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I più recenti interventi normativi in materia

LE RETI ED IL CONTRATTO DI RETE: EVOLUZIONE ED ASSETTO

6. Quadro economico-normativo da cui emerge la disciplina del contratto di rete

1.5. I più recenti interventi normativi in materia

La disciplina del contratto di rete ha subito, anche recentemente, alcune modifiche e correzioni.

Sempre sotto il punto di vista degli interventi normativi, e nell’ottica di evidenziare la grande attualità del tema in analisi, infatti, si riporta il decreto n. 122 del 10 aprile 2014 ministero della Giustizia, emesso di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto. Attraverso tale provvedimento è stato standardizzato il modello per la trasmissione del contratto di rete al registro

che si avvicini sempre più al modello dei gruppi organizzati. In tal senso GUZZARDI, Note

preliminari allo studio del contratto di rete, in Contratto e Impresa, 2013, fasc. 2, p. 510. 211 Sul tema preme, inoltre, sottolineare che la rete-contratto rispetto alla rete-soggetto può

assumere strutture differenti, in quanto il legislatore non impone l’adozione di determinati requisiti strutturali e organizzativi. Il contratto di rete privo di soggettività può, infatti, essere privo sia dell’organo comune che del fondo patrimoniale comune, può essere dotato dell’organo comune ma non del fondo patrimoniale (e viceversa) o ancora può contemplare la costituzione sia dell’organo comune che del fondo patrimoniale ma non per questo essere dotato necessariamente di soggettività giuridica. Come si avrà modo di approfondire in seguito, questi modelli diversi di contratti di rete hanno un importante rilievo in sede di governance e di responsabilità patrimoniale della rete. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda a GALLIO, PISTOLESI, Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di

imprese: aspetti civilistici e fiscali, in Il Fisco, 2013, fasc. 4, p. 519.

212 Così BREDARIOL, in TREU (a cura di), Contratto di Rete: trasformazione del lavoro e reti di imprese, IPSOA, Milano, 2015, p.75.

delle imprese213.

Si sottolinea inoltre che, quest’anno, il legislatore ha apportato ulteriori, rilevanti modifiche nei settori contabili e lavoristici delle reti di impresa, attraverso la L. 28/07/2016 n. 154 (“Disposizioni in materia di semplificazione

e di sicurezza agroalimentare”, c.d. “Collegato agricoltura”).

In particolare, l’art. 17 della legge in oggetto214, ha disposto un’importante innovazione in tema di gestione contabile della rete. Viene, infatti meno per le reti prive di soggettività giuridica - c.d. reti contratto - l’onere posto in capo all’organo comune di rete di redigere una situazione patrimoniale, osservando in quanto compatibili, le disposizioni relativamente al bilancio di esercizio delle società per azioni e depositandola presso l’ufficio del registro delle imprese. La ratio di tale novella è quella di promuovere la creazione di reti, alleggerendone gli oneri gestori nel caso in cui non sia prevista la costituzione di un soggetto

213 Si ricorda che ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete, se non “redatto per

atto pubblico o per scrittura privata autenticata” deve essere redatto “per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti” e in questo caso deve essere “trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”. Attraverso il decreto in analisi, il Ministero della Giustizia ha provveduto a tipizzare il modello standard e di renderlo disponibile al pubblico. Il modello standard, cioè “il modello di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è redatto in conformità al modello standard nell’allegato A del DM 122/2014.

Il modello è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale (art. 2, comma 2, primo periodo, DM 122/2014).Tramite la medesima procedura telematica, che rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello, sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Info Camere S.c.p.a. (art. 2, comma 2, secondo periodo, DM 122/2014).

214 Letteralmente, la norma in analisi stabilisce che all’art. 3, comma 4-ter, numero 3 del

decreto Legge 10/02/2009 n. 5 convertito nella Legge 9/04/2009 n. 33 “entro due mesi dalla

chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede” siano

premesse le seguenti parole “qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività

distinto rispetto ai vari soggetti che formano la rete stessa.

Ciò premesso, la norma in oggetto, ha immediatamente posto ai commentatori un problema interpretativo: l’art. 17 del Collegato agricoltura, infatti, si pone all’interno della legge 154/2016 il cui titolo reca “Disposizioni

in materia di semplificazione e sicurezza alimentare” e l’articolo stesso è

rubricato come “Contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed

agroalimentare”. Gli interpreti si sono, quindi domandati, se la semplificazione

contabile de qua abbia efficacia erga omnes o sia limitata alle sole imprese dei settori agricolo, forestale ed agroalimentare. Sul punto si ritiene che, trattandosi di un’ipotesi di contrasto tra la rubrica di un articolo ed il suo contenuto, deve trovare applicazione il tradizionale criterio interpretativo rubrica legis non est

lex. Orbene, alla luce del fatto che il contenuto della norma in analisi non fa

alcun riferimento ad un’applicazione circoscritta, si ritiene che la semplificazione contabile in oggetto sia applicabile a tutte le reti di imprese- contratto, in qualsiasi settore produttivo esse operino.

Il Collegato agricoltura ha previsto un’altra modifica della normativa delle reti, questa volta applicabile unicamente al solo settore agricolo, in materia di assunzione congiunta di lavoratori e.

L’art. 31 del Decreto legislativo 10/09/2003 n. 276 (recante “Disposizioni in

materia di gruppi di impresa e trasferimento di azienda”) prevede che talune

tipologie di imprese agricole (ivi comprese quelle cooperative, appartenenti ai gruppi di impresa di cui al comma 1 o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da vincoli di parentela od affinità) possano procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Il comma 3-ter del medesimo art 31 prevedeva che tale assunzione congiunta potesse essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse fossero imprese agricole, percentuale ora abbassata dall’art. 18 del Collegato

Agricoltura215 al 40%.

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