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L’analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici 1. Le misure alternative alla detenzione

Nel documento Assemblea Generale Milano, 22 gennaio 2022 (pagine 166-170)

Totale nazionale

ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2020_30/06/2021

V. Gli Uffici di Sorveglianza e gli Istituti penitenziari

5. L’analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici 1. Le misure alternative alla detenzione

Nel periodo dall’1.7.2020 al 30.6.2021 sono pervenuti al Tribunale di Sorveglianza 7.667 nuovi procedimenti aventi ad oggetto istanze di concessione di misure alternative alla detenzione, mentre quelli definiti sono stati 6.434.

Chiarito quanto innanzi, può rilevarsi che il raffronto con le risultanze statistiche dello scorso anno, quando i procedimenti per concessione di misura alternativa iscritti erano stati 4.862 e quelli definiti 4.234, evidenzia una chiara ripresa della produttività dopo la parentesi critica costituita dalla fase più virulenta della pandemia.

Si evidenzia quindi uno scarto negativo a fronte della sopravvenienza registrata, che fa ascendere a 16.508 il numero complessivo dei procedimenti pendenti riguardanti istanze di misura alternativa (a fronte dei 15.242 del periodo precedente), con un incremento pari all’8%. Non si tratta, ancora una volta, di un dato ascrivibile alla produttività del Tribunale di Sorveglianza, invero enormemente accresciuta (6.434 procedimenti definiti contro i 4.234 dello scorso anno), quanto piuttosto dell’aumento delle istanze pervenute al Tribunale di Sorveglianza (7.667 contro le 4.862 dello scorso anno).

Le decisioni di accoglimento della richiesta sono state la maggioranza: n. 3.966 su n. 6.434, pari al 62%; delle suddette decisioni favorevoli ben 3.179 hanno portato alla concessione dell’affidamento ai servizi sociali; vi sono poi state 506 concessioni di detenzione domiciliare, 206 concessioni dell’affidamento terapeutico e 34 concessioni della semilibertà.

Si tratta di dati che confermano la preminenza dell’affidamento, come misura alternativa, rispetto alle altre, sia nella proposizione delle istanze, sia nei relativi accoglimenti; la forte prevalenza della decisione concessiva, comparata rispetto al dato relativo alle concessioni delle altre misure, è in

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parte anche testimonianza della validità dei percorsi trattamentali avviati e seguiti dalla Magistratura di Sorveglianza.

Tab. 58 - dettaglio dell’intero flusso dinanzi al Tribunale di Sorveglianza dei procedimenti e degli “oggetti”

in materia di misure alternative alla detenzione.

PROCEDIMENTI

ISCRITTI ESAURITI PENDENTI

30.6.2021

7.667 6.434

(di cui 3.966 accoglimenti) 16.508

OGGETTI ISCRITTI

ESAURITI

PENDENTI 30.6.2021 Accolti Rigettati Inamm. NLP/

NDP Altro Totale

Affidamento al Servizio Sociale 5.967 3.179 1.068 301 502 148 5.198 15.040

Affidamento art. 47 quater O.P. 19 0 1 2 1 1 5 17

Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90 1.074 206 194 158 95 49 702 1.570

Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991 7 2 3 1 1 0 7 3

Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p. 2 1 0 0 0 0 1 2

Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis 4.949 506 430 548 2.881 194 4.559 11.450

Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P. 178 26 47 65 64 20 222 536

Detenzione domiciliare per ultrasettantenni 4 2 0 1 1 0 4 3

Detenzione Domiciliare Speciale 54 10 34 12 10 2 68 28

Semilibertà 551 34 81 50 357 25 547 1.459

Totale 12.805 3.966 1.858 1.138 3.912 439 11.313 30.108

I dati statistici sopra esposti evidenziano come la situazione di estrema necessità verificatasi nei primi mesi della pandemia (coincidente con il secondo semestre dell’annualità precedente) si sia progressivamente ridimensionata, rimanendo, comunque, elevata l’attenzione circa le delicate esigenze sottese ai procedimenti di questa natura, in ragione anche del perdurare dell’emergenza sanitaria. Nelle tabelle sottostanti si riportano, invece, i flussi relativi all’ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione.

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Tab. 59 - Ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione - Flussi dei procedimenti e degli

“oggetti” nei tre Uffici – Ufficio di Sorveglianza di Milano

PROCEDIMENTI

ISCRITTI ESAURITI PENDENTI

30.6.2021

1.348 1.375

(di cui n. 494 accoglimenti) 164

OGGETTI ISCRITTI ESAURITI PENDENTI

Accolti Rigettati Inamm. NLP/ NDP Altro Totale

Ammissione provvisoria all’affidamento al Servizio Sociale 609 186 294 58 30 49 617 93

Ammissione provvisoria all’affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90 470 259 124 43 14 30 470 38

Ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare 380 48 137 126 39 71 421 43

Ammissione provvisoria alla semilibertà 34 1 12 9 6 6 34 5

Ammissione provvisoria all’affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR

309/90 78 32 20 19 1 6 78 5

PROCEDIMENTI ISCRITTI ESAURITI PENDENTI

30.6.202

423 453 1

(di cui 205 accoglimenti) 98

OGGETTO ISCRITTI ESAURITI PENDENTI 30.6.2021

Accolt

Ammissione provvisoria all’affidamento al Servizio Sociale 214 87 105 9 15 15 231 57

Ammissione provvisoria all’affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR

309/90 137 79 38 12 6 6 141 24

Ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare 138 37 38 48 29 15 167 28

Ammissione provvisoria alla semilibertà 10 2 3 2 2 2 11 1

Totale 499 205 184 71 52 38 550 110

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Tali dati evidenziano come i procedimenti conclusi con esito favorevole costituiscono una frazione minoritaria, mediamente pari a circa un terzo delle decisioni: il 36% nella sede di Milano (494 su 1.375), il 29% in quella di Pavia (84 su 286) e il 45% in quella di Varese (205 su 453). Nel solo Ufficio di Milano, le concessioni dell’affidamento terapeutico sono risultate quest’anno più numerose di quelle di affidamento ordinario; nettamente distanziate le altre tipologie di misure, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

Tutti i dati sopra riportati sono destinati a mutare in futuro per effetto della riforma del sistema sanzionatorio prevista dalla legge 27.9.2021 n. 134, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. La previsione, in particolare, dell’introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi della semilibertà, della detenzione domiciliare, di quella del lavoro di pubblica utilità, da disporsi a cura del giudice della cognizione, dovrebbe portare a una riduzione – per lo meno secondo le dichiarate intenzioni del legislatore – delle iscrizioni di istanze davanti al Tribunale e al Magistrato di Sorveglianza, ma soltanto laddove la misura dell’affidamento – la più ampia e favorevole possibile – non menzionata nella riforma, non possa essere proposta nel corso dell’esecuzione della sanzione sostitutiva. Tale impossibilità di proposizione non pare però prevista nella legge delega e non pare nemmeno congrua con l’intero sistema, improntato alla rieducazione e al suo perseguimento. Si osserva inoltre che, laddove comunque le sanzioni sostitutive permangano nella competenza del Magistrato di Sorveglianza per il tempo della relativa esecuzione – come pare scontato –, questo determinerà un aumento assai ponderoso del carico del Magistrato di Sorveglianza stesso, sul quale si riverserebbe il relativo lavoro.

Venendo ai procedimenti di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive ai sensi della legge n. 199/2010, valgono per esse le medesime considerazioni di fondo fatte per i procedimenti di ammissione provvisoria alle misure alternative. Si rileva, infatti, un andamento speculare a quello di queste ultime, vale a dire una flessione rispetto alle risultanze del periodo precedente, con tendenziale riallineamento alla situazione pre-pandemica, rispetto alla quale si mantengono, tuttavia, significativi margini di differenza.

Infine, anche in tema di conversione della pena pecuniaria la riforma di cui alla legge n. 134/2021 potrebbe apportare rilevanti novità: abrogata la libertà controllata (che si poteva attuare anche da conversione della pena pecuniaria), si prevede la revisione, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività dei meccanismi e della procedura di conversione della pena pecuniaria, in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato. La genericità del testo, richiede, però, per una più compiuta valutazione, la conoscenza dell’attuazione della delega. La promessa di una maggior celerità anche nell’accertamento dell’insolvibilità del condannato potrà, infine, ridurre il numero dei procedimenti di conversione per pene irrogate in date assai risalenti.

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Nel documento Assemblea Generale Milano, 22 gennaio 2022 (pagine 166-170)