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Il curatore come terzo e come parte Il ruolo del curatore alla luce della lettera della normativa

La posizione del curatore rispetto agli atti del fallito e sua legittimazione come sostituto coattivamente

2. Il curatore come terzo e come parte Il ruolo del curatore alla luce della lettera della normativa

L’art 31 L. Fall.75 individua il curatore fallimentare quale organo

del fallimento cui spetta l’amministrazione del patrimonio

fallimentare e che compie tutte le operazioni della procedura

sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei

creditori.

La Legge Fallimentare dedica tredici articoli al curatore

descrivendone, minuziosamente, le sue attribuzioni e

individuandone, espressamente, la qualità di pubblico ufficiale

nell’esercizio delle proprie azioni76.

La Commissione tributaria di Varese, con sentenza n.113 del 29

75 Art 31 L. Fall “Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e

compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento”

76 Art 30 L.Fall “Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è

71 ottobre 2013 ha stabilito un principio di diritto secondo il quale

“In tema di legittimazione processuale di un soggetto incorso in una

procedura concorsuale, con riferimento all’art 43 legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale attiva e passiva in merito ai beni e ai diritti assoggettati a spossessamento ed in sua vece è il curatore fallimentare che sta in giudizio per quanto attiene a tutte le controversie, tale curatore si sostituisce al soggetto sottoposto a procedura fallimentare nei giudizi già promossi ante procedura e provvede a promuovere quelli tendenti al recupero della massa attiva del fallimento”.

In merito a ciò preme precisare che, il curatore, può assumere

veste di terzo e di parte.

La Cassazione con sentenza n. 8914 del 2003 ha stabilito che il

curatore è terzo quando rappresenta gli interesse della

collettività dei creditori ed è invece parte quando subentra nella

medesima posizione del fallito facendone valere i diritti77.

77 Per una dettagliata trattazione si richiamano le seguenti sentenze; Cass. n.

8143/98, n. 9685/04, n. 18059/04, con riguardo all'azione per l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento; Cass. n. 3020/08, con riguardo all'azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto di interesse dall'imprenditore successivamente fallito; Cass. n. 27510/08, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito

72 Il curatore si colloca quindi nella posizione di terzo quando fa

valere, ad esempio, una pretesa espropriativa, od ancora,

quando resiste in giudizio ed impugna un atto simulato78 od un

atto pregiudizievole ai creditori79.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 febbraio 2013, n.

4213, ha enunciato il principio secondo il quale “Nei confronti del

creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati nell’art. 2704 cod. civ. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. La rilevazione di ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti

78 Art 1416 Codice Civile “La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai

creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato”.

79 Art 64 Legge Fallimentare “Sono privi di effetto, rispetto ai creditori, se compiuti

dal fallito nei due anni anteriori la dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento al dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

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per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione del detto adempimento”.

Le Sezioni Unite, all’esito del procedimento, giungono ad

affermare che nei confronti del creditore che propone istanza di

ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo

preteso credito, il curatore è terzo e non è parte80.

Quando invece, il curatore, esercita diritti ed azioni compresi nel

fallimento si sostituisce al debitore fallito e si colloca nella sua

stessa posizione. A titolo esemplificativo, si denota la situazione

ove il curatore fa valere contro i terzi pretese reali od ancora

quando fa valere contro un terzo pretese creditorie81.

A tal proposito preme ricordare una pronuncia della Corte di

Cassazione, la quale, con sentenza n.9297 del 08 giugno 2012 ha

precisato che “..allorché il curatore agisca in giudizio per ottenere la

risoluzione di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, facendo valere l'inadempimento della controparte contrattuale all'obbligo di pagamento del prezzo, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si gioverebbe del

80 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/02/le-sezioni-

unite--sulla-posizione-del-curatore-del-fallimento.php

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risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può avvalersi della prova testimoniale e per presunzioni per dimostrare la simulazione della quietanza di pagamento del prezzo, contenuta nel contratto della cui risoluzione si tratta”.