La riassunzione dei processi interrotti quale conseguenza della estinzione del fallimento
2. L’istituto della riassunzione: un onere totalmente a carico della parte
Volendo in detta sede individuare i soggetti che debbono avere
conoscenza effettiva, dobbiamo anzitutto precisare che,
trattandosi di fallimento, non c’è dubbio che il fallito ne abbia
conoscenza più di tutti dato che la sentenza di fallimento è a lui
direttamente notificata. Perciò, qualora il fallito sia interessato
alla riassunzione del processo il dies a quo coinciderà con
l’evento interruttivo. Medesima sorte spetta per le parti del
processo esitato col fallimento.
Il problema si pone, invece, per le parti del processo estranee al
fallimento per cui il termine decorre dalla conoscenza dello
stesso142.
141 Aliberti, Commentario breve alla legge fallimentare, V edizione, Padova, 2009 142 Maffei, Aliberti, Commentario alla legge fallimentare, Padova, 2013
142 Tale problematica si riflette inevitabilmente sulla possibile
interruzione ed estinzione del processo143.
Il terzo comma dell’art 43 della Legge Fallimentare, aggiunto
con il Decreto Legislativo 5/2006, induce a ritenere che
nell’ipotesi di fallimento l’interruzione sia automatica e possa
essere dichiarata d’ufficio dal giudice. Una volta che il processo
è interrotto deve essere proseguito o riassunto, pena l’estinzione
ex art 305 c.p.c. La prosecuzione è posta in essere da chi
subentra nella posizione della parte venuta meno mentre la
riassunzione è onere dell’altra parte che vi provvede con
citazione144.
La riassunzione deve avvenire entro tre mesi, sei mesi per i
giudizi instaurati prima dell’emanazione della legge 69/2009,
che decorrono da quando la parte, interessata alla prosecuzione,
ne ha conoscenza legale145; vale a dire, nel caso del fallimento,
della data di conoscenza dell’effetto interruttivo.
143 Vella, La legge fallimentare. Commentario teorico pratico, a cura di Ferro,
Padova, 2007
144 Tedeschi, Manuale del nuovo Diritto Fallimentare, Padova, Cedam, 2006 145 In merito alla conoscenza legale si invita alla lettura di C. Cost. 159/1971
143 In merito a ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17 del 21
gennaio 2010146 ha precisato che “..il rimettente ritiene necessario
sollevare questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra indicati ed in riferimento ai parametri costituzionali richiamati, dell’art. 305 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi del novellato art. 43, terzo comma, della legge fallimentare, l’interruzione del processo, a seguito del fallimento di una delle parti, opera automaticamente, a prescindere dalla dichiarazione in udienza o dalla notifica che ne faccia il procuratore della parte fallita, e deve essere rilevata d’ufficio, provocando il decorso del termine semestrale per la prosecuzione o riassunzione, in difetto delle quali il processo si estingue, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ. La disposizione impugnata, dunque, se applicata al caso contemplato dall’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare, ad avviso del rimettente si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto introduce una disparità di trattamento tra l’impresa fallita e gli eventuali creditori che abbiano partecipato alla fase prefallimentare, da un lato, e la parte in causa nel processo interrotto, che invece a tale fase non abbia partecipato, dall’altro; inoltre, viola gli artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., in quanto soltanto la parte
146 Per una lettura si rimanda a C. Cost.21/1/2010 n. 17, in Fallimento, 2010, con
144
dichiarata fallita e le altre parti che hanno partecipato alla fase prefallimentare possono attivarsi nel termine legale per riassumere il processo, mentre l’altra parte «vede decorrere questo termine senza che sia a conoscenza della verificazione del fatto interruttivo»; pertanto soltanto la parte, che non ha avuto notizia della dichiarazione di fallimento, subisce gli effetti del decorso del termine per la riassunzione del processo e, quindi, la sanzione dell’estinzione del giudizio senza che le sia addebitabile alcuna colpevole inerzia”.
Successivamente, la corte di Cassazione, con sentenza del 7
marzo 2013 n. 5650, ha sostenuto che il termine per la
riassunzione del processo interrotto a causa dell’apertura del
fallimento di una delle parti decorre dalla data della conoscenza
effettiva e legale che dell’evento interruttivo ha avuto la parte
interessata alla prosecuzione, con la conseguenza il termine per
la riassunzione decorre dalla data in cui il curatore medesimo ha
avuto conoscenza legale dell’evento.
In merito alla conoscenza il Tribunale di Milano, con sentenza
del 28 marzo 2014, ha precisato che l’evento interruttivo “..debba
intendersi in senso processualcivilistico con riferimento alla data nella quale l’intervenuto fallimento sia stato portato a conoscenza della parte
145
ad opera della controparte a mezzo di dichiarazione in udienza ovvero di atto notificato”. Altre corti, quale la Corte di Appello di Torino,
31 dicembre 2012, hanno invece rilevato che l’evento debba
essere “...venuto in forma legale a conoscenza del soggetto interessato
alla riassunzione…”.
A conclusione preme ricordare che il Tribunale di Brescia,
sezione Breno, con ordinanza del 20 giugno 2012 ha negato
valore di conoscenza legale ed effettiva della comunicazione
scritta inviata dal curatore fallimentare ad una delle parti. Nel
caso in esame il curatore aveva inviato l’avviso di cui all’art 92
della Legge Fallimentare a tutti i creditori, incluso un creditore
che partecipava al processo poi interrotto per fallimento della
parte, ed interessato alla sua prosecuzione. Il curatore aveva
scelto l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il giudice non ha ritenuto sufficientemente raggiunta la prova
dell’effettiva conoscenza o conoscibilità dell’evento con la
conseguenza che il termine trimestrale della prosecuzione del
146 all’estinzione del processo e che aveva sollevato l’eccezione di
improcedibilità dello stesso per decadenza del termine147.
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Ringraziamenti
Eccomi giunta a questo traguardo, tanto sperato quanto voluto! Una sorta di “riscatto” per me.
Sono passati cinque anni da quando decisi di iscrivermi a Giurisprudenza.
L’idea era nata in me durante le ore del Prof. Merola. Durante le sue lezioni lo studio era diretto alla disamina, puntuale e concisa, degli articoli. Ripeteva sempre che lo studio è cosa seria e lo studio del diritto ancora di più.
Nonostante le prime titubanze decisi di iscrivermi a Giurisprudenza. Durante questi cinque anni ho affrontato ogni giorno di lezione ed ogni esame con il sorriso. Naturalmente ogni percorso universitario presenta momenti felici e momenti oscuri.
Posso, inizialmente, ricordare i momenti felici. Il primo esame universitario, ovviamente, non si scorda mai. Ricordo ancora di aver deciso di sostenere Storia del Diritto Romano pensando, e forse sperando, di poterlo passare subito. Così fu e la gioia è ancora oggi indescrivibile. A seguire ho affrontato lo studio del Diritto Privato: un ramo affascinante quanto difficile. Nello stesso anno conobbi A. M.; A.F., M.M., colleghi, compagni, amici.
I mesi passavano ed io ero già al secondo anno. Il passaggio dal corso B al corso A fu per me difficile. Perdere il mio gruppo e trovarmi in un
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corso nuovo, da sola, non fu cosa semplice. Nonostante questo una persona si avvicinò molto a me G.C. che ringrazio.
Il momento buio, poc’anzi ricordato, si verificò. La morte di un persona a me cara, di una nonna, non mi lasciò indifferente. Riprendere lo studio fu cosa difficile. Devo a lei il primo e più grande ringraziamento. Per la forza e la grinta che ha saputo donarmi.
Inaspettatamente ero al terzo anno. Lo studio procedeva ed io ero felice dei miei traguardi. Di questa tranquillità devo anche ringraziare G.P., per essermi stato vicino ed aver sopportato i miei sbalzi d’umore. Al quarto anno intrapresi lo studio del Diritto Ecclesiastico. Qui conobbi S.E. ormai amica e compagna di studio. Lo stesso anno presi una decisione che, ad oggi, posso dire essere stata fondamentale: seguire il corso di Diritto Fallimentare.
Durante le lezioni conobbi A.J.P. A lui devo un sentito ringraziamento perché con il suo sostegno e supporto morale mi ha permesso di raggiungere questo traguardo.
In questo percorso ho conosciuto tantissime persone con le quali mi sono confrontata e relazionata. A tutti questi dedico un
ringraziamento.
Infine rendo grazie alla mia famiglia, in particolare mia madre, che ha contribuito alla mia serenità e stabilità supportandomi
quotidianamente.
Un ringraziamento e una dedica anche a mia zia scomparsa recentemente.
In conclusione desidero esprimere riconoscenza al Chiarissimo
Professor Claudio Cecchella, relatore di questa tesi, per la disponibilità e cortesia dimostratemi e per l’aiuto fornitomi durante la stesura.