tempistica per il rimborso viene portata gradualmente, secondo quanto previsto analogamente per il FITD a 7 giorni lavorativi tuttavia, vi sono alcuni casi per cui vi può

essere un differimento nell’erogazione del rimborso: è il caso dei saldi temporanei elevati ovvero laddove l’importo in eccedenza i 100 mila euro derivi da avvenimenti di rilievo nella vita degli individui come la costituzione di diritti reali su immobili adibiti ad abitazione (caso di erogazione di un mutuo per acquisto casa), rimborsi assicurativi per danni contro la persona o per ingiusta detenzione ed infine presenza sul conto di denaro proveniente da procedimenti di divorzi o TFR; in tali casi la protezione sarà concessa nei 9 mesi successivi all’accredito di tali somme se eccedenti i 100 mila euro. Altri casi di differimento nell’erogazione li possiamo avere per i conti dormienti (assenza di movimento negli ultimi 24 mesi se di valore superiore ai costi da sostenere per il

69 rimborso o comunque maggiore di 100 euro), qualora il deposito sia sottoposto a misure restrittive imposte da uno stato ed infine quando il deposito sia sottoposto ad una controversia giudiziale finchè non sia passata in giudicato la sentenza di proscioglimento o assoluzione. Il diritto al rimborso si prescrive trascorsi 5 anni dall’evento e al momento del rimborso si possono compensare anche eventuali debiti del depositante nei confronti dell’intermediario se questi sono esigibili;

b) finanziamento della risoluzione prevedendo in tal caso un’erogazione in denaro pari all’importo di cui i depositi sarebbero intaccati in caso di applicazione della procedura bail-in o pari alle perdite che i depositanti subirebbero senza il privilegio previsto dall’art.91 del Tub101; la somma in denaro

non deve comunque essere superiore al 50% della dotazione finanziaria del FGD salvo espressione differente della Banca d’Italia;

c) interventi relativi a cessione di attività, passività, azienda, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco secondo il principio del minor onere rispetto alla liquidazione dell’intermediario in difficoltà e tenendo conto degli effetti sistemici che quest’ultimo provvedimento potrebbe avere;

d) interventi alternativi di sostegno accompagnati da un piano di risanamento da seguire rigidamente da parte dell’intermediario destinatario garantendo l’accesso ai depositi protetti da parte dei depositanti; tali interventi possono riguardare la concessione di finanziamenti, acquisto di partecipazioni per il tempo strettamente necessario a superare lo stato di dissesto o rilascio di garanzie; il fondo potrà optare per tali interventi alternativi sempre in base al principio del minor onere rispetto al rimborso dei depositanti e qualora l’intermediario non sia in condizione di attivare un’azione di risoluzione. Per l’erogazione di tali interventi il FGD può richiedere alle consorziate il versamento di contributi straordinari qualora sia necessario rimborsare i depositanti

101 Tale articolo prevede che siano soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori chirografari, la parte dei

depositi eccedente la cifra di 100 mila euro e con un’ulteriore preferenza rispetto a questi ultimi i crediti dei fondi di garanzia nei confronti dell’intermediario in risoluzione ed i depositi protetti (depositi ammissibili nel limite di 100 mila euro).

70 successivamente oppure vi sia stata una riduzione delle risorse del FGD a meno del 25% del livello obiettivo.

Per lo svolgimento degli interventi di cui sopra, il FGD accumula risorse dalle consorziate che si dividono in contributi ordinari, versati una volta all’anno e direttamente proporzionali all’ammontare dei depositi protetti e al livello di rischio di ogni singola consorziata in base agli indicatori visti nel secondo capitolo per il FITD e contributi straordinari, versati su richiesta del Fondo stesso in base alle necessità del singolo intervento che non possono eccedere lo 0,5% dell’ammontare dei depositi protetti dal FGD per anno solare; oltre a questi contributi il FGD può incamerare risorse attraverso impegni di pagamento nella misura massima del 30% della dotazione complessiva per anno e tramite la richiesta di finanziamenti, ad altri fondi, che verranno concessi su autorizzazione dell’EBA nel caso in cui sia necessario rimborsare i depositanti ed il FGD abbia già fatto uso dei contributi straordinari, non abbia già fatto ricorso a prestiti ed infine siano rimborsati entro 5 anni ad un tasso pari a quello applicato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento marginale. Il patrimonio creato attraverso tali contributi rappresenta una massa autonoma dal patrimonio del FGD e da quello delle proprie consorziate e non aggredibile dai rispettivi creditori; l’obiettivo è quello di raccogliere un ammontare di risorse pari allo 0,8% dei depositi protetti entro il 3 Luglio 2024 secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/49/UE. Al 31/12/2018 il patrimonio del FGD ammontava a 257 milioni di euro102 con un aumento di 94 milioni nel solo 2018 a causa dell’aumento della

massa protetta registrata nell’anno pari a 96 miliardi di euro come da grafico seguente:

102 “Bilancio 2018 Fondo di Garanzia dei Depositanti” paragrafo 6.1 “Evoluzione della Massa Protetta e della

Grafico 11 – Ammontare dei depositi protetti

Fonte: Bilancio 2018 FGD

Come si vede dalla figura sopra, dalla creazione ad oggi l’ammontare dei depositi coperti ha sempre subito una crescita negli anni, crescita che si fa ancora più consistente nei periodi

sistema finanziario come agli inizi del 2000 con la crisi di Cirio e Parmalat e nel periodo di maggiore esposizione dell’Italia al rischio del debito sovrano nel 2010/2011.

Le risorse finanziarie del FGD sono gestite dal C

rischio e facilmente liquidabili proprio a causa dell’attività caratteristica degli Schemi di Garanzia dei Depositanti che devono entrare velocemente in possesso delle risorse in caso di ne

proprie consorziate; la maggioranza delle risorse sono investite infatti in titoli di stat grafico successivo e privilegiando titoli di provenienza italiana

Ammontare dei depositi protetti (1998-2018) dati in miliardi di euro

Come si vede dalla figura sopra, dalla creazione ad oggi l’ammontare dei depositi coperti ha sempre subito una crescita negli anni, crescita che si fa ancora più consistente nei periodi di maggiore criticità del nostro sistema finanziario come agli inizi del 2000 con la crisi di Cirio e Parmalat e nel periodo di maggiore esposizione dell’Italia al rischio del debito sovrano nel 2010/2011.

Le risorse finanziarie del FGD sono gestite dal Consiglio il quale ha l’obiettivo di investirle in attività a basso rischio e facilmente liquidabili proprio a causa dell’attività caratteristica degli Schemi di Garanzia dei Depositanti che devono entrare velocemente in possesso delle risorse in caso di ne

proprie consorziate; la maggioranza delle risorse sono investite infatti in titoli di stat grafico successivo e privilegiando titoli di provenienza italiana, vedasi grafico sotto:

71 Come si vede dalla figura sopra, dalla creazione ad oggi l’ammontare dei depositi coperti ha sempre subito di maggiore criticità del nostro sistema finanziario come agli inizi del 2000 con la crisi di Cirio e Parmalat e nel periodo di maggiore

onsiglio il quale ha l’obiettivo di investirle in attività a basso rischio e facilmente liquidabili proprio a causa dell’attività caratteristica degli Schemi di Garanzia dei Depositanti che devono entrare velocemente in possesso delle risorse in caso di necessità per assistere le proprie consorziate; la maggioranza delle risorse sono investite infatti in titoli di stato come dimostra il

Grafico 12 – Composizione del portafoglio del FGD per tipo di strumento finanziario (incidenza %)

F

onte: Bilancio 2018 FGD

I file sulla Single Custumer View (SCV) che gli intermediari hanno l’obbligo di produrre e trasmettere al FGD in caso di crisi e che rappresentano, per ogni singolo depositante l’ammontare dei depositi ammissibili e quindi anche dei depositi protetti, ci dicono che il mondo cooperativo ha

protetti103 di cui la maggioranza in possesso di depositi entro 20 mila euro a dimostrazione della vocazione

territoriale di queste banche cha svolgono il loro operato soprattutto con famiglie ed imprese di piccole dimensioni. Nel 2018 si è tenuto anche il primo test sulla capacità dei file SCV di rappresentare adeguatamente la reale situazione dei correntisti in caso di crisi ed i risultati hanno dimostrato un accuratezza del 50% dei dati di tali file, risultato estremamen

che veniva fatto un test del genere; dettagliatamente è stata ipotizzata la liquidazione di un intermediario e la celerità di trasmissione dei dati SCV al FGD il quale a sua volta doveva identificare le cosid

103“Bilancio 2018 Fondo di Garanzia dei Depositanti” paragrafo 6.

procedura di rimborso dei depositi” pagg. 2

del portafoglio del FGD per tipo di strumento finanziario

(SCV) che gli intermediari hanno l’obbligo di produrre e trasmettere al FGD in caso di crisi e che rappresentano, per ogni singolo depositante l’ammontare dei depositi ammissibili e quindi anche dei depositi protetti, ci dicono che il mondo cooperativo ha in totale 7 milioni di depositanti di cui la maggioranza in possesso di depositi entro 20 mila euro a dimostrazione della vocazione territoriale di queste banche cha svolgono il loro operato soprattutto con famiglie ed imprese di piccole oni. Nel 2018 si è tenuto anche il primo test sulla capacità dei file SCV di rappresentare adeguatamente la reale situazione dei correntisti in caso di crisi ed i risultati hanno dimostrato un 50% dei dati di tali file, risultato estremamente positivo considerando che era la prima volta che veniva fatto un test del genere; dettagliatamente è stata ipotizzata la liquidazione di un intermediario e la celerità di trasmissione dei dati SCV al FGD il quale a sua volta doveva identificare le cosid

“Bilancio 2018 Fondo di Garanzia dei Depositanti” paragrafo 6.3 “La Single Customer View (SCV) e la ” pagg. 28 e seguenti dal sito www.fgd.bcc.it

72 del portafoglio del FGD per tipo di strumento finanziario

(SCV) che gli intermediari hanno l’obbligo di produrre e trasmettere al FGD in caso di crisi e che rappresentano, per ogni singolo depositante l’ammontare dei depositi ammissibili e in totale 7 milioni di depositanti di cui la maggioranza in possesso di depositi entro 20 mila euro a dimostrazione della vocazione territoriale di queste banche cha svolgono il loro operato soprattutto con famiglie ed imprese di piccole oni. Nel 2018 si è tenuto anche il primo test sulla capacità dei file SCV di rappresentare adeguatamente la reale situazione dei correntisti in caso di crisi ed i risultati hanno dimostrato un te positivo considerando che era la prima volta che veniva fatto un test del genere; dettagliatamente è stata ipotizzata la liquidazione di un intermediario e la celerità di trasmissione dei dati SCV al FGD il quale a sua volta doveva identificare le cosidette “banche

73 agenti” incaricate di liquidare la posizione del depositante della banca fallita o tramite contanti ( se importo inferiore a 6.000 euro) o tramite assegno circolare o bonifico.

Infine gli organi presenti all’interno del FGD sono l’Assemblea, il Consiglio ed il Collegio Sindacale104:

l’Assemblea è un organo al quale partecipano tutte le consorziate tramite il loro legale rappresentante con un numero di voti pari all’ammontare dell’incidenza dei depositi protetti delle singole sul totale moltiplicato per le spese di funzionamento del Fondo diviso 520105; nomina i componenti del Consiglio, del Collegio

Sindacale, ne decide i compensi, approva il bilancio, le eventuali modifiche dello statuto e delibera sulle spese di funzionamento del Fondo che vengono ripartite tra le consorziate in parte in misura fissa ed in parte in modo direttamente proporzionale alla rischiosità della singola con lo stesso criterio usato per il calcolo della quota di contribuzione; per le delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei