La improcedibilità dei procedimenti instaurati dai creditori quale regola generale ed effetto di una
1. Il Codice del Commercio del
procedibilità 3.Tesi sulla improcedibilità 4.La posizione della Giurisprudenza di legittimità
1. Il Codice del Commercio del 1882
Prima dell'emanazione del codice civile la disciplina delle
attività commerciali ruotava attorno alla figura del
commerciante. Per tale ragione il Codice di Commercio del 1882
individuava, nella definizione di commerciante, tutte le attività
commerciali e quelle direttamente rivolte alla produzione.
A tal proposito, l’art 683 del Codice del Commercio enunciava
“Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni
commerciali è in stato di fallimento”.
Già a fine 800 quindi si ravvisava nell’insolvenza, rectius nella
cessazione dei pagamenti, una sorta di inadempimento.84 Per
79 tale ragione l’espressione “stato di cessazione dei pagamenti” fu
intesa dai primi commentatori come mera sommatoria di
inadempimenti.
Il testo in esame, però, non si occupava in modo specifico degli
effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti. Erano
infatti poche norme a disciplinare, in modo compiuto, gli effetti
che derivavano dal fallimento.
A tal proposito preme ricordare l’art 805 che dettava una
particolare disciplina in caso di fallimento del compratore di
merci. In tale ipotesi, infatti, era attribuita al venditore la facoltà
di ritenere le merci al fine di soddisfare il proprio credito.
Successivamente la materia è stata disciplinata in una apposita
sezione dedicata denominata “Effetti del fallimento sui rapporti
giuridici preesistenti” dalla Legge Fallimentare del 1942.
Il testo trasformava la figura del commerciante sostituendola
con quella dall’imprenditore. La disciplina, però, risultava
frammentaria e insufficiente poiché, alcuni rapporti, non erano
disciplinati nella Legge Fallimentare ma nel Codice Civile o in
80 Sulla scorta di ciò nel 2002 il Governo istituì una commissione di
studi, c.d. Commissione Trevisanato, conferendole l’incarico di
predisporre un testo di legge-delega allo scopo di attuare una
riforma organica della Legge Fallimentare.
Il progetto in esame prevedeva la sospensione dei rapporti
pendenti e attribuiva una facoltà di scelta, per il curatore, di
subentrare o recedere dai rapporti patrimoniali in essere alla
data del fallimento.
Nel dicembre del 2004, il Governo propose un testo di parziale
riforma della vigente legge fallimentare, che rispetto a quello
originario presentato nel 2002, introduceva l’articolo 72-bis85,
sugli effetti del fallimento sui finanziamenti ad uno specifico
affare, l’articolo 72-ter86, sulla locazione finanziaria, e un articolo
85 Di seguito si riporta il testo dell’art 72 bis “In caso di situazione di crisi del
costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto”. Il testo, come da riforma del 2007, oggi sancisce “I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto”.
86 Art 72 ter con riforma del 2006 “Il fallimento della società determina lo
scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
81
83-bis87 sulla sospensione del rapporto con la facoltà di scelta del
curatore fra esecuzione e scioglimento dei rapporti.
Si giunge quindi alla Legge 80/2005 che rivede
complessivamente l’intera normativa e, in seguito, al D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 134 che introduce l’art. 169-bis dedicato alla
disciplina dei contratti in corso di esecuzione nell’ambito del
concordato preventivo88.
Infine la legge 132/2015, di conversione del Decreto Legge
83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015, ha apportato non
poche modifiche alla Legge Fallimentare.
Tra le modifiche ricordiamo, in questa sede, l’articolo 43
relativamente ai rapporti processuali, l’art. 64 in merito alla
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447- decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile”.
87 Art 83 bis con riforma del 2006 “Se il contratto in cui è contenuta una clausola
compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.”
82 sorte degli atti a titolo gratuito e gli artt. 169 e 169-bis
relativamente ai contratti pendenti nel concordato preventivo.
A conclusione dell’escursus preme precisare che con la recente
riforma sono stati introdotti due nuovi articoli: il 163-bis,
relativamente alle offerte concorrenti e il 182-septies in merito
agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e
convenzione di moratoria.