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L’ammissione dei crediti con riserva

Le eccezioni alla disciplina generale Le deroghe alla improcedibilità Procedimenti che proseguono

1. Le sentenze di merito pronunciate prima della dichiarazione di fallimento non ancora passate in

1.2 L’ammissione dei crediti con riserva

I crediti assistiti da sentenza non passata in giudicato,

pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, sono

ammessi con riserva ai sensi dell'art. 96 della Legge

Fallimentare.

Suddetto articolo recita “Il giudice delegato, con decreto

succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

108 http://www.filodiritto.com/articoli/2009/01/il-creditore-puo-proseguire-lazione-

revocatoria-ordinaria-dopo-il-sopravvenuto-fallimento-del-debitore-in-caso-di- inerzia-del-curatore/

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Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

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Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”.

L’art 96 comma 3, norma di carattere eccezionale ed

insuscettibile di applicazione analogica, deve considerarsi

inopponibile al fallimento per cui il creditore opposto deve

partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di

ammissione al passivo.

Pare opportuno, prima di procedere nella disamina della

questione oggetto di studio, evidenziare che, mentre con

l’ammissione del credito al passivo il creditore ha diritto di

partecipare al riparto, con l’ammissione con riserva, viceversa,

vi è solo una valutazione positiva del credito che consente

l’accantonamento delle quote di spettanza nelle ripartizioni

dell’attivo.

L’ammissione provvisoria con riserva si prefigge di tutelare il

diritto all’accantonamento delle quote spettanti in sede di

riparto109 e il diritto di voto nel concordato fallimentare. Sul

113 punto preme evidenziare che l’ammissione con riserva produce

solo gli effetti previsti dalla legge110.

In merito a ciò si ricorda la sentenza del Tribunale Napoli Nord

del 13 aprile 2016 cui massima enuncia “L’ammissione del credito

con riserva, prevista dall’articolo 96 legge fall., ha natura cautelare e consente al giudice di provvedere in tal senso in relazione a situazioni sottratte al controllo del creditore, il quale, durante il tempo necessario alla realizzazione della condizione, della definizione del giudizio ovvero dell’acquisizione del documento (la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente), vede in tal modo tutelata la propria posizione grazie alla formazione di quote di accantonamento in vista di riparti parziali e del riparto finale. Il provvedimento di ammissione del credito con riserva differisce dalla definitiva decisione sullo stesso che, ai sensi dell’articolo 113-bis legge fall., viene adottata una volta che si sia verificato l’evento che ha imposto l’apposizione della riserva; l’opposizione allo stato passivo ai sensi dell’articolo 98 legge fall. potrà quindi essere esperita

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esclusivamente verso il secondo provvedimento e non certo contro il primo”111.

A completamento preme analizzare l’ipotesi delineata dall’art 97

della Legge Fallimentare.

L’articolo, sostituito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

con legge 17 dicembre 2012, n. 221 enuncia “Il curatore,

immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda”.

La disciplina ora esposta si ricollega inevitabilmente alla

procedura insita nell’art 98 L. Fallimentare la cui trattazione

integrale viene omessa in detta sede. A scopo meramente

informativo si ricorda che a seguito della novella legislativa del

2006, il procedimento delle impugnazioni del decreto di

esecutività dello stato passivo è stato profondamente innovato.

In particolare, si è scelto di abbandonare il rito a cognizione

ordinaria in favore, invece, di un modello di giudizio camerale.

111 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15300.pdf con nota di Franco

115 In relazione all’ammissione del credito con riserva si possono

verificare due situazioni.

In primis è espressamente riconosciuta al curatore la facoltà di

poter promuovere il giudizio di impugnazione nel caso in cui

voglia opporsi all’ammissione del credito con riserva.

Ove, invece, il curatore si dichiari favorevole all’ammissione,

non proponga o prosegua impugnazione, ovvero presti

acquiescenza alla sentenza pronunciata dal giudice di prime

cure o speciale, il giudice delegato dovrà ammettere il credito, in

via definitiva, al passivo.

La Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 525 del 14 gennaio

2016 ha enunciato il principio secondo cui “Il decreto di

esecutorietà dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di riparto di escludere il credito già ammesso al concorso ove il curatore faccia valere il fatto estintivo sopravvenuto all'ammissione”112.

Precisamente la Corte si è pronunciata enunciando “..è principio

costante che i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti,

112 Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14071 - pubb. 28/01/2016 con nota di Franco

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vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare di ogni questione relativa all'esistenza del credito, validità, ed efficacia del titolo da cui deriva ed all'esistenza delle eventuali cause di prelazione; che in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti ed all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo, che pertanto va azionata nella forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 1. f., restando altrimenti preclusa, nè può essere fatta valere in sede di osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 1 f. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto”113.

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