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Il contratto di rete quale nuovo modello contrattuale In base a quanto finora affermato ed, anche, alla luce degli esaminat

LE RETI ED IL CONTRATTO DI RETE: EVOLUZIONE ED ASSETTO

8. Il dibattito sulla natura giuridica del contratto di rete

4.2 Il contratto di rete quale nuovo modello contrattuale In base a quanto finora affermato ed, anche, alla luce degli esaminat

interventi normativi susseguitisi negli anni, il contratto di rete sembra avere guadagnato un profilo tipologico meno sfocato ed è ormai pacificamente inquadrato all’interno della categoria dei contratti plurilaterali con comunione

241 Così MOSCO, Frammenti ricostruttivi del contratto di rete, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, fasc. 1, p. 839.

242 Cfr. GRANELLI, Contratti di rete: prime applicazioni pratiche, in I Contratti, 2013, fasc. 8-9 p. 839.

243 In tal senso SANTAGATA, Il «contratto di rete» fra comunione di impresa e società consortile, in Rivista di Diritto Civile, 2011, fasc. 3, p.323, il quale, in tal senso, afferma che

di scopo244.

Tra gli elementi che fanno protendere per l’inserimento del contratto in analisi nella categoria de qua, si ricorda in primis il suo carattere tendenzialmente aperto245. In tal senso, risultano altresì, rilevanti i molteplici riferimenti che la disciplina in analisi effettua alla normativa in materia di consorzio, figura quest’ultima pacificamente inquadrata nella categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo246. Nel medesimo solco, è possibile inserire anche il programma di rete, il quale presenta non poche analogie con il programma comune, elemento caratteristico dei contratti con comunione di scopo247.

È possibile, inoltre, giungere alla conclusione che il contratto di rete rappresenta un nuovo ed autonomo modello contrattuale ponendo l’accento sul profilo causale del contratto in esame.

Il contratto de quo risulta connotato dalla presenza di “un'organizzazione destinata a realizzare lo scopo comune delle parti”248. A nulla rileva in tal senso l’eventuale mancanza di una struttura comune – fondo patrimoniale ed organo comune – in quanto anche in tale ipotesi le prestazioni delle singole parti sono

244 Così, testualmente, GUERRERA, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in I Contratti, 2014, fasc. 4, p. 397. In tal seno si veda anche VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, fasc. 6, p. 948; MOSCO, Frammenti ricostruttivi tra imprese e sistema delle reti, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, fasc. 1, p.

845.

245 In particolare, l’art. 3, comma 4-quater, lett. d) prevede l’indicazione delle «modalità di adesione di altri imprenditori» in tal modo richiamando le caratteristiche dell’elasticità e della

variabilità del numero delle parti tipiche dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Risulta, inoltre, in tal senso rilevante anche il rinvio che la norma de qua effettua alla disciplina generale in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo previsto.

246 Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda a MAIORCA, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. dir., IX, Roma, 1988, p. 9.

247 Elemento caratteristico rappresentato dallo scopo comune, estraneo ai contratti

sinallagmatici, che connota i contratti plurilaterali c.d. “puri”, ove le prestazioni convergono nello svolgimento di un’attività comune e vantaggiosa per tutti gli aderenti.

248 In tal senso VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, fasc. 6, p. 948.

dirette al conseguimento dello scopo comune. In quest'ultima ipotesi, si configura come contratto plurilaterale249, la cui causa del contratto si sostanzia nell’interesse dei contraenti, e nella loro partecipazione, allo scopo comune, in quanto godimento pro parte del risultato dell'attività, che è rivolta a conseguire quello scopo, mentre nel primo caso si delinea un contratto associativo250 che può essere plurilaterale e non, la cui causa è la presenza di una struttura comune251.

Come si avrà modo di precisare più approfonditamente in seguito, la causa del contratto di rete è individuabile nella collaborazione fra più parti, che si sostanzia, nella fase costitutiva, nel conferimento di beni o di attività personali ed in quella conclusiva, nella condivisione di quanto prodotto dalla rete.

Nella normativa del contratto di rete viene individuato lo scopo del contratto nell’accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e

competitività di ciascuna impresa. Esso ne rappresenta, quindi, anche il fine:

l’interesse comune dei contraenti che si riflette nella loro adesione allo scopo medesimo quale godimento pro parte dell’attività rivolta al conseguimento di un dato risultato. L’assunzione degli obblighi reciproci di collaborazione, di

249 In questa sede, non appare opportuno approfondire lo specifico del rapporto tra contratto

plurilaterale e contratto associativo. Senza alcuna pretesa di completezza, ci si limiterà a riportare che parte della dottrina reputa che il rapporto tra queste due categorie debba essere ricondotto ad identità, così FERRI, voce Contratto plurilaterale, in Novissimo Digesto italiano, sez IV, Utet, Torino, 1959, p. 678. Di idea contraria risulta, invece, la dottrina maggioritaria che inquadra tale rapporto come di genus a specie. Sic MESSINEO, voce Contratto plurilaterale e contratto associativo, in Enciclopedia del diritto, vol. X, Milano, 1962, p. 150.

250 Il contratto associativo da vita ad un ente personificato a struttura associativa che è

funzionale al perseguimento di uno scopo comune delle parti. Tale scopo può avere natura “egoistica”, come nel caso dello scopo lucrativo delle società, oppure scopo di liberalità come nelle associazioni e fondazioni. In tal senso si specifica che parte della dottrina ritiene, invece, che il contratto di rete è contraddistinto da una funzione associativa che va oltre alla mera comunione di scopo e che sussiste, non solo quando la rete si doti di elementi organizzativi costituiti dal fondo e dall’organo comune o acquisti la soggettività giuridica, ma anche qualora essa si presenti in una veste esclusivamente contrattuale. Sul punto, si rimanda a DELLE MONACHE, MARIOTTI, Il contratto di rete, in Trattato dei contratti, vol. III, Opere e Servizi 1, Utet, Milano, 2014p. 1254.

251 Così, testualmente, MARSEGLIA, Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione, in I Contratti, 2013, fasc. 8-9, p. 822.

apporto, di informazione e di esercizio in comune di attività d’impresa da parte delle imprese aderenti si giustifica a sua volta nel programma comune di rete e negli obiettivi strategici in esso individuati al fine di raggiungere lo scopo-fine di cui sopra.

Orbene, sotto il profilo funzionale il contratto di rete presentava una causa che, seppur definita da parte della dottrina come “debole”252, si presenta come e distinta ed autonoma rispetto a quella delle molteplici strutture giuridiche attraverso cui le imprese possono coordinarsi.

In particolare, rispetto le figure di coordinamento contrattuali delle aggregazioni viste nella fase precedente della trattazione è possibile affermare che: il contrato di rete si differenzia dalla joint-venture e ATI in ragione della finalità di accrescimento, anche collettivo, della capacità innovativa e della competitività delle imprese collegate in rete, nonché per l’orizzonte temporale più lungo della collaborazione. Esso si distingue dai contratti collegati come il franchising e la subfornitura per l’autonomia operativa che contraddistingue gli imprenditori partecipanti alla rete e per lo scopo di crescita anche individuale da essi perseguito.

In conclusione, pertanto, mediante l’inquadramento sistematico della fattispecie in commento all’interno dell’area sistematica dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, e nello specifico di quelli associativi, si conseguono due effetti: da un lato, si mette in luce l’elemento caratteristico del contratto di rete dello specifico fine di favorire l’incremento della capacità innovativa e competitiva delle imprese, in grado di differenziare la figura in commento rispetto ad altri modelli di governo delle reti, come il consorzio253. Dall’altro lato è possibile colmate le lacune che la disciplina in esame presenta applicando in via analogica la disciplina dei contratti plurilaterali stessi.

252 Così GUERRERA, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in I Contratti,

2014, fasc. 4, p. 398.

253 Cfr. CAFAGGI, IAMICELI, MOSCO, Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo, in I Contratti, 2013, fasc. 8-9, p. 799.

4.3 Rete di imprese: autonomo soggetto di diritto o fattispecie

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