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L’ampliamento dei poteri cognitori del g.a L’estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione d

Il problema di definire la sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione

definitiva imponeva di fornire una soluzione anche ad un altro quesito, vale a dire se la cognizione

del contratto rientrasse nell’ambito della giurisdizione ordinaria, ovvero amministrativa.

Difatti, a seconda della tesi che si accoglieva sul piano sostanziale e, dunque, della natura del vizio

che si riteneva inficiasse il contratto, dal punto di vista processuale vi erano diverse implicazioni

riguardo all’organo giudiziario da adire

588

.

All’annoso dibattito che aveva coinvolto non solo la dottrina

589

, ma anche i massimi organi

giurisdizionali quali la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, pone fine l’art. 7 d.lgs. n. 53 del

587 Avverte F.FRACCHIA,Il rito speciale sugli appalti e la sorte del contratto: un giudizio a geometria variabile e a

oggetto necessario nel contesto della concorrenza, op. cit., che si tratta di una “categoria nuova d’invalidità delineata

dal legislatore facendo ricorso alla propria discrezionalità”. Si tratta di un’inefficacia che non deriva da un vizio intrinseco del contratto, bensì “da una valutazione globale della situazione” conseguente all’annullamento dell’atto di aggiudicazione. Pertanto, oggetto del sindacato del g.a. non è né il contratto e né l’aggiudicazione, ma il “complesso regolamento di interessi scaturente dalla vicenda di contrattazione avviata” dalla stazione appaltante e “traguardata alla luce degli esiti dell’azione di impugnazione e, nei casi indicati dalla legge, degli interessi in gioco. Il contratto, dunque, è solo un tassello di un mosaico più vasto e ciò vale a spiegare perché, al fine di individuare i caratteri della sua inefficacia, le formule tradizionali, che chiudono il campo visuale, restringendolo sul solo contratto, sono incapienti al cospetto dei poteri di un giudice che deve prioritariamente tutelare la concorrenza”.

588 Cfr. in argomento R.DE NICTOLIS,Il recepimento della direttiva ricorsi nel codice appalti e nel nuovo codice del

processo amministrativo, op. cit.

589 Chiarisce E.FOLLIERI,I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 e negli artt.

120-124 del codice del processo amministrativo, op. cit., 1079 ss., che prima dell’intervento non solo dell’art. 7 d.lgs.

n. 53 del 2010, ma anche dall’art. 6 L. n. 205 del 2000, con cui sono state devolute tutte le controversie relative alle procedure di affidamento alla giurisdizione esclusiva del g.a., la linea di confine tra sindacato del g.o. e del g.a. era rappresentata dalla stipula del contratto in guisa che “tutte le questioni di validità, efficacia ed esecuzione del contratto erano rimesse al giudice ordinario e il giudice amministrativo si doveva fermare di fronte al contratto, quasi colonne d’Ercole alla sua cognizione”. La tesi tradizionale che riteneva il contratto annullabile a seguito dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione comportava, dal punto di vista processuale, l’impossibilità per il ricorrente di chiedere l’annullamento del contratto medesimo, dal momento che la procedura ad evidenza pubblica era posta nel solo interesse della stazione appaltante. Pertanto, l’unica legittimata ad agire in giudizio dinanzi al g.o. per chiedere l’annullamento del contratto era la p.a. Con l’introduzione della giurisdizione esclusiva in materia ad opera dell’art. 6 L. n. 205 del 2000 le soluzioni giurisprudenziali si sono articolate, essenzialmente, su tre indirizzi interpretativi: secondo una prima tesi (cfr. F.G.SCOCA,Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, op. cit., 820) la

validità, l’efficacia e l’esecuzione del contratto appartengono alla cognizione del giudice ordinario; a parere della seconda il giudice amministrativo può conoscere della validità e dell’efficacia del contratto, mentre la fase dell’esecuzione appartiene alla giurisdizione del g.o.; ed infine secondo un terzo orientamento (cfr. A. FABRI, Giurisdizione esclusiva: i modelli processuali, Torino, 2002, 304 ss.) la cognizione del g.a. si estende anche alla fase

negoziale, inclusa l’esecuzione del contratto, “con totale esautoramento della giurisdizione del giudice ordinario”. Il d.lgs. n. 53 del 2010 non ha seguito nessuna delle soluzioni menzionate ma ha ricondotto la sorte del contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a., che può conoscere dell’inefficacia del contratto solo in quanto conseguenza (necessaria od eventuale) dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione. Difatti, come chiarito nel testo della presente trattazione, il g.a. non conosce della validità e dell’efficacia del contratto, ma si limita a dichiarare il contratto efficace o inefficace quale diretta conseguenza del sindacato svolto sull’azione amministrativa, sul provvedimento di aggiudicazione. Difatti come afferma acutamente F.G. SCOCA, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, op. cit., 819, il g.a., a seguito dell’annullamento del provvedimento di

150

2010 che, in attuazione dell’art. 44, co. 3, lett. h), L. n. 88 del 2009, amplia la cognizione del giudice

amministrativo sino alla sorte del contratto. Difatti, il detto art. 7 aggiunge all’art. 244, co. 1, d.lgs.

n. 163 del 2006

590

, un ultimo periodo: “La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di

inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni

alternative”.

Dunque, i poteri cognitori del g.a. in sede esclusiva si estendono anche al contratto, ma al solo fine

di decidere sulla sua efficacia a seguito dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

In altri termini, il giudice amministrativo dichiara o meno l’inefficacia del contratto in quanto

diretta conseguenza dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ma il suo sindacato

non si estende alle norme civilistiche disciplinanti la validità e l’efficacia del contratto medesimo,

la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.

Difatti, il g.a. non conosce della validità o dell’efficacia del contratto, ma delle “conseguenze

dell’illegittima aggiudicazione sull’efficacia del contratto”

591

. Il suo sindacato è limitato

all’accertamento e alla valutazione della situazione effettuale conseguente all’annullamento

dell’aggiudicazione, al fine di dichiarare, eventualmente, l’inefficacia del contratto stipulato.

Invero, la soluzione adottata dall’art. 7 d.lgs. n. 53 del 2010 era stata di poco anticipata da

un’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2010

592

che, basandosi sui principi

desumibili dalla direttiva 2007/66/CE, aveva attribuito al giudice amministrativo in sede esclusiva

la giurisdizione sulla dichiarazione di inefficacia del contratto conseguente alla caducazione del

provvedimento di aggiudicazione.

Difatti, l’ordinanza in commento, opera un revirement della tesi maggioritaria sostenuta negli anni

2007-2008, rispettivamente, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato che avevano

configurato un sistema dualista, implicante dapprima l’esercizio dell’azione di annullamento del

provvedimento di aggiudicazione definitiva dinanzi al g.a. e poi la domanda per la dichiarazione

di inefficacia del contratto dinanzi al g.o., causando un evidente vulnus al principio della

aggiudicazione, non sindaca il contratto, bensì il modo di formazione dello stesso. Dunque, conclude sul punto E. FOLLIERI,I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 e negli artt. 120-124 del codice del processo amministrativo, op. cit., 1081, che la novità introdotta dall’art. 7 d.lgs. n. 53 del 2010 consente al

ricorrente di ottenere l’esecuzione dell’appalto “per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione e della dichiarazione di inefficacia del contratto (se intervenuto)”, nonché superare “definitivamente la mancanza di tutela per il ricorrente vittorioso che vedeva rimessa, secondo l’orientamento tradizionale, solo alla pubblica amministrazione la legittimazione a rimuovere il contratto ed i suoi effetti”.

590 Oggi trasfuso nell’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a.

591 E.FOLLIERI,I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 e negli artt. 120-124

del codice del processo amministrativo, op. cit., 1078.

592 Cfr. Cass., sez. un., 10 febbraio 2010, n. 2906, commentata da E.SANTORO, Una pietra miliare nel cammino verso

l'effettività della tutela: le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto, anticipando il recepimento della direttiva 2007/66/CE, in Riv. giur. ed., 2010, 399 ss.; G.D’ANGELO, Direttiva n.

2007/66/Ce e giurisdizione nelle controversie sui contratti pubblici, in Corr. giur., 2010, 747; F.CARDARELLI, Commento a Cass., SS.UU., ord. n. 2906 del 10 febbraio 2010, in Urb. e app., 2010, 435 ss.

151

concentrazione della tutela giurisdizionale

593

funzionale a garantire l’effettività della tutela

medesima

594

. Invece, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 2010 la concentrazione

della tutela dinanzi ad uno stesso giudice è necessitata proprio dalla direttiva comunitaria che,

imponendo agli Stati membri di assicurare una tutela rapida (espressione del principio di

ragionevole durata del processo) ed effettiva (effettività della tutela giurisdizionale), porta a

prediligere una soluzione che concentri il sindacato su tutti i profili attinenti all’annullamento e alla

conseguente (necessaria od eventuale) privazione di effetti del contratto dinanzi ad un unico organo

giurisdizionale

595

, individuato nel g.a.

Aggiunge la Corte che la necessità di attribuire al giudice amministrativo anche il potere di

dichiarare l’inefficacia del contratto è confermato anche da alcune disposizioni della direttiva

ricorsi, si pensi all’art. 2-quinquies, par. 1, che impone agli Stati membri di assicurare che un

593 A.PAJNO,Il codice del processo amministrativo tra “cambio di paradigma e paura della tutela, in Giorn. dir. amm.,

2010, 885 ss.; G.D.COMPORTI, La concentrazione delle tutele alla prova dell’effettività, in Giur. it., 2012, 194 ss.

594 La querelle giurisprudenziale precedente all’adozione della direttiva ricorsi è ben sintetizzata da R.DE NICTOLIS,Il

recepimento della direttiva ricorsi nel codice appalti e nel nuovo codice del processo amministrativo, op. cit.; ID., Codice del processo amministrativo commentato. Aggiornato con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 e con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, op. cit., 2222 ss., secondo cui la giurisprudenza

amministrativa a partire dal 2003 (per cui cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332), accogliendo la tesi della caducazione automatica del contratto, aveva concluso che a dichiarare inefficace il contratto fosse il g.a. che aveva proceduto ad annullare l’atto di aggiudicazione. Tale orientamento viene successivamente sconfessato da Corte di Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27169, secondo cui quando la procedura ad evidenza pubblica che precede la stipula del contratto manca “ab origine, o viene annullata”, la giurisdizione sul contratto medesimo spetta al giudice ordinario. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2008 (cfr. Cons. St., ad. pl., 30 luglio 2008, n. 9) se da un lato condivide la tesi sposata dalla Corte di Cassazione, dall’altro afferma: “se è vero che il giudice amministrativo, quando annulla l’aggiudicazione, in sede di giudizio di cognizione, non si può pronunciare anche sulla sorte del contratto, tuttavia è preciso dovere dell’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato di annullamento, trarne le debite conseguenze in ordine alla sorte del contratto, e, ove non lo faccia, il giudice amministrativo può essere nuovamente adito in sede di giudizio di ottemperanza. Qui il giudice ha una cognizione estesa al merito amministrativo, e può pertanto privare di effetti il contratto”. Tuttavia, l’orientamento condiviso dalla Suprema Corte, seppur con il correttivo introdotto dal Consiglio di Stato, obbligava il ricorrente ad adire due giudici diversi, allungando i tempi di tutela, violando i principi di effettività e concentrazione. Per un commento alle citate pronunce degli anni 2007-2008 cfr. S.TARULLO, La giurisdizione sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione: la soluzione delle Sezioni Unite non persuade, in Giust. amm., 2007, 1292; R.VILLATA, L’Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato ritorna, confermandola, sulla c.d. pregiudizialità amministrativa, ma le Sezioni unite sottraggono al giudice amministrativo le controversie sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, in Dir. proc. amm., 2008, 300; F.CINTIOLI, Le Sezioni unite rivendicano a sè il contratto, ma non bloccano il giudizio di ottemperanza, in www.giustamm.it

595 Cfr. più ampiamente F. SAITTA,Contratti pubblici e riparto di giurisdizione: prime riflessioni sul decreto di

recepimento della direttiva n. 2007/66/CE, in www.giustizia-amministrativa.it. E, in senso analogo, V.CERULLI IRELLI, Osservazioni sulla bozza del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 44 l. n. 88/09 (presentate alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l‟11.2.2010), in www.giustamm.it; S.VINTI, Quali rimedi per la salvaguardia dell’interesse legittimo al cospetto dei negozi giuridici? Il giudice del riparto e i legislatori (comunitario e domestico) alle prese con gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto di appalto pubblico, in Dir. proc. amm., 2008, 840. Contra F.CARDARELLI, Commento a Cass., SS.UU., ord. n. 2906 del 10 febbraio 2010, in www.giustamm.it, secondo cui la scelta di concentrare la domanda di annullamento e la conseguente dichiarazione di

inefficacia del contratto dinanzi ad uno stesso giudice non discende implicitamente dalla direttiva 2007/66/CE. Difatti, al legislatore comunitario interessa solo che gli Stati membri assicurino ai partecipanti alla gara una tutela rapida ed efficace, ma la dualità o l’unicità della giurisdizione è per il diritto comunitario totalmente irrilevante. Pertanto, “il postulato dell’unicità delle funzioni giurisdizionali e della rilevante connessione tra interessi e diritti che renderebbe ineludibile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è un apoftegma: non è un portato immediato e diretto delle disposizioni della direttiva (che certo manifesta un indubbio favor verso la concentrazione delle tutele), ma è una scelta di politica del diritto, che deve essere necessariamente effettuata dal legislatore nazionale”.

152

contratto risultante da un’aggiudicazione illegittima sia considerato “privo di effetti” da “un organo

di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la

conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso”.

Ebbene, come chiarito, nell’ordinamento italiano la dichiarazione di inefficacia del contratto è una

conseguenza dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e il potere di annullare l’atto

de quo è, com’è noto, attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, il ragionamento seguito dalla

Suprema Corte è il seguente: poiché è lo stesso art. 2-quinquies, par. 1, della direttiva 2007/66/CE

a prevedere la possibilità che la privazione di effetti sia una conseguenza di una decisione

dell’organo di ricorso indipendente dalla stazione appaltante e, in effetti, in Italia la dichiarazione

di inefficacia del contratto è una conseguenza dell’annullamento del provvedimento di

aggiudicazione, allora lo stesso giudice che decide per la caducazione del provvedimento

medesimo, deve, conseguentemente, poter dichiarare l’inefficacia del contratto

596

.

Dunque, la stretta connessione esistente tra la domanda di annullamento dell’atto di aggiudicazione

e quella di dichiarazione di inefficacia del contratto porta il Supremo consesso ad individuare

“l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice” nel giudice amministrativo

in sede esclusiva.

In definitiva, una lettura costituzionalmente, avendo riguardo ai principi di effettività della tutela,

della ragionevole durata del processo e, dunque, della concentrazione della tutela dinanzi ad uno

stesso giudice, oltre che comunitariamente orientata (art. 117 Cost.) delle norme sulla giurisdizione,

impone di trattare unitariamente l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto

dinanzi al g.a. in sede esclusiva

597

.

596 Cfr. Cass., sez. un., 10 febbraio 2010, n. 2906.

597 È questo, in sintesi, il ragionamento condotto da Cass., sez. un., 10 febbraio 2010, n. 2906, secondo cui l’esigenza

di concentrare la tutela dinanzi ad uno stesso giudice si desume dalla direttiva 2007/66/CE che impone la connessione tra la domanda di annullamento dell’atto di aggiudicazione, attinente alla tutela di interessi legittimi, e quella di inefficacia del contratto, riguardante la tutela di diritti soggettivi. Dunque, trattandosi di un caso in cui si controverte sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi appare consequenziale concentrare la tutela dinanzi al g.a. nell’ambito della giurisdizione esclusiva. Tale ragionamento, a parere della Suprema Corte, può farsi anche prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva ricorsi, dal momento che quest’ultima, “ai sensi dell’art. 117 Cost. (che assicura il primato del diritto comunitario sul diritto interno) incide sull’interpretazione delle norme” sulla giurisdizione. Difatti, avverte la Corte, bisogna reinterpretare le norme interne sul riparto di giurisdizione alla luce della ratio della direttiva ricorsi, interpretando l’art. 103 Cost. in senso conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale. In altri termini, poiché la domanda di annullamento e quella conseguente di inefficacia del contratto rientrano nella cognizione del g.a. in sede esclusiva, ai sensi dell’art. 103 Cost. “le richieste di tutela dei diritti inerenti ai rapporti contrattuali non sono scindibili da quelli sugli interessi legittimi violati dall’abuso di poteri della p.a., su cui ha certo cognizione il g.a., che può quindi decidere ‘anche’ su tali diritti, dopo essersi pronunciato sugli interessi al corretto svolgimento della gara”. Commenta sul punto E.SANTORO, Una pietra miliare nel cammino verso l'effettività

della tutela: le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto, anticipando il recepimento della direttiva 2007/66/CE, op. cit., 404 ss., che secondo la Corte “un’interpretazione

estensiva” dell’art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006, “idonea a ricomprendere nell’alveo della giurisdizione esclusiva anche la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, sarebbe pienamente conforme sia con l’art. 103 Cost., come interpretato dalla Consulta nella sentenza n. 204/2004, sia con la direttiva”. L’Autrice conclude sull’argomento sintetizzando i passaggi chiave utilizzati dalla Corte di Cassazione per giungere alla conclusione testè esposta, che sono i seguenti: “la valorizzazione dei principi di effettività e di concentrazione della tutela imposti dalla

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Tale ragionamento è stato poi espresso a chiare lettere dal legislatore italiano che con l’art. 7 d.lgs.

n. 53 del 2010 ha modificato l’art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 ponendo definitivamente fine

all’annosa querelle sorta sull’argomento.

7. L’inefficacia del contratto per “gravi violazioni”. La coincidenza della tutela dell’interesse del

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