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Analisi e disciplina del contratto di rete: cenni introduttivi Il contratto di rete tra imprese è una nuova fattispecie contrattuale,

IL CONTRATTO DI RETE

1. Analisi e disciplina del contratto di rete: cenni introduttivi Il contratto di rete tra imprese è una nuova fattispecie contrattuale,

Sommario: 1. Analisi e disciplina del contratto di rete: cenni introduttivi; 2. Elementi costitutivi del contratto di rete: 2.1. Oggetto del contratto: il programma di rete, 2.2 Causa del contratto, 2.3. Soggetti stipulanti e modificazioni soggettive, 2.4. Forma e pubblicità del contratto, 3. La rete come contratto a geometria variabile: gli elementi eventuali della fattispecie: 3.1. Organo comune e governance del contratto, 3.2. Fondo patrimoniale, 3.3. Contratto di rete e soggettività giuridica opzionale: la rete-soggetto e la rete-contratto; 4. Profili di responsabilità della rete.

1.

Analisi e disciplina del contratto di rete: cenni introduttivi

Il contratto di rete tra imprese è una nuova fattispecie contrattuale, introdotta nell’ordinamento italiano nel 2009, con la quale si regola una forma di collaborazione inter-imprenditoriale di natura contrattuale; essa si aggiunge a quelle già disponibili tra gli strumenti di governo delle reti di imprese272 . Si tratta di uno strumento giuridico che permette alle imprese di aggregarsi, attraverso la creazione di una collaborazione organizzata e duratura, nonché di beneficiare di incentivi ed agevolazioni fiscali, pur conservando la propria autonomia e la propria individualità273.

Elemento caratterizzante della fattispecie in commento è lo scopo-fine “di

272 Per una prospettiva sul tema, antecedente all’introduzione del contratto di rete, si rimanda

al primo capitolo della trattazione. Per un ulteriore approfondimento si veda CAFAGGI, Reti

contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro, in Cafaggi, Iamiceli (a cura di), Reti di impresa tra crescita ed innovazione organizzativa. Riflessioni da una indagine sul campo,

Bologna, 2007, p. 413.

273 Testualmente l’art. 3 co. 4-ter della L. 33/2009 e successive modifiche : “Con il contratto

di rete più̀ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più̀ attività̀ rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”274. A tal fine, il contratto di rete vincola le parti a rispettare obblighi di collaborazione, come definiti nel contratto stesso e, in forza del principio di buona fede e correttezza, a partecipare alla governance della rete al fine di un efficace coordinamento tra i partecipanti.

Nel contratto in analisi è lasciato un ampio spazio all’autonomia delle parti, in particolare, i concreti rapporti di natura collaborativa e cooperativa cristallizzati nel programma di rete sono rimessi alla volontà delle parti. Il dettato normativo predisposto dal legislatore si limita, infatti, a tratteggiare una cornice al cui interno sono fissati degli elementi costitutivi della fattispecie. Da ciò emerge, un’ulteriore caratteristica nodale del contratto de quo: la sua elasticità: il legislatore, infatti, attraverso la disciplina in analisi, si è limitato a tracciare un perimetro all’interno del quale specifica gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere necessario, al di fuori di tale perimetro sono posti gli altri elementi che rivestono carattere meramente facoltativo275.

274 La presente ricostruzione del contratto di rete si basa, in rimo luogo, su di un criterio

interpretativo di natura funzionale. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda a DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, in Rivista notarile, 2011, p. 201. L’autore propone un’analisi del contratto di rete che pone l’accento sullo scopo dello stesso, ravvisando, in particolare, nello scopo enunciato dal legislatore l’elemento di discrimine tra rete e consorzio.

275 Così, BREDARIOL, Evoluzione legislativa e attuale assetto della disciplina del contratto di rete in Treu (a cura di), Contratto di Rete: trasformazione del lavoro e reti di imprese,

IPSOA, Milano, 2015, p.77. L’autrice, in tal senso precisa che nella prima delle due categorie di elementi rientrano: “la presenza delle imprese quali soggetti stipulanti; l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma comune contenente l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune ( che non rientri nei poteri di gestione dell’organo comune, quando istituito), ed inoltre le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”. Diversamente gli elementi facoltativi del contratto, non sono, in quanto tali, necessari e la loro presenza è rimessa alla discrezione degli imprenditori contraenti. “Essi sono: l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso. A corollario della costituzione del fondo sorge la necessità che in contrato siano indicate la sede e la denominazione della rete. Se il contratto ne prevede l’istituzione, l’individuazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di

Aspetto, quest’ultimo, che risulta indissolubilmente connesso con la circostanza che la disciplina non si presenta come unica ed unitaria, ma prevede due distinte configurazioni: il legislatore ha immaginato, da un lato, una fattispecie meramente contrattuale, che non abbisogna di strutture patrimoniali e di governo, una c.d. “rete-contratto”, fattispecie meramente contrattuale.

Dall’altro, viceversa, ha previsto la possibilità che la rete acquisisca soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale prevedendo, in tal senso, una disciplina non dissimile a quella generalmente prevista per la creazione di un ente. La rete d’imprese dotata di tali ulteriori elementi strutturali viene definita come “rete- soggetto”.

In questa sede, ci si limita a tratteggiare gli elementi che la norma richiede siano presenti in contratto affinché esso sia sussumibile nella fattispecie legale, delle diverse configurazioni che il contratto di rete può assumere si parlerà in seguito

Alla luce delle brevi premesse svolte sinora, si possono quindi comprendere le ragioni che hanno spinto gli interpreti a definire il contratto di rete come un contratto a “geometria variabile”276. Tanto la configurazione degli elementi necessari, quanto la determinazione e la configurazione di quelli eventuali, sono interamente rimesse all’autonomia contrattuale degli imprenditori aderenti, per cui si possono immaginare e concretizzare innumerevoli diverse soluzioni concrete in termini di governance, di dotazione patrimoniale, di diritti di exit e di voice 277.

organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto”.

276 La definizione del contratto di rete quale “fattispecie a geometria variabile” è stata

introdotta da CAFAGGI, vedasi AA. VV, Linee guida per i contratti di rete, Reteimpresa e Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie, 2012, p. 24.

277 Così, sempre BREDARIOL, Evoluzione legislativa e attuale assetto della disciplina del contratto op. cit., p.79.

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