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4° Capitolo: Lo Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi (EDIS)

4.1 Iter originario di creazione dello Schema

L’idea di creazione di uno Schema Europeo di Assicurazioni dei Depositi (European Deposits Insurance Scheme, EDIS) nasce nel 2012 dopo che l’allora presidente della Commissione Europea Herman Van Rompuy, presentò la prima proposta per l’instaurazione di un mercato integrato bancario europeo per

83 uscire dalle crisi del debito sovrano che avevano coinvolto molti stati nel 2011121. Tale unione bancaria

doveva essere caratterizzata da 3 pilastri122: il primo fa riferimento ad un Meccanismo di Vigilanza Unica

(Single Supervisory Mechanism, SSM) sulle banche che dal 2014, per 130 istituti di grandi dimensione nell’UE, viene svolta dalla Banca Centrale Europea la quale ha la possibilità di trasferire a sé la vigilanza anche sugli intermediari di piccole dimensioni che viene ancora svolta dalle Banche Centrali Nazionali; il secondo pilastro è il Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism, SRM) con l’obiettivo di far sì che le crisi degli intermediari vengano gestite in maniera unitaria con regole uguali per tutti nell’UE e con fondi comuni confluiti nel Fondo Unico di Risoluzione gestito dal Comitato Unico di Risoluzione, evitando che in situazioni di crisi si ricorra a pratiche di bail-out, cioè di salvataggio degli intermediari in difficoltà con risorse pubbliche; tale sistema è operativo dal 2016 anche se attualmente non esiste ancora un Fondo di Risoluzione Unico a livello europeo ma esistono vari fondi nazionali che stanno raccogliendo risorse gradualmente al fine di farle convergere entro il 2024 nel Fondo Unico; infine il terzo pilastro è un sistema123 di assicurazione dei depositi comune come naturale completamento di un mercato unico

bancario dove già la vigilanza ed i sistemi di risoluzione sono stati sottratti al controllo dei singoli stati membri. Tale sistema è necessario, oltre che per completare l’unificazione del mercato bancario europeo, soprattutto per far venir meno il collegamento tra banche possessori di titoli pubblici e nazioni emittenti il quale è stato responsabile del circolo vizioso creatosi nel 2010/2011 con la crisi dei debiti sovrani in alcuni paesi europei124; l’obiettivo è anche quello di assicurare un meccanismo di protezione uniforme per i

depositanti nell’UE basato su regole uguali per tutti evitando trasferimenti di risorse nei momenti di

121 “Briefing tematico: L’Unione Bancaria dell’UE” articolo di Federico Maria Ferrara su ECONOMIA-

EUVISIONS del 27 Marzo 2017.

122 “Bilancio 2017 FITD” paragrafo 1.1 “Il contesto di riferimento” pagg. 14 e seguenti dal sito www.fitd.it 123 I termini “Schema” e “Sistema” verranno utilizzati in questo capitolo come sinonimi rappresentativi dello

stesso ente così come effettuato dalla normativa.

124 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” paragrafo 3.2 “Perché l’UE dovrebbe agire?” pagg. 6 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

84 difficoltà tra intermediari e stati percepiti come maggiormente rischiosi verso quelli più solidi, trasferimenti che peggiorano ancora di più le situazioni di intermediari in dissesto125.

L’iter originario di creazione dell’EDIS previsto nel 2015 dalla “Relazione dei Cinque Presidenti126”,

comprendeva tre impostazioni differenti in base alle quali tale sistema avrebbe dovuto operare nel tempo, partendo da un sistema di riassicurazione per un periodo di tre anni (2017-2020), un sistema di coassicurazione per quattro anni (2020-2024) e a regime un sistema di assicurazione vera e propria a completamento di un definitivo passaggio dei compiti dagli schemi nazionali ad uno comune europeo. All’EDIS potevano aderire solo gli Schemi che rispettavano i dettami della Direttiva 2014/49/UE in termini di contributi da raccogliere periodicamente e di impegno nel mettere in pratica azioni per recuperare le risorse erogate finanziando i dissesti di intermediari e questo per evitare situazioni di azzardo morale in caso di negligenza da parte degli schemi nazionali127. A livello normativo le caratteristiche dell’EDIS sono

state inserite nel regolamento 806/2014 riguardante il Meccanismo di Risoluzione Unico che è stato novellato introducendo una parte relativa alla creazione dello Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi; tale scelta è stata fatta sia per garantire un’armonizzazione massima certa dato che il regolamento entra immediatamente negli ordinamenti giuridici degli stati membri senza bisogno di recepimenti che avrebbero potuto modificarne l’impostazione originaria, sia perché la gestione dell’EDIS e dei suoi fondi è stata affidata al Fondo Unico di Risoluzione. A livello di costi per gli intermediari europei, non sono previsti incrementi oltre a quelli che vengono sostenuti attualmente poiché è previsto che i contributi in favore dell’EDIS siano quelli che vengono già versati agli Schemi nazionali i quali

125 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” paragrafo 1 “Contesto della proposta” pagg. 2 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

126 Relazione del Luglio 2015 dal titolo “Completing Europe’s economic and monetary union” che descrive

un programma per realizzare e rafforzare un’unione economica e monetaria europea elaborata dai Presidenti della Commissione europea, dell’Eurogruppo, del Vertice europeo, della BCE e del Parlamento europeo.

127 “Il regime speciale della risoluzione bancaria, obiettivi e strumenti” capitolo 7 pagg.372 e seguenti,

85 progressivamente li trasferiranno all’EDIS stesso che li farà confluire in un Fondo Unico europeo (Deposits Insurance Fund, DIF) sempre amministrato dal Comitato Unico di Risoluzione128.

Durante il periodo di riassicurazione, l’EDIS può essere chiamato in causa per coprire ammanchi di liquidità degli Schemi nazionali sia in fase di rimborso dei depositanti che di finanziamento della risoluzione ed infine per coprire l’eccesso di perdita a cui eventualmente possono andare incontro gli Schemi stessi una volta conclusi gli iter di rimborso o di risoluzione; in questa prima fase però, l’intervento dell’EDIS si ferma al 20% sia dell’ammanco di liquidità nei due tipi di interventi che del 20% dell’eventuale eccesso di perdita finale129: in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente, l’ammanco di liquidità di uno Schema

nazionale è dato dalla differenza tra l’ammontare dei depositi coperti (depositi ammissibili entro 100 mila euro da rimborsare per legge) l’ammontare dei contributi ordinari che lo Schema avrebbe dovuto detenere in caso di regolare raccolta secondo quanto previsto dalle norme europee ed i contributi straordinari di cui lo Schema può entrare in possesso entro tre giorni dal verificarsi dell’evento130. Nel finanziamento della

risoluzione invece, l’ammanco di liquidità è dato dalla differenza tra l’ammontare da erogare deciso dall’autorità di risoluzione e l’ammontare dei contributi ordinari che lo Schema avrebbe dovuto raccogliere secondo il suo iter operativo; in questo caso non vengono considerati i contributi straordinari poiché, come prescritto dalla Direttiva 2014/49/UE, gli Schemi possono attingervi solo in caso di rimborso dei depositanti. Come detto precedentemente, in tale sistema l’EDIS interverrà solo finanziando il 20% dell’ammanco di liquidità obbligando gli Schemi a far fronte al residuo attraverso strumenti alternativi di finanziamento. Per quanto riguarda l’eccesso di perdita di uno Schema, anche qui viene replicata la stessa percentuale degli interventi precedenti calcolata differentemente a seconda che si faccia riferimento a casi di rimborso dei depositanti o di finanziamento della risoluzione; nel primo si calcolerà la differenza tra totale rimborsato ai depositanti ed:

128 “La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione Bancaria Europea” Intervento di Stefano De Polis

c/o Università Sapienza di Roma del 27 Aprile 2016.

129 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” parte II bis Titolo I “Fasi dell’EDIS” pagg. 33 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

130 Tale orizzonte temporale è il giusto compromesso di tempo trovato dal legislatore tra il verificarsi

86 a. ciò che lo Schema è stato in grado di recuperare subentrando nei diritti dei depositanti per quanto riguarda il riparto della liquidazione secondo quanto previsto dall’art 91 del TUB come specificato nel capitolo 2;

b. i contributi ordinari raccolti durante il periodo di liquidazione; c. i contributi straordinari raccolti sempre durante lo stesso periodo.

Per quanto riguarda il finanziamento della risoluzione la differenza è calcolata invece sottraendo dall’importo da erogare per farvi fronte, l’importo dei contributi ordinari raccolti durante l’orizzonte temporale che caratterizza lo svolgimento del suo iter. La copertura del 20% dell’eccesso di perdita in entrambi i casi viene calcolata sottraendola dall’importo che lo Schema nazionale deve eventualmente rimborsare per aver usufruito di sostegno in fase di rimborso dei depositanti o di finanziamento della risoluzione.

Trascorsi i tre anni, il sistema europeo di riassicurazione dovrebbe trasformarsi in un sistema europeo di coassicurazione per una durata di quattro anni (2020-2024) in base al quale, gli ammanchi di liquidità degli Schemi nazionali in caso di rimborso dei depositanti o di finanziamento della risoluzione e la copertura dell’eventuale perdita in questo caso, verranno coperti dal primo euro fino ad un massimo sempre del 20% di tali importi il primo anno di copertura, il 40% il secondo anno, il 60% il terzo anno e l’80% il quarto anno: si parla di perdita e non più di eccesso di perdita proprio perché qui l’intervento dell’EDIS si ha subito fino ad un massimo del 20% il primo anno senza aspettare che lo Schema abbia esaurito le proprie risorse131. In

caso di rimborso dei depositanti il fabbisogno di liquidità sarà pari all’importo totale dei depositi coperti dell’ente in dissesto e nel primo anno di operatività dell’EDIS come sistema di coassicurazione, tale importo sarà coperto al 20%, percentuale che poi passa al 40% il secondo anno, 60% il terzo anno ed 80% il quarto anno; per quanto riguarda invece il caso di finanziamento della risoluzione, anche qui l’ammanco di liquidità verrà calcolato in base al contributo da versare deciso dall’autorità di risoluzione, il cui 20% il primo anno sarà a carico dell’EDIS, il secondo anno il 40% e così via fino all’80% del quarto anno; stesso

131“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE 806/2014 al fine

di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi” parte II bis Titolo I “Fasi dell’EDIS” pagg. 33 e seguenti; Strasburgo 24 Novembre 2015.

ragionamento anche in termini percentuali per la copertura d

rimborso dei depositanti, l’EDIS coprirà il primo anno il 20% dell’importo rimborsato ai depositanti diminuito di quanto lo Schema è riuscito a raccogliere nel procedime

diritti dei depositanti, percentuale di copertura che passa al 40% il secondo anno fino all’80% il quarto anno. L’arrivo a tal punto aprirà la strada per un passaggio ad un vero e proprio sistema europeo di assicurazioni dal 2024 il quale contribuirà in toto alle richieste degli Schemi nazionali

riguarda gli ammanchi di liquidità che alla perdita degli stessi.

Il grafico successivo mostra come dovrebbe svilupparsi nel tempo l’intero iter.

Grafico 14 - Evolution of EDIS funds compared to the funds of a partecipating DGS