LE RETI ED IL CONTRATTO DI RETE: EVOLUZIONE ED ASSETTO
6. Quadro economico-normativo da cui emerge la disciplina del contratto di rete
1.2. Dall’organizzazione reticolare al contratto di rete: la Legge n 33 del 2009 e Legge n 99 del
Nel nostro ordinamento, il fenomeno delle reti d’impresa è stato per lungo tempo privo di una disciplina giuridica unitaria.
Come si è già avuto modo di accennare, il fenomeno delle reti non aveva trovato inizialmente era emerso sul piano della prassi talvolta ricevendo, in seguito, un parziale riconoscimento legislativo. Di recente, tuttavia, la crescente preferenza degli operatori per il modello reticolare, dovuta al mutamento dei contesti economici, ha indotto il nostro legislatore a disciplinare il contratto di rete.
Una prima, embrionale nozione di rete era stata introdotta con la c.d. “Manovra d’estate”, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge con la L. 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare, l’art. 6 bis stabiliva che “al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema delle imprese (…) con decreto del Ministro dello sviluppo economico (…) sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura”. Le reti di imprese venivano definite,
riprendendo in buona parte la definizione normativa dei “distretti produttivi174, “quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo
unitario di politiche industriali”. La norma prosegue sancendo che alle reti di
imprese così individuate, “anche al fine di migliorare la presenza nei mercati
internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi”.
L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato, tuttavia, direttamente definito e tipizzato dalla L. 9 aprile 2009, n. 33175, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha inserito all’art. 3 il co. 4 ter, contenente appunto la disciplina del contratto di rete.
Attraverso la disciplina sul contratto di rete il legislatore ha, quindi provveduto a normare una forma di collaborazione inter-imprenditoriale di natura contrattuale, che si aggiunge a quelle già disponibili tra gli strumenti di governo delle reti di imprese e che non ha alcuna pretesa di sostituirsi ad esse. La normativa del contratto di rete è stata oggetto di numerose successive modifiche da parte del legislatore, che ha fatto di questo contratto un “cantiere” in continuo sviluppo. In particolare, a soli tre mesi dalla sua introduzione, la disciplina in analisi è stata modificata, dapprima, dalla L. 23 luglio 2009, n. 99
174 A tal proposito, si veda la già citata Legge Finanziaria 2006, L. 266/05, che all’art. 1, 366°
comma, nel quale la figura del distretto produttivo è definita come una libera aggregazione di imprese” articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale”, anch’esse contraddistinte dall’obiettivo “di accrescere lo sviluppo delle aree dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione”.
175 Per il testo integrale della legge, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, si rinvia a G.U., 11.04.2009 n. 85, supplemento ordinario n. 49.
Inoltre, per un maggiore approfondimento in ordine alla nascita del contratto di rete si rimanda a BRODI, Coordinamento tra imprese e “contratto di rete”: primi passi del legislatore, in I
(art. 1); poi dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 42, co. 2 bis); ancora dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “Decreto sviluppo”, ed in particolare dalla relativa legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 45); infine dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. “Decreto sviluppo bis”, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221176.
Procedendo ad un’analisi della disciplina introdotta dall’ art. 3 il co. 4
176 Tale complesso iter legislativo criticato da più parti in dottrina, pare non essere del tutto
concluso perché, ancora oggi, si manifestano forti pressioni affinché il Legislatore intervenga nuovamente a perfezionare la disciplina del contratto di rete.
ter177 della L. 33/2009 e così come emendato dalla L. 99/2009178, si evince che
177 Per completezza, si riporta il contenuto dell'articolo 3 co. 4-ter: (...) Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete; b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento. - 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. - 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4- ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. - 4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. - 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b, c e d della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta (…). - 2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
178 Fin dalle prime modifiche introdotte con la Legge n. 99/2009, l’impianto normativo è parso
assumere maggior definizione. Tra le novità di maggior rilievo introdotte da questa prima modifica della disciplina del contratto di rete, si riporta la riformulazione della lettera b) dell’art. 3, comma 4° ter, con cui si obbligano imprese a fare espresso riferimento alla natura strategica degli obiettivi perseguiti dalla rete e a “spiegare” come gli obiettivi perseguiti e le attività espletate condurrebbero al “miglioramento della capacità innovativa e della
competitività sul mercato” e, soprattutto, l’inserimento alla lettera c) del predetto art. 3,
comma 4° ter, avente ad oggetto l’indicazione del c.d. programma di rete e delle risorse con cui perseguirlo, del seguente periodo: “Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c.”. Il testo è
la rete si realizza attraverso un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, avente ad oggetto l'esercizio in comune di «una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato».
Da ciò si evince in prima analisi la natura contrattuale dell’accordo di rete e come il legislatore abbia scelto di la struttura della rete contrattuale basata su di un contratto plurilaterale, sul tema si rimanda al capitolo precedente della trattazione.
La costituzione di una rete mediante un contratto non comporta, infatti, la creazione di un soggetto di natura collettiva, ma piuttosto di un'organizzazione priva di soggettività giuridica - almeno in questa fase - e strumentale all'attuazione al programma comune di rete179. La disciplina de qua risulta caratterizzata dalla creazione di contratto di rete inquadrabile nella categoria dei contratti plurilaterali a struttura aperta con comunione di scopo180. La funzione socio-economica di tale contratto è individuabile nel perseguimento di un obiettivo strategico definito in termini di accrescimento della capacità delle imprese associate di innovare e di essere competitive sul mercato181. Il suo
stato, inoltre, corredato di una serie di previsioni - commi 4 ter.1 e 4-ter 2. - volte a disciplinare e agevolare l’attuazione di procedure di programmazione negoziata con la P.A., procedure di interventi di garanzia per l’accesso al credito, per l’utilizzazione di strumenti e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione.
179 Cfr. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I Contratti, 2009, fasc. 10, p. 928.
180 Così VILLA, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale, in Iamiceli (a cura di), Reti di imprese e contratti di rete, Giappichelli, Torino,
2009, p. 110.
181 Il legislatore indica alcune caratteristiche del programma contrattuale, che le imprese in
rete debbono concordare, le quali incidono sul profilo causale del contratto, e la cui ricorrenza sembra essere condizione per l'accesso al regime degli interventi agevolativi, cui le imprese stesse hanno diritto in virtù del richiamo operato dal comma 4-ter. Nello specifico, si sottolinea la necessaria previsione di «obiettivi strategici » (comma 4-ter lettera b) che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e di competitività: come a dire che il contratto di rete è tale - e le agevolazioni pubbliche sono perciò fruibili oltre che legittimamente erogate - nella misura in cui esso stia a dimostrare che le imprese partners hanno investito nell'innovazione e nella competitività e sono come tali in grado di portare al sistema un valore aggiunto
oggetto è, invece, identificabile nella realizzazione di un programma di diritti e obblighi concernenti l'esercizio in comune di attività economiche e rientranti nei rispettivi oggetti sociali. Da ultimo, la forma prevista è quella scritta a contenuto prescrittivo vincolato182 e ad iscrizione obbligatoria in tutti i registri delle imprese ove hanno sede le parti contraenti183.
La disciplina del contratto di rete del 2009 prevedeva, inoltre, come obbligatoria l’istituzione di un organo comune, al quale veniva assegnata la coordinazione del programma di rete e la rappresentanza della rete stessa. Obbligatoria era, anche, la creazione di un patrimonio di rete nella duplice e alternativa forma del un fondo patrimoniale comune184 o della costituzione di patrimoni destinati all’affare da parte di ciascuna impresa contraente, ai sensi dell’art. 2447-bis c.c., questo nell’unico caso di partecipazione di sole società per azioni185.
Alla luce di quanto sommariamente finora rilevato è possibile rilevare come la “rete che il legislatore sembra immaginare, dunque, è la rete prevalentemente cooperativa in funzione della ricerca, della diffusione e dell'applicazione di innovazioni industriali o commerciali, cioè della produzione e dell'applicazione di nuova conoscenza, a livello di processo o di prodotto”186.
Per una più compita analisi della disciplina del contratto di rete
oggettivamente apprezzabile.
182 Tali contenuti sono, in particolare: i dati identificativi delle imprese aderenti, gli obiettivi
strategici, il programma di rete, la durata del contratto e le regole di ingresso e recesso dalla rete e l'organo di rappresentanza.
183 Sic art. 3 comma 4-quater. Per un maggiore approfondimento sul tema della forma e della
pubblicità del contratto di rete si rimanda a CIRIANNI, La costituzione del contratto di rete:
aspetti operativi, in AA.VV., I contratti di rete, in Il corriere del merito. Rassegna monotematica, 2010, fasc. 5, p. 26.
184 Fondo patrimoniale comune che, in forza del rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c., era reso
indivisibile e inespropriabile da parte dei creditori particolari dei partecipanti alla rete.
185 Su tema della doppia alternativa patrimoniale prevista dal legislatore della l. n. 33/09 si v.
CAFAGGI, IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in
Obbligazioni e Contratti, 2009, fasc.7, p. 601. 186 Così CAMARDI, op. cit., p. 931.
attualmente in vigore si rimanda al terzo capitolo della trattazione.