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Contratto di rete e soggettività giuridica opzionale: la rete soggetto e la rete-contratto

IL CONTRATTO DI RETE

3. La rete come contratto a “geometria variabile”: elementi accidentali della fattispecie

2.3. Contratto di rete e soggettività giuridica opzionale: la rete soggetto e la rete-contratto

Come si è già avuto modo di anticipare, a seguito delle novelle del 2012, è stato espressamente previsto che le reti di impresa possano acquistare soggettività giuridica.

Attraverso il regime della soggettività “opzionale”, il cui acquisto è rimesso interamente alla volontà delle parti, il legislatore ci ha, quindi, consegnato due distinte modelli di realizzazione della realtà reticolare: una meramente contrattuale e l’altra dotata di soggettività giuridica.

La tipologia di reti riconducibile al modello meramente contrattuale non presenta il carattere della soggettività giuridica: non rappresenta un autonomo centro di imputazione, non possiede la titolarità del fondo patrimoniale comune. Quest’ultimo infatti, come si avuto modo di rilevare, pur costituendo un patrimonio separato rispetto a quello degli imprenditori aderenti, rimane comunque ad essi riferibile.

La rete-soggetto rappresenta, al contrario, un gens tertium rispetto alle imprese contraenti ed acquista la soggettività giuridica mediante l’iscrizione del contratto di rete alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. Tale secondo modello di rete presuppone la presenza di elementi ulteriori rispetto agli elementi essenziali che caratterizzano la fattispecie meno strutturata. In particolare, al fine di ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica, gli imprenditori aderenti devono necessariamente: dotare la rete di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, indirizzato a svolgere un’attività anche con i terzi416, prevedere all’indicazione, in sede di atto costitutivo, della

416 Il testo normativo, tuttavia, si presta, anche in questa ipotesi, a dubbi interpretativi. In

particolare, a seguito della novella operata dalla L. n.134/2012, da una lettura testuale della norma non appare necessaria l’istituzione dell’organo comune ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica. In tal senso, il comma 4-quater dell’art. 3 - L.33/09 e successive modifiche, si limita a prescrivere che “se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può̀ iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività̀ giuridica”. I commentatori

denominazione e della sede della rete ed, infine, provvedere all’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della stessa.

La disciplina del contratto di rete riconnette all’acquisto della soggettività giuridica solo limitate conseguenze sul piano civilistico417: in tal senso, le uniche difformità significative tra i due modelli di rete sono il diverso regime rappresentativo dell’organo comune418 ed i diversi obblighi di bilancio419.

Ciononostante, è evidenzia che le ricadute connesse all’entificazione della rete sono, in concreto, più ampie di quelle espressamente previste dal legislatore. Anche alla luce di quanto in precedenza rilevato, si pone l’accento sul fatto che le reti riconducibili a siffatto modello, costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive.

non si sono, tuttavia, limitati a quanto prescritto nel testo normativo, ritenendo che l’acquisto della soggettività presupponga, oltre che la presenza di un fondo comune, anche una struttura organizzativa dotata di un organo comune. In tal senso si veda LASCIALFARI, La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti, in Cuffaro (a cura di),

Contratto di rete di imprese, Giuffrè, Milano, 2016, p. 134. Tale conclusione trae origine dalla

premessa logica che, in generale, gli enti necessitano di un organo investito della loro rappresentanza organica al fine di esprimere la propria volontà. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda a GALGANO, Il negozio giuridico, in Cicu, Messineo (diretto da), Trattato di Diritto Civile commentato, Giuffrè, Milano, 2002, p.442.

417 Secondo parte della dottrina certa dottrina, “l’opzione della soggettività non è corredata da

una disciplina civilistica della stessa e sembra piuttosto un escamotage per risolvere problemi come la pubblicità (…). Ci troviamo in presenza di una soggettività giuridica di comodo o nuda che non sembra aggiungere ulteriori importanti elementi di disciplina rispetto alla rete- patrimonio autonomo”. Così BIANCA, Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi

spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, in

Cafaggi, Iamiceli, Mosco (a cura di), Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Giuffrè, Milano, 2012, p. 49.

418 Si ricorda infatti, che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete quando questa

acquista soggettività giuridica, mentre agisce di rappresentanza degli imprenditori aderenti quando, al contrario, ne è sprovvista.

419 Recentemente, il Collegato agricoltura - L. 28/07/2016 n. 154 - ha fatto venire meno, per

le reti prive di soggettività giuridica, l’onere di redigere una situazione patrimoniale.Per le reti-soggetto, al contrario, permane l’obbligo di redigere, annualmente, la situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni. La situazione patrimoniale deve essere depositata, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale ed a cura dell'organo comune, presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove hanno la loro sede.

Da ciò consegue che la titolarità dei beni e dei rapporti patrimoniali conferiti nel fondo comune, quale patrimonio autonomo, sussiste in capo al soggetto rete stesso, con ogni relativa ricaduta relativa, a titolo esemplificativo, alla pubblicità dei diritti immobiliari o alla capacità giuridica tributaria420.

Per ciò che attiene ai rapporti contrattuali con i terzi, inoltre, si sottolinea che la rete potrà agire – a mezzo dell’organo comune ed in forza di una sorta di rappresentanza organica – assumendo direttamente obbligazioni e diritti. Come già rilevato in precedenza, ciò comporta un peculiare regime di responsabilità, in quanto per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Da ultimo si rileva che, l’entificazione della rete ed il fatto che essa intrattenga rapporti diretti con i terzi, comporta la creazione di un’autonoma figura, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello imprenditoriale. Sulla scorta di tale rilievo parte della dottrina ha torizzato che alla fattispecie in esame possano trovare applicazione le regole che compongono lo statuto dell’imprenditore commerciale oltre che le norme di diritto fallimentare421.

In conclusione, alla luce dei rilievi effettuati, è possibile rilevare che il

420 Sul tema si veda la citata circolare n. 20/E del 2013, in cui l’Agenzia delle entrate afferma

che: “l’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta”.

In questa sede non è possibile effettuare uno specifico approfondimento sul tema della fiscalità della rete, in tal senso si rimanda, pertanto, a MARINELLO, Inquadramento fiscale e strumenti di agevolazione, in Cuffaro (a cura di), Contratto di rete di imprese, Giuffrè, Milano, 2016, p.385; BRENNA, DE PIRRO, Reti di impresa: aspetti fiscali, in Treu (a cura di), Contratto di

Rete: trasformazione del lavoro e reti di imprese, IPSOA, Milano, 2015, p.163; BERTOZZI, Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali,

in Il Fisco, 2016, fasc. 7 p. 630; BUCCICO, Strumenti per la crescita economica: il contratto

di rete e la sua disciplina fiscale, in Innovazione e Diritto, 2012, fasc.2, p. 79.

421 In tal senso SCIUTO, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero

dell’incapienza del patrimonio separato), in Cafaggi, Iamiceli, Mosco (a cura di), Il contratto

modello della rete-soggetto, seppur presentendo innegabili vantaggi sotto il profilo delle relazioni con i soggetti terzi, appare maggiormente affine a strutture organizzative di tipo societario e, di conseguenza, sembra discostarsi dall’originaria aspirazione a fare della rete uno strumento snello di cooperazione interimprenditoriale422.

La rete-contratto, al contrario, sembra convergere maggiormente con la realtà produttiva delle reti, quali strutture di aggregazione leggere concepite per le piccole e medie imprese italiane che aspirano ad una riduzione dei costi senza però essere sovrastate da modelli di governance corporativi che tendano a cancellare la loro individualità423. Tale modello di rete risulta, in concreto, quello maggiormente utilizzato dalle imprese – l’86% dei contratti di rete stipulati sin ora risultano privi dell’elemento della soggettività giuridica424 – ciò in ragione del fatto che meglio persegue la finalità primaria della disciplina e poiché è l’unico modello autorizzato a godere delle agevolazioni fiscali425.

422 Si veda GRANELLI, Contratti di rete: prime applicazioni pratiche in margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete, in I Contratti, 2013, fasc. 8-9, p. 835. L’autore in tal senso precisa che “detto modello - in quanto

espressamente dotato non solo di soggettività giuridica, ma anche di autonomia patrimoniale (pressoché) perfetta - appare destinato a dar vita ad un soggetto per molti versi accostabile a quelli cui, stando almeno alle categorie tradizionali, si riconosce personalità giuridica”.

423 Così, BIANCA, La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete, in

Bianca, Donato (a cura di), Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino

di un’idea, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. II, 2013, p. 159. 424 Per un maggiore approfondimento in tal senso si rimanda all’appendice della trattazione. 425 In tal senso si è espressa L’Agenzia delle entrate che nella Circolare n. 20/E del 18 giugno

2013 ha affermato: «Le imprese che costituiscono una rete-soggetto non si impegnano a realizzare “direttamente” gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la destinazione “ideale” - al fondo patrimoniale di una quota di utili ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare i conferimenti in un soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Di conseguenza, viene meno la possibilità per le imprese partecipanti al contratto di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2-quater, del D.l. n. 78 del 2010, atteso che la stessa è condizionata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete da parte delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete».

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