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Gli interventi legislativi del

LE RETI ED IL CONTRATTO DI RETE: EVOLUZIONE ED ASSETTO

6. Quadro economico-normativo da cui emerge la disciplina del contratto di rete

1.4. Gli interventi legislativi del

L’assetto normativo del contratto di rete, come finora tratteggiato, ha successivamente subito delle ulteriori modifiche ad opera della l. n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del d.l. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) con la quale il legislatore è nuovamente intervenuto sull’intero impianto della fattispecie.

La legge de qua ha fornito alcuni chiarimenti, tratteggiando in maniera più effettiva la differenziazione fra contratti di rete c.d. minimali e contratti di rete più strutturati. L’elemento discriminante tra le due citate tipologie di rete è individuato dal legislatore nell’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo di gestione comune202, elementi questi resi meramente facoltativi in seguito alla riforma del 2010.

Le diversità in ordine alla disciplina applicabile a questi due modelli risultano di non poco conto. Il legislatore ha, infatti, previsto espressamente che qualora siano presenti i sopramenzionati elementi, la rete possa acquisire soggettività giuridica203. Da quanto detto, discende, quindi, che in caso di assenza degli elementi del fondo patrimoniale e dell’organo comune ci si troverà in presenza di una rete priva di soggettività giuridica a cui saranno applicabili le previgenti disposizioni in materia.

Da un punto di vista pratico, l’acquisto della soggettività giuridica viene, nello

202 Nello specifico, il co. 1 dell’art 45 della L. 134/2012 differenzia, infatti, il contratto di rete

che «prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi», da ipotesi che ne risultano prive. Si riporta in merito il pensiero dei primi commentatori: “l'utilizzo della congiuntiva e, in luogo di una disgiuntiva o, sembra non lasciare dubbi sul fatto che sia il fondo patrimoniale sia l'organo comune debbano essere previsti dal contratto affinché lo stesso sia soggetto alla più pregnante disciplina dettata dalla legge qui in commento”. Così ZANELLI, Reti e contratto di

rete, Cedam, Padova, 2012.

203 Dalla formulazione adottata sembrava pertanto che il legislatore avesse posto l'onere per la

rete di imprese che avesse inteso svolgere attività "anche di carattere commerciale con i terzi" di acquisire soggettività, imponendo l'espletamento della formalità pubblicitaria mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove avesse sede la rete. Così MILELLA, La soggettività nel contratto di rete tra imprese, in I Contratti, 2013, fasc. 4, pag. 205.

specifico, associando ad una diversificazione formale in ordine agli adempimenti pubblicitari da eseguirsi al momento dell’iscrizione il contratto al Registro Imprese204.

Ulteriore innovazione apportata dalla novella de qua è la previsione di un regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma comune205. Il legislatore ha infatti esteso al caso in esame la disciplina codicistica in tema di consorzi con attività esterna, introducendo di conseguenza l’obbligo di redazione e deposito annuale di una situazione patrimoniale previsto dall’art. 2615-bis c.c..

A soli due mesi di distanza, delle modifiche appena menzionate, il legislatore ha ritenuto di dover nuovamente intervenire sul tema, apportando delle precisazioni in tema di acquisto della soggettività giuridica.

Attraverso la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 - cd. “Decreto Sviluppo Bis” -206, è stato specificato che l’acquisto

204 Sempre al co.1 dell’art 45 della L. 134/2012 si prevede la sostituzione della previgente

disciplina contenuta all’3 co. 4-ter della L. 33/2009 e successive modificazioni: “(…) Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.

205 L’art 45 co. 1della L. 134/2012 stabilisce testualmente che: “al fondo patrimoniale comune

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

206 La novella del 2012 ha effettuati anche ulteriori trasformazioni di natura formale alla

disciplina del contratto di rete, in particolare in merito alla forma del contratto. Nel previgente assetto normativo forma del contratto di rete era assolto anche attraverso l'utilizzazione dello strumento dell’atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005. In tal senso gli interpreti avevano rilavato che il legislatore avesse dimenticando di coordinare tale previsione che una norma con l’art. 2189 c.c., il quale postula come obbligatoria l’autenticazione di tutti gli atti che debbano essere oggetto di deposito presso il Registro Imprese. Successivamente,

di soggettività giuridica da parte della rete dipende da un’espressa scelta che le parti devono effettuare207. La rete, pertanto, qualora le parti contraenti non ne manifestino la volontà attraverso l’iscrizione in apposito posizione nel Registro Imprese, non costituisce un autonomo soggetto giuridico.

In altre parole, la rete di imprese, anche se dotata degli elementi del fondo patrimoniale e dell’organo comune208, ha la "facoltà" e non più l'onere di acquisire la soggettività. Rimane, infatti, ferma la possibilità della iscrizione presso le singole sezioni dei partecipanti. In particolare, si sottolinea che da ciò discendono delle garanzie di limitazione della responsabilità patrimoniale, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in esecuzione del programma di rete, derivanti dall’applicazione della disciplina del consorzio.

A seguito dei due interventi di riforma del 2012 dinnanzi al contratto di rete si profila un “doppio binario”209 potendo essa assumere alternativamente la struttura di una rete-soggetto, divenendo così un soggetto giuridico autonomo e differente rispetto alle singole imprese che la compongono210 o di una rete-

attraverso la legge di conversione del Decreto Sviluppo bis, la disposizione de qua è stata ricondotta, anche se solo in parte, nell’alveo dei principi del sistema, mediante la previsione che, qualora la rete acquisti soggettività giuridica, il contratto debba esser redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 82/2005.

207 L’art. 36 comma 4 lettera a della L. 221/12 testualmente stabilisce che: «Il contratto di rete

che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte».

208 Sul tema dell’organo comune si specifica che L’art. 36 comma 4 lettera c della L. 221/12

stabilisce, inoltre, quanto segue: “L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.

209 Così MILELLA, op. cit., p. 405.

210 Gli interpreti hanno ritenuto che la ratio di tale intervento sia quello di rendere l’istituto

maggiormente rispondente alle esigenze e all’evoluzione della prassi consentendo agli imprenditori in rete di poter scegliere una forma di coordinamento - sia pure agile e snella -

contratto sprovvista di soggettività giuridica, ma eventualmente dotata di un patrimonio autonomi non entificato211.

In conclusione, stante quanto sin qui rilevato, è possibile affermare che “la rete–soggetto sia una fattispecie a formazione complessa, dove oltre alla presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma e della costituzione del fondo patrimoniale comune (elemento che da accidentale diviene requisito sine qua non) occorre l’espletamento di una determinata formalità pubblicitaria, per acquisire la soggettività giuridica (e non la personalità)alla rete”212.

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