Fonte: Bilancio 2018 FGD
3.3 Due ulteriori Fondi nel mondo cooperativo: il Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) ed il Fondo Temporaneo
Anche nel credito cooperativo, così come nel settore bancario tradizionale, è divenuto necessario creare ulteriori organismi di tutela e volontari in seguito alla rigida interpretazione dell’art.107 del TFUE da parte della Commissione europea sull’operatività degli Schemi come visto precedentemente.
Il primo ente fu il Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) creato nel 2008 con l’obiettivo di affiancare il FGD nella gestione delle crisi degli intermediari in difficoltà curando soprattutto la parte preventiva di essa insieme alla liquidità e solvibilità delle banche aderenti; è un fondo ad adesione volontaria che ha iniziato la propria operatività nel 2011 dopo l’approvazione da parte della Banca d’Italia con una dotazione iniziale di
112“Bilancio 2017 FDG” capitolo 3 “Il nuovo profilo istituzionale del Fondo e il suo adeguamento
organizzativo nel contesto dell’Unione Bancaria e della Riforma del Credito Cooperativo” pagg. 17 e seguenti dal sito www.fgd.bcc.it
113“Bilancio 2018 FDG” paragrafo 1.2 “La situazione del Sistema delle BCC” pagg. 13 e seguenti dal sito
www.fgd.bcc.it
79 40 milioni di euro115 e a cui è stata affidata la gestione del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
credito cooperativo (FGO)116. Dalla partecipazione a tale Fondo i vantaggi sono sia per le banche stesse che
per i loro clienti117: per quanto riguarda le banche, il Fondo fu creato in un periodo in cui le nuove regole di
allora di Basilea 2, consentivano la ponderazione nulla per le esposizioni di bilancio verso le altre banche consorziate al FGI e tale regola voleva consentire anche alle banche di credito cooperativo, tendenzialmente di piccole dimensioni, di godere di questo vantaggio che viene riconosciuto nei gruppi bancari tradizionali tra gli aderenti continuando però a garantire l’autonomia delle bcc partecipanti; ulteriore vantaggio per queste ultime è la possibilità di poter utilizzare rating di sistema che vengono dati al gruppo di intermediari partecipanti al FGI e che sono maggiori rispetto ai rating stand-alone delle singole bcc, da poter spendere all’esterno ad esempio per l’aggiudicazione di fondi da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI); i vantaggi per i correntisti invece riguardano indubbiamente la loro maggiore tutela essendo presenti due Schemi di garanzia a tutela dei loro depositi.
Il secondo organismo invece, è il Fondo Temporaneo istituito con la riforma del credito cooperativo (legge n.49 dell’8 Aprile 2016) ad adesione obbligatoria per intervenire nei confronti delle bcc che sarebbero potute entrare in crisi in un momento molto delicato per il settore bancario italiano, ( appena sei mesi prima vi era stata la risoluzione delle quattro banche dell’Italia centrale) ma soprattutto per promuovere la razionalizzazione delle bcc al fine di creare istituti più solidi e prepararli all’ingresso nelle capogruppo che si sarebbero create facendo in modo che potessero rispettare le nuove regole in tema di vigilanza imposte dalla BCE118. L’introduzione di questo Fondo è avvenuta poiché c’era il timore che, essendo abbastanza
lunghi i tempi di perfezionamento della riforma delle bcc, molte banche sarebbero potute andare in crisi nel frattempo ed il FGD e FGI non sarebbero stati sufficienti ad intervenire.
115 “Credito Cooperativo: nasce il Fondo di Garanzia Istituzionale. Tutela “globale” per il risparmiatore
cliente delle BCC” articolo su www.creditocooperativo.it del 25 Luglio 2008.
116 Fondo istituito nel 2004 con l’obiettivo di fornire una protezione a favore degli obbligazionisti delle bcc
e casse rurali partecipanti; è un organismo di carattere volontario dove le consorziate si tutelano vicendevolmente acquistando le obbligazioni dell’istituto partecipante in default.
117 “Il fondo di garanzia istituzionale delle BCC-CRR” di Nicola Rinaldi.
118 “Bcc, il nuovo fondo per le crisi parte con 400 milioni” articolo di Laura Serafini sul Il Sole 24 Ore dell’8
80 L’aggettivo “temporaneo” gli è stato dato poiché la durata di tale organismo è prevista fino a che l’ultima bcc non sia confluita in un gruppo bancario cooperativo che la nuova riforma prevede si formi ed al momento dell’adesione, tutti gli impegni in essere verranno trasferiti alla capogruppo ed il Fondo cesserà di esistere; con l’adesione a tale ente viene rilasciata automaticamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria119.
Il Fondo interviene nei confronti delle consorziate attraverso forme di sostegno dei meccanismi di concentrazione che possono anche riguardare vere e proprie sottoscrizioni di strumenti finanziari o rilascio di garanzie qualora tali interventi siano necessari per il consolidamento degli istituti. Le risorse necessarie per realizzare gli interventi vengono fornite dalle banche aderenti su chiamata in misura massima allo 0,2% della dotazione annuale fornita al Fondo; a sua volta l’ammontare massimo di questa per anno solare è pari allo 0,1 per mille del loro attivo di bilancio120.
Per quanto riguarda le consorziate che beneficiano degli interventi, è previsto l’obbligo da parte delle bcc della Federazione Locale di appartenenza di partecipare all’intervento nella misura minima del 25% del suo ammontare ed ogni singolo intervento deve essere corredato da un apposito piano industriale redatto dalla richiedente che ne giustifichi mezzi e modalità.
Gli interventi vengono deliberati dal Comitato di Gestione che insieme all’Assemblea ed al Collegio Sindacale formano gli organi del Fondo: all’Assemblea partecipano tutte le banche consorziate rappresentate dal proprio legale rappresentante con voto capitario più un ulteriore voto per ogni centomillesimo di risorse che esse mettono a disposizione del Fondo, l’organo delibera su nomina e compensi dei membri del Comitato di Gestione e Collegio Sindacale, sull’approvazione del bilancio ed in sede straordinaria sulla modifica dello statuto; è validamente costituita quando è presente la maggioranza delle consorziate che possono concedere delega o ad altra consorziata o alla Federazione Locale di appartenenza e vota a maggioranza dei presenti; il Comitato di Gestione è composto da 5 a 9 membri nominati dall’Assemblea a cui spetta la gestione del Fondo, infatti propone il bilancio e la relazione all’Assemblea per l’approvazione, propone modifiche dello statuto, verifica che ogni singolo intervento sia
119 “Statuto del Fondo temporaneo delle BCC” dal sito www.fondotemporaneo.bcc.it 120 “Statuto del Fondo temporaneo delle BCC art.4” dal sito www.fondotemporaneo.bcc.it
81 corredato da apposito piano industriale e delibera sull’ammissione ed esclusione delle consorziate. Dura in carica 2 esercizi e nomina il Presidente e Vice Presidente del Fondo a cui spetta la rappresentanza dello stesso anche in giudizio; infine l’ultimo organo è il Collegio Sindacale a cui come di consueto spettano compiti di controllo non solo contabili ma anche di rispetto dello statuto del Fondo da parte delle consorziate ed ha la possibilità di partecipare all’Assemblea ed alle riunioni del Comitato di Gestione ma senza diritto di voto.