gli assegni in questo frangente sono più cospicui
indennizzo forfettario proprio perché i rimborsi avvengono al 100% vedere dal grafico sopra sono, in termi
richieste complessive pervenute e, in termini di ammontare di rimborsi invece, è in testa Banca Marche a dimostrazione di una maggiore negligenza nel suo operato di promozione e collocame
subordinati che poi sono stati azzerati.
quattro banche né per le venete poiché il Governo di Giuseppe Conte, come uno dei suoi primi atti pubblici, ha incontrato il fondo vittime delle banche valutando insieme alle associazioni dei consumatori di estendere il risarcimento anche agli azionisti azzerati, pratica per la quale si prevede la necessità di ul fondi per almeno 100 milioni di euro da avere a disposizione
70 Grafico preso dall’articolo del Sole 24 Ore del 23 Novembre 2018 “Banche fallite, rimborsati 232 milioni”
di Ivan Cimmarusti e Antonio Criscione.
71 “Altri 23 milioni di “ristori” per i bond bancari: ma il governo vuole fare di più, anche per gli azionisti”
articolo di Andrea Greco su “La Repubblica” del 5 Agosto 2019.
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gli assegni in questo frangente sono più cospicui, quasi 33 mila euro di media, rispetto alla procedura di indennizzo forfettario proprio perché i rimborsi avvengono al 100%; i maggiori istituti coinvolti come si può sono, in termini di numero di richieste, la banca dell’Etruria e del Lazio con 840 richieste complessive pervenute e, in termini di ammontare di rimborsi invece, è in testa Banca Marche a dimostrazione di una maggiore negligenza nel suo operato di promozione e collocame
subordinati che poi sono stati azzerati. Tuttavia l’attività del collegio non è ancora terminata né per le quattro banche né per le venete poiché il Governo di Giuseppe Conte, come uno dei suoi primi atti pubblici, o vittime delle banche valutando insieme alle associazioni dei consumatori di estendere il risarcimento anche agli azionisti azzerati, pratica per la quale si prevede la necessità di ul fondi per almeno 100 milioni di euro da avere a disposizione71.
Grafico preso dall’articolo del Sole 24 Ore del 23 Novembre 2018 “Banche fallite, rimborsati 232 milioni” i e Antonio Criscione.
“Altri 23 milioni di “ristori” per i bond bancari: ma il governo vuole fare di più, anche per gli azionisti” articolo di Andrea Greco su “La Repubblica” del 5 Agosto 2019.
54 rispetto alla procedura di ; i maggiori istituti coinvolti come si può ni di numero di richieste, la banca dell’Etruria e del Lazio con 840 richieste complessive pervenute e, in termini di ammontare di rimborsi invece, è in testa Banca Marche a dimostrazione di una maggiore negligenza nel suo operato di promozione e collocamento degli strumenti uttavia l’attività del collegio non è ancora terminata né per le quattro banche né per le venete poiché il Governo di Giuseppe Conte, come uno dei suoi primi atti pubblici, o vittime delle banche valutando insieme alle associazioni dei consumatori di estendere il risarcimento anche agli azionisti azzerati, pratica per la quale si prevede la necessità di ulteriori
Grafico preso dall’articolo del Sole 24 Ore del 23 Novembre 2018 “Banche fallite, rimborsati 232 milioni” “Altri 23 milioni di “ristori” per i bond bancari: ma il governo vuole fare di più, anche per gli azionisti”
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2.4 Un ulteriore strumento per gestire le situazioni di crisi: lo Schema Volontario
d’Intervento
Lo Schema Volontario d’Intervento è stato introdotto con delibera dell’assemblea straordinaria delle banche consorziate al FITD in data 26 Novembre 2015 successivamente alla pronuncia, da parte della Commissione europea, sull’irregolarità dell’intervento effettuato dal FITD nei confronti della Cassa di Risparmio di Teramo (Tercas) nel 201472.
Il motivo della sua introduzione si può riscontrare nella presenza di una contraddizione, tutt’ora esistente, tra la Direttiva 2014/49/UE e l’interpretazione che la Commissione europea ha dato all’art.10773 del
Trattato sul funzionamento dell’UE nel Luglio 2013: la Direttiva ha ampliato l’attività che può essere svolta dagli schemi di garanzia dei depositi introducendo, oltre al rimborso dei depositanti, anche interventi alternativi volti ad evitare lo stato di dissesto o rischio di dissesto mentre invece l’interpretazione della Commissione sull’articolo precedente, dice che sostanzialmente ogni intervento diverso dal rimborso diretto dei depositanti è considerato aiuto di stato da parte dello schema e quindi proibito; da questo possiamo notare che ad oggi l’interesse maggiore per il legislatore europeo è quello di garantire parità di trattamento all’interno dell’unione, anche se può andare a scapito di stabilità e celerità di intervento in situazioni di crisi come garantirebbero interventi alternativi alla liquidazione coatta amministrativa a sostegno di un intermediario in difficoltà74.
Lo Schema è disciplinato dal Titolo II dello statuto del FITD introdotto nel 2018 per una migliore regolamentazione della sua operatività ed è definito come associazione non riconosciuta formata da intermediari, che decidono di aderirvi volontariamente con l’obiettivo di erogare prestazioni a banche
72 L’intervento a favore di Tercas, prevedeva un contributo da 265 milioni di euro per coprire il deficit
patrimoniale che venne erogato dal FITD in data 7 Luglio 2014 dopo l’autorizzazione concessa dalla Banca d’Italia.
73In particolare di tale articolo ci interessa il 1° comma che recita: “Salvo deroghe contemplate dai trattati,
sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
56 verso le quali siano state attivate misure di intervento precoce (e sia stato introdotto il meccanismo del burden sharing attraverso la conversione degli strumenti dicapitale in CET 1), oper superare il loro stato di dissesto o rischio di dissesto al fine di garantire la stabilità del sistema bancario75. La durata prevista è
fissata al 31/12/2025 e per il suo funzionamento si avvale delle strutture, presidente, direttore generale e collegio sindacale del FITD; sono organi autonomi dello Schema invece la propria assemblea e il consiglio di gestione che fanno sì che lo stesso possa essere considerato come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto al FITD. Anche a livello patrimoniale c’è autonomia, infatti non esiste una dotazione precostituita come nel FITD ma l’assemblea delibera di volta in volta l’ammontare delle risorse necessarie per ogni intervento che le banche aderenti dovranno versare secondo un meccanismo a chiamata ex-post.
Ad oggi aderiscono allo Schema 130 intermediari che rappresentano l’80% delle banche aderenti al FITD e il 95% dei depositi protetti76; essendo un ente che svolge attività mutualistica al pari del Fondo, sono previsti
sia il recesso che l’esclusione degli aderenti: il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con lettera di preavviso inviata allo Schema due mesi prima; per quanto riguarda l’esclusione, questa viene decisa dal consiglio di gestione e deliberata dall’assemblea delle aderenti ma è prevista anche automaticamente qualora una banca esprima il suo voto negativo per due volte consecutive a delibere su interventi successivamente approvati77.
L’introduzione del Titolo II dello statuto ha fortemente ampliato l’operatività dello Schema tant’è che oggi esso può svolgere i seguenti interventi:
erogazione di finanziamenti; rilascio di garanzie;
sottoscrizione di partecipazioni;
cessioni di attività, passività, aziende e rami d’azienda.
75 “Statuto e Regolamento sul Funzionamento degli Organi” Titolo II pagg. 49 e seguenti dal sito www.fitd.it 76 “Relazione e Rendiconto dello Schema volontario d’intervento” paragrafo 1.1 “La disciplina dello Schema
volontario d’intervento nel Titolo II dello Statuto: la riforma del 2018, pagg. 9 e seguenti.
Per quanto riguarda la sottoscrizione di partecipazioni, vi è il divieto da parte dello Schema di assumere il controllo della banca partecipata salvo autorizzazione rilasciata dalla BCE.
Le delibere sugli interventi vengono effettuate dall’assemblea alla quale ogni banca può esprimere voto più un ulteriore voto per ogni centomillesimo di quota proporzionale di base
meccanismo di calcolo per l’assemblea del FITD; per la validità delle almeno il 50% delle consorziate al FITD che
invece relative alla modifica del Titolo II è necessaria la presenza dei 2/3 delle consorziate delle risorse viene deciso nelle deliber
direttamente proporzionale ai depositi protetti che possiede. Dal 2015 ad oggi lo Schema ha effettuat