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Oggetto del contratto e programma comune

IL CONTRATTO DI RETE

2. Elementi costituivi del contratto di rete

1.1. Oggetto del contratto e programma comune

Preme ora porre l’accento sull’oggetto del contratto di rete, il quale si estrinsecava nello svolgimento in comune di un’attività economica.

Assume, in tal senso, grande importanza il programma di rete che rappresenta

284 Si veda la lett. f) dell’art.3, comma 4-ter, nella quale si legge: “le regole per l'assunzione

delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”.

285 Cfr. MALTONI, Il contratto di rete. prime considerazioni alla luce della novella di cui alla Legge n. 122 del 2010, in Notariato, 2011, fasc. 1, p. 64, il quale rileva che “anche

laddove consentita per espressa autorizzazione normativa, la possibilità di modificare il contratto a maggioranza si riteneva incontrasse un limite invalicabile nei diritti individuali degli associati, per tangere i quali era necessario il consenso unanime degli interessati (…) Atteso ciò, parrebbe una contraddizione consentire la modificabilità a maggioranza del programma, ovvero dei diritti e degli obblighi degli aderenti alla rete, e ritenere vietata la medesima modificabilità rispetto ad altre regole organizzative del contratto”.

uno dei già menzionati elementi necessari del contratto di rete e nel quale vengono cristallizzati gli scopi perseguiti dall’aggregazione. Ai sensi del più volte menzionato art. 3 co. 4-ter, infatti, mediante “il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati”286.

Orbene, al fine di permette il perseguimento dello scopo, comune la legge ritiene necessario che le parti stabiliscano contrattualmente un programma di rete. In particolare, le disposizioni previste all’interno del programma comune costituiscono il cd. contenuto minimo, necessario e determinato ex lege del contratto i diritti ed obblighi dei partecipanti nonché modalità di realizzazione dello scopo comune, qualunque ne sia la declinazione concreta scelta nel programma stesso287.

Il programma comune rappresenta un vero e proprio regolamento288 che le parti devono prevedere all'interno del contratto e che incorpora, quindi,

286 Il dettato normativo, vigente al momento dell’introduzione del contratto di rete, era

possibile rilevare che l’oggetto del contratto si estrinsecava nello svolgimento in comune di un’attività economica. Anche in tale fase, era possibile rilevare che l’ambito di operatività del contratto di rete si presentava come maggiore rispetto a quello consortile, poiché attraverso il primo era possibile esercitare attività economica diretta, distinta da quelle delle imprese partecipanti, oppure svolgere attività strettamente connesse a quelle delle stesse imprese nelle forme di coordinamento, strumentalità e complementarità. Questa lettura, è stata convalidata dalle successive novelle poiché nel testo normativo vigente prevede che le imprese collaborano in “forme e ambiti predeterminati”, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure esercitano in comune attività economiche. Per maggiori dettagli in ordine all’evoluzione normativa del contratto di rete, si rimanda al primo capitolo della presente trattazione.

287 In tal senso CAFAGGI in AA. VV, Linee guida per i contratti di rete, Reteimpresa e

Comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie, 2012, p. 20, il quale afferma che “il programma riveste rilievo essenziale nella configurazione del contratto di rete, perché è con quanto in esso stabilito che si "fa rete": esso rappresenta il nucleo attorno al quale si costruisce e struttura ciascun contratto di rete”.

288 Si precisa che il programma di rete svolge un ruolo contrale nella disciplina del contratto

di rete. In particolare, in caso di assenza del programma o di mancanza dei citati elementi richiesti ex lege il contratto stesso risulterà nullo - ex art. 1346 c.c. - per indeterminatezza dell'oggetto.

l’oggetto stesso del contratto di rete289, ossia la selezione di attività che dovranno essere svolte in rete al fine di raggiungere lo scopo comune di accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti290. Da quanto finora rilevato, è dunque possibile rilevare che il legislatore ha operato la scelta di non irrigidire il contratto di rete, predefinendo ex ante il novero di attività che possono formarne oggetto291. Anche sotto questo profilo è rimesso, quindi, ampio spazio all’autonomia privata poiché, alla definizione dei contenuti obbligatori all’interno del contratto all’interno del programma comune, consegue l’indicazione dei diritti e degli obblighi, sempre col limite che essi siano coerenti con gli obbiettivi di crescita del contratto.

Ciononostante, il legislatore ha comunque provveduto, in maniera molto ampia e generale, ad indicare una serie di attività, tra loro concorrenti o alternative, che possono costituire oggetto dell’accordo tra gli imprenditori: lo scambio di informazioni o prestazioni, la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati e l’esercizio in comune di una o più attività economiche. Alcuni interpreti, hanno individuato nelle predette tre categorie di attività individuato dal legislatore altrettanti “macro modelli” di rete292 aventi tre differenti oggetti, che le parti provvederanno a vestire secondo le proprie esigente attraverso

289 Così, BREDARIOL, Evoluzione legislativa e attuale assetto della disciplina del contratto di rete in Treu (a cura di), Contratto di Rete: trasformazione del lavoro e reti di imprese,

IPSOA, Milano, 2015, p.82.

290 Quest’ultimo rappresenta lo scopo-fine o requisito finalistico del contratto di rete.

291 Sul tema si rimanda a D’AURIA, La causa ed il ruolo dell’autonomia contrattuale, in

Cuffaro (a cura di), Contratto di rete di imprese, Giuffrè, Milano, 2016, p.105., il quale afferma che nel contratto di rete “ad una funzione associativa costante corrisponde un contenuto di obbligazioni obbiettivamente variabile”.

292 Così CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, in Contratti, 2010, fasc.

11, p. 43, il quale individua in primis “una forma leggera di rete, diretta allo scambio di informazioni o prestazioni. Si tratta della tipizzazione di un contratto plurilaterale di scambio che trova dunque diretto riconoscimento legislativo e una prima, ancorché́ incompleta, disciplina”. In secondo luogo “una forma più intensa avente oggetto di collaborazione” ed una terza forma “che si riferisce all’esercizio in comune di attività da parte delle imprese partecipanti alla rete” e che presenta maggiori affinità con quella societaria.

quanto previsto nel programma comune. Sul tema sono rilevabili anche opinioni contrastanti; alcuni autori293 reputano che la tripartizione in scambio, collaborazione ed esercizio in comune operata dal legislatore non comporti che il contratto posso avere alternativamente tre oggetti differenti, ma che il programma di rete, quale unico oggetto del contratto, possa assumerne un difforme grado di efficacia.

Si ritiene opportuno evidenzia che la normativa impone un rigido limite alla attività indicate nel programma comune: queste devono necessariamente rientrare negli oggetti sociali delle rispettive imprese. Tale previsione si spiega, da un lato, in ragione del fatto che l'attività svolta in rete presenta carattere funzionale rispetto alle attività delle imprese aderenti. Le suddette attività sono parte integrante del programma comune e rivestono carattere ausiliario rispetto a quanto si intende realizzare con la collaborazione in rete. Dall’altro lato, parte della dottrina ha letto nella introduzione di una siffatta previsione la volontà del legislatore di prevenire elusioni in considerazione dei vantaggi riconnessi al contratto di rete294.

In concreto, il programma di rete, stante il succitato limite, potrà prevedere svariate differenti attività e presentare la più disparata struttura: potendo constare in un minuzioso piano aziendale avente ad oggetto un singolo progetto, ovvero articolarsi in molteplici sotto-progetti, dando vita ad un contratto di rete complesso. Da uno studio empirico295 è, infatti, emerso come di frequente i

293 Si veda S. LOPREIATO, Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile, in

CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO (a cura di), Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Giuffrè, Milano, 2012, p. 164.

294 In tal senso GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in

Macario, Scognamiglio (a cura di), Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, in I Contratti, 2009, fasc. 10, p. 934. L’autore precisa comunque che tale una scelta restrittiva operata dal legislatore, seppur motivata dalle menzionate finalità antielusive, potrebbe rappresentare un forte limite per quelle aggregazioni nate allo scopo di aumentare la competitività delle singole imprese partecipanti.

295 In tal senso CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO, Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo, in I Contratti, 2013, fasc. 8-9, p. 799. Il quali -

grazie ad un gruppo di ricerca del Laboratorio "Reti di imprese" della Fondazione Bruno Visentini – ha potuto prendere in esame i 333 contratti registrati dalle prime applicazioni della

contratti di rete si trovano a coordinare una pluralità di attività, dotate di una certa indipendenza anche se pur sempre relazionate l’una all’altra296.

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