ution of EDIS funds compared to the funds of a partecipating DGS
4.3 Gli ostacoli incontrati durante il percorso di realizzazione e le correzioni proposte
Le caratteristiche dello Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi (EDIS) così come previste dalla modifica del Regolamento 806/2014 e dalla relazione dei “cinque presidenti” del Luglio 2015, hanno
138 “Parere della BCE del 20 Aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi”, dal sito della BCE.
92 incontrato subito delle frizioni da parte dell’allora Ministro delle Finanze tedesco Wolfang Schauble il quale, insieme ai colleghi di Austria e Finlandia, sostenevano che prima di parlare di qualsiasi meccanismo di mutualizzazione delle risorse bisognasse fare maggiori sforzi in termini di riduzione dei rischi soprattutto per quanto riguarda i paesi dell’Europa meridionale come Italia, Spagna, Grecia e Portogallo dove l’ammontare di crediti deteriorati nei bilanci bancari è superiore rispetto agli altri139; veniva contestato
anche lo strumento legislativo utilizzato per l’introduzione dell’EDIS ovvero il regolamento, ritenendo che un provvedimento così importante doveva essere preso attraverso un accordo intergovernativo, come era stato per il Fondo Unico di Risoluzione, dove fosse necessario un parere favorevole all’unanimità ed infine, che un sistema comune di protezione dei depositi non fosse elemento necessario per completare la creazione di un mercato bancario unico europeo140; di contro, i ministri di paesi dell’Europa meridionale
come l’allora nostro Ministro Padoan, ritenevano che l’introduzione dell’EDIS fosse un elemento imprescindibile per completare la creazione dell’Unione bancaria europea e che già una sua introduzione scaglionata come prevista dal Regolamento 806/2014 divisa temporalmente in fasi di riassicurazione, coassicurazione ed assicurazione completa fosse sufficiente a garantire una graduale riduzione dei rischi prima di una mutualizzazione delle risorse.
Anche l’intervento effettuato dalla Commissione europea l’11 Ottobre 2017 sembra quasi uscito dalla penna dell’ex Ministro delle finanze tedesco rappresentando un grande dietro-front rispetto al Regolamento 806/2014 ed alla relazione dei 5 presidenti in materia141: in tale enunciato, la Commissione
sostiene la necessità di mettere in pratica meccanismi più rafforzati di riduzione dei rischi prima di mettere in comune risorse finanziarie onde evitarne il trasferimenti da sistemi più solidi a quelli più deboli e quindi rischiare di incentivare comportamenti di azzardo morale ma non solo, viene rivista anche l’impostazione originaria dell’EDIS prevedendo che lo stesso non si sviluppi più in tre diverse fasi ma in due: una fase di
139 “Assicurazione europea dei depositi: indietro tutta” articolo di Angelo Baglioni del 13 Ottobre 2017 su La
voce.info
140 “Sistema europeo di assicurazione dei depositi e completamento dell’Unione bancaria” documentazione
per le Commissioni del Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati del 29 Gennaio 2016 pagg. 21 e seguenti.
141 “Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla BCE, al Comitato Economico e Sociale europeo
e al Comitato delle Regioni sul completamento dell’Unione bancaria” (COM 2017, 592 final) Bruxelles 11 Ottobre 2017 pagg. 10 e seguenti.
93 riassicurazione della durata di tre anni (2019-2021) dove l’EDIS coprirebbe solo percentuali crescenti di ammanchi di liquidità degli SGD nazionali i quali, prima di rivolgersi a quest’ultimo, devono aver esaurito le proprie risorse; le percentuali saranno il 30% il primo anno, il 60% il secondo ed il 90% il terzo, senza però intervenire per coprire le perdite o eccesso di perdite le quali rimarrebbero in capo agli Schemi stessi; la seconda fase, ovvero quella di coassicurazione, sarebbe introdotta solo in caso in cui, attraverso scrupolosi controlli ed un’Asset Quality Review, venga dimostrata un’effettiva riduzione dei crediti deteriorati e dei rischi in generale da parte di tutti gli intermediari proprio per garantire che i problemi provenienti dal passato vengano risolti prima di mettere in comune risorse; nella fase di coassicurazione oltre al finanziamento degli ammanchi di liquidità verrebbe garantita anche la copertura delle perdite da parte degli SGD con una percentuale del 30% il primo anno da incrementarsi gradualmente.
Ad oggi la questione rimane ancora sospesa sul tavolo delle istituzioni europee anche a causa del termine del mandato dell’attuale Commissione; sicuramente la mancata attuazione di uno Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi lascia incompleta l’Unione bancaria dato che i vantaggi che abbiamo per quanto riguarda un mercato dei capitali ampliamente integrato a livello europeo, si potrebbero avere anche a livello bancario e le crisi che così violentemente hanno colpito i nostri intermediari in questi anni portandoli a sopportare enormi sacrifici per uscirne, verrebbero affrontate più velocemente e in maniera meno indolore se esistesse tale Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi; la nascitura Commissione dovrà riprendere in mano la questione anche per quanto riguarda la soluzione del problema del rapporto tra EDIS e SGD nazionali secondo il principio di proporzionalità, ovvero che nonostante la sua introduzione, gli eventuali interventi verso intermediari di piccole dimensioni dovrebbero comunque continuare ad essere effettuati da parte degli Schemi nazionali come enti più vicini agli stessi e quindi maggiormente in grado di intervenire meglio e più celermente; altra questione non meno importante da superare, riguarda il contrasto esistente tra l’interpretazione della Commissione europea relativamente all’art.107 del TFUE fatta nel Luglio 2013 e la Direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda i possibili interventi alternativi al rimborso da parte degli SGD non contemplati invece dal Trattato poiché considerati come aiuti di Stato, tale contraddizione si ripresenta anche sull’operato dell’EDIS per cui ne è previsto il ricorso solo in fase di
94 rimborso dei depositanti o di finanziamento della risoluzione facendo venir meno tutta l’altra gamma di interventi introdotti dalla Direttiva; questa limitazione, che non si ritrova negli Schemi di garanzia d’oltreoceano come ad esempio quelli statunitensi e canadesi, dovrà essere superata per garantire un effettivo distaccamento con gli enti pubblici ai quali gli Schemi necessariamente finiranno per rivolgersi soprattutto in caso di crisi di intermediari di grande dimensioni non potendo sostenere da soli un eventuale rimborso dei depositanti, mentre la possibilità di esercitare alcuni interventi alternativi comporterebbe un minore esborso da parte loro rendendoli più autonomi142.
Bibliografia:
“Relazione e Bilancio 2018 del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD)”; “Assicurazione europea dei depositi: indietro tutta”, di Angelo Baglioni da La voce.info del 13
Ottobre 2017;
“Briefing tematico: L’Unione Bancaria dell’Ue”, ECONOMIA-EUVISIONS di Federico Maria Ferrara del 29 Marzo 2017;
“Relazione e Bilancio 2017 del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)”; “Sistema europeo di assicurazione dei depositi e completamento dell’Unione bancaria”,
documentazioni per le Commissioni di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati del 29 Gennaio 2016;
“La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione Bancaria Europea”, intervento di Stefano De Polis c/o Università degli Studi di Roma La Sapienza del 27 Aprile 2016;
142 “Il regime speciale della risoluzione bancaria, obiettivi e strumenti” cap. 8 paragrafo 9 “ L’Unione
bancaria: la mancata attuazione dell’ EDIS” pagg. 400 e seguenti di Giuseppe Boccuzzi Cacucci Editore Bari 2018.
95 “Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul completamento dell’Unione bancaria”, Bruxelles 11 Ottobre 2017;
“Il regime speciale della risoluzione bancaria” obiettivi e strumenti di Giuseppe Boccuzzi, Cacucci Editore Bari 2018;
“Progetto di relazione sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento Ue 806/2014 al fine di istituire un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi”, relatore Eshter de Lange 4 Novembre 2016;
“Sistemi di garanzia dei depositi, obiettivi principali”, www.consilium.europa.eu/it;
“Il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi” articolo dell’avv. Barbara Bandiera del 19 Gennaio 2016 Studio Legale RCC; “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi”, COM(2015) 586 final Strasburgo 24 Novembre 2015;
“Parere della BCE del 20 Aprile 2016 sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (EU) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (CON/2016/26) dal sito della BCE.
Conclusioni
Abbiamo visto che la presenza di schemi di garanzia dei depositi accresce la fiducia nei confronti dei risparmiatori depositanti sia nel mondo bancario tradizionale che in quello cooperativo caratterizzati da un costante incremento dei depositi ammissibili e dei depositi protetti negli ultimi 20 anni; tutto questo
96 nonostante per legge, il livello di risorse che questi schemi devono arrivare a detenere entro il 3 Luglio 2024 sia “solo” lo 0,8% dei depositi protetti, percentuale che risulterebbe difficile e parecchio sconveniente incrementare poiché significherebbe chiedere agli intermediari ulteriori sacrifici in termini di accantonamento di risorse che poi si rispecchierebbero in fenomeni di credit crunch nei confronti dell’economia reale. L’operatività di tali schemi si è sempre più sviluppata nel tempo di modo da non far perdere ma anzi aumentare la fiducia nei confronti del sistema bancario, che è stata messa a dura prova dal susseguirsi di crisi che si sono avute dal 2007 in poi sia a livello internazionale che nazionale. A livello domestico abbiamo visto che gli interventi di sostegno erogati dallo Schema Volontario in seno al FITD a causa della restrittiva interpretazione della normativa europea sugli aiuti di stato da parte della Commissione europea il 30 Luglio 2013, ha comunque permesso il salvataggio prima della Cassa di Risparmio di Rimini, CariFerrara e Cassa di Risparmio di San Miniato con un ammontare di risorse erogato pari complessivamente a 795 milioni di euro per “preparare” i tre istituti ad essere acquisiti da Crèdit Agricole Cariparma e questo ha evitato un esborso di risorse preventivate in 2,7 miliardi di euro nel caso si fosse proceduto alla liquidazione coatta o risoluzione di questi istituti; poi l’intervento nei confronti di banca Carige sottoscrivendo il bond subordinato da 318 milioni di euro pronto ad essere convertito in azioni qualora l’aumento di capitale da 400 milioni non fosse andato a buon fine (come così è avvenuto), ha permesso una mancata erogazione di circa 9,5 miliardi di euro al sistema bancario nel caso in cui l’istituto ligure, che è di medie dimensioni, fosse stato fatto fallire. Tutti questi interventi susseguiti nel tempo dimostrano l’importanza dell’operato e della presenza di questi schemi di garanzia nonostante i paletti imposti alla loro operatività da parte della Commissione europea la quale, al momento, risulta maggiormente interessata al rispetto di meccanismi concorrenziali piuttosto che a garantire una stabilità economico-finanziaria che la possibilità di effettuare interventi alternativi volti a prevenire le crisi di intermediari garantirebbe.
Altro fattore rilevante per la stabilità e fiducia nei confronti del sistema bancario è la disciplina della depositor preference la quale, come rappresentato dall’art.91 del Tub, pone i depositi protetti (quelli fino a 100 mila euro) sotto una duplice protezione: non solo quella derivante dalla presenza degli schemi stessi
97 ma anche quella di essere privilegiati rispetto a tutti gli altri crediti chirografari e gli altri depositi presso un intermediario.
Il buon lavoro svolto a livello nazionale con gli esempi delineati precedentemente, potrebbe essere ulteriormente migliorato in termini di risorse disponibili per gli schemi e soprattutto di fiducia per i depositanti se riuscirà l’obiettivo di creare uno Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi (EDIS); compito della nascitura Commissione dovrebbe essere quello di riprendere il lavoro svolto fino ad adesso e soprattutto far venir meno la convinzione di alcuni Stati che la creazione di tale schema non sia prioritaria se non dopo un’effettiva riduzione dei rischi in essere presso i vari sistemi bancari nazionali, scusa che sembra post-porre all’infinito la sua creazione ritardando il verificarsi di benefici di cui l’Unione Europea necessita in una fase delicata come questa per la sua continuazione.