• Non ci sono risultati.

dotati di capitale da parte del Fondo di Risoluzione con il compito di svolgere solo l’operatività essenziale e garantire l’accesso ai depositi; le sofferenze invece, sono state trasferite ad un apposito

veicolo la Rev Gestione crediti spa, priva della licenza per lo svolgimento dell’attività bancaria con l’obiettivo di cederli sul mercato ed ottenerne la massima remunerazione. La procedura transitoria si è

57 “Il regime speciale della risoluzione bancaria” di Giuseppe Boccuzzi paragrafo 5.2.3.1 “La prima

50 conclusa nel Gennaio 2017 con l’acquisto di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Marche e CariChieti da parte di UBI Banca e CariFerrara da parte di BPER Banca58.

Il legislatore, con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori retail azzerati da questa procedura all’epoca nuova per la gestione delle crisi bancarie, ha deciso di istituire il Fondo di Solidarietà affidandone la gestione e l’alimentazione al FITD attraverso contributi provenienti dalle banche aderenti ed ha previsto due modalità alternative per ottenere il rimborso: la procedura d’indennizzo forfettario introdotta con la legge 119 del 30 Giugno 2016 e la procedura arbitrale introdotta invece a Giugno 2017.

Prima di esplicarne le caratteristiche distintive, è importante precisare che il legislatore ha volutamente optato per un’introduzione separata delle due procedure infatti, il termine per aderire all’indennizzo forfettario era stato fissato al 31 Maggio 2017 e questo perché si voleva evitare che i risparmiatori potessero aderire ad entrambe le procedure. L’obiettivo invece era concentrarsi sulla celerità degli indennizzi per i retail come classe maggiormente colpita dai dissesti senza sottostare alle lungaggini della procedura arbitrale59.

Alla procedura di indennizzo forfettario potevano aderire l’investitore, inteso come persona fisica o imprenditore individuale anche agricolo ed i suoi successori mortis causa, che aveva acquistato gli strumenti finanziari subordinati antecedentemente alla data del 12 Giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE della Bank Recovery and Resolution Directive, la Direttiva 2014/59/UE) in base ad un rapporto negoziale diretto con la banca emittente e che li detenevano alla data di risoluzione dei quattro istituti dell’Italia centrale ovvero il 22 Novembre201560; la legge 15 del 17 Febbraio 2017 estese

la categoria dei soggetti che potevano aderire anche al coniuge dell’investitore o convivente more uxorio ed ai suoi parenti entro il secondo grado che detenessero gli strumenti finanziari al momento della risoluzione a seguito di trasferimento per atto inter vivos a titolo oneroso o gratuito.

58“Il regime speciale della risoluzione bancaria” di Giuseppe Boccuzzi paragrafo 5.2.3.1 “La prima esperienza

italiana di risoluzione bancaria” pagg. 197 e seguenti.

59“Il regime speciale della risoluzione bancaria” di Giuseppe Boccuzzi paragrafo 5.2.3.2 “Un provvedimento

particolare di tutela: la costituzione del Fondo di Solidarietà per l’indennizzo degli investitori in strumenti finanziari subordinati” pagg. 200 e seguenti.

60 Questa è la definizione di investitore contenuta nell’art.8 comma 1 lettera a) del decreto legge 59/2017

51 Per quanto riguarda le caratteristiche reddituali e patrimoniali per poter aderire a tale forma di ristoro, doveva essere dimostrato di avere un reddito ai fini Irpef nel 2014 inferiore od uguale a 35.000€ ed un patrimonio mobiliare di massimo 100.000€ escludendo gli strumenti subordinati delle banche risolte. La domanda di rimborso poteva essere fatta entro il 31 Maggio 2017 direttamente nella sezione dedicata sul sito del FITD oppure mandando una lettera raccomandata A/R; le informazioni da fornire all’ente erano61:

 nome, codice fiscale e domicilio del soggetto acquirente;

 caratteristiche dello strumento finanziario acquistato, codice ISIN, prezzo di acquisto e quantità allegando una copia dell’ordine di compravendita ed istituto di credito emittente;  codice iban dove effettuare l’eventuale rimborso;

 nel caso di richiesta da parte di successori mortis causa, coniuge, convivente more uxorio o parenti entro il secondo grado dell’investitore, tutta la documentazione comprovante i precedenti status come stato di famiglia, attestato di matrimonio, certificato di morte o autodichiarazioni e documentazioni a corredo del trasferimento tra vivi in caso di decesso dell’investitore tenendo conto delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

Il calcolo dell’indennizzo forfettario viene fatto direttamente dal FITD ed è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti al netto di tutti gli oneri accessori rientranti nella compravendita e della differenza, se positiva, tra il rendimento dello strumento e quello di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente62.

L’operatività del Fondo di Solidarietà si è appesantita dal 25 Giugno 2017, data dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e

61 “Regolamento del Fondo di Solidarietà, procedura per l’indennizzo forfettario” dal sito www.fitd.it

aggiornamento del 10 Agosto 2017 pagg. 9 e seguenti.

62 “Bilancio 2017 FITD” paragrafo 1.9 “La gestione del Fondo di Solidarietà” pagg. 54 e seguenti e

“Regolamento del Fondo di Solidarietà, procedura per l’indennizzo forfettario” aggiornamento del 10 Agosto 2017 entrambi dal sito www.fitd.it

52 Veneto Banca Spa, avendo previsto il legislatore di estendere la procedura di indennizzo forfettario e quella arbitrale anche ai risparmiatori azzerati di questi due istituti63.

Per la procedura di indennizzo forfettario in questo frangente, valgono gli stessi soggetti legittimati e le stesse soglie patrimoniali per accedervi previsti per le quattro banche dell’Italia centrale cambiando però la data di possedimento degli strumenti che doveva combaciare con quella di liquidazione coatta delle due popolari ed inoltre, Banca Intesa Sanpaolo in qualità di acquirente dei due istituti veneti, ha previsto di integrare del 20% la quota dell’80% di indennizzo prevista per legge consentendo un rimborso integrale dei risparmiatori64; i termini di presentazione della domanda per i possessori dei titoli delle banche venete sono

scaduti il 30 Settembre 2017.

L’attività d’indennizzo forfettario per i possessori dei titoli delle quattro banche risolte ad oggi si è conclusa e sono pervenute al fondo in totale 16.038 domande di rimborso di cui ne sono state liquidate 15.396 per un totale di 180,6 milioni di euro65, la maggior parte delle domande provenivano dai risparmiatori di Banca

Etruria e del Lazio (52%) seguita da CariFerrara (31%) e gli assegni erogati dal FITD sono stati per l’80% dei casi inferiori a20.000€ con solo un caso di assegno maggiore a 500.00€ a dimostrazione del fatto che la pratica d’indennizzo forfettario era principalmente rivolta a fornire un ristoro pari all’80% verso i piccoli risparmiatori retailazzerati66; le cose cambiano leggermente laddove andiamo ad analizzare la situazione

delle banche venete infatti, sono pervenute al FITD 8.504 domande di rimborso per il 97% da parte di risparmiatori della Popolare di Vicenza e ad oggi ne sono state liquidate 2.183 per un totale di quasi 9 milioni di euro67; degno di nota è il fatto che i rigetti delle istanze sono molto più alti per le venete a

differenza degli istituti dell’Italia centrale poiché le prime, hanno collocato in maniera minore i propri

63 Legge 121 del 31 Luglio 2017 che ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro

degli investitori in strumenti subordinati emessi dalle due venete.

64“Bilancio 2017 FITD” paragrafo 1.9 “La gestione del Fondo di Solidarietà” pagg. 54 e seguenti dal sito

www.fitd.it

65“Bilancio 2017 FITD” paragrafo 1.9 “La gestione del Fondo di Solidarietà” pagg. 54 e seguenti dal sito

www.fitd.it

66 “Stop domande rimborsi 4 banche, già liquidati 110 mln” Il Sole 24 Ore 2 Giugno 2017. 67 “Bilancio 2018 FITD” paragrafo “La gestione del Fondo di Solidarietà” dal sito www.fitd.it

53 prodotti direttamente ma si sono avvalsi di enti istituzionali facendo venir meno il requisito necessario del rapporto negoziale diretto con l’intermediario68.

Per quanto riguarda la procedura arbitrale69, introdotta da Giugno 2017 per le quattro banche dell’Italia

centrale e successivamente estesa alle venete, prevedeva una domanda di rimborso da effettuarsi verso un collegio arbitrale composto da tre membri, il presidente del collegio nella persona del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e da altri due membri nominati uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri e l’altro dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Potevano rivolgersi al collegio coloro che avevano acquistato gli strumenti subordinati successivamente al 12 Giugno 2014 o anche coloro che volevano scommettere su un indennizzo al 100% qualora fosse stata dimostrata la mancanza di correttezza, diligenza e trasparenza da parte dell’intermediario nel proporre gli strumenti finanziari azzerati; il collegio, trascorsi 120 giorni dalla domanda avvenuta tramite la consegna di tutta la documentazione prevista per la procedura di indennizzo pronuncia il lodo determinando se vi è stata la violazione da parte degli intermediari e l’ammontare del rimborso. Ad oggi, il collegio ha liquidato circa 27,5 milioni di euro relativia 835 richieste su un totale di 1.695 istanze presentate come si può vedere dal grafico successivo:

68 “Banche: 300 risparmiatori rimborsati grazie al ricorso all’arbitro ANAC” articolo di Camillo Cipriani del 5

Agosto 2018 su Firenze Post.

69 “Il regime speciale della risoluzione bancaria” di Giuseppe Boccuzzi Cacucci Editore Bari 2018 pagg. 202 e