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Gli schemi di garanzia dei depositi: aspetti di funzionamento

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Academic year: 2021

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Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in

Tesi di Laurea Magistrale

Gli schemi di garanzia dei

Relatore:

Paola Ferretti

Anno Accademico

Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati

Finanziari

Tesi di Laurea Magistrale

Gli schemi di garanzia dei depositi: aspetti di

funzionamento

Anno Accademico 2018-2019

1

Dipartimento di Economia e Management

Banca, Finanza Aziendale e Mercati

depositi: aspetti di

Candidato:

Elia Rocchi

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2

Ringraziamenti

Ringrazio la Professoressa Paola Ferretti per l’aiuto e i consigli fornitimi durante la stesura della

tesi, in particolare per l’impostazione dell’elaborato e per la sua disponibilità.

Dedico questo scritto ai miei genitori e le mie sorelle, alla mia fidanzata Sara ed alla mia nonna

Graziella che mi hanno sempre sostenuto e sopportato durante il mio lungo percorso di studi.

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Indice

Introduzione

1° Capitolo: Gli schemi di garanzia dei depositi

1.1 Cenni storici, caratteristiche e funzionamento 1.2 Risorse finanziarie e loro utilizzo

1.3 Prove di stress eseguite dagli schemi Bibliografia

2° Capitolo: Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

2.1 Funzionamento e organi

2.2 Contribuzione al fondo e indicatori utilizzati

2.3 Un nuovo ente di tutela all’interno del FITD: il Fondo di Solidarietà

2.4 Un ulteriore strumento per gestire le situazioni di crisi: lo Schema Volontario d’Intervento Bibliografia

3° Capitolo: Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD)

3.1 Caratteristiche, funzionamento ed organi 3.2 Interventi e aggiornamenti normativi

3.3 Due ulteriori fondi nel mondo cooperativo: Il Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) ed il Fondo Temporaneo

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4° Capitolo: Lo Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi (EDIS)

4.1 Iter originario di creazione dello schema 4.2 Amministrazione e contributi

4.3 Gli ostacoli incontrati durante il percorso di realizzazione e le correzioni proposte Bibliografia

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Introduzione

L’obiettivo di questo lavoro è quello di illustrare l’operatività degli schemi di garanzia dei depositi bancari come fautori di protezione verso uno strumento, i depositi appunto, dove oggi la stragrande maggioranza di individui ed imprese fanno confluire i propri risparmi. Tali enti consentono agli intermediari creditizi di svolgere la funzione monetaria, ovvero utilizzare le proprie passività come moneta per le transazioni tramite carte di debito o assegni e la presenza di questi schemi è importante anche per garantire la fiducia nei confronti del sistema bancario da parte dei depositanti, considerati come la parte debole del rapporto banca-cliente a causa delle asimmetrie informative presenti rappresentate dall’incapacità di conoscere se l’intermediario a cui affidano i loro risparmi sia solvibile o meno.

Nel tempo abbiamo avuto una graduale evoluzione di questi schemi di protezione sia a livello nazionale che europeo: in Italia sono presenti due schemi di garanzia dei depositi che sono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a cui hanno l’obbligo di aderire tutte le banche organizzate nella forma giudica di società per azioni (SPA) e le banche popolari, ed il gemello Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) a cui invece devono aderire tutte le banche di credito cooperativo; l’unico ente che oggi svolge attività di intermediazione creditizia e non deve aderire a nessun fondo per legge è BancoPosta. L’evoluzione dell’operatività di tali schemi ha sempre avuto come cardine il mantenimento della fiducia dei depositanti nel sistema bancario attraverso la consapevolezza che, in caso di dissesto del proprio istituto di credito, sarebbe stato presente un ente pronto a rimborsare i singoli depositi. Per incrementare tale fiducia si è partiti dalla prima Direttiva comunitaria in materia la 94/19/CEE, dove si prevedeva l’obbligo di adesione a tali schemi per tutti gli intermediari che avessero voluto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; nonostante questo obbligo trasmettesse una certa fiducia a livello comunitario per i depositanti, rimanevano sempre parecchie differenze tra i vari schemi in termini di operatività ed ammontare di rimborsi, differenze che con la crisi finanziaria del 2007-2008 hanno messo a nudo le criticità ancora esistenti in un sistema finanziario considerato fino ad allora come maturo e l’episodio di “corsa agli sportelli” che si è avuto in quel momento nei confronti della banca inglese Northern

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6 Rock ha dimostrato quanto il sistema bancario internazionale fosse fragile di fronte a crisi che facessero venire meno la fiducia in esso. Per rimediare a tale situazione si è pensato innanzitutto di inserire un’armonizzazione massima a livello europeo sull’ammontare di protezione per singolo depositante che con la Direttiva 2014/49/UE, passa obbligatoriamente a 100 mila euro in tutte le banche senza possibilità per i singoli stati di sceglierlo discrezionalmente attivando meccanismi di trasferimento di risorse tra sistemi bancari più deboli verso quelli ritenuti più solidi; inoltre viene ampliata l’operatività degli schemi di garanzia fino a quel momento con possibilità di intervenire solo in caso di liquidazione dell’intermediario e quindi ex-post dovendo far subire al sistema bancario e finanziario tutte le negatività derivanti dall’insolvenza di una banca. Tale incremento di operatività tramite interventi preventivi ed alternativi secondo il principio del minor onere, sarebbe positivo non solo per lo schema stesso che non si troverebbe più costretto a rimborsare i depositanti facendo fronte ad elevati esborsi di denaro, ma soprattutto per il sistema finanziario in generale visto che la crisi di un intermediario difficilmente rimane nei confini nazionali specialmente se di medie grandi dimensioni causando forti tensioni all’interno del mercato dell’Unione. Questa “corsa” all’armonizzazione massima, integrazione comunitaria ed interventi ex-ante per prevenire le crisi, ha subito una battuta d’arresto con l’interpretazione, da parte della Commissione Europea, dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE nel senso di considerare ogni intervento diverso dal rimborso dei depositanti da parte degli schemi come aiuto di stato e quindi lesivo della concorrenza, per tale ragione, sia il FITD che il FGD hanno dovuto creare al proprio interno strumenti volontari d’intervento per continuare l’opera di sostegno agli intermediari in difficoltà in un periodo di elevate richieste da parte delle singole banche.

L’obiettivo finale di questo cammino “frastagliato” dovrebbe essere la creazione di uno schema di garanzia dei depositi unitario a livello europeo (EDIS) così come previsto nella relazione dei 5 Presidenti del Luglio 2015, al fine di rafforzare ulteriormente la fiducia dei depositanti con uno strumento maggiormente in grado dal punto di vista delle risorse di affrontare tensioni all’interno degli intermediari ma soprattutto, far venir meno il legame enti creditizi – nazioni che nell’ultima crisi finanziaria ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza attraverso l’utilizzo di fondi pubblici per salvare gli intermediari (bail-out), cosa che ha

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7 indebolito gli stati più indebitati come il nostro facendo scatenare successivamente nel 2011 la crisi del debito sovrano. Sfortunatamente esistono ancora delle opposizioni al completamento dell’unione bancaria da parte di alcuni paesi i quali, continuano a ribadire con forza la necessità di rimuovere le varie situazioni di difficoltà nazionali prima di mettere in comune risorse.

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8

1° Capitolo: GLI SCHEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

1.1 Cenni storici, caratteristiche e funzionamento

Gli schemi di garanzia dei depositi (o dei depositanti) sono enti di natura privata dotati di personalità giuridica disciplinati a livello comunitario dagli enunciati della Direttiva 2014/49/UE del 16 Aprile 2014 relativa ai Sistemi di Garanzia dei Depositi. Il fatto che siano enti di natura privata significa che le risorse finanziarie per svolgere la loro attività vengono fornite dai partecipanti stessi tramite specifici accordi contrattuali1.

In Italia sono presenti 2 enti, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) istituito nel 1987 come consorzio privato tra banche ad adesione volontaria per tutte le banche che avessero la forma giuridica di SPA e per le banche popolari ed il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), istituito nel 1978 al quale possono aderire solo le banche di credito cooperativo.

In ambito di tutela dei depositi, il primo riferimento normativo si ha già nella legge bancaria del 1926 dove viene inserito, come obiettivo, la tutela dei risparmi presenti nei depositi bancari; nella legge bancaria del 1936 abbiamo un rafforzamento terminologico, infatti l’enunciato legislativo fa riferimento al termine “difesa del risparmio” più forte rispetto al verbo “tutelare” e viene esteso non solo al risparmio presente nei depositi bancari ma anche ad altre sue forme come quello azionario, obbligazionario ed assicurativo2.

Ulteriore rafforzamento della tutela la troviamo nel 1947 con la redazione della Costituzione repubblicana infatti, qui viene inserita nell’art.47 il quale ci dice che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.” Da questa definizione, capiamo che il risparmio è meritevole di tutela poiché non viene considerato come semplice astinenza dal consumo

1 Rif.art 96 comma 4 Testo Unico Bancario, d.lgs 1° Settembre 1993 n.385 e successivi aggiornamenti, di

seguito “Tub”.

2 Seminario organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza” sull’assicurazione e garanzia dei depositi nella

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9 e accumulo sterile di risorse, ma la sua raccolta ha l’obiettivo di incamerare risorse che poi verranno immesse nel ciclo economico tramite il sistema bancario3.

Il 1947 è stato anche il primo anno in cui si è cominciato a parlare di sistemi di tutela dei depositi per tutelare indirettamente il risparmio infatti, fu proprio la commissione economica in seno all’Assemblea Costituente a proporre la creazione di un Sistema di Garanzia dei Depositi, ipotesi che in quel frangente venne rigettata per le seguenti motivazioni:

I. assenza di crisi bancarie rilevanti fino ad allora;

II. l’idea che sarebbe comunque stato inadeguato nell’affrontare crisi di intermediari di grandi dimensioni;

III. non voler introdurre un ulteriore costo nei conti economici degli intermediari;

IV. ed infine dal fatto che la sua introduzione avrebbe potuto generare dubbi, fino a quel momento assenti nella collettività, sulla stabilità del sistema bancario.

Questa decisione si rivelò adeguata per tutti gli anni ‘50 e ’60 infatti, il nostro sistema bancario, non fu colto da crisi particolari e le uniche 2 misure di protezione presenti nel nostro ordinamento giuridico ovvero, la concessione di sportelli da parte della Banca d’Italia agli intermediari in difficoltà e il Decreto Sindona del 27/09/1974 sulla concessione di liquidità a tassi agevolati poterono ritenersi sufficienti.

Le cose cambiarono da metà degli anni 70 in poi con la crisi della Banca Privata Italiana (1974), Italcasse (1977) e Banco Ambrosiano (1982), dove il legislatore si accorse che le due misure esistenti non erano sufficienti anche alla luce del fatto che la possibilità di concedere sportelli agli intermediari in difficoltà sarebbe venuta meno con la prima liberalizzazione comunitaria del 1989.

Proseguendo l’excursus temporale, nel 1994 abbiamo la Direttiva 94/19/CEE, prima direttiva comunitaria sui sistemi di garanzia dei depositi recepita in Italia con il d.lgs. 659 del 1996 la quale, secondo il principio dell’armonizzazione minima presente all’epoca, stabilisce l’obbligatorietà dell’adesione da parte degli intermediari ad un sistema di garanzia dei depositi per poter svolgere l’attività bancaria e pone un livello

3 Seminario organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza” sull’assicurazione e garanzia dei depositi nella

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10 minimo di protezione dei depositi pari a 20.000 € ( 40 milioni di vecchie lire )4; ulteriore novità è

l’introduzione della funzione primaria dei sistemi di garanzia dei depositi che è quella del rimborso dei depositanti di banche poste in liquidazione coatta amministrativa5.

Da questo momento, l’ambito di operatività degli schemi di garanzia ha cominciato ad evolversi, passando dal semplice rimborso dei depositanti fino ad ulteriori funzioni più sofisticate e nello specifico abbiamo6:

 Pay-box function: quando il sistema di garanzia svolge esclusivamente la funzione di rimborso dei depositanti come avveniva originariamente;

 Pay-box function plus: oltre alla funzione tradizionale di rimborso dei depositanti viene svolto anche un parziale rimborso in caso di risoluzione7;

 Loss minimiser: quando i sistemi effettuano anche interventi alternativi di trasferimento di attività, passività, azienda o rami d’azienda secondo il principio del minor onere;

 Risk minimiser: quando ai sistemi viene dato ampio mandato attraverso interventi di carattere preventivo in caso di dissesto e tutte le misure previste nel meccanismo di risoluzione.

Il grafico seguente mostra l’evoluzione temporale delle funzioni attribuite agli schemi di garanzia:

4 “Il regime speciale della risoluzione bancaria”, pagg. 327 e seguenti di Giuseppe Boccuzzi Cacucci Editore

– Bari 2018.

5 Fase dell’attività aziendale, prevista dalla normativa italiana, caratterizzata dalla liquidazione dei beni

dell’impresa e riparto del ricavato tra i creditori rimuovendo l’ente dal mercato.

6 “Il regime speciale della risoluzione bancaria”, pagg. 325-326 di Giuseppe Boccuzzi Cacucci Editore – Bari

2018.

7 Pratica introdotta dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) caratterizzata inizialmente da interventi di recovery

attraverso cessione di attività e passività ad altro ente o ente ponte ed infine, in caso di insanabile situazione negativa, esercizio del bail-in azzerando rispettivamente azionisti, obbligazionisti subordinati e gli altri creditori dell’istituto se necessario, fino ai depositanti con un limite di 100.000 euro per deposito garantendo la continuazione dell’attività aziendale. Strumento di salvataggio attuabile laddove entri in gioco un interesse pubblico che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa non è grado di garantire.

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11 Le funzioni degli SGD

Fonte: Financial Stability Board, Thematic Review on Deposit Insurance Systems, February 2012

Successivamente, la crisi finanziaria del 2007, ha reso necessario la rivisitazione dell’impianto normativo esistente infatti, è stata introdotta la Direttiva 2009/14/UE la quale ha ridotto i tempi di rimborso dei depositanti a 20 giorni lavorativi e innalzato il limite di copertura a 100.000€ per singolo depositante. Oggi, esistono 2 tipi di schemi: quelli istituiti per contratto e quelli di tutela istituzionale8.

Gli schemi istituiti per contratto fanno riferimento a situazioni dove è presente una capogruppo, come l’ente ICCREA nella realtà delle banche di credito cooperativo, che oltre a coordinare l’attività degli enti aderenti, ne gestisce la liquidità svolgendo in caso di necessità il ruolo di prestatore di ultima istanza. Gli schemi di tutela istituzionale, invece, sono stati inseriti con il regolamento 575/2013 UE il quale parla di accordi di responsabilità contrattuale tra gli enti partecipanti al fine di mettere in comune risorse per garantire liquidità e solvibilità ed evitare il fallimento laddove è possibile9.

8 Rif. art. 1 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 Aprile 2014 relativa ai sistemi di

garanzia dei depositi, di seguito Direttiva 2014/49/UE.

9 Regolamento UE n.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 relativo ai

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12 Infine, nel 2014, è stata introdotta la Direttiva 2014/49/UE recepita con il d.lgs. 30 del 15 Febbraio 2016 che ha apportato rilevanti novità rispetto alla situazione previgente al fine di garantire un’armonizzazione massima in ambito comunitario sull’argomento tra le quali, la più rilevante, è sicuramente l’obbligo da parte di tutti gli enti creditizi di aderire ad uno schema ufficialmente riconosciuto sia esso istituito per contratto o istituzionale dove l’aggettivo ufficialmente significa che l’operatività dello schema rispetta i dettami della direttiva stessa10. La mancata adesione ad uno schema ufficiale fa venire meno, per l’istituto

di credito, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

Ha previsto anche un’estensione nell’esercizio di attività degli schemi che oggi sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:

a) rimborso dei depositanti in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente partecipante; b) finanziamento della risoluzione di un ente;

oppure, in alternativa alle prime due,

c) cessione di attività o passività di azienda o rami d’azienda qualora sia previsto nei loro statuti e il costo da sostenere per questo tipo di intervento sia inferiore rispetto al costo per il pay-out dei depositanti in base al principio del minor onere;

d) ogni altro intervento volto a far venir meno lo stato di dissesto di un ente affiliato nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di stato.

Lo svolgimento di questi due ulteriori interventi, deve essere previsto nello statuto degli schemi i quali devono anche essere dotati di strutture e personale adeguato per seguire gli enti creditizi nei loro percorsi di risanamento. Tali interventi comportano anche un significativo risparmio di risorse da parte degli schemi stessi rispetto al rimborso dei depositanti infatti, in primis si evita un elevato esborso di denaro che in ogni caso è presente qualora si proceda con il rimborso dei depositi protetti, situazione che potrebbe mettere a dura prova sia le finanze dello schema stesso sia quelle dei partecipanti inoltre, una volta posto in liquidazione un intermediario, il rimborso delle risorse erogate dallo schema tramite proventi rivenienti dalla liquidazione degli attivi dell’istituto risolto e altre cessioni saranno sottoposte alle lungaggini delle

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13 procedure esecutive del nostro paese; infine ulteriore aspetto positivo è indubbiamente il fatto che, non risolvendo l’intermediario in crisi, si apporta un vantaggio dal punto di vista occupazionale sui soggetti e sui luoghi dove questi operano 11.

Qualora in fase di cessione di azienda o rami d’azienda vi sia anche il trasferimento di parte dei depositi ad un ente che aderisce ad un altro schema, a quest’ultimo devono essere trasferiti in proporzione anche i contributi versati annualmente dall’ente creditizio allo schema originario riferiti ai depositi ceduti.

Un ente creditizio può anche decidere di aderire ad un altro schema di garanzia dandone comunicazione con almeno 6 mesi di anticipo allo schema a cui fa parte e alla Banca d’Italia, mantenendo l’obbligo in questi 6 mesi di versare i vari contributi richiesti: una volta perfezionato il trasferimento verranno trasferiti i contributi versati dall’ente allo schema precedente negli ultimi 12 mesi12.

In ambito italiano gli schemi sono chiamati alla tutela dei risparmi:

 delle banche italiane aderenti e delle loro succursali comunitarie ed extracomunitarie;

 delle succursali italiane di banche extracomunitarie salvo che queste appartengano nel loro paese di origine ad un sistema di garanzia equivalente almeno per quanto riguarda il livello e l’ambito di copertura;

 delle succursali italiane di banche comunitarie le quali possono aderire ad uno schema italiano per integrare le tutele offerte da quello nel loro paese d’origine. L’ente del paese ospitante potrà procedere ad un eventuale rimborso dei depositanti in caso di necessità o al finanziamento della risoluzione solo dopo aver ricevuto le istruzioni ed i fondi da parte dello schema di garanzia del paese d’origine13.

Qualora un ente non rispetti gli obblighi di adesione previsti dallo statuto dello schema a cui partecipa, il fatto gli viene notificato dallo schema stesso con un termine di sei mesi per far venir meno l’inadempimento trascorsi i quali, altrimenti, l’ente viene escluso e privato dell’autorizzazione allo

11“La disciplina della Depositor Preference e il ruolo dei fondi di tutela dei depositanti”, di Sido Bonfatti

pagg 3-4 [articoli] Crisi d’Impresa e Fallimento 19 Giugno 2017.

12 Rif. art. 96-quater.3 Tub.

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14 svolgimento dell’attività bancaria. I depositi dell’ente oggetto dell’iniziale richiamo continuano ad essere tutelati dallo schema fino alla data di eventuale esclusione.

Gli schemi, nello svolgimento della loro attività, devono rispettare obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza e devono redigere annualmente una relazione sulla loro attività da consegnare all’autorità di vigilanza (nel nostro caso la Banca d’Italia) entro il 31 Marzo14.

Viene prevista ed incentivata l’attività di cooperazione ed eventualmente di fusione tra i vari schemi in ambito comunitario tramite accordi transfrontalieri e scambio di informazioni: un esempio è la presenza dell’EFDI (European Forum of Deposit Insurers) ente che assume la caratteristica di associazione no-profit di diritto belga creata nel 2002 con sede a Bruxelles alla quale partecipano 56 schemi di garanzia europei e che ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra gli schemi, lo scambio di informazioni e dal 2017 emana non “binding guidance” sulle tempistiche da rispettare per il rimborso dei depositanti e modalità di svolgimento delle prove di stress da parte degli schemi stessi. Vengono messi in comune modus operandi tra i vari schemi a livello comunitario, modalità di recepimento delle direttive riguardo gli schemi di garanzia dei depositi e modalità di comunicazione ai depositanti evidenziando un aumento, in alcuni paesi, dell’utilizzo dei social network da parte di questi enti per tenere aggiornati i depositanti sulle garanzie presenti e le eventuali modalità di intervento in caso di necessità15.

A livello mondiale infine, è presente lo IADI (International Association of Deposit Insurers) associazione no-profit costituita nel 2002 a Basilea presso la Banca dei Regolamenti Internazionali composta da 80 schemi di garanzia riuniti in comitati regionali in base alle diversi parti del mondo, che oltre ad organizzare meeting per promuovere la cooperazione a livello internazionale e lo scambio di informazioni, dal 2009 funge da standard setter nel settore avendo emanato i Core Principles for Effective Deposit Insurance Scheme che definiscono le linee guida che devono rispettare gli schemi di garanzia a livello mondiale indipendentemente dal contesto economico nazionale nel quale si trovano ad operare16

14 Rif. art. 96-ter Tub.

15European Forum of Depoisit Insurers – EFDI dal sito www.fitd.it 16 International Association of Deposit Insurers -IADI dal sito www.fitd.it

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15 1.2 Risorse finanziarie e loro utilizzo

Le risorse finanziarie degli schemi di garanzia provengono degli enti creditizi aderenti i quali, dall’introduzione della Direttiva 2014/49/UE (di seguito Direttiva), sono chiamati a versare contributi obbligatori almeno una volta all’anno; la novità deriva dal fatto che antecedentemente alla Direttiva, i contributi venivano versati solo ex-post o a chiamata e non ex-ante come adesso.

I contributi possono essere rappresentati da contante, costituzione di depositi, strumenti finanziari altamente liquidabili e impegni di pagamento degli enti creditizi nei confronti dello schema, quest’ultimi fino ad un massimo del 30% delle risorse finanziarie complessive17. L’accumulo dei contributi porta alla

costituzione della dotazione finanziaria complessiva dello schema la quale deve raggiungere, entro il 3 Luglio 2024, gradualmente lo 0,8% dell’ammontare dei depositi18 coperti degli enti aderenti19: per depositi

coperti si intende la parte dei depositi ammissibili20che non supera il livello stabilito dalla Direttiva per il

rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio ovvero 100.000 euro per singolo depositante. Il limite di 100.000 euro è stato introdotto come obbligatorio a livello comunitario dalla Direttiva poiché antecedentemente, nonostante il livello minimo sempre di 100.000 euro già previsto dalla Direttiva 2009/14/UE, esisteva un’ampia varietà di limiti differenti tra i vari paesi che contribuivano al drenaggio di risorse tra sistemi bancari ritenuti meno solidi verso sistemi più solidi; il legislatore pertanto, al fine di armonizzare il più possibile e di evitare tensioni di liquidità nei vari sistemi ha fissato questo livello standardizzato da applicare, per controvalore, anche nei paesi che non detengono come moneta di riferimento l’Euro21.

17 Rif. art. 96.2 Tub. e considerando 34 Direttiva 2014/49/UE.

18 I depositi sono saldi creditori relativi a fondi acquisiti dall’intermediario con obbligo di rimborso o a vista

o ad una determinata scadenza in base alle condizioni contrattuali pattuite. Rif. art.69-bis Tub.

19 Rif. art.96.1 Tub.

20Per depositi ammissibili si intende i depositi che sono astrattamente idonei ad essere rimborsati in caso di

fallimento dell’intermediario ovvero depositi di conti correnti in euro o in valuta, certificati di deposito nominativi, assegni circolari e altri titoli di credito a loro assimilabili; non vengono presi in considerazione depositi che hanno ad oggetto strumenti finanziari di cui la definizione dell’art.1 del dlgs.58 del 1998(TUF) ovvero quelli per i quali la certezza del valore nominale non possa essere garantita se non grazie a specifici accordi contrattuali; rif. artt. 69-bis e 96-bis.1 Tub.

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16 La copertura viene garantita solo per depositi di persone fisiche e giuridiche comprese associazioni senza personalità giuridica escludendo22:

1. Depositi effettuati in nome e per conto proprio da intermediari creditizi; 2. Depositi effettuati da imprese di investimento (SIM), SGR, OICR, imprese di

assicurazione e riassicurazione;

3. Depositi di enti pubblici salvo la facoltà da parte degli stati di far garantire depositi di tali enti che abbiano un bilancio annuale fino a 500.000 euro; 4. Depositi per i quali sia stata dichiarata una condanna al seguito di

transazioni per reati previsti nel codice penale;

5. Infine depositi nei quali manchi un’adeguata verifica del titolare al fine di accertare che i mezzi finanziari non vengano utilizzati per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La dotazione finanziaria degli schemi deve essere investita in attività a basso rischio e facilmente liquidabile in caso di necessità e può essere implementata dalla raccolta di contributi straordinari a chiamata da parte degli schemi stessi, per un importo non superiore allo 0,5% dell’ammontare dei depositi coperti degli enti partecipanti23; l’autorità di vigilanza può esortare un intermediario dal versare i contributi straordinari

qualora questo metta a repentaglio la sua situazione di liquidità e solvibilità per un periodo massimo di 6 mesi trascorsi i quali, se l’ente non ha più questi problemi, riprende il versamento.

L’importo dei contributi da versare viene determinato in autonomia dagli schemi e deve essere direttamente proporzionale all’ammontare dei depositi coperti degli enti partecipanti ed al loro grado di rischio, per evitare fenomeni di moral hazard e far sì che gli stessi prediligano comportamenti prudenti. I metodi di determinazione dei contributi devono essere approvati dall’autorità di vigilanza dello schema e devono rispettare le linee guida in materia stabilite dall’EBA. I contributi versati dagli enti formano un

22 Rif. art.5 Direttiva 2014/49/UE. 23 Rif. art. 96.2 Tub.

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17 patrimonio autonomo rispetto a quello dello schema di garanzia, dei suoi partecipanti, o di eventuali organi volontari creati in seno allo schema stesso e inattaccabile dai creditori delle precedenti categorie di enti.24

Tale patrimonio verrà utilizzato per il rimborso dei depositanti, (tenendo conto che in tal caso nessuna richiesta è dovuta dagli stessi poiché sarà l’ente che in autonomia procederà al rimborso una volta ottenute le informazioni sui correntisti dall’ente creditizio)25, finanziamento della risoluzione, o misure alternative

volte ad evitare il dissesto degli enti partecipanti tenendo conto che, tali misure, possono essere adottate solo in mancanza di attivazione della risoluzione e che, in questo caso, nuovi contributi verranno richiesti ai partecipanti in caso di riduzione del livello obiettivo della dotazione complessiva del 25% o di riduzione a meno di 2/3 qualora sia successivamente necessario procedere con il rimborso dei depositanti poiché le misure preventive non hanno avuto successo26.

I tempi di erogazione del rimborso in caso di divenuta indisponibilità del deposito presso un ente creditizio per incapacità finanziaria di soddisfare le richieste dei depositanti, sono stati portati a 7 giorni lavorativi dalla Direttiva a discapito dei 20 giorni precedenti poiché ritenuti un valore troppo elevato per garantire celerità e fiducia nei depositanti; tuttavia, anche in questo caso, il legislatore ha tenuto conto delle diverse tempistiche esistenti al momento dell’introduzione della Direttiva ed ha previsto un raggiungimento graduale dei 7 giorni prevedendo il mantenimento di 20 giorni fino al 31/12/2018, dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020 15 giorni lavorativi e dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023 10 giorni lavorativi al fine di entrare a regime con 7 giorni dal 01/01/2024; in questo periodo di transizione, al fine di non far venir meno la fiducia dei depositanti, è prevista un’erogazione se richiesta, di un minimo a valere sull’importo da rimborsare entro 5 giorni lavorativi, minimo che varia in base al costo della vita nei vari paesi membri27.

Come detto precedentemente l’importo massimo rimborsabile è armonizzato a 100.000 euro o corrispondente valore in diversa valuta, tuttavia può essere incrementato per particolari tipi di depositi che hanno finalità sociale o di tutela denominati “saldi temporanei elevati” e sono considerati tali28:

24 Rif. art. 96.1 Tub. 25 Rif. art. 96-bis.2 Tub.

26 Rif. art. 11 Direttiva 2014/49/UE. 27 Rif. art. 8 Direttiva 2014/49/UE. 28 Rif. art. 96-bis.1 Tub.

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18 1. i depositi i cui valori derivano dalla costituzione o trasferimento di diritti reali per immobili adibiti

ad abitazione come nel caso di erogazione di mutui ipotecari per acquisto casa;

2. i depositi i cui saldi derivano dal verificarsi di eventi che hanno a che vedere con divorzio, pensionamento o scioglimento del rapporto di lavoro;

3. i depositi i cui saldi derivano da indennizzi assicurativi per danni contro la persona.

In questi casi i valori sono tutelati per un importo maggiore di 100.000 euro nei dodici mesi successivi alla loro creazione rimborsando la parte eccedente i 100.000 entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento di fallimento.

L’erogazione potrà avvenire in euro, nella valuta del paese dove risiede il depositante, nella valuta del deposito oppure nella valuta del paese dove si trova l’ente creditizio. L’importo di 100.000 è stato deciso dalla Commissione europea grazie alla delega fornitagli dal Parlamento e Consiglio europeo e sarà rivisto periodicamente ogni cinque anni adeguandolo alle esigenze del ciclo economico, all’indice dei prezzi al consumo nell’Unione o ad ogni altro avvenimento straordinario che possa verificarsi antecedentemente al periodo previsto inizialmente29.

La copertura di 100.000 euro viene erogata cumulando tutti i depositi in euro e valuta detenuti presso uno stesso ente creditizio e suoi marchi di impresa se previsti, con i quali opera nelle diverse parti del territorio nazionale; nel caso di conti cointestati tra due o più persone, l’ammontare dello stesso è ripartito in parti uguali tra i cointestatari e la garanzia dei 100.000 opera per singolo cointestatario, in gergo per “codice fiscale”, cioè che se un soggetto detiene un conto cointestato di 70.000 euro e un conto di deposito di 40.000 euro presso l’ente A, in caso di fallimento percepirà un indennizzo di 75.000 euro rivenienti dai 35.000 euro di sua competenze per il conto cointestato ed i 40.000 per il conto di deposito; se lo stesso soggetto detenesse sempre presso l’ente A invece un conto di deposito di 90.000 euro oltre al cointestato di 70.000, gli verrebbero rimborsati, in caso di fallimento solo 100.000 poiché è il limite massimo per singolo ente perdendo 25.000 del conto cointestato; nel caso in cui il conto di deposito di 90.000 fosse

(19)

19 presso l’ente B, in caso di fallimento degli enti A e B il soggetto riceverebbe in totale 125.000 euro relativi a 35.000 per la parte della cointestazione nell’istituto A e 90.000 per il conto di deposito nell’istituto B. Può essere prevista anche la compensazione di eventuali debiti del depositante verso l’ente creditizio con l’importo da rimborsare se questi sono esigibili nel momento in cui viene dichiarata l’indisponibilità del deposito dall’autorità competente e lo schema subentra nei diritti dei depositanti nei confronti dell’ente creditizio per l’importo da rimborsare godendo delle preferenze in termini di tempistica previsti dall’articolo 91 del TUB. L’articolo in questione introduce la disciplina della “depositor preference”secondo la quale, come dice la parola, in caso di crisi dell’intermediario vige il seguente ordine gerarchico di tutele previste dalla legge:

1. I depositi protetti: quelli detenuti da persone fisiche o piccole e medie imprese il cui ammontare non supera i 100 mila euro;

2. I crediti vantati dagli schemi di garanzia dei depositi per essersi surrogati nei diritti ed obblighi dei depositanti coperti in fase di liquidazione coatta dell’ente dissestato o di risoluzione avendoli rimborsati;

3. La parte dei depositi ammissibili ma superiore a 100 mila euro se detenuta da persone fisiche o piccole e medie imprese;

4. Infine gli altri crediti chirografari30.

La dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia può essere utilizzata anche per erogare prestiti ad altri sistemi di garanzia previa comunicazione all’organo di vigilanza e all’EBA e al rispettarsi delle seguenti condizioni31:

 insufficienza della dotazione finanziaria e dei contributi straordinari per adempiere agli obblighi di rimborso;

 utilizzo dei fondi presi a prestito per rimborso dei depositanti;  nessuna presenza di prestiti pregressi da restituire;

30 “La disciplina della Depositor Preference e il ruolo dei fondi di tutela dei depositanti” di Sido Bonfatti

pagg. 23 e seguenti [articoli] Crisi d’Impresa e Fallimento 19 Giugno 2017.

(20)

20  indicazione dell’importo richiesto che non può superare lo 0,5% dei depositi protetti dallo schema. Il prestito sarà concesso con l’obbligo di rimborso entro 5 anni e ad un tasso almeno pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale presso la BCE che abbiano lo stesso orizzonte temporale, inoltre i contributi raccolti dallo schema mutuante successivamente dovranno consentirgli di rimborsare il prestito nel più breve tempo possibile.

Anche in questo frangente è di fondamentale importanza garantire un’adeguata informativa nei confronti dei depositanti presenti e potenziali relativamente alle garanzie esistenti e modalità di beneficio, tant’è vero che la Direttiva 2014/49/UE ha previsto l’obbligo per gli intermediari di fornire sia in fase di apertura di un rapporto, che periodicamente almeno una volta all’anno, il “Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai Depositanti” dove vengono elencate le loro tutele32:

(21)

21 Fonte: allegato 1 Direttiva 2014/49/UE

(22)

22 1.3 Prove di stress eseguite dagli schemi

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva 2014/49/UE, “gli schemi di garanzia devono effettuare prove di stress sui loro meccanismi operativi almeno ogni 3 anni”; per effettuarle, devono entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie fornite dagli enti creditizi partecipanti ed hanno l’obbligo di custodirle rispettando i criteri di riservatezza e tutela ed utilizzarle esclusivamente per le prove stesse mantenendole per il tempo strettamente necessario.

Gli obiettivi delle prove di stress sono i seguenti33:

a) Garantire maggiore resilienza degli schemi di garanzia in ambito europeo e consentire successivamente un’analisi peer review;

b) Verificare la capacità degli schemi di rispettare gli iter operativi previsti dalle Direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE per quanto riguarda rispettivamente il rimborso dei depositanti ed i meccanismi di risoluzione;

c) Monitorare la capacità degli schemi di correggere eventuali criticità nella gestione secondo un approccio di follow-up.

Gli orientamenti per effettuare le prove di stress sono redatti dall’EBA e comprendono una fase di programmazione, una fase esecutiva ed una fase di rilevazione dei risultati e applicazione di misure correttive.

La fase di programmazione o pianificazione prevede la nomina interna allo schema di un gruppo direttivo il quale ha il compito di definire le modalità di esecuzione delle prove, le tempistiche, gli obiettivi da raggiungere, gli scenari d’intervento e le aree tematiche. Compito del gruppo direttivo è anche quello di definire i soggetti partecipanti alle varie prove di stress di modo che queste siano più realistiche possibili. Nella fase esecutiva si mettono in pratica gli indirizzi del gruppo direttivo nella fase di pianificazione ed entrano in gioco sia soggetti interni allo schema che soggetti esterni partecipanti a seconda della prova di stress e che nello scenario reale sarebbero chiamati a svolgere le azioni necessarie per portare la situazione

33“Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della Direttiva 2014/49/UE”

(23)

23 alla normalità; le prove possono essere di carattere globale (role-playing) dove viene analizzata un’area tematica in tutti gli scenari di intervento, oppure più ristrette comprendendo ad esempio solo le aree tematiche e non gli scenari di intervento; infine vi è la fase di rilevazione dei risultati ed applicazione di misure correttive, che prevede l’analisi dei risultati da parte del gruppo direttivo al fine di individuare punti di forza e di debolezza dei vari schemi a seconda del tipo di prova effettuata e mettere in pratica azioni correttive da valutare, secondo un approccio di follow-up, dopo un certo periodo di tempo riprogrammando un ulteriore prova di stress.

Per valutare efficacemente le capacità operative degli schemi devono essere analizzati i loro comportamenti nei vari scenari di intervento elencati dall’articolo 11 della Direttiva 2014/49/UE, gli scenari sono i seguenti:

1) Capacità di utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per il rimborso dei depositanti in caso di fallimento di un ente creditizio partecipante allo schema: questo test deve essere effettuato obbligatoriamente anche qualora lo schema abbia già testato i sotto elencati punti 2 e 3 e, oltre a valutare la capacità finanziaria dello schema, è un modo anche per testare la celerità nell’erogazione rispettando i tempi gradualmente più stringenti imposti dalla Direttiva 2014/49/UE; 2) Capacità di utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per l’erogazione del contributo alla risoluzione di un ente in difficoltà secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE: anche in questo caso, oltre a verificare le capacità finanziarie dello schema, l’obiettivo è quello di verificare anche la capacità di cooperazione con l’ente di risoluzione come parte integrante di questo scenario;

3) Capacità di utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte ad evitare il fallimento di un ente creditizio qualora questo modus operandi sia previsto nello statuto dello schema e quest’ultimo abbia le risorse operative e finanziarie per farvi fronte: in questo scenario, lo schema deve verificare la propria capacità di far fronte a deterioramenti della situazione finanziaria di un ente attraverso l’utilizzo tempestivo delle proprie risorse, ma anche attraverso un’individuazione tempestiva dello stato di dissesto tramite appositi indicatori di cui lo schema deve essere disposto;

(24)

24 4) Infine capacità di utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per continuare a garantire l’accesso ai depositi protetti in caso di misure di insolvenza nazionali, anche in questo caso laddove sia previsto nello statuto dello schema e quest’ultimo abbia le risorse operative e finanziarie per farvi fronte. Tutti gli istituti di credito dovrebbero far parte delle varie prove di stress in programma nel primo periodo che va dal 2017 al 2021, comprendendo anche gli intermediari di grandi dimensioni e rilevanza internazionale (GIobal Sistematically Important Institutions G-SII e Other Sistematically Important Institutions O-SII) e garantendo che gli scenari utilizzati per queste prove, siano in linea con le situazioni registratesi nei periodi di tensione 2008-2012 per gli istituti di credito e che consentano confrontabilità tra i risultati dei vari schemi, tenendo tuttavia in considerazione che l’obiettivo di questi test, è quello di verificare la resilienza, la capacità e la tempestività d’intervento degli schemi stessi in situazioni di dissesto e che quindi non hanno niente a che vedere con lo stato di salute degli enti creditizi partecipanti34.

Ulteriore elemento delle prove di stress sono le aree tematiche che riguardano 2 categorie, quella operativa e quella finanziaria35: l’area operativa ha l’obiettivo di valutare la capacità dal punto di vista

strutturale dello schema di affrontare le emergenze in termini di accesso ai dati, comunicazione con i depositanti, strumenti di pagamento e tempistiche di pagamento. L’accesso ai dati è di fondamentale importanza per garantire un inizio celere nella gestione delle emergenze, dati che nel nostro caso sono rappresentati dai file Single Costumer View (SCV) i quali vengono forniti su richiesta dagli enti creditizi e rappresentano l’ammontare dei depositi ammissibili e dei depositi protetti per singolo depositante. Viene valutata, oltre alla celerità di accesso a questi file, la loro accuratezza in termini di informazioni precise e dettagliate sulle caratteristiche dei depositanti; l’accesso ai dati della SCV è importante anche per valutare il grado di cooperazione home-host tra i sistemi di garanzia per tutte le succursali nei paesi membri, dove si valuta la celerità nel trasferimento dei file dall’intermediario allo schema di garanzia del paese ospitante, da questo allo schema di garanzia del paese di origine e la velocità di risposta di quest’ultimo con le indicazioni di come intervenire nelle situazioni di crisi; oltre all’accesso ai dati viene valutato anche il grado di

34 “Bilancio 2017 FITD”, capitolo sui progetti realizzati nel 2017 ed in corso di attuazione pagg.27 e seguenti. 35“Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della Direttiva 2014/49/UE”

(25)

25 comunicazione con i depositanti in situazioni di difficoltà, ovvero la capacità di avere recapiti precisi sia telefonici che di posta elettronica per informarli sulle azioni che verranno intraprese; infine si valuta l’adeguatezza dei mezzi di pagamento di fronte a scenari complessi di rimborso e la celerità con la quale lo schema riesce ad erogare i propri fondi soprattutto in situazioni di rimborso dei depositanti e di finanziamento della risoluzione, dove la tempistica viene calcolata nel primo caso (rimborso dei depositanti), nel tempo intercorrente tra la dichiarazione di indisponibilità di un deposito da parte di un ente creditizio e l’erogazione del rimborso e, nel secondo caso (risoluzione), nel tempo intercorrente tra la richiesta del contributo alla risoluzione da parte dell’autorità competente ed il suo rilascio da parte dello schema di garanzia.

Riferimenti bibliografici:

 “Assicurazione e garanzia dei depositi bancari nella Comunità Europea”, a cura di Francesco Parrillo, Seminario presso Università di Roma “La Sapienza” 3 Dicembre 1994.

 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 relativa ai Sistemi di Garanzia dei Depositi.

 Decreto legislativo 1° Settembre 1993, n.385 (TUB) edizione Gennaio 2018 relativamente agli artt.69-80-81 e sezione 4 sui sistemi di garanzia dei depositi: artt. dal 96 al 96-quater.4.

 FITD https://www.fitd.it/Cooperazione/Efdi  FITD https://www.fitd.it/Cooperazione/Iadi

 FITD https://www.fitd.it/Cosa_Facciamo/Garanzia_dei_depositanti

 EBA/GL/2016/04 DEL 19/10/2016 Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia ai sensi della Direttiva 2014/49/UE.

(26)

26  “Il regime speciale della risoluzione bancaria” obiettivi e strumenti di Giuseppe Boccuzzi, Cacucci

Editore Bari 2018.

 “La disciplina della depositor preference e il ruolo dei fondi di tutela dei depositanti”, di Sido Bonfatti [articoli] Crisi d’Impresa e Fallimento 19 Giugno 2017.

 “Sistemi di garanzia dei depositi” www.consilium.europa.eu/it.

 Posizione del Consiglio europeo sulla Direttiva 2014/49/UE, Bruxelles 26 Febbraio 2014.

2° Capitolo: IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (FITD)

2.1 Funzionamento ed organi

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD successivamente) è un consorzio di diritto privato tra banche istituito nel 1987. Fino al 1996, anno di recepimento nel nostro paese della Direttiva 94/19/CEE, le banche potevano scegliere se aderire o meno a questa istituzione che assumeva il carattere di volontarietà, da tale data invece, l’adesione ad un sistema di garanzia è diventata obbligatoria per tutti gli istituti di credito. Al FITD aderiscono tutte le banche che hanno la forma sociale di società per azioni (SPA) e le banche popolari, non vi aderiscono le banche di credito cooperativo (BCC) le quali però non sono esenti da copertura avendo un fondo gemello ufficialmente riconosciuto come il FITD ovvero il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) e BancoPosta il quale, prima di essere quotato in borsa, era controllato al 100% dallo stato italiano la cui partecipazione è rimasta maggioritaria anche oggi e già questo pone delle garanzie implicite di protezione Europa permettendo36.

36“Fitd, il <<forziere>> a tutela del tuo conto correte” articolo del Sole 24 Ore di Marcello Frisone del 15

Novembre 2018; la frase utilizzata nel testo “Europa permettendo”, vuole fare riferimento alle difficoltà che si incontrano a livello generale dall’interpretazione che la Commissione UE ha dato il 10 Luglio 2013 all’art.107 del Trattato sul funzionamento dell’UE, “etichettando” ogni intervento degli schemi diverso dal rimborso dei depositanti come aiuto di stato e quindi non consentito come vedremo nel seguito del lavoro.

(27)

27 La definizione di consorzio, secondo l’articolo 2602 del Codice Civile, definisce un istituto giuridico dove più enti mettono in comune conoscenze e risorse per un fine comune, che in questo caso è la tutela dei depositanti degli enti aderenti. All’atto di adesione gli enti devono versare un contributo, secondo quanto previsto dallo statuto, che andrà a far parte di un fondo consortile il quale costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello degli enti partecipanti e non può essere aggredito dai creditori di questi ultimi; il fondo da statuto ha durata fino al 31/12/2050 e successivamente l’Assemblea, in sede straordinaria, delibererà se prorogarlo o liquidarlo; la consistenza del fondo consortile è decisa dall’Assemblea la quale può deliberare su aumenti di quest’ultimo e nessuna consorziata può chiedere la divisione del patrimonio o la restituzione anche parziale della quota di sua competenza prima del suo scioglimento una volta pagati tutti i debiti37.L’unico momento in qui si potrà avere la restituzione è nel caso di recesso o esclusione della

consorziata.

Al fondo aderiscono le banche italiane autorizzate, le succursali di banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia se non aderiscono ad un sistema di protezione equivalente nel loro paese di origine almeno per quanto riguarda il livello e l’ambito di copertura e le succursali italiane di banche comunitarie, la cui adesione non è obbligatoria ma possono scegliere di aderirvi per integrare la tutela offerta dal fondo del proprio paese d’origine; inoltre il fondo può intervenire anche a favore di succursali extracomunitarie di banche italiane, qualora quest’ultime non possano aderire allo schema di garanzia del paese ospitante, con una copertura che non potrà eccedere l’importo previsto dalle leggi vigenti nel paese ospitante.

Le modalità di adesione sono differenti tra i vari intermediari38: le banche italiane e le succursali italiane di

banche extracomunitarie consegnano al fondo, oltre alla domanda di adesione:

1. Il documento di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia;

2. Un programma dettagliato sull’attività che verrà svolta.

Le succursali italiane di banche comunitarie invece allegano alla domanda di adesione:

37“Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi”, Roma Settembre 2018 dal sito www.fitd.it 38 “Regolamento sull’adesione delle banche al FITD”, Roma Luglio 2016 dal sito www.fitd.it

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28 1. L’attestato di iscrizione all’albo della Banca d’Italia di cui l’art.13 del TUB: albo a cui devono

obbligatoriamente iscriversi tutti gli enti creditizi autorizzati ad operare sul suolo nazionale;

2. Copia dello statuto o del regolamento dello schema di garanzia del paese di origine poiché l’adesione al FITD è subordinata alla presenza di un accordo bilaterale tra lo schema di garanzia di tale paese e il FITD stesso.

Decorsi 60 giorni dall’inoltro della domanda, se questa viene accettata le consorziate sono chiamate ad effettuare il primo versamento di contributi per la propria quota parte.

Durante la durata del rapporto tra FITD e consorziate, l’inter-scambio di informazioni deve essere costante infatti queste devono comunicare entro 5 giorni avvenimenti riguardanti fusioni, scissioni, accordi con altri intermediari, cessioni di aziende o rami d’azienda ed entro 2 giorni avvenimenti che abbiano a che vedere con l’avvio di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o risoluzione; infine ogni tipo di scambio deve avvenire attraverso mezzi con cui possa essere dimostrata la ricezione della controparte39.

La partecipazione al FITD pone le consorziate a specifici obblighi come ad esempio la pubblicità della partecipazione stessa nei confronti dei terzi e obblighi di contribuzione periodici in mancanza dei quali, la consorziata o la capogruppo di cui fa parte viene inizialmente richiamata dal FITD e dalla Banca d’Italia per far venir meno l’anomalia nel termine di 30 giorni trascorsi i quali, possono essere erogate sanzioni ed infine, per gli episodi più gravi, la comunicazione di esclusione con il venir meno dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria40.

Gli interventi che può effettuare il FITD riguardano41:

A. Rimborso dei depositanti di banche consorziate in caso di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dagli artt. 83 e seguenti del TUB: il rimborso si effettua su tutti i crediti

39 Artt.4-5 “Regolamento sull’adesione della banche al FITD”, Roma Luglio 2016; www.fitd.it

40 Art. 7 “Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi”, Roma Settembre 2018; www.fitd.it 41 Artt. 32 e seguenti “Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi”, Roma Settembre 2018;

www.fitd.it per quanto riguarda l’elenco degli interventi ammissibili e le tempistiche; alcuni commenti

fanno riferimento a quanto detto da Marcello Frisone nell’articolo del Sole 24 Ore del 25 Gennaio 2013 “Cos’è e come funziona il Fondo interbancario di tutela dei depositi”, e “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: che cos’è?” articolo del 27 Novembre 2017 sul sito “Affari miei”.

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29 che possono essere fatti valere nei confronti delle consorziate relativi a fondi rappresentati da conti correnti, conti di deposito, certificati deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi, buoni fruttiferi ed assegni circolari escludendo i libretti di risparmio ed i certificati di deposito al portatore, i fidi e gli strumenti finanziari di cui la definizione nell’art. 1 del TUF; non sono ammissibili al rimborso anche le carte prepagate salvo che queste non siano associate ad un IBAN poiché in questo caso vengo assimilati a conti correnti. Il rimborso dei depositi potrà avvenire nel limite di 100.000 euro per singolo depositante e per istituto di credito secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2014/49/UE recepita in Italia dal d.lgs. 30/2016; la stessa direttiva ha anche abbassato i tempi di rimborso da 20 giorni lavorativi a 7 giorni lavorativi gradualmente a partire dal 31/12/2018 come specificato nel capitolo precedente, tempi che possono prolungarsi nei seguenti casi: a) presenza di un processo pendente a carico del depositante per aver commesso reati connessi con riciclaggio di denaro fino alla pronuncia di eventuale assoluzione o proscioglimento; b) deposito soggetto a misure restrittive imposte dallo stato o da un’organizzazione internazionale; c) mancanza di movimentazione nel conto corrente o conto di deposito negli ultimi 24 mesi tenendo conto che comunque non si effettuerà nessun rimborso se questi hanno un valore inferiore a 100 euro; d) se il FITD deve attendere il ricevimento delle risorse dallo schema di garanzia del paese di origine in caso di liquidazione di un ente comunitario o extracomunitario, in questo caso il FITD si interpone tra i depositanti della banca interessata e lo schema del paese di origine; e) infine in caso di “saldi temporanei elevati” ovvero quote di depositi eccedenti i 100.000 euro sottoposti a tutela per le loro finalità sociali i quali saranno rimborsati nei successivi 6 mesi42.

Nell’azione di rimborso il fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti dell’istituto in liquidazione e questi ultimi non devono inoltrare nessuna richiesta di rimborso poiché il fondo si attiverà autonomamente rimborsando anche eventuali interessi su depositi maturati al

42Ricordiamo che tali depositi fanno riferimento a particolari eventi nella vita di un individuo come: 1)

operazioni relative al trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili adibiti ad abitazione; 2) divorzio pensionamento o scioglimento del rapporto di lavoro; 3) pagamento di prestazioni assicurative per danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

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30 momento della liquidazione ma non ancora esigibili. La procedura di rimborso si prescrive trascorsi 5 anni dall’avvio del procedimento di liquidazione salvo che non ci sia una riproposizione della domanda in ambito giudiziale o non ci sia un riconoscimento successivo da parte del FITD;

B. Interventi di cessione di attività, passività, azienda e rami d’azienda laddove sia possibile per intermediari posti in liquidazione coatta amministrativa e ci sia un risparmio di oneri rispetto al rimborso dei depositanti tenendo anche conto degli effetti che si potrebbero avere sugli altri intermediari e sul sistema in generale in caso di liquidazione di un ente in crisi;

C. Misure alternative volte ad evitare il dissesto di intermediari in difficoltà laddove non sia già stata attivata una procedura di risoluzione e si valuti la possibilità per l’intermediario di riuscire a versare contributi straordinari: all’avviarsi di questa misura ci deve essere un controllo continuo da parte del FITD sulla capacità dell’intermediario di uscire dalla situazione di crisi e di rispettare gli impegni presi con il consorzio. Questa procedura è rappresentata da concessione di finanziamenti, garanzie, crediti di firma fino anche all’acquisto di partecipazioni dell’ente in difficoltà da mantenere solo per il tempo strettamente necessario per fornire il sostegno; D. Finanziamento della risoluzione laddove l’applicazione di questa tramite la procedura del bail-in

vada ad erodere parte dei depositi protetti dei depositanti: il FITD non potrà impegnare più del 50% della propria dotazione patrimoniale complessiva per singolo intervento di risoluzione salvo diversa decisione della Banca d’Italia.

Volendo inquadrare questo ente dal punto di vista numerico possiamo dire che oggi il FITD è composto da 161 banche consorziate con l’obiettivo di proteggere una massa pari a 596,2 miliardi di euro di depositi

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Fonte: Bilancio 2018 FITD.

L’evidenza empirica dimostra che l’ammontare dei depositi protetti

anni, a parte una piccola flessione nel periodo di maggiore crisi per il nostro comparto bancario coincidente con la crisi del debito sovrano del 2011 (Figura 1).

43parte dei depositi ammissibili che beneficiano della tutela prevista dalla direttiva 2014/49/UE e che

saranno rimborsati in caso di fallimento dell’e depositante e banca.

L’evidenza empirica dimostra che l’ammontare dei depositi protetti43 è sempre cresciuta negli ultimi 10

e una piccola flessione nel periodo di maggiore crisi per il nostro comparto bancario coincidente con la crisi del debito sovrano del 2011 (Figura 1).

parte dei depositi ammissibili che beneficiano della tutela prevista dalla direttiva 2014/49/UE e che saranno rimborsati in caso di fallimento dell’ente creditizio per un totale di 100.000 euro per singolo 31 è sempre cresciuta negli ultimi 10 e una piccola flessione nel periodo di maggiore crisi per il nostro comparto bancario coincidente

parte dei depositi ammissibili che beneficiano della tutela prevista dalla direttiva 2014/49/UE e che nte creditizio per un totale di 100.000 euro per singolo

(32)

Fonte: Bilancio 2018 FITD.

Anche la massa di depositi ammissibili è sempre cresciuta negli ultimi

nonostante le ripetute crisi che soprattutto in questo range temporale hanno attanagliato il nostro sistema bancario, il conto corrente rimane lo strumento finanziario più comune nelle famiglie italiane con un aumento del 50% in termini di valore

della Figura 1 (sopra)44. Merito di questo andamento quasi costantemente in salita è proprio la presenza del

FITD che funge da deterrente non solo nei confront subire fenomeni di corse agli sportelli con diffusion

44 Tale conclusione viene raggiunta anche in base a quanto riportato nell’articolo dal titolo “Cos’è e come

funziona il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, del 23 Ottobre 2017 dal sito Confrontaconti.it Anche la massa di depositi ammissibili è sempre cresciuta negli ultimi 10 anni a dimostrazione del fatto che nonostante le ripetute crisi che soprattutto in questo range temporale hanno attanagliato il nostro sistema bancario, il conto corrente rimane lo strumento finanziario più comune nelle famiglie italiane con un del 50% in termini di valore tra Dicembre 2008 e Giugno 2018 così come evidenziato nella parte B . Merito di questo andamento quasi costantemente in salita è proprio la presenza del FITD che funge da deterrente non solo nei confronti delle banche che durante situazioni di crisi potrebbero fenomeni di corse agli sportelli con diffusione a livello di sistema di uno stato di agitazione, ma funge

Tale conclusione viene raggiunta anche in base a quanto riportato nell’articolo dal titolo “Cos’è e come funziona il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, del 23 Ottobre 2017 dal sito Confrontaconti.it

32 10 anni a dimostrazione del fatto che, nonostante le ripetute crisi che soprattutto in questo range temporale hanno attanagliato il nostro sistema bancario, il conto corrente rimane lo strumento finanziario più comune nelle famiglie italiane con un tra Dicembre 2008 e Giugno 2018 così come evidenziato nella parte B . Merito di questo andamento quasi costantemente in salita è proprio la presenza del durante situazioni di crisi potrebbero a livello di sistema di uno stato di agitazione, ma funge

Tale conclusione viene raggiunta anche in base a quanto riportato nell’articolo dal titolo “Cos’è e come funziona il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, del 23 Ottobre 2017 dal sito Confrontaconti.it

(33)

anche da assicuratore per i depositanti situazione di crisi degli intermediari.

Dal 1987 (anno di creazione) ad oggi, il FITD ha effettuato 1,25miliardi di euro (Grafico 1);

Fonte: Bilancio 2018 FITD.

Di tutti gli interventi effettuati 8 hanno fatto riferimento a cessione di attività e passività di banche consorziate in difficoltà per un totale di 743 milioni di euro, 2 hanno riguardato interventi di sostegno per un totale di 429 milioni di euro ed altri 2 hanno riguardato il rim

di euro a dimostrazione del fatto che la maggior parte degli interventi è stata effettuata nell’ottica di garantire la continuazione dell’operatività

livello sistemico45.

Vedasi grafici 2 e 3.

45 “Bilancio 2018 FITD” dal sito www.fitd.it

assicuratore per i depositanti riducendo la possibilità di non poter accede situazione di crisi degli intermediari.

Dal 1987 (anno di creazione) ad oggi, il FITD ha effettuato una serie di interventi per un totale di

ettuati 8 hanno fatto riferimento a cessione di attività e passività di banche consorziate in difficoltà per un totale di 743 milioni di euro, 2 hanno riguardato interventi di sostegno per un totale di 429 milioni di euro ed altri 2 hanno riguardato il rimborso dei depositanti per residui 77 milioni di euro a dimostrazione del fatto che la maggior parte degli interventi è stata effettuata nell’ottica di

a continuazione dell’operatività di intermediari andati in difficoltà per evitare ripercussion

dal sito www.fitd.it

33 ccedere ai propri risparmi in

interventi per un totale di

ettuati 8 hanno fatto riferimento a cessione di attività e passività di banche consorziate in difficoltà per un totale di 743 milioni di euro, 2 hanno riguardato interventi di sostegno per borso dei depositanti per residui 77 milioni di euro a dimostrazione del fatto che la maggior parte degli interventi è stata effettuata nell’ottica di di intermediari andati in difficoltà per evitare ripercussioni a

(34)

Fonte: Bilancio 2018 FITD.

Sul tema interventi è importante aggiungere che dal 2016

sono progressivamente ridotti per non rischiare di incorrere in richiami da parte della Commissione europea per la violazione delle norme sugli aiuti di stato; gli interventi sono stati effettuati

dall’ente volontario creato in seno al FITD ovvero lo Schema Volontario d’Intervento come da p successivamente.

Infine gli organi di cui è composto il FITD sono I. Assemblea

II. Consiglio

III. Comitato di gestione IV. Collegio sindacale

V. Presidente

VI. Direttore generale.

46 Artt. 10 e seguenti “Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi”, Roma Settembre 2018 dal

sito www.fitd.it

Sul tema interventi è importante aggiungere che dal 2016, gli interventi effettuati direttamente dal FITD si sono progressivamente ridotti per non rischiare di incorrere in richiami da parte della Commissione

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Infine gli organi di cui è composto il FITD sono46:

Artt. 10 e seguenti “Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi”, Roma Settembre 2018 dal 34 gli interventi effettuati direttamente dal FITD si sono progressivamente ridotti per non rischiare di incorrere in richiami da parte della Commissione uropea per la violazione delle norme sugli aiuti di stato; gli interventi sono stati effettuati in sostituzione in seno al FITD ovvero lo Schema Volontario d’Intervento come da paragrafo 2.4

(35)

35 L’Assemblea rappresenta la totalità delle banche consorziate e le sue deliberazioni obbligano tutte le banche partecipanti al FITD anche se assenti alla delibera o dissenzienti; la partecipazione non è obbligatoria in quanto una consorziata può delegarne un'altra per il voto. Qualora una consorziata sia sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa potrà partecipare all’Assemblea senza diritto di voto e tutti i suoi rappresentanti che ricoprano una posizione o nel Consiglio o nel Comitato di Gestione o nel Collegio Sindacale vengono rimossi finché lo stato di dissesto non viene superato. L’Assemblea delibera in sede ordinaria su:

1) Nomina del Presidente;

2) Nomina dei componenti del Consiglio;

3) Nomina dei componenti del Comitato di Gestione; 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

5) Compensi dei componenti del Consiglio e Collegio Sindacale; 6) Approvazione del bilancio di esercizio;

7) Quota di partecipazione al fondo consortile;

8) Sull’importo complessivo delle quote di contribuzione ordinarie a carico delle consorziate. In questa fase si delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In sede straordinaria delibera principalmente su: a) proroga della durata o scioglimento del fondo consortile;

b) modifiche dello statuto o del regolamento.

In questa fase l’Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto e le delibere sono valide se raggiungono il quorum dei 2/3 dei partecipanti.

Viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio e ogni qualvolta lo richiedano almeno 25 consorziate che rappresentino almeno il 10% dei voti complessivi; ogni consorziata ha diritto ad un voto più un voto aggiuntivo per ogni centomillesimo di quota di partecipazione proporzionale calcolata dal rapporto tra depositi coperti della consorziata all’ultima rilevazione disponibile e totale dei depositi coperti del FITD: qualora il rapporto raggiunga un valore pari al

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36 60% di un quoziente pieno allora alla consorziata viene dato un ulteriore voto e così via per ogni raggiungimento del 60% di questo quoziente pieno.

Il Consiglio è composto dal Presidente, 23 consiglieri nominati in base alla quota di base contributiva di cui il meccanismo previsto per l’Assemblea ed infine il presidente dell’ABI come membro di diritto: compiti del Consiglio sono quelli di deliberare, su parere del Comitato di Gestione, sulle domande di adesione al FITD e sulle procedure di esclusione, sugli interventi alternativi per il sostegno di consorziate in difficoltà, sul piano di accumulo delle risorse disponibili al fine del raggiungimento del livello obiettivo e sui contributi straordinari che devono eventualmente versare le consorziate. Ogni consigliere, qualora sia discusso un argomento per cui ci sia un conflitto di interessi deve darne comunicazione e astenersi dal partecipare. Il Comitato di Gestione, composto dal Presidente, il Vice Presidente e 6 consiglieri, ha il compito di proporre al Consiglio le linee di investimento delle risorse disponibili, assiste il Consiglio nella formulazione di pareri in termini di adesione di nuove consorziate o di esclusione e delibera sull’erogazione del contributo in caso di risoluzione di una consorziata, in caso di rimborso dei depositanti a fronte di una liquidazione coatta amministrativa e di interventi che prevedono cessione di attività, passività, aziende o rami d’azienda. Al Presidente spetta la rappresentanza sociale del FITD nei confronti dei terzi anche in giudizio, inoltre convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio ed il Comitato di Gestione.

Il Collegio Sindacale presiede le riunioni di Assemblea, Consiglio e Comitato di Gestione e vigila sul rispetto dell’operato non solo dal punto di vista contabile ma anche che sia conforme allo Statuto e alla legge in generale.

Infine al Direttore Generale spetta la possibilità di utilizzare la firma sociale per gli atti di sua competenza, funge da braccio operativo per le decisioni prese dal Consiglio e Comitato di Gestione e assume il ruolo di capo del personale.

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